Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 9864
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Infrazioni commesse

    Il tribunale ha accertato la sussistenza di tutte le violazioni e la piena regolarità della loro contestazione mediante le notifiche documentate, in quanto l'appellata non aveva contestato né le violazioni né la regolarità delle notifiche.

  • Rigettato
    Esclusione della colpa per buona fede del conducente

    Il tribunale ha dichiarato sussistente la colpa, in quanto l'appellata non aveva indicato elementi specifici che giustificassero l'esclusione della colpa, né aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge. La buona fede, per escludere la responsabilità, richiede la prova di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta.

  • Rigettato
    Applicazione del cumulo giuridico

    Il tribunale ha ritenuto non applicabile il cumulo giuridico, poiché presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva delle violazioni, mentre nel caso di specie vi erano condotte diverse e distinte. Ha altresì escluso l'applicazione analogica dell'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., e ha confermato che la disciplina dell'art. 8 della legge 689/1981 non subisce deroghe.

  • Rigettato
    Impugnazione dei verbali

    Il ricorso è stato respinto in toto, confermando tutti i sessantotto verbali di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 9864
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9864
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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