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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 998/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
IL FAUSTO, RE
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1465/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11151/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 18/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220029210241 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 352/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza della CGT di primo grado di Roma n. 11151/09/23, depositata il 18/09/2023, che ha accolto parzialmente il ricorso della contribuente Resistente_1 sull'erroneo presupposto che fossero prescritte le sanzioni e gli interessi di cui alla Cartella di pagamento n. 09720220029210241, anno d'imposta
2014, derivante da dichiarazione integrativa Modello Unico 2015 presentata il 13/07/2018 e ha compensato le spese di lite-
L'Ufficio appellante ha esposto che la cartella impugnata dalla contribuente è stata notificata il 01/06/2022; gli importi iscritti a ruolo riguardano IRPEF, addizionale comunale e regionale, oltre interessi e sanzioni e l'iscrizione deriva da dichiarazione integrativa presentata nel 2018, da cui emergeva un debito complessivo
IRPEF di € 13.931,00, oltre addizionali. Pertanto, il termine di decadenza per la notifica della cartella scadeva il 31/12/2021, prorogato per effetto della sospensione Covid 19, rendendo valida la notifica del 2022
Ciò posto, l'Ufficio appellante ritiene infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, sollevata dalla contribuente e accolta in primo grado, in quanto per IRPEF e addizionali, trattandosi di crediti erariali, vale la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, tra cui S.U. n. 23397/2016 e Cass. nn. 13080/2011, 5897/2017.
In particolare, secondo l'Ufficio, poiché la cartella impugnata deriva da controllo automatizzato ex art. 36- bis DPR 600/73, non trova applicazione la disciplina dell'art. 20 D.Lgs. 472/97 (prescrizione quinquennale), né quella dell'art. 2948 c.c. e anche per sanzioni e interessi opera la prescrizione decennale.
Parte appellata non si è costituita in giudizio. Il ricorso è stato posto in discussione alla pubblica udienza del
21.01.2026 e, all'esito, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'affermazione dell'Ufficio appellante, secondo cui, trattandosi di cartella da controllo automatizzato ex art. 36 bis, non trova applicazione l'art. 20 D.Lgs. 472/1997 e che anche sanzioni e interessi seguono la prescrizione decennale, è infondata alla stregua del consolidato indiritto di legittimità in materia di termini di prescrizione di sanzioni e interessi in materia tributaria.
La S.C. ha ripetutamente ribadito che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, salvo l'effetto dell'art. 2953 c.c. quando intervenga sentenza di condanna passata in giudicato
(effetto dell'actio iudicati)
In particolare, va osservato che, indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, per le sanzioni la prescrizione è sempre quinquennale, salvo giudicato, anche quando la pretesa è veicolata da cartella ex 36-bis.
Di talché, va affermato non solo che la natura di cartella emessa ex art. 36 bis non è idonea a trasformare la prescrizione da quinquennale a decennale, ma anche che la prescrizione decennale relativa al tributo erariale non si estende automaticamente alle sanzioni e agli interessi senza giudicato. Neppure risulta corretta l'affermazione secondo la quale la disciplina dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997 non si applicherebbe alle sanzioni iscritte a ruolo tramite controllo automatizzato;
Al contrario, dottrina e giurisprudenza affermano la natura “neutra” della cartella ai fini della prescrizione, che resta quella propria del credito sottostante: decennale per tributo erariale, quinquennale per sanzioni e interessi.
Tali principi sono stati recentemente ribaditi dall'ordinanza n. 23099/2024 della S.C., che così si è espressa: ”
Il Collegio ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di Sezione (cfr. ad es. sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023 ) con riferimento ai termini di prescrizione dei crediti tributari secondo la quale «La stessa sentenza delle Se-zioni Unite (…) (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) (…) afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, [e] produce l'effetto so-stanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846;
Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n.
2941), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte.».
L'adozione della cartella di pagamento è dunque neutra rispetto ai termini di prescrizione applicabili ai crediti da essa portati, salvo il profilo dell'actio iudicati che nella fattispecie non viene in essere.
Inoltre, il termine di prescrizione decennale vale per la sorte capitale dell'obbligazione tributaria, fatta eccezione per le norme speciali che non sono individuate né invocate da alcuna delle parti nella fattispecie.
5. Ciò detto, e va anche rammentato in accordo con la citata giurisprudenza della Sezione come, quanto alle sanzioni accessorie all'obbligazione tributaria, «Dispone l'art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedi-mento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. La norma, sostanzialmente rima-sta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi).
Come osservatosi in dottrina, l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più̀ precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di san-zioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già̀ disciplinata dall'art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della risco-sione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti na-scenti dal rapporto tributario».
6. Inoltre, sempre quanto alle sanzioni, è condivisibile l'insegna-mento di Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009,
n. 25790 (conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730), secondo il quale l'art. 24 d.lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni.
In caso di noti-fica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per san- zioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez.
VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass.,
Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle menzionate Sezioni Unite di questa
Corte (Cass., Sez. U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell'art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell'illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989).
Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità̀ pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione).
Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Soccorre sul tema, inoltre, l'interpretazione data dallo stesso Ufficio nella Circolare Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (”il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può̀, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento. Né si ravvisa sul tema alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte”.
Anche secondo questa Corte, la giurisprudenza innanzi richiamata rappresenta un quadro normativo e giurisprudenziale pienamente condivisibile rispetto al quale non vi sono ragioni per discostarsene.
Sicché, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dei superiori principi in materia di prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, l'appello dell'Ufficio va rigettato.
Nulla quanto alle spese del grado, non essendosi costituta parte appellata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
IL FAUSTO, RE
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1465/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11151/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 18/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220029210241 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 352/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza della CGT di primo grado di Roma n. 11151/09/23, depositata il 18/09/2023, che ha accolto parzialmente il ricorso della contribuente Resistente_1 sull'erroneo presupposto che fossero prescritte le sanzioni e gli interessi di cui alla Cartella di pagamento n. 09720220029210241, anno d'imposta
2014, derivante da dichiarazione integrativa Modello Unico 2015 presentata il 13/07/2018 e ha compensato le spese di lite-
L'Ufficio appellante ha esposto che la cartella impugnata dalla contribuente è stata notificata il 01/06/2022; gli importi iscritti a ruolo riguardano IRPEF, addizionale comunale e regionale, oltre interessi e sanzioni e l'iscrizione deriva da dichiarazione integrativa presentata nel 2018, da cui emergeva un debito complessivo
IRPEF di € 13.931,00, oltre addizionali. Pertanto, il termine di decadenza per la notifica della cartella scadeva il 31/12/2021, prorogato per effetto della sospensione Covid 19, rendendo valida la notifica del 2022
Ciò posto, l'Ufficio appellante ritiene infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, sollevata dalla contribuente e accolta in primo grado, in quanto per IRPEF e addizionali, trattandosi di crediti erariali, vale la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, tra cui S.U. n. 23397/2016 e Cass. nn. 13080/2011, 5897/2017.
In particolare, secondo l'Ufficio, poiché la cartella impugnata deriva da controllo automatizzato ex art. 36- bis DPR 600/73, non trova applicazione la disciplina dell'art. 20 D.Lgs. 472/97 (prescrizione quinquennale), né quella dell'art. 2948 c.c. e anche per sanzioni e interessi opera la prescrizione decennale.
Parte appellata non si è costituita in giudizio. Il ricorso è stato posto in discussione alla pubblica udienza del
21.01.2026 e, all'esito, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'affermazione dell'Ufficio appellante, secondo cui, trattandosi di cartella da controllo automatizzato ex art. 36 bis, non trova applicazione l'art. 20 D.Lgs. 472/1997 e che anche sanzioni e interessi seguono la prescrizione decennale, è infondata alla stregua del consolidato indiritto di legittimità in materia di termini di prescrizione di sanzioni e interessi in materia tributaria.
La S.C. ha ripetutamente ribadito che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, salvo l'effetto dell'art. 2953 c.c. quando intervenga sentenza di condanna passata in giudicato
(effetto dell'actio iudicati)
In particolare, va osservato che, indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, per le sanzioni la prescrizione è sempre quinquennale, salvo giudicato, anche quando la pretesa è veicolata da cartella ex 36-bis.
Di talché, va affermato non solo che la natura di cartella emessa ex art. 36 bis non è idonea a trasformare la prescrizione da quinquennale a decennale, ma anche che la prescrizione decennale relativa al tributo erariale non si estende automaticamente alle sanzioni e agli interessi senza giudicato. Neppure risulta corretta l'affermazione secondo la quale la disciplina dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997 non si applicherebbe alle sanzioni iscritte a ruolo tramite controllo automatizzato;
Al contrario, dottrina e giurisprudenza affermano la natura “neutra” della cartella ai fini della prescrizione, che resta quella propria del credito sottostante: decennale per tributo erariale, quinquennale per sanzioni e interessi.
Tali principi sono stati recentemente ribaditi dall'ordinanza n. 23099/2024 della S.C., che così si è espressa: ”
Il Collegio ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di Sezione (cfr. ad es. sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023 ) con riferimento ai termini di prescrizione dei crediti tributari secondo la quale «La stessa sentenza delle Se-zioni Unite (…) (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) (…) afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, [e] produce l'effetto so-stanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846;
Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n.
2941), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte.».
L'adozione della cartella di pagamento è dunque neutra rispetto ai termini di prescrizione applicabili ai crediti da essa portati, salvo il profilo dell'actio iudicati che nella fattispecie non viene in essere.
Inoltre, il termine di prescrizione decennale vale per la sorte capitale dell'obbligazione tributaria, fatta eccezione per le norme speciali che non sono individuate né invocate da alcuna delle parti nella fattispecie.
5. Ciò detto, e va anche rammentato in accordo con la citata giurisprudenza della Sezione come, quanto alle sanzioni accessorie all'obbligazione tributaria, «Dispone l'art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedi-mento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. La norma, sostanzialmente rima-sta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi).
Come osservatosi in dottrina, l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più̀ precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di san-zioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già̀ disciplinata dall'art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della risco-sione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti na-scenti dal rapporto tributario».
6. Inoltre, sempre quanto alle sanzioni, è condivisibile l'insegna-mento di Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009,
n. 25790 (conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730), secondo il quale l'art. 24 d.lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni.
In caso di noti-fica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per san- zioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez.
VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass.,
Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle menzionate Sezioni Unite di questa
Corte (Cass., Sez. U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell'art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell'illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989).
Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità̀ pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione).
Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Soccorre sul tema, inoltre, l'interpretazione data dallo stesso Ufficio nella Circolare Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (”il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può̀, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento. Né si ravvisa sul tema alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte”.
Anche secondo questa Corte, la giurisprudenza innanzi richiamata rappresenta un quadro normativo e giurisprudenziale pienamente condivisibile rispetto al quale non vi sono ragioni per discostarsene.
Sicché, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dei superiori principi in materia di prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, l'appello dell'Ufficio va rigettato.
Nulla quanto alle spese del grado, non essendosi costituta parte appellata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.