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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. MI RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1279/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. Emiliano LIUZZI Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Cosimo MALERBA CP_1 C.F._2
resistente
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14/10/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/05/2025 , premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1 IL NT (BR) in data 30/06/2012 con (trascritto nel registro del Comune di CP_1 IL NT dell'anno 2012, p.I, al numero 18 ), dalla cui unione erano nate le figlie (il Per_1 29/09/2012) e le gemelle e (il 19/03/2016), deduceva che a causa di incomprensioni ed Per_2 Per_3 incompatibilità di carattere l'unione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la separazione dal coniuge alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitosi in giudizio concordava sulla richiesta di separazione avanzata dalla moglie, CP_1 ma alle diverse condizioni di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 14/10/2025 le parti manifestavano la volontà di trasformare la separazione in consensuale, secondo le condizioni concordate in apposito allegato al verbale di udienza. La causa veniva quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, la richiesta congiunta formalizzata dai coniugi all'udienza del 14/10/2025 merita accoglimento.
Anzitutto va accolta la loro domanda di separazione, in quanto è stata accertata l'esistenza di quelle condizioni, previste, dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Inoltre, le relative condizioni concordate dai coniugi devono ritenersi valide, perché frutto del loro libero accordo, non contrarie alla legge e agli interessi della prole, e possono quindi recepirsi in questa sede come da dispositivo.
Va inoltre disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito.
Spese interamente compensate, atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
2
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) PRENDE ATTO dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
in atti identificati (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 Comune di IL NT, dell'anno 2012, p.I, al numero 18 ), secondo le condizioni contenute nell'allegato al verbale dell'udienza del 14/10/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
2) ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
3) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. MI RI
.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. MI RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1279/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. Emiliano LIUZZI Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Cosimo MALERBA CP_1 C.F._2
resistente
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14/10/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/05/2025 , premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1 IL NT (BR) in data 30/06/2012 con (trascritto nel registro del Comune di CP_1 IL NT dell'anno 2012, p.I, al numero 18 ), dalla cui unione erano nate le figlie (il Per_1 29/09/2012) e le gemelle e (il 19/03/2016), deduceva che a causa di incomprensioni ed Per_2 Per_3 incompatibilità di carattere l'unione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la separazione dal coniuge alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitosi in giudizio concordava sulla richiesta di separazione avanzata dalla moglie, CP_1 ma alle diverse condizioni di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 14/10/2025 le parti manifestavano la volontà di trasformare la separazione in consensuale, secondo le condizioni concordate in apposito allegato al verbale di udienza. La causa veniva quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, la richiesta congiunta formalizzata dai coniugi all'udienza del 14/10/2025 merita accoglimento.
Anzitutto va accolta la loro domanda di separazione, in quanto è stata accertata l'esistenza di quelle condizioni, previste, dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Inoltre, le relative condizioni concordate dai coniugi devono ritenersi valide, perché frutto del loro libero accordo, non contrarie alla legge e agli interessi della prole, e possono quindi recepirsi in questa sede come da dispositivo.
Va inoltre disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito.
Spese interamente compensate, atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
2
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) PRENDE ATTO dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
in atti identificati (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 Comune di IL NT, dell'anno 2012, p.I, al numero 18 ), secondo le condizioni contenute nell'allegato al verbale dell'udienza del 14/10/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
2) ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
3) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. MI RI
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Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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