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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. MO ED OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1197/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] in data [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellina Dall'Asta del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
RA GI del Foro di Massa Carrara e dall'Avv. Luisella Lazzaroni del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RESISTENTE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 2 dicembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi, mentre la difesa di parte resistente si
è opposta deducendo la pendenza di un procedimento di divorzio nel Paese ove il matrimonio delle parti era stato un tempo contratto (Marocco).
* * *
Con ricorso presentato il 17 aprile 2025 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di separazione da , con il quale ha contratto matrimonio in Marocco il 22 agosto CP_1
2015, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'addebito della separazione, all'affidamento dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale, al loro mantenimento, alle visite paterne e alla spettanza di un assegno ai sensi dell'art. 156 c.c.
A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, segnatamente, che la crisi con il marito è stata causata dai comportamenti violenti tenuti da quest'ultimo in ambito familiare, culminati in vari episodi verificatisi a far tempo dall'autunno dell'anno 2024.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e celebrato nelle more il sub-procedimento instaurato dalla ricorrente per l'emissione di provvedimenti indifferibili, si è costituito in giudizio CP_1 depositando comparsa il 31 ottobre 2025.
Fornendo una distonica ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale e allegando la pendenza innanzi all'Autorità giudiziaria del Marocco di un procedimento per la declaratoria di divorzio dei coniugi (promosso, peraltro, dalla stessa , egli si è opposto, a propria volta, alla Parte_1 domanda di separazione dalla moglie, nonché alle connesse domande intese all'addebito e alla percezione di un assegno di mantenimento da parte della stessa ricorrente.
Per altro verso, ha formulato diverse domande in materia di affidamento, frequentazioni genitoriali e mantenimento dei figli minorenni.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il 2 dicembre 2025 ha escluso personalmente possibilità o volontà di Parte_1 conciliazione matrimoniale.
Alla stessa udienza la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi, mentre la difesa di parte resistente si è opposta, deducendo, appunto, la contestuale pendenza di un procedimento di divorzio innanzi all'Autorità del Marocco.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo va disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto alla stregua della quale, al più, potrebbe astrattamente sospendersi il procedimento in attesa della definizione del giudizio di divorzio (sebbene, peraltro, non sia dato sapere se tale giudizio innanzi all'Autorità del Marocco sia stato promosso o meno anteriormente al presente).
Nella materia d'interesse, invero, si ritiene di dover aderire, risolutivamente, al consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., da ultima e in termini, Cass., sez. 1, ord. n. 2654 del 4 febbraio
2021) secondo cui “in tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di
“crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio”.
Procedendo alla disamina del merito, la domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalle parti, delle dichiarazioni rilasciate personalmente da e della incontroversa cessazione del legame di coabitazione da quasi un anno ad Parte_1 oggi, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151
c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in matrimonio CP_1 Parte_1 in Marocco il 22 agosto 2015.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 9 dicembre 2025
Il Presidente est.
MO ED OT
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. MO ED OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1197/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] in data [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellina Dall'Asta del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
RA GI del Foro di Massa Carrara e dall'Avv. Luisella Lazzaroni del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RESISTENTE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 2 dicembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi, mentre la difesa di parte resistente si
è opposta deducendo la pendenza di un procedimento di divorzio nel Paese ove il matrimonio delle parti era stato un tempo contratto (Marocco).
* * *
Con ricorso presentato il 17 aprile 2025 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di separazione da , con il quale ha contratto matrimonio in Marocco il 22 agosto CP_1
2015, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'addebito della separazione, all'affidamento dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale, al loro mantenimento, alle visite paterne e alla spettanza di un assegno ai sensi dell'art. 156 c.c.
A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, segnatamente, che la crisi con il marito è stata causata dai comportamenti violenti tenuti da quest'ultimo in ambito familiare, culminati in vari episodi verificatisi a far tempo dall'autunno dell'anno 2024.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e celebrato nelle more il sub-procedimento instaurato dalla ricorrente per l'emissione di provvedimenti indifferibili, si è costituito in giudizio CP_1 depositando comparsa il 31 ottobre 2025.
Fornendo una distonica ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale e allegando la pendenza innanzi all'Autorità giudiziaria del Marocco di un procedimento per la declaratoria di divorzio dei coniugi (promosso, peraltro, dalla stessa , egli si è opposto, a propria volta, alla Parte_1 domanda di separazione dalla moglie, nonché alle connesse domande intese all'addebito e alla percezione di un assegno di mantenimento da parte della stessa ricorrente.
Per altro verso, ha formulato diverse domande in materia di affidamento, frequentazioni genitoriali e mantenimento dei figli minorenni.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il 2 dicembre 2025 ha escluso personalmente possibilità o volontà di Parte_1 conciliazione matrimoniale.
Alla stessa udienza la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi, mentre la difesa di parte resistente si è opposta, deducendo, appunto, la contestuale pendenza di un procedimento di divorzio innanzi all'Autorità del Marocco.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
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Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo va disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto alla stregua della quale, al più, potrebbe astrattamente sospendersi il procedimento in attesa della definizione del giudizio di divorzio (sebbene, peraltro, non sia dato sapere se tale giudizio innanzi all'Autorità del Marocco sia stato promosso o meno anteriormente al presente).
Nella materia d'interesse, invero, si ritiene di dover aderire, risolutivamente, al consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., da ultima e in termini, Cass., sez. 1, ord. n. 2654 del 4 febbraio
2021) secondo cui “in tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di
“crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio”.
Procedendo alla disamina del merito, la domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalle parti, delle dichiarazioni rilasciate personalmente da e della incontroversa cessazione del legame di coabitazione da quasi un anno ad Parte_1 oggi, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151
c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in matrimonio CP_1 Parte_1 in Marocco il 22 agosto 2015.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 9 dicembre 2025
Il Presidente est.
MO ED OT