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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 659/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. CAMMILLERI Parte_1
EDUARDO);
E
nato a [...], in data [...] (Avv. CAMMILLERI Controparte_1
EDUARDO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cesssazione degli effetti civili del matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione di udienza del
09/07/2025.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente, avvenuta in data 19/11/2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 847/2024 dei 27-28/11/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- all'udienza del 09/07/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato dal verbale di udienza del 19/11/2024, ovvero:
- “La casa coniugale di via Toledo n. 62, a Terrasini (Pa) è in possesso del sig CP_1
, mentre la sig.r insieme al figlio minor vivono in via
[...] Parte_1 Per_1
Perez n. 133.
- Nulla è previsto per quanto riguarda il regime di mantenimento, essendo entrambi i coniugi in età e capacità lavorativa tale da rendersi reciprocamente autonomi.
- In merito al domicilio del figlio minore , questi sarà prevalente presso la Per_1 madre e non ci sono particolari limiti fra i coniugi nella gestione in quanto essi già oggi liberamente decidono settimanalmente in modo pacifico con chi sta il minore.
- Solo per maggiore ed opportuna precisione si stabiliscono delle condizioni che in caso di mancato accordo fungono da punto di riferimento.
- Ed invero il padre potrà avere con sé il figlio: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00; nel corso di cia- scuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30 nella setti- mana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascor- reranno con il padre il giorno si Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per le festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Entrambi i coniugi precisano che il minore sarà affidato congiuntamente ai genitori con domicilio prevalente presso la madre.
- Le parti congiuntamente dichiarano che, a titolo di mantenimento del figlio minore, il sig. , verserà mensilmente alla sig.ra , la som- Controparte_1 Parte_1 ma di €150,00”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in TERRASINI (PA), in data 02/07/2011, da Parte_1
, nata a [...] in data [...] e da nato a
[...] Controparte_1
CARINI (PA) in data18/03/1984, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale,
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 659/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. CAMMILLERI Parte_1
EDUARDO);
E
nato a [...], in data [...] (Avv. CAMMILLERI Controparte_1
EDUARDO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cesssazione degli effetti civili del matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione di udienza del
09/07/2025.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente, avvenuta in data 19/11/2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 847/2024 dei 27-28/11/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- all'udienza del 09/07/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato dal verbale di udienza del 19/11/2024, ovvero:
- “La casa coniugale di via Toledo n. 62, a Terrasini (Pa) è in possesso del sig CP_1
, mentre la sig.r insieme al figlio minor vivono in via
[...] Parte_1 Per_1
Perez n. 133.
- Nulla è previsto per quanto riguarda il regime di mantenimento, essendo entrambi i coniugi in età e capacità lavorativa tale da rendersi reciprocamente autonomi.
- In merito al domicilio del figlio minore , questi sarà prevalente presso la Per_1 madre e non ci sono particolari limiti fra i coniugi nella gestione in quanto essi già oggi liberamente decidono settimanalmente in modo pacifico con chi sta il minore.
- Solo per maggiore ed opportuna precisione si stabiliscono delle condizioni che in caso di mancato accordo fungono da punto di riferimento.
- Ed invero il padre potrà avere con sé il figlio: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00; nel corso di cia- scuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30 nella setti- mana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascor- reranno con il padre il giorno si Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per le festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Entrambi i coniugi precisano che il minore sarà affidato congiuntamente ai genitori con domicilio prevalente presso la madre.
- Le parti congiuntamente dichiarano che, a titolo di mantenimento del figlio minore, il sig. , verserà mensilmente alla sig.ra , la som- Controparte_1 Parte_1 ma di €150,00”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in TERRASINI (PA), in data 02/07/2011, da Parte_1
, nata a [...] in data [...] e da nato a
[...] Controparte_1
CARINI (PA) in data18/03/1984, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale,
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.