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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 9864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9864 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D'APPELLO ex a. 437 e 438 cpc
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 22357 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. MANDARANO ANTONELLO, CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
CP_5 Controparte_6
PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_7 P.IVA_2 contumace
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante conferma le conclusioni del ricorso in appello, cioè:
“accogliere l'appello proposto dal e riformare la sentenza n. 7929/2022 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di in data 12.12.2022 e, per l'effetto, confermare i n. 68 Pt_1 verbali di accertamento di infrazione oggetto di causa elevati dalla Polizia Locale di e Pt_1 conseguentemente condannare al pagamento della sanzione pecuniaria Controparte_7 nella misura non inferiore alla metà del massimo previsto per le infrazioni accertate in tali verbali (violazione dell'art. 7, comma 14, Dlgs. 285/1992 - €. 166,00), oltre a spese di accertamento e notifica pari a €. 430,44 (€. 0,62 per spese di accertamento e €. 5,71 per spedizione per ciascun verbale)”
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.9.2022, l'odierna appellata impugnò sessantotto verbali (come da elenco manoscritto accluso al ricorso), relativi ad altrettante violazioni del codice della strada, limitandosi a osservare testualmente:
<< in buona fede abbiamo affidato al nostro dipendente un mezzo di trasporto, ma non ci è mai stata notificata delle infrazioni commesse sin dall'inizio del raporto di lavoro. Ora siamo coinvolti in questo problema che per noi è difficile da risolvere soprattutto economicamente. Ora questa persona ha lasciato il suo lavoro e speriamo di poter risolvere il problema nel miglior modo possibile >> Dichiarava che il valore della causa è pari a € 6.157,44 e chiedeva quindi di “annullare il provvedimento impugnato”.
Il i costituì innanzi al giudice di pace con comparsa datata 18.11.2022 Parte_1 osservando che:
• il veicolo dell'opponente, di categoria AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE, “rientra in una classe di alimentazione (diesel euro 5 con FAP presente all'origine) il cui accesso nella Cerchia dei Bastioni è A PAGAMENTO, come espressamente e chiaramente indicato nei cartelli posti all'inizio dì ciascun varco dì accesso alla Cerchia dei Bastioni - Area C” ove “i trasporti cose/merci sono interdetti all'accesso dalle ore 8 alle ore 10 salvo iscrizione come veicolo di servizio e richiesta della deroga per poter accedere in Area C. II veicolo NON E' REGISTRATO come veicolo di servizio e la deroga amministrativa è assente e quindi non autorizzato al passaggio dalle ore 8 alle ore 10. Il fatto di essere transitato nella fascia oraria 8-10 senza deroga, non può che attribuirsi a esclusivo errore dell'opponente”;
• quanto ai verbali impugnati, che riguardavano le seguenti violazioni "circolava nella suddetta località benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti inizio area pedonale” e "CIRCOLAVA NELLA CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI”, osservava che la segnaletica verticale era adeguata e ben visibile, che il veicolo era transitato fuori dagli orari consentiti, che la circolazione nella corsia in questione era permessa solo ai mezzi pubblici;
• “la mancata conoscenza delle norme giuridiche vigenti o l'errata interpretazione della segnaletica, qualora non sia dimostrata l'errata apposizione della stessa che possa dare adito ad errori di. interpretazione, non vengono considerate come causa di giustificazione per le violazioni commesse”;
• “la segnaletica, è conforme per forma, dimensione a quanto disposto ex art. 39, D.LGS n.285/92 e D.P.R. n.485/92, del vigente Codice della Strada”. Concluse chiedendo di rigettare il ricorso.
Il giudice di pace MARCHIORETTO fissò quindi l'udienza di discussione del 24.11.2022 e sospese l'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti fino alla suddetta udienza (d'ufficio, posto che l'opponente neppure aveva richiesto tale sospensione). All'esito di un'unica udienza, il giudice di pace di decise la causa pronunciando la seguente Pt_1
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 2 sentenza 7929/2022:
<< Il ricorso deve essere parzialmente accolto per quanto di ragione.
Esso verte su 68 verbali elevati per la violazione dell'art. 7/14° comma del Codice della Strada per avere il veicolo targato FA 009 DT, di proprietà dell'odierna ricorrente, circolato nella Zona a Traffico Limitato denominata Area C con veicolo non autorizzato, senza aver provveduto ai pagamento della relativa tariffa, nella corsia dei mezzi e nell'area pedonale. La ricorrente eccepiva dì avere affidato i] mezzo ad un proprio dipendente, in totale buona fede, e che le numerose infrazioni non erano mai state comunicate dallo stesso - anche al fine di porre rimedio, pagando, ad esempio gli ingressi - il quale, peraltro, oggi non è più un loro dipendente, Si costituiva il , confermando le infrazioni e depositando la documentazione ad esse relativa. Parte_1 Le dichiarazioni del legale rappresentante della società oggi ricorrente circa la propria buona fede, unitamente alla circostanza che l'autista ha continuato a violare la norma del Codice della Strada fino alla notifica della prima contravvenzione, quando, avvedutosi dell'errore, interrompeva la propria errata circolazione, sono da ritenersi più verosimili e condivisibili che non. Infatti, la buona fede dei ricorrente appare palese anche ai sensi dell'a. 3 della legge 689/81 che esclude la responsabilità nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da sua colpa. "Ai sensi dell'art. 3 della legge 689/81, presupposto per l'erogazione di una sanzione amministrativa è non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo della violazione ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa e la sussistenza di tale elemento soggettivo è esclusa laddove la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da colpa": Tale fondamentale principio è stato formulato dal Tribunale ol Reggio Emilia, nella sentenza n. 1330/14. E, infatti, l'attuale ricorrente, dopo aver ricevuto le contravvenzioni in parola, si é reso conto dell'errore e, quindi, nessuna censura può essere posta in capo allo stesso, posto che non ricorrono, nel suo comportamene né la coscienza né la volontà di porsi in contrasto con l'ordinamento e posto che appare illogico violare ripetutamente e volutamente il divieto avendone contezza), tenuto anche conto della presumibile volontà del conducente di attenersi alle prescrizioni dei Codice della Strada e tenuto conto altresì che il presupposto della violazione, nel caso di specie, consiste nell'avere erroneamente ritenuto di poter circolare e tale convincimento ha ingenerato nell'autore della violazione l'incolpevole opinione della liceità del proprio agire (Cass, 22028/2018). Da tale assunto consegue che, poiché, in ogni caso, i ricorrente è incorso in un errore, per quanto scusabile, e, peraltro, le successive violazioni sono state effettuate in buona fede, tenuto conto che le violazioni sono avvenute nell'arco di circa venticinque giorni, nella convinzione di poter passare, si ritiene equo e di giustizia, disporre il pagamento di un verbale per ogni infrazione ai minimo edittale e l'annullamento degli altri, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di accertamento di tutti e sessantotto i verbali, anche in applicazione dei principi posti dall'art. 3 bis della legge depenalizzatrice n. 689/1981, che permettono di considerare le violazioni commesse dal ricorrente come un'unica violazione della medesima norma, commessa mediante comportamenti separati. Quanto alle spese del procedimento, esse devono essere interamente refuse tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della materia e al caso specifico.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, conferma i verbali nn. 1140686/2022 1141223/2022 1143878/2022 1316515/2022 al minimo edittale per un totale di € 332,00; dispone il pagamento delle spese dì accertamento e notifica per € 430,44; ne dispone il pagamento in dieci rate mensili a partire dal mese successivo alla notifica della sentenza;
nulla per le spese. Così deciso in Milano il 10 dicembre 2022 >>.
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 3 Contro tale sentenza propone appello il con ricorso del 12.6.2023 esponendo che: Pt_1
• il nel 2022 aveva notificato alla soc. i Parte_1 Controparte_7 sessantotto verbali di accertamento qui impugnati, relativi a infrazioni al CDS, tutti emessi tra il 15 giugno 2022 e il 29 luglio 2022, per ripetute violazioni dell'art. 7/14 CDS e in particolare:
◦ “circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto”
◦ “accedeva nella ZTL denominata “area C” con veicolo non autorizzato”
◦ “accedeva nella ZTL denominata “area C” senza avere provveduto al pagamento della prevista tariffa”
◦ “circolava nella zona a traffico benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto”
◦ “circolava nella suddetta località benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti inizio di un'area pedonale”;
• tutte le violazioni erano state commesse a bordo del veicolo intestato all'odierna appellata, targato FA009DT, classificato come “autocarro per il trasporto di cose” e rientrante nella classe di alimentazione (diesel euro 5 con fap presente all'origine) per la quale l'accesso nella cerchia dei bastioni è a pagamento;
• il conducente, incurante dei cartelli posti all'inizio di ciascun varco di accesso alla cerchia dei bastioni che ricordano il transito a pagamento, aveva fatto ingresso ai varchi Area C durante l'orario (08.00 – 10.00) in cui vige il divieto di transito per tale veicolo, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 91 del 31/01/2017 e successive;
• il giudice di pace aveva “illegittimamente annullato i verbali opposti, da un lato non valorizzando le evidenze rilevabili dai documenti allegati alla comparsa depositata nell'interesse del dall'altro applicando illegittimamente il principio dell'errore sulla Pt_1 illiceità della condotta, collegandolo alla buona fede del ricorrente”, in quanto tale giudeice aveva affermato che “l'attuale ricorrente, dopo aver ricevuto le contravvenzioni in parola, si è reso conto dell'errore e, quindi, nessuna censura può essere posta in capo allo stesso, posto che non ricorrono, nel suo comportamento, né la coscienza né la volontà di porsi in contrasto con l'ordinamento e posto che appare illogico violare ripetutamente e volutamente il divieto avendone contezza, tenuto anche conto della presumibile volontà del conducente di attenersi alle prescrizioni del Codice della Strada e tenuto conto altresì che il presupposto della violazione, nel caso di specie, consiste nell'avere erroneamente ritenuto di poter circolare e tale convincimento ha ingenerato nell'autore della violazione l'incolpevole opinione della liceità del proprio agire (Cass. n. 2208/2018)”;
• l'odierno appellato non aveva però negato che fossero state commesse le infrazioni, ma aveva affermato a sua discolpa la mancata conoscenza delle stesse, in quanto commesse da un suo dipendente, trascurando così che è interesse e responsabilità di un soggetto, che consegna un veicolo di proprietà ad un altro, vigilare affinché il veicolo venga condotto in osservanza delle norme del codice della circolazione stradale, senza che la semplice consegna del veicolo a terzi o l'ignoranza delle reiterate infrazioni commesse dal conducente possano esimerlo da responsabilità per le trasgressioni contestate;
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 4 • d'altra parte, l'opponente non aveva offerto nessuna allegazione né prova circa la consegna del veicolo al “dipendente” né quanto alla mancata consapevolezza delle infrazioni commesse da costui;
• in ogni caso, per quanto concerne la buona fede, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che per applicare le sanzioni amministrative è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa, insito nella condotta contraria agli obblighi imposti dal Codice della Strada, sicché sussiste una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, sul quale solo incombe l'onere di dimostrare d'aver agito senza colpa, indicando gli elementi che lo avrebbero indotto a mantenere la condotta vietata, e in particolare Cass. Sezioni Unite n. 10508/1995 ha sottolineato che "il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa", esprimendo principi confermati anche da Cass. sent. n. 1727/2004, Cass. Sezioni Unite sent. n. 20934/2009 e Cass. sent. n. 12629/2019;
• tali pronunce infatti confermano l'orientamento del tutto consolidato del giudice di legittimità, secondo cui il principio della c.d. presunzione di colpa va inteso non già nel senso dell'immotivata e irragionevole inversione tout court dell'onere della relativa prova, bensì nel senso che, una volta integrata e provata la fattispecie tipica dell'illecito, incombe allora sul trasgressore l'onere di provare d'aver agito in assenza di colpevolezza;
• la citata Cass. sent. n. 12629/2019 del resto sottolinea che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (nello stesso senso anche Cass. 11/6/2007 n. 13610 e Cass. 31/7/2018 n. 20219;
• quanto all'applicazione del cumulo ex aa. 8 e 8 bis legge 689/1981, eccepiva che le infrazioni compiute dalla Società appellata erano state molteplici, commesse in giornate diverse, in orari diversi e in mesi diversi, sicché doveva escludersi la possibilità di applicare il cumulo, e la la decisione del giudice di primo grado era errata anche sotto tale profilo;
• ancora, il cumulo previsto dall'a. 8 bis della legge 689/1981 è legittimo solo nei casi di concorso formale, omogeneo o eterogeneo, di violazioni, cioè quando vi siano più violazioni commesse colla medesima azione od omissione, mentre tale cumulo non è applicabile all'ipotesi di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte (come del resto confermato da Cass. n. 27799/2005, Cass. n. 12974/2008, Cass. n. 24655/2008, Cass. n. 4725/2011);
• pertanto, l'art. 8/1 legge 689/1981 richiede che l'azione o omissione sia unica, ossia presuppone
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 5 una medesima condotta che contemporaneamente violi più disposizioni amministrative, mentre ne resta esclusa l'ipotesi in cui la pluralità di infrazioni amministrative siano commesse con una pluralità di condotte (attive od omissive), giacché in tal caso viene meno la ragione stessa di trattamento sanzionatorio più mite, la cui unica giustificazione sta nel fatto che il soggetto abbia comunque posto in essere un'unica azione od omissione, come precisato anche da Cassazione civile, sezione II, nella sentenza n. 5252 del 3.3.2011, che ha ricordato come, nel caso di più violazioni del Codice della Strada, non può operare il principio della continuazione, valido per i reati penali ai sensi dell'a. 81 c.p., e dunque in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma sono dovute le differenti sanzioni pecuniarie irrogate;
• nel caso qui esaminato, non si può dunque riconoscere nessun concorso formale di illeciti amministrativi, poiché il trasgressore ha commesso più violazioni amministrative con una pluralità di azioni o omissioni in giorni e orari differenti, né trova applicazione l'a. 198 CDS in quanto il cumulo giuridico prevede come condizione essenziale la commissione delle infrazioni con un'unica azione, posto che tale norma dispone al primo comma che “chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo” e al secondo comma dispone che in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione;
• in proposito la Corte costituzionale con ordinanza 14/2007 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in questione. L'appellante pertanto conclude chiedendo di riformare la sentenza n. 7929/2022 depositata in data 12.12.2022 e quindi di confermare i 68 verbali di accertamento di infrazione oggetto di causa e conseguentemente condannare a pagare la sanzione pecuniaria oltre alle spese di Controparte_7 accertamento e notifica.
All'udienza del 17.10.2023 il giudice originariamente designato dichiarava la contumacia della società appellata e rinviava per la decisione. Riassegnata la causa allo scrivente, all'udienza del 19.12.2025, dopo la discussione orale, veniva data lettura ex a. 437 cpc del dispositivo della sentenza, della quale viene depositata ora anche la parte motiva ex a. 438 cpc.
I motivi della decisione
L'appello è interamente fondato. L'appellata soc. , nel ricorso innanzi al giudice di pace, non aveva Controparte_7 minimamente contestato la sussistenza delle sessantotto violazioni elencate nell'allegato al ricorso medesimo (e nuovamente elencate nella comparsa di risposta del , né aveva contestato la Pt_1 regolarità e tempestività delle notifiche dei verbali in discorso, sicché dev'essere accertata la sussistenza di tutte le violazioni in questione e la piena regolarità della loro contestazione mediante le notifiche
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 6 documentate.
L'appellato, invero, s'era limitato a eccepire la buona fede del proprio “dipendente” (senza peraltro neppure indicarne le generalità) senza tuttavia indicare nessun elemento specifico che potesse giustificare l'esclusione della colpa la quale, sulla scorta del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che dev'essere interamente condivisa da questo tribunale) va perciò dichiarata sussistente.
Al riguardo, è sufficiente ricordare che in tema di sanzioni amministrative, la buona fede può valere per escludere la responsabilità amministrativa solo allorquando il responsabile della violazione alleghi (e dimostri) la sussistenza di concreti e specifici elementi positivi, idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il (pur errato) convincimento della liceità della sua condotta e sempre che l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buonafede è a carico dell'opponente (come si ricava, tra le molte altre, da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/6/2020, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12629 del 13/5/2019, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20219 del 31/7/2018, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23019 del 30/10/2009).
In altre parole, ai fin della configurabilità dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi al trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Passando alla contestata all'applicazione, da parte del giudice di pace del cumulo giuridico è sufficiente ricordare che quando si sia in presenza di una pluralità di condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, sicché il principio non è applicabile nel caso di condotte diverse e distinte, ancorché collegate dalla medesima intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20129 del 22/6/2022). In ogni caso, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale però richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni (unicità non ravvisabile nel caso di specie).
La disciplina stabilita dal menzionato art. 8 del resto non subisce deroghe neppure da parte del successivo a. 8 bis della legge 689/1981 che, fatte salve le ipotesi eccezionali del secondo comma, ha escluso la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo per quanto riguarda
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 7 le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10890 del 7/5/2018). In totale accoglimento dell'appello la sentenza impugnata dev'essere dunque riformata, respingendo interamente (e non solo per i quattro verbali indicati dal giudice di pace) il ricorso originariamente proposto dalla soc. di modo che devono essere confermati tutti e Controparte_7 sessantotto i verbali oggetto dell'opposizione originaria.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc e si liquidano secondo i criteri del DM 147/2022 per lo scaglione corrispondente, in misura prossima ai parametri medi.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letto l'a. 437 cpc così decide:
1. in totale riforma della sentenza 7929 / 2022 del giudice di pace di (dottoressa Pt_1
MARCHIORETTO), respinge interamente il ricorso ex a. 22 legge 689/1981 originariamente proposto dalla soc. coll'atto depositato il 16 settembre 2022 Controparte_7 presso l'ufficio del predetto giudice di pace;
2. per l'effetto, conferma interamente tutti e sessantotto i verbali di accertamento elencati nell'allegato al predetto ricorso ex a. 22 legge 689/1981;
3. condanna l'appellata a rifondere all'appellante : Parte_1
a) le spese di lite del primo grado, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre agli oneri accessori e riflessi;
b) le spese di lite del presente grado d'appello, liquidate in € 355,50 per spese e € 5.000,00 per compensi, oltre agli oneri accessori e riflessi .
Così deciso il giorno 24 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 8
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D'APPELLO ex a. 437 e 438 cpc
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 22357 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. MANDARANO ANTONELLO, CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
CP_5 Controparte_6
PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_7 P.IVA_2 contumace
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante conferma le conclusioni del ricorso in appello, cioè:
“accogliere l'appello proposto dal e riformare la sentenza n. 7929/2022 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di in data 12.12.2022 e, per l'effetto, confermare i n. 68 Pt_1 verbali di accertamento di infrazione oggetto di causa elevati dalla Polizia Locale di e Pt_1 conseguentemente condannare al pagamento della sanzione pecuniaria Controparte_7 nella misura non inferiore alla metà del massimo previsto per le infrazioni accertate in tali verbali (violazione dell'art. 7, comma 14, Dlgs. 285/1992 - €. 166,00), oltre a spese di accertamento e notifica pari a €. 430,44 (€. 0,62 per spese di accertamento e €. 5,71 per spedizione per ciascun verbale)”
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.9.2022, l'odierna appellata impugnò sessantotto verbali (come da elenco manoscritto accluso al ricorso), relativi ad altrettante violazioni del codice della strada, limitandosi a osservare testualmente:
<< in buona fede abbiamo affidato al nostro dipendente un mezzo di trasporto, ma non ci è mai stata notificata delle infrazioni commesse sin dall'inizio del raporto di lavoro. Ora siamo coinvolti in questo problema che per noi è difficile da risolvere soprattutto economicamente. Ora questa persona ha lasciato il suo lavoro e speriamo di poter risolvere il problema nel miglior modo possibile >> Dichiarava che il valore della causa è pari a € 6.157,44 e chiedeva quindi di “annullare il provvedimento impugnato”.
Il i costituì innanzi al giudice di pace con comparsa datata 18.11.2022 Parte_1 osservando che:
• il veicolo dell'opponente, di categoria AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE, “rientra in una classe di alimentazione (diesel euro 5 con FAP presente all'origine) il cui accesso nella Cerchia dei Bastioni è A PAGAMENTO, come espressamente e chiaramente indicato nei cartelli posti all'inizio dì ciascun varco dì accesso alla Cerchia dei Bastioni - Area C” ove “i trasporti cose/merci sono interdetti all'accesso dalle ore 8 alle ore 10 salvo iscrizione come veicolo di servizio e richiesta della deroga per poter accedere in Area C. II veicolo NON E' REGISTRATO come veicolo di servizio e la deroga amministrativa è assente e quindi non autorizzato al passaggio dalle ore 8 alle ore 10. Il fatto di essere transitato nella fascia oraria 8-10 senza deroga, non può che attribuirsi a esclusivo errore dell'opponente”;
• quanto ai verbali impugnati, che riguardavano le seguenti violazioni "circolava nella suddetta località benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti inizio area pedonale” e "CIRCOLAVA NELLA CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI”, osservava che la segnaletica verticale era adeguata e ben visibile, che il veicolo era transitato fuori dagli orari consentiti, che la circolazione nella corsia in questione era permessa solo ai mezzi pubblici;
• “la mancata conoscenza delle norme giuridiche vigenti o l'errata interpretazione della segnaletica, qualora non sia dimostrata l'errata apposizione della stessa che possa dare adito ad errori di. interpretazione, non vengono considerate come causa di giustificazione per le violazioni commesse”;
• “la segnaletica, è conforme per forma, dimensione a quanto disposto ex art. 39, D.LGS n.285/92 e D.P.R. n.485/92, del vigente Codice della Strada”. Concluse chiedendo di rigettare il ricorso.
Il giudice di pace MARCHIORETTO fissò quindi l'udienza di discussione del 24.11.2022 e sospese l'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti fino alla suddetta udienza (d'ufficio, posto che l'opponente neppure aveva richiesto tale sospensione). All'esito di un'unica udienza, il giudice di pace di decise la causa pronunciando la seguente Pt_1
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 2 sentenza 7929/2022:
<< Il ricorso deve essere parzialmente accolto per quanto di ragione.
Esso verte su 68 verbali elevati per la violazione dell'art. 7/14° comma del Codice della Strada per avere il veicolo targato FA 009 DT, di proprietà dell'odierna ricorrente, circolato nella Zona a Traffico Limitato denominata Area C con veicolo non autorizzato, senza aver provveduto ai pagamento della relativa tariffa, nella corsia dei mezzi e nell'area pedonale. La ricorrente eccepiva dì avere affidato i] mezzo ad un proprio dipendente, in totale buona fede, e che le numerose infrazioni non erano mai state comunicate dallo stesso - anche al fine di porre rimedio, pagando, ad esempio gli ingressi - il quale, peraltro, oggi non è più un loro dipendente, Si costituiva il , confermando le infrazioni e depositando la documentazione ad esse relativa. Parte_1 Le dichiarazioni del legale rappresentante della società oggi ricorrente circa la propria buona fede, unitamente alla circostanza che l'autista ha continuato a violare la norma del Codice della Strada fino alla notifica della prima contravvenzione, quando, avvedutosi dell'errore, interrompeva la propria errata circolazione, sono da ritenersi più verosimili e condivisibili che non. Infatti, la buona fede dei ricorrente appare palese anche ai sensi dell'a. 3 della legge 689/81 che esclude la responsabilità nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da sua colpa. "Ai sensi dell'art. 3 della legge 689/81, presupposto per l'erogazione di una sanzione amministrativa è non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo della violazione ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa e la sussistenza di tale elemento soggettivo è esclusa laddove la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da colpa": Tale fondamentale principio è stato formulato dal Tribunale ol Reggio Emilia, nella sentenza n. 1330/14. E, infatti, l'attuale ricorrente, dopo aver ricevuto le contravvenzioni in parola, si é reso conto dell'errore e, quindi, nessuna censura può essere posta in capo allo stesso, posto che non ricorrono, nel suo comportamene né la coscienza né la volontà di porsi in contrasto con l'ordinamento e posto che appare illogico violare ripetutamente e volutamente il divieto avendone contezza), tenuto anche conto della presumibile volontà del conducente di attenersi alle prescrizioni dei Codice della Strada e tenuto conto altresì che il presupposto della violazione, nel caso di specie, consiste nell'avere erroneamente ritenuto di poter circolare e tale convincimento ha ingenerato nell'autore della violazione l'incolpevole opinione della liceità del proprio agire (Cass, 22028/2018). Da tale assunto consegue che, poiché, in ogni caso, i ricorrente è incorso in un errore, per quanto scusabile, e, peraltro, le successive violazioni sono state effettuate in buona fede, tenuto conto che le violazioni sono avvenute nell'arco di circa venticinque giorni, nella convinzione di poter passare, si ritiene equo e di giustizia, disporre il pagamento di un verbale per ogni infrazione ai minimo edittale e l'annullamento degli altri, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di accertamento di tutti e sessantotto i verbali, anche in applicazione dei principi posti dall'art. 3 bis della legge depenalizzatrice n. 689/1981, che permettono di considerare le violazioni commesse dal ricorrente come un'unica violazione della medesima norma, commessa mediante comportamenti separati. Quanto alle spese del procedimento, esse devono essere interamente refuse tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della materia e al caso specifico.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, conferma i verbali nn. 1140686/2022 1141223/2022 1143878/2022 1316515/2022 al minimo edittale per un totale di € 332,00; dispone il pagamento delle spese dì accertamento e notifica per € 430,44; ne dispone il pagamento in dieci rate mensili a partire dal mese successivo alla notifica della sentenza;
nulla per le spese. Così deciso in Milano il 10 dicembre 2022 >>.
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 3 Contro tale sentenza propone appello il con ricorso del 12.6.2023 esponendo che: Pt_1
• il nel 2022 aveva notificato alla soc. i Parte_1 Controparte_7 sessantotto verbali di accertamento qui impugnati, relativi a infrazioni al CDS, tutti emessi tra il 15 giugno 2022 e il 29 luglio 2022, per ripetute violazioni dell'art. 7/14 CDS e in particolare:
◦ “circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto”
◦ “accedeva nella ZTL denominata “area C” con veicolo non autorizzato”
◦ “accedeva nella ZTL denominata “area C” senza avere provveduto al pagamento della prevista tariffa”
◦ “circolava nella zona a traffico benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto”
◦ “circolava nella suddetta località benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti inizio di un'area pedonale”;
• tutte le violazioni erano state commesse a bordo del veicolo intestato all'odierna appellata, targato FA009DT, classificato come “autocarro per il trasporto di cose” e rientrante nella classe di alimentazione (diesel euro 5 con fap presente all'origine) per la quale l'accesso nella cerchia dei bastioni è a pagamento;
• il conducente, incurante dei cartelli posti all'inizio di ciascun varco di accesso alla cerchia dei bastioni che ricordano il transito a pagamento, aveva fatto ingresso ai varchi Area C durante l'orario (08.00 – 10.00) in cui vige il divieto di transito per tale veicolo, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 91 del 31/01/2017 e successive;
• il giudice di pace aveva “illegittimamente annullato i verbali opposti, da un lato non valorizzando le evidenze rilevabili dai documenti allegati alla comparsa depositata nell'interesse del dall'altro applicando illegittimamente il principio dell'errore sulla Pt_1 illiceità della condotta, collegandolo alla buona fede del ricorrente”, in quanto tale giudeice aveva affermato che “l'attuale ricorrente, dopo aver ricevuto le contravvenzioni in parola, si è reso conto dell'errore e, quindi, nessuna censura può essere posta in capo allo stesso, posto che non ricorrono, nel suo comportamento, né la coscienza né la volontà di porsi in contrasto con l'ordinamento e posto che appare illogico violare ripetutamente e volutamente il divieto avendone contezza, tenuto anche conto della presumibile volontà del conducente di attenersi alle prescrizioni del Codice della Strada e tenuto conto altresì che il presupposto della violazione, nel caso di specie, consiste nell'avere erroneamente ritenuto di poter circolare e tale convincimento ha ingenerato nell'autore della violazione l'incolpevole opinione della liceità del proprio agire (Cass. n. 2208/2018)”;
• l'odierno appellato non aveva però negato che fossero state commesse le infrazioni, ma aveva affermato a sua discolpa la mancata conoscenza delle stesse, in quanto commesse da un suo dipendente, trascurando così che è interesse e responsabilità di un soggetto, che consegna un veicolo di proprietà ad un altro, vigilare affinché il veicolo venga condotto in osservanza delle norme del codice della circolazione stradale, senza che la semplice consegna del veicolo a terzi o l'ignoranza delle reiterate infrazioni commesse dal conducente possano esimerlo da responsabilità per le trasgressioni contestate;
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 4 • d'altra parte, l'opponente non aveva offerto nessuna allegazione né prova circa la consegna del veicolo al “dipendente” né quanto alla mancata consapevolezza delle infrazioni commesse da costui;
• in ogni caso, per quanto concerne la buona fede, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che per applicare le sanzioni amministrative è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa, insito nella condotta contraria agli obblighi imposti dal Codice della Strada, sicché sussiste una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, sul quale solo incombe l'onere di dimostrare d'aver agito senza colpa, indicando gli elementi che lo avrebbero indotto a mantenere la condotta vietata, e in particolare Cass. Sezioni Unite n. 10508/1995 ha sottolineato che "il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa", esprimendo principi confermati anche da Cass. sent. n. 1727/2004, Cass. Sezioni Unite sent. n. 20934/2009 e Cass. sent. n. 12629/2019;
• tali pronunce infatti confermano l'orientamento del tutto consolidato del giudice di legittimità, secondo cui il principio della c.d. presunzione di colpa va inteso non già nel senso dell'immotivata e irragionevole inversione tout court dell'onere della relativa prova, bensì nel senso che, una volta integrata e provata la fattispecie tipica dell'illecito, incombe allora sul trasgressore l'onere di provare d'aver agito in assenza di colpevolezza;
• la citata Cass. sent. n. 12629/2019 del resto sottolinea che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (nello stesso senso anche Cass. 11/6/2007 n. 13610 e Cass. 31/7/2018 n. 20219;
• quanto all'applicazione del cumulo ex aa. 8 e 8 bis legge 689/1981, eccepiva che le infrazioni compiute dalla Società appellata erano state molteplici, commesse in giornate diverse, in orari diversi e in mesi diversi, sicché doveva escludersi la possibilità di applicare il cumulo, e la la decisione del giudice di primo grado era errata anche sotto tale profilo;
• ancora, il cumulo previsto dall'a. 8 bis della legge 689/1981 è legittimo solo nei casi di concorso formale, omogeneo o eterogeneo, di violazioni, cioè quando vi siano più violazioni commesse colla medesima azione od omissione, mentre tale cumulo non è applicabile all'ipotesi di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte (come del resto confermato da Cass. n. 27799/2005, Cass. n. 12974/2008, Cass. n. 24655/2008, Cass. n. 4725/2011);
• pertanto, l'art. 8/1 legge 689/1981 richiede che l'azione o omissione sia unica, ossia presuppone
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 5 una medesima condotta che contemporaneamente violi più disposizioni amministrative, mentre ne resta esclusa l'ipotesi in cui la pluralità di infrazioni amministrative siano commesse con una pluralità di condotte (attive od omissive), giacché in tal caso viene meno la ragione stessa di trattamento sanzionatorio più mite, la cui unica giustificazione sta nel fatto che il soggetto abbia comunque posto in essere un'unica azione od omissione, come precisato anche da Cassazione civile, sezione II, nella sentenza n. 5252 del 3.3.2011, che ha ricordato come, nel caso di più violazioni del Codice della Strada, non può operare il principio della continuazione, valido per i reati penali ai sensi dell'a. 81 c.p., e dunque in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma sono dovute le differenti sanzioni pecuniarie irrogate;
• nel caso qui esaminato, non si può dunque riconoscere nessun concorso formale di illeciti amministrativi, poiché il trasgressore ha commesso più violazioni amministrative con una pluralità di azioni o omissioni in giorni e orari differenti, né trova applicazione l'a. 198 CDS in quanto il cumulo giuridico prevede come condizione essenziale la commissione delle infrazioni con un'unica azione, posto che tale norma dispone al primo comma che “chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo” e al secondo comma dispone che in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione;
• in proposito la Corte costituzionale con ordinanza 14/2007 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in questione. L'appellante pertanto conclude chiedendo di riformare la sentenza n. 7929/2022 depositata in data 12.12.2022 e quindi di confermare i 68 verbali di accertamento di infrazione oggetto di causa e conseguentemente condannare a pagare la sanzione pecuniaria oltre alle spese di Controparte_7 accertamento e notifica.
All'udienza del 17.10.2023 il giudice originariamente designato dichiarava la contumacia della società appellata e rinviava per la decisione. Riassegnata la causa allo scrivente, all'udienza del 19.12.2025, dopo la discussione orale, veniva data lettura ex a. 437 cpc del dispositivo della sentenza, della quale viene depositata ora anche la parte motiva ex a. 438 cpc.
I motivi della decisione
L'appello è interamente fondato. L'appellata soc. , nel ricorso innanzi al giudice di pace, non aveva Controparte_7 minimamente contestato la sussistenza delle sessantotto violazioni elencate nell'allegato al ricorso medesimo (e nuovamente elencate nella comparsa di risposta del , né aveva contestato la Pt_1 regolarità e tempestività delle notifiche dei verbali in discorso, sicché dev'essere accertata la sussistenza di tutte le violazioni in questione e la piena regolarità della loro contestazione mediante le notifiche
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 6 documentate.
L'appellato, invero, s'era limitato a eccepire la buona fede del proprio “dipendente” (senza peraltro neppure indicarne le generalità) senza tuttavia indicare nessun elemento specifico che potesse giustificare l'esclusione della colpa la quale, sulla scorta del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che dev'essere interamente condivisa da questo tribunale) va perciò dichiarata sussistente.
Al riguardo, è sufficiente ricordare che in tema di sanzioni amministrative, la buona fede può valere per escludere la responsabilità amministrativa solo allorquando il responsabile della violazione alleghi (e dimostri) la sussistenza di concreti e specifici elementi positivi, idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il (pur errato) convincimento della liceità della sua condotta e sempre che l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buonafede è a carico dell'opponente (come si ricava, tra le molte altre, da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/6/2020, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12629 del 13/5/2019, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20219 del 31/7/2018, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23019 del 30/10/2009).
In altre parole, ai fin della configurabilità dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi al trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Passando alla contestata all'applicazione, da parte del giudice di pace del cumulo giuridico è sufficiente ricordare che quando si sia in presenza di una pluralità di condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, sicché il principio non è applicabile nel caso di condotte diverse e distinte, ancorché collegate dalla medesima intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20129 del 22/6/2022). In ogni caso, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale però richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni (unicità non ravvisabile nel caso di specie).
La disciplina stabilita dal menzionato art. 8 del resto non subisce deroghe neppure da parte del successivo a. 8 bis della legge 689/1981 che, fatte salve le ipotesi eccezionali del secondo comma, ha escluso la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo per quanto riguarda
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 7 le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10890 del 7/5/2018). In totale accoglimento dell'appello la sentenza impugnata dev'essere dunque riformata, respingendo interamente (e non solo per i quattro verbali indicati dal giudice di pace) il ricorso originariamente proposto dalla soc. di modo che devono essere confermati tutti e Controparte_7 sessantotto i verbali oggetto dell'opposizione originaria.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc e si liquidano secondo i criteri del DM 147/2022 per lo scaglione corrispondente, in misura prossima ai parametri medi.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letto l'a. 437 cpc così decide:
1. in totale riforma della sentenza 7929 / 2022 del giudice di pace di (dottoressa Pt_1
MARCHIORETTO), respinge interamente il ricorso ex a. 22 legge 689/1981 originariamente proposto dalla soc. coll'atto depositato il 16 settembre 2022 Controparte_7 presso l'ufficio del predetto giudice di pace;
2. per l'effetto, conferma interamente tutti e sessantotto i verbali di accertamento elencati nell'allegato al predetto ricorso ex a. 22 legge 689/1981;
3. condanna l'appellata a rifondere all'appellante : Parte_1
a) le spese di lite del primo grado, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre agli oneri accessori e riflessi;
b) le spese di lite del presente grado d'appello, liquidate in € 355,50 per spese e € 5.000,00 per compensi, oltre agli oneri accessori e riflessi .
Così deciso il giorno 24 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano – sentenza d'appello nel proc. RG 22357 / 2023 - pag. 8