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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6161/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. dell'anno 6161 del 2021 ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Sofia Allamprese, C.F. P.IVA_2
e dall'Avv. Valeria Benigno, C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliato telematicamente presso C.F._2
l'indirizzo pec Email_1
- attore
E
C.F. Controparte_1
e P. IVA;
P.IVA_3 P.IVA_4
- convenuta contumace
E
, C.F. , Controparte_2 C.F._3 [...]
, C.F. , , C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
C.F. , C.F._5 CP_5 C.F._6
, C.F. , Controparte_6 C.F._7 CP_7
, C.F. , C.F.
[...] C.F._8 Controparte_8
Pag. 1 a 14 , , C.F. , C.F._9 CP_9 C.F._10
, C.F. , Controparte_10 C.F._11 CP_11
, C.F. , C.F.
[...] C.F._12 CP_12
, , C.F. , C.F._13 CP_13 C.F._14
, C.F. Controparte_14 C.F._15 CP_15
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._16 Controparte_16
, C.F. , C.F._17 CP_17 C.F._18
C.F. , , CP_18 C.F._19 Controparte_19
C.F. , C.F. C.F._20 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Letizia Capasso, C.F._21
C.F. , presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._22
Frattamaggiore (Na) alla IA Stanzione n. 55;
- interventori
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del
1994), il conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare al pagamento della Controparte_1
Pag. 2 a 14 somma di Euro 219.217,58, o nella diversa maggiore o minore somma determinata e provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Segnatamente, in punto di fatto, esponeva: di aver approvato il PEEP di IA
AN con delibera C.C. 11/9/1990 n. 63, ed assegnato il lotto n. 5 del PEEP di
IA AN (dell'estensione di mq. 2.569,82, in CT al Fol.1, parte della particella n. 37) alla che l'art. 8 Controparte_1
della suddetta Convenzione espressamente disponeva che erano a carico della
Società “l'indennità di occupazione ed ogni e qualsiasi onere o spesa dovesse essere imposta o addebitata al Comune o il Comune dovesse sostenere a seguito dell'impugnativa degli atti del provvedimento di occupazione e di espropriazione”
e che “tutte le spese, imposte e tasse, comunque inerenti e conseguenti ai procedimenti di espropriazione e di occupazione d'urgenza ed al contratto di cessione, sono a totale carico del cessionario”; che la procedura espropriativa avviata dal – sia per l'acquisizione delle aree da assegnare alle Pt_1
Cooperative Edilizie, sia per l'acquisizione delle aree ove realizzare le opere di urbanizzazione nella zona PEEP di IA AN - ingenerava un contenzioso, avviato dai proprietari di suoli espropriati, che proponevano opposizione a stima
– ritenuta incongrua - avanti la Corte di Appello di Napoli e avanti la Suprema
Corte di Cassazione, che rideterminavano le indennità di espropriazione e di occupazione, maggiorate di interessi e spese legali;
che il quindi, si Pt_1
vedeva obbligato a corrispondere ai proprietari espropriati maggiori oneri, nell'interesse esclusivo delle Cooperative Edilizie della zona PEEP di IA
AN.
In particolare, per quanto riguarda la Controparte_1
provvedeva al pagamento di maggiori oneri, così specificati: a)
[...]
sentenza Sigg. , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
– Corte di Appello di Napoli n. 693/2005, confermata con Sentenza Parte_7
Corte di Cassazione n. 19344/11 – opposizione a stima dell'indennità di
Pag. 3 a 14 espropriazione di aree ricadenti nel lotto 5 di IA AN, ovvero maggiori oneri di esproprio e spese legali sostenute (spese di lite e per incarchi CTU) - €
168.477,36; b) sentenza Sig. ID SB – Corte Appello Napoli n. 522/2007, riformata con Sentenza Corte di Cassazione n. 23268/2014 – maggiori oneri di esproprio di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione e spese di registrazione, processuali e successive - € 146.502,28; c) sentenza Sig.ri Sessa –
Corte Appello Napoli n. 2493/2010, confermata con Sentenza Corte di Cassazione
n. 7801/2013 – maggiori oneri di esproprio di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione e spese di registrazione, processuali e CTU - € 882.429,23; d)
Spese legali sostenute per la difesa del € 10.547,76. Pt_1
La somma di € 168.477,36 per la sentenza sigg. Parte_3 [...]
, e – Corte di Appello di Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Napoli n. 693/2005, confermata con Sentenza Corte di Cassazione n. 19344/11, e relative spese legali, venivano pagate unicamente nell'interesse della
[...]
con sede in Frattamaggiore (NA), quindi dovute Controparte_1
per intero dalla stessa.
Le somme pagate dal per la sentenza SB n. 522/2007 e per la Pt_1
sentenza Sessa n. 2493/2010, nonché le spese legali – relative, ripetesi, ai maggiori oneri sostenuti dal per l'espropriazione delle aree ove Pt_1
realizzare le opere di urbanizzazione – venivano ripartite fra tutte le Cooperative del PEEP di IA AN, in proporzione dei mc. edificati da ciascuna
Cooperativa, in particolare: a) sentenza Sig. SB ID – Corte Appello
Napoli n. 522/2007, riformata con Sentenza Corte di Cassazione n. 23268/2014 -
€ 146.502,28 (quota parte, dopo ripartizione tra le tutte le Cooperative di IA
AN, in ragione dei mc assegnati) € 7.169,61; b) sentenza sig.ri Sessa – Corte
Appello Napoli n. 2493/2010 - € 882.492,23 (quota parte, dopo ripartizione tra le tutte le Cooperative di IA AN, in ragione dei mc assegnati) € 43.053,00; c) spese legali sostenute per la difesa del € 10.547,76 (quota parte, dopo Pt_1
ripartizione tra le tutte le Cooperative di IA AN, in ragione dei mc assegnati) € 517,61.
Pag. 4 a 14 Da ultimo, precisava che con atti di diffida e messa in mora del 20/03/13 e del 16/04/18 - rimasti privi di riscontro - il Comune chiedeva alla CP_1 [...]
di provvedere al pagamento dei maggiori oneri CP_1 Controparte_1
sostenuti.
In data 16.11.21, spiegavano intervento adesivo dipendente, ex art. 105, 2 comma cpc, i sigg.ri , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , ,
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, rappresentando di
[...] CP_18 Controparte_19 Parte_2
essere titolari di un rapporto giuridico connesso o dipendente con quello dedotto in lite, anche in considerazione della circostanza secondo cui tenuti al pagamento delle somme richieste dal sono anche gli assegnatari degli alloggi Pt_1
realizzati dalla , in proporzione alla Controparte_1
rendita catastale degli alloggi e pertinenze di loro proprietà.
Contestavano in quantum richiesto dal in quanto il medesimo ente Pt_1
non indicava quali erano le unità abitative per le quali aveva dovuto sostenere un maggior esborso economico, utilizzando, per contro, un criterio del tutto arbitrario di spalmatura del debito, ed insistevano per il rigetto della domanda.
Con la I memoria ex art 183 co. VI, il attesa Parte_1
l'avvenuta costituzione degli intervenuti volontari, estendeva la domanda proposta avverso la nei confronti dei suddetti, poiché, in ipotesi di CP_1
inadempimento della Cooperativa, il aveva il diritto di conseguire il Pt_1
pagamento dei maggiori oneri dai soci della cooperativa, assegnatari degli alloggi dalla medesima realizzati sull'area concessa Comune e, come tali, da considerarsi aventi causa dalla stessa.
All'udienza del 21.02.25 le parti davano congiuntamente comunicazione che era stato raggiunto accordo transattivo con i seguenti soci assegnatari, quali si assumevano personalmente, ex art. 1988 c.c., la pro quota del debito – calcolata con riferimento al valore catastale dei beni immobili loro assegnati – in rapporto
Pag. 5 a 14 all'intero credito: , anche per il coniuge Controparte_3 Persona_1
assegnatari dei sub 37 e 17; , ed il coniuge , CP_20 Controparte_2
assegnatari dei sub 30 e 10; assegnataria dei sub 35 e 15; Controparte_4
ed il coniuge , assegnatari dei sub 41 e 21; CP_5 Controparte_21
, assegnataria dei sub 43 e 23; e Controparte_22 Controparte_7
, assegnatari dei sub 24 e 4; , anche per Controparte_23 Controparte_8
il coniuge assegnatari dei sub 25 e 5; Persona_2 CP_9
assegnataria dei sub 29 e 9; , assegnatario dei sub 38 e 18; Controparte_10
, assegnataria dei sub 27 e 7; , ed il coniuge Controparte_11 CP_12
, assegnatari dei sub 26 e 6; , e il coniuge Persona_3 CP_13
assegnatari dei sub 42 e 22; , e il Persona_4 Controparte_14
coniuge , assegnatari dei sub 32 e 12; e il coniuge CP_24 CP_25
assegnatari dei sub 39 e 19; e il coniuge Controparte_19 Controparte_26
assegnatari dei sub 36 e 16; , assegnatario dei sub CP_17 CP_15
33 e 13; e il coniuge , assegnatari dei Controparte_16 Controparte_27
sub 31 e 11; e il coniuge , assegnatari dei sub 40 CP_18 Controparte_28
e 20.
Nella medesima sede veniva precisato che, per effetto delle sottoscritte transazioni, il Comune di doveva recuperare la pro quota di Parte_1 Pt_2
, assegnatario dei sub 34 e 14, e , C.F. nudo proprietario
[...] CP_29
assegnatario dei sub 28 e 8.
Mutata la persona del giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
, non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente citata. Controparte_1
Ancora, preliminarmente va ritenuta la giurisdizione del G.O. - nella controversia, come quella in esame- introdotta dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 L. n.
865 del 1971, non comportanti la spendita di poteri pubblicistici ma volte
Pag. 6 a 14 esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, (Sez. U -, Ordinanza n. 16083 del 09/06/2021, Rv. 661538 - 01).
Infatti la controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. n. 167 del 1962, art. 10 poi sostituito dalla L. n. 865 del 1971, art. 35), appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva (ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b)) solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, “ex post”, la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. (Sez. U -, Sentenza n. 5423 del 26/02/2021, Rv. 660792 - 01).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In diritto giova premettere che l'art. 35, comma 12, L. 22 ottobre 1971 n.
865, nella sua formulazione ratione temporis vigente (ossia quella risultante dalla modifica introdotta dalla L. 30 aprile 1999, n. 136, entrata in vigore il 19.05.1999, essendo datata la convenzione PEEP stipulata tra le parti — e in atti —
19.11.1999), recitava: “I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal
per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a CP_30
Pag. 7 a 14 norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.”.
Tale norma, che impone il principio del “perfetto pareggio economico” delle operazioni previste dall'art. 35 della L. 865/1971, ha carattere imperativo, con la conseguenza che, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero prevedere clausole di determinazione del prezzo in misura “fissa” e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti nell'espropriazione ed urbanizzazione delle aree, ciò non impedirebbe comunque il diritto del stesso di pretendere dai cessionari Pt_1
il “conguaglio” emergente alla conclusione delle operazioni di espropriazione.
In altri termini, la norma appena richiamata ha natura di disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419, comma 2,
c.c.: la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della stessa, la quale però non comporta la nullità dell'intero contratto, laddove la clausola possa (e debba) essere sostituita di diritto da una norma imperativa (cfr. Cass. 19 novembre 1987, n. 8507; Cass.
21 dicembre 1994, n. 11032; Cass. 12 aprile 2002, n. 5269; Cass. 27 luglio 2007,
n. 16651), in ossequio al generale principio di conservazione del contratto sul presupposto della perdurante utilità di quest'ultimo rispetto agli interessi
Pag. 8 a 14 perseguiti (cfr. Cass. n. 11032/1994, cit.; Cass. 21 agosto 1997, n. 7803; Cass. n.
5269//2002, Cassazione civile sez. I 22/10/2008, n. 25582).
In termini del tutto analoghi, del resto, si è espressa altresì la giurisprudenza amministrativa (segnatamente, Cons. Stato, Sezione Quinta, 1 dicembre 2003, n.
7820; Cons. Stato, Sezione Quarta, 14 febbraio 2005, n. 453, cui possono aggiungersi Puglia, Sezione Seconda, 22 marzo 1996, n. 175; CP_31 Pt_8
Sezione Prima, 22 ottobre 1999, n. 768) che ha parimenti affermato: a)
[...]
che la L. n. 865 del 1971, art. 35, prescrive la realizzazione del P.E.E.P. “in pareggio”, quanto meno per il costo di acquisizione delle aree e per gli oneri delle opere di urbanizzazione, pur a prescindere da quanto precisato dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 16, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, il quale ha esteso il rimborso anche agli oneri finanziari connessi all'operazione; b) che detto art. 35, statuisce espressamente che la convenzione stipulata dal Pt_1
per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P., ovvero l'atto di cessione della proprietà dell'area alle cooperative edilizie ed ai singoli, debbano prevedere, rispettivamente, il corrispettivo della concessione o il prezzo di cessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo, evidentemente, di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione, con conseguente diritto del di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree (da adeguare Pt_1
all'effettiva somma dovuta agli espropriati a seguito della definizione della pratica espropriativa), sia per la loro urbanizzazione;
c) che, là dove nella convenzione o nell'atto di cessione siano stati quantificati vuoi il costo per l'acquisizione delle aree vuoi le spese per l'urbanizzazione, ciò non esclude, tuttavia, il diritto del di pretendere il rimborso anche delle ulteriori somme relative a quanto Pt_1
“maggiormente” (ed “effettivamente”) pagato sia in ragione della definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione, sia in ragione dell'acquisizione di altre aree e conseguente urbanizzazione, perché necessarie per la funzionalità del singolo P.E.E.P., atteso che, quand'anche nella convenzione o nell'atto di
Pag. 9 a 14 cessione non sia stato previsto un simile adeguamento dei costi, dovrebbe, comunque, ritenersi operante, ex art. 1339 c.c., il contenuto inderogabile della richiamata disposizione legislativa (L. n. 865 del 1971, art. 35) circa la “completa” copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle aree e per la Pt_1
relativa urbanizzazione, restando in potere dell'Amministrazione la ricostituzione dell'equilibrio imposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, attraverso la
“rideterminazione” del corrispettivo della concessione o del prezzo di cessione delle aree che sia mutato a seguito della variazione del costo di acquisizione delle stesse rispetto a quanto (ove pure) fissato al momento della stipula della convenzione o dell'atto di cessione, nel senso esattamente che l'ente pubblico, mediante l'attuazione del P.E.E.P., tende al soddisfacimento del fabbisogno abitativo attraverso il reperimento e l'espropriazione di aree fabbricabili da cedere a terzi in superficie o in proprietà, sulla base di un corrispettivo o prezzo di cessione in misura sempre pari al costo di acquisizione, onde, poiché tali costi, oltre quelli di urbanizzazione delle aree, per lo più non risultano definiti o definibili al momento della sottoscrizione degli atti sopraindicati, all'ente medesimo non può essere disconosciuto il potere, appunto, di assumere ogni ulteriore determinazione al fine di ricomporre l'equilibrio anzidetto.
Il attore ha agito in giudizio non tanto per chiedere il pagamento del Pt_1
corrispettivo della cessione ma piuttosto il rimborso delle spese e oneri sostenuti a seguito delle rideterminazioni giudiziali delle indennità di esproprio a seguito di impugnative degli interessati.
Per i principi di diritto innanzi già illustrati, anche qualora la convenzione in esame si fosse soltanto limitata a sancire il corrispettivo “fisso” della cessione, il principio del pareggio economico sarebbe stato comunque cogente tra le parti, appunto per effetto del su illustrato meccanismo di inserzione legale di clausole per effetto della previsione di norme imperative vigenti in materia.
Ciò precisato, va subito evidenziato che parte attrice ha rivendicato nel presente giudizio il diritto al conguaglio rispetto a quanto ricevuto dalla convenuta quale corrispettivo della convenzione di cessione stipulata in attuazione del piano
Pag. 10 a 14 P.E.E.P. approvato, per effetto di diversi giudizi di opposizione alla stima intentati dai rispettivi proprietari espropriati ai sensi del D.P.R. 38/2003.
Le sentenze con cui il attore è stato condannato a corrispondere agli Pt_1
espropriati somme aggiuntive sono state tutte prodotte in atti da parte attrice e risultano del tutto incontestate.
A questo punto, giova precisare che, pur vero che non ogni somma elargita dall' per l'acquisizione del bene può, per ciò solo, essere oggetto di Parte_9
ribaltamento nei confronti del cessionario privato, ma ciò per dire che gli esborsi
“irripetibili” sono le somme che l' sia stato condannato a Parte_9
corrispondere ai privati a titolo di vero e proprio risarcimento del danno (per illegittimità provvedimentale o condotta materiale illecita, fonte di responsabilità aquiliana), e non già di indennità di espropriazione.
Nel caso di specie, è chiaramente documentato in atti che le somme di cui il attore ha chiesto la corresponsione da parte della convenuta non Pt_1
attengono affatto a condanne propriamente “risarcitorie” riportate nei confronti dei terzi espropriati, bensì a rideterminazione delle relative indennità di esproprio operate dalla Corte di Appello (e dalla Cassazione in sindacato delle relative sentenze) a seguito di procedimenti di opposizione alla stima proposte dagli stessi espropriati interessati.
In definitiva, le somme che il attore è stato condannato a Pt_1
corrispondere ai proprietari espropriati a seguito dei giudizi di opposizione alla stima da questi ultimi promossi non costituiscono altro che il giusto e necessario indennizzo (giurisdizionalmente sancito dalle sentenze innanzi più volte richiamate), funzionale all'acquisizione delle aree in discorso e alla loro successiva attribuzione alla odierna convenuta.
Si richiama, altresì, la pronuncia della Cassazione civile, sez. I, 10/07/2020,
n.14782, secondo cui “In tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al tutti i costi di Pt_1
acquisizione delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865
Pag. 11 a 14 del 1971, deve ritenersi esteso a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed
i costi dell'acquisizione delle aree”.
La disciplina imperativa imposta dall'art. 35, comma 12, L. 865/1971, espressamente prevede che il privato cessionario debba essere chiamato a rimborsare all'Ente Locale espropriante non solo i costi e gli oneri in principio sommariamente preventivati, ma anche tutti quelli aggiuntivi che dovessero emergere — come nel caso di specie — a seguito di una rideterminazione giudiziale degli oneri di esproprio per effetto di opposizioni alla stima proposte dai proprietari espropriati (situazione, del resto, fisiologica e tutt'altro che eccezionale e imprevedibile da parte della stessa Cooperativa cessionaria delle aree espropriate).
Peraltro, nel caso di specie, non risulta essersi realizzata una unilaterale e arbitraria rideterminazione in aumento delle indennità di esproprio, rispetto a quelle originariamente sancite, da parte del attore, bensì una Pt_1
rideterminazione della “giusta” indennità di esproprio da parte dell'organo giudicante deputato per legge e adito dai terzi proprietari espropriati.
Ne deriva che la convenuta è tenuta al pagamento dei maggiori CP_1
oneri di esproprio sostenuti dal e relative spese legali nella misura Pt_1
complessiva di 219.217,58 euro, oltre rivalutazione ed interessi legali, perché esse sono relative ai maggiori oneri versati dal ai proprietari Parte_1
di fondi espropriati ove localizzare e realizzare le opere di urbanizzazione primaria (rete stradale e sottoservizi – rete fognaria, idrica e di pubblica illuminazione) nel comparto del PEEP di IA AN.
Tuttavia, in virtù degli accordi sottoscritti dai soci assegnatari e lo schema della suddivisione del credito sulla base della rendita catastale depositati telematicamente in data 21.2.25, allo stato il credito residuo è pari a € 21.921,76
(quota di e quota di e ). Parte_2 CP_29 CP_3
Pag. 12 a 14 Il debito va considerato sussistente anche in capo a questi ultimi, quali singoli soci assegnatari degli immobili, sebbene in via solidale con la società, tenuto in debito conto l'art. 35 L. 865/71.
I soci assegnatari, per l'effetto, partecipano al principio precettivo del pareggio economico con il conseguente diritto del di chiedere loro i Pt_1
maggiori oneri corrisposti.
Se anche non avessero avuto cognizione della detta convenzione, il principio del perfetto pareggio è sancito, come sopra chiarito, per legge dalla disposizione di cui all'art. 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, la convenuta va CP_1
condannata al pagamento, in solido con i soci assegnatari , Parte_2
e , in favore dell'attore, , CP_29 Parte_10 Parte_1
della somma complessiva di euro 21.921,76 per le causali innanzi indicate, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c.
e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto
“in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Pag. 13 a 14 , nonché sulle istanze degli intervenuti, così provvede: CP_1
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
, , e , Controparte_1 Parte_2 CP_29 Parte_10
in solido tra loro, al pagamento, in favore del della Parte_1
somma di Euro 21.921,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
B) condanna , Controparte_1 Pt_2
, e , in solido tra loro, al pagamento in
[...] CP_29 Parte_10
favore del delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
Euro 545,00 per spese vive ed in Euro 5.077,00 per compenso, oltre iva e cpa e rimb forf nella misura del 15%.
Così deciso in Aversa, 19.9.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 14 a 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. dell'anno 6161 del 2021 ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Sofia Allamprese, C.F. P.IVA_2
e dall'Avv. Valeria Benigno, C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliato telematicamente presso C.F._2
l'indirizzo pec Email_1
- attore
E
C.F. Controparte_1
e P. IVA;
P.IVA_3 P.IVA_4
- convenuta contumace
E
, C.F. , Controparte_2 C.F._3 [...]
, C.F. , , C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
C.F. , C.F._5 CP_5 C.F._6
, C.F. , Controparte_6 C.F._7 CP_7
, C.F. , C.F.
[...] C.F._8 Controparte_8
Pag. 1 a 14 , , C.F. , C.F._9 CP_9 C.F._10
, C.F. , Controparte_10 C.F._11 CP_11
, C.F. , C.F.
[...] C.F._12 CP_12
, , C.F. , C.F._13 CP_13 C.F._14
, C.F. Controparte_14 C.F._15 CP_15
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._16 Controparte_16
, C.F. , C.F._17 CP_17 C.F._18
C.F. , , CP_18 C.F._19 Controparte_19
C.F. , C.F. C.F._20 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Letizia Capasso, C.F._21
C.F. , presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._22
Frattamaggiore (Na) alla IA Stanzione n. 55;
- interventori
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del
1994), il conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare al pagamento della Controparte_1
Pag. 2 a 14 somma di Euro 219.217,58, o nella diversa maggiore o minore somma determinata e provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Segnatamente, in punto di fatto, esponeva: di aver approvato il PEEP di IA
AN con delibera C.C. 11/9/1990 n. 63, ed assegnato il lotto n. 5 del PEEP di
IA AN (dell'estensione di mq. 2.569,82, in CT al Fol.1, parte della particella n. 37) alla che l'art. 8 Controparte_1
della suddetta Convenzione espressamente disponeva che erano a carico della
Società “l'indennità di occupazione ed ogni e qualsiasi onere o spesa dovesse essere imposta o addebitata al Comune o il Comune dovesse sostenere a seguito dell'impugnativa degli atti del provvedimento di occupazione e di espropriazione”
e che “tutte le spese, imposte e tasse, comunque inerenti e conseguenti ai procedimenti di espropriazione e di occupazione d'urgenza ed al contratto di cessione, sono a totale carico del cessionario”; che la procedura espropriativa avviata dal – sia per l'acquisizione delle aree da assegnare alle Pt_1
Cooperative Edilizie, sia per l'acquisizione delle aree ove realizzare le opere di urbanizzazione nella zona PEEP di IA AN - ingenerava un contenzioso, avviato dai proprietari di suoli espropriati, che proponevano opposizione a stima
– ritenuta incongrua - avanti la Corte di Appello di Napoli e avanti la Suprema
Corte di Cassazione, che rideterminavano le indennità di espropriazione e di occupazione, maggiorate di interessi e spese legali;
che il quindi, si Pt_1
vedeva obbligato a corrispondere ai proprietari espropriati maggiori oneri, nell'interesse esclusivo delle Cooperative Edilizie della zona PEEP di IA
AN.
In particolare, per quanto riguarda la Controparte_1
provvedeva al pagamento di maggiori oneri, così specificati: a)
[...]
sentenza Sigg. , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
– Corte di Appello di Napoli n. 693/2005, confermata con Sentenza Parte_7
Corte di Cassazione n. 19344/11 – opposizione a stima dell'indennità di
Pag. 3 a 14 espropriazione di aree ricadenti nel lotto 5 di IA AN, ovvero maggiori oneri di esproprio e spese legali sostenute (spese di lite e per incarchi CTU) - €
168.477,36; b) sentenza Sig. ID SB – Corte Appello Napoli n. 522/2007, riformata con Sentenza Corte di Cassazione n. 23268/2014 – maggiori oneri di esproprio di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione e spese di registrazione, processuali e successive - € 146.502,28; c) sentenza Sig.ri Sessa –
Corte Appello Napoli n. 2493/2010, confermata con Sentenza Corte di Cassazione
n. 7801/2013 – maggiori oneri di esproprio di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione e spese di registrazione, processuali e CTU - € 882.429,23; d)
Spese legali sostenute per la difesa del € 10.547,76. Pt_1
La somma di € 168.477,36 per la sentenza sigg. Parte_3 [...]
, e – Corte di Appello di Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Napoli n. 693/2005, confermata con Sentenza Corte di Cassazione n. 19344/11, e relative spese legali, venivano pagate unicamente nell'interesse della
[...]
con sede in Frattamaggiore (NA), quindi dovute Controparte_1
per intero dalla stessa.
Le somme pagate dal per la sentenza SB n. 522/2007 e per la Pt_1
sentenza Sessa n. 2493/2010, nonché le spese legali – relative, ripetesi, ai maggiori oneri sostenuti dal per l'espropriazione delle aree ove Pt_1
realizzare le opere di urbanizzazione – venivano ripartite fra tutte le Cooperative del PEEP di IA AN, in proporzione dei mc. edificati da ciascuna
Cooperativa, in particolare: a) sentenza Sig. SB ID – Corte Appello
Napoli n. 522/2007, riformata con Sentenza Corte di Cassazione n. 23268/2014 -
€ 146.502,28 (quota parte, dopo ripartizione tra le tutte le Cooperative di IA
AN, in ragione dei mc assegnati) € 7.169,61; b) sentenza sig.ri Sessa – Corte
Appello Napoli n. 2493/2010 - € 882.492,23 (quota parte, dopo ripartizione tra le tutte le Cooperative di IA AN, in ragione dei mc assegnati) € 43.053,00; c) spese legali sostenute per la difesa del € 10.547,76 (quota parte, dopo Pt_1
ripartizione tra le tutte le Cooperative di IA AN, in ragione dei mc assegnati) € 517,61.
Pag. 4 a 14 Da ultimo, precisava che con atti di diffida e messa in mora del 20/03/13 e del 16/04/18 - rimasti privi di riscontro - il Comune chiedeva alla CP_1 [...]
di provvedere al pagamento dei maggiori oneri CP_1 Controparte_1
sostenuti.
In data 16.11.21, spiegavano intervento adesivo dipendente, ex art. 105, 2 comma cpc, i sigg.ri , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , ,
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, rappresentando di
[...] CP_18 Controparte_19 Parte_2
essere titolari di un rapporto giuridico connesso o dipendente con quello dedotto in lite, anche in considerazione della circostanza secondo cui tenuti al pagamento delle somme richieste dal sono anche gli assegnatari degli alloggi Pt_1
realizzati dalla , in proporzione alla Controparte_1
rendita catastale degli alloggi e pertinenze di loro proprietà.
Contestavano in quantum richiesto dal in quanto il medesimo ente Pt_1
non indicava quali erano le unità abitative per le quali aveva dovuto sostenere un maggior esborso economico, utilizzando, per contro, un criterio del tutto arbitrario di spalmatura del debito, ed insistevano per il rigetto della domanda.
Con la I memoria ex art 183 co. VI, il attesa Parte_1
l'avvenuta costituzione degli intervenuti volontari, estendeva la domanda proposta avverso la nei confronti dei suddetti, poiché, in ipotesi di CP_1
inadempimento della Cooperativa, il aveva il diritto di conseguire il Pt_1
pagamento dei maggiori oneri dai soci della cooperativa, assegnatari degli alloggi dalla medesima realizzati sull'area concessa Comune e, come tali, da considerarsi aventi causa dalla stessa.
All'udienza del 21.02.25 le parti davano congiuntamente comunicazione che era stato raggiunto accordo transattivo con i seguenti soci assegnatari, quali si assumevano personalmente, ex art. 1988 c.c., la pro quota del debito – calcolata con riferimento al valore catastale dei beni immobili loro assegnati – in rapporto
Pag. 5 a 14 all'intero credito: , anche per il coniuge Controparte_3 Persona_1
assegnatari dei sub 37 e 17; , ed il coniuge , CP_20 Controparte_2
assegnatari dei sub 30 e 10; assegnataria dei sub 35 e 15; Controparte_4
ed il coniuge , assegnatari dei sub 41 e 21; CP_5 Controparte_21
, assegnataria dei sub 43 e 23; e Controparte_22 Controparte_7
, assegnatari dei sub 24 e 4; , anche per Controparte_23 Controparte_8
il coniuge assegnatari dei sub 25 e 5; Persona_2 CP_9
assegnataria dei sub 29 e 9; , assegnatario dei sub 38 e 18; Controparte_10
, assegnataria dei sub 27 e 7; , ed il coniuge Controparte_11 CP_12
, assegnatari dei sub 26 e 6; , e il coniuge Persona_3 CP_13
assegnatari dei sub 42 e 22; , e il Persona_4 Controparte_14
coniuge , assegnatari dei sub 32 e 12; e il coniuge CP_24 CP_25
assegnatari dei sub 39 e 19; e il coniuge Controparte_19 Controparte_26
assegnatari dei sub 36 e 16; , assegnatario dei sub CP_17 CP_15
33 e 13; e il coniuge , assegnatari dei Controparte_16 Controparte_27
sub 31 e 11; e il coniuge , assegnatari dei sub 40 CP_18 Controparte_28
e 20.
Nella medesima sede veniva precisato che, per effetto delle sottoscritte transazioni, il Comune di doveva recuperare la pro quota di Parte_1 Pt_2
, assegnatario dei sub 34 e 14, e , C.F. nudo proprietario
[...] CP_29
assegnatario dei sub 28 e 8.
Mutata la persona del giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
, non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente citata. Controparte_1
Ancora, preliminarmente va ritenuta la giurisdizione del G.O. - nella controversia, come quella in esame- introdotta dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 L. n.
865 del 1971, non comportanti la spendita di poteri pubblicistici ma volte
Pag. 6 a 14 esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, (Sez. U -, Ordinanza n. 16083 del 09/06/2021, Rv. 661538 - 01).
Infatti la controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. n. 167 del 1962, art. 10 poi sostituito dalla L. n. 865 del 1971, art. 35), appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva (ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b)) solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, “ex post”, la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. (Sez. U -, Sentenza n. 5423 del 26/02/2021, Rv. 660792 - 01).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In diritto giova premettere che l'art. 35, comma 12, L. 22 ottobre 1971 n.
865, nella sua formulazione ratione temporis vigente (ossia quella risultante dalla modifica introdotta dalla L. 30 aprile 1999, n. 136, entrata in vigore il 19.05.1999, essendo datata la convenzione PEEP stipulata tra le parti — e in atti —
19.11.1999), recitava: “I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal
per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a CP_30
Pag. 7 a 14 norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.”.
Tale norma, che impone il principio del “perfetto pareggio economico” delle operazioni previste dall'art. 35 della L. 865/1971, ha carattere imperativo, con la conseguenza che, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero prevedere clausole di determinazione del prezzo in misura “fissa” e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti nell'espropriazione ed urbanizzazione delle aree, ciò non impedirebbe comunque il diritto del stesso di pretendere dai cessionari Pt_1
il “conguaglio” emergente alla conclusione delle operazioni di espropriazione.
In altri termini, la norma appena richiamata ha natura di disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419, comma 2,
c.c.: la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della stessa, la quale però non comporta la nullità dell'intero contratto, laddove la clausola possa (e debba) essere sostituita di diritto da una norma imperativa (cfr. Cass. 19 novembre 1987, n. 8507; Cass.
21 dicembre 1994, n. 11032; Cass. 12 aprile 2002, n. 5269; Cass. 27 luglio 2007,
n. 16651), in ossequio al generale principio di conservazione del contratto sul presupposto della perdurante utilità di quest'ultimo rispetto agli interessi
Pag. 8 a 14 perseguiti (cfr. Cass. n. 11032/1994, cit.; Cass. 21 agosto 1997, n. 7803; Cass. n.
5269//2002, Cassazione civile sez. I 22/10/2008, n. 25582).
In termini del tutto analoghi, del resto, si è espressa altresì la giurisprudenza amministrativa (segnatamente, Cons. Stato, Sezione Quinta, 1 dicembre 2003, n.
7820; Cons. Stato, Sezione Quarta, 14 febbraio 2005, n. 453, cui possono aggiungersi Puglia, Sezione Seconda, 22 marzo 1996, n. 175; CP_31 Pt_8
Sezione Prima, 22 ottobre 1999, n. 768) che ha parimenti affermato: a)
[...]
che la L. n. 865 del 1971, art. 35, prescrive la realizzazione del P.E.E.P. “in pareggio”, quanto meno per il costo di acquisizione delle aree e per gli oneri delle opere di urbanizzazione, pur a prescindere da quanto precisato dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 16, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, il quale ha esteso il rimborso anche agli oneri finanziari connessi all'operazione; b) che detto art. 35, statuisce espressamente che la convenzione stipulata dal Pt_1
per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P., ovvero l'atto di cessione della proprietà dell'area alle cooperative edilizie ed ai singoli, debbano prevedere, rispettivamente, il corrispettivo della concessione o il prezzo di cessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo, evidentemente, di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione, con conseguente diritto del di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree (da adeguare Pt_1
all'effettiva somma dovuta agli espropriati a seguito della definizione della pratica espropriativa), sia per la loro urbanizzazione;
c) che, là dove nella convenzione o nell'atto di cessione siano stati quantificati vuoi il costo per l'acquisizione delle aree vuoi le spese per l'urbanizzazione, ciò non esclude, tuttavia, il diritto del di pretendere il rimborso anche delle ulteriori somme relative a quanto Pt_1
“maggiormente” (ed “effettivamente”) pagato sia in ragione della definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione, sia in ragione dell'acquisizione di altre aree e conseguente urbanizzazione, perché necessarie per la funzionalità del singolo P.E.E.P., atteso che, quand'anche nella convenzione o nell'atto di
Pag. 9 a 14 cessione non sia stato previsto un simile adeguamento dei costi, dovrebbe, comunque, ritenersi operante, ex art. 1339 c.c., il contenuto inderogabile della richiamata disposizione legislativa (L. n. 865 del 1971, art. 35) circa la “completa” copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle aree e per la Pt_1
relativa urbanizzazione, restando in potere dell'Amministrazione la ricostituzione dell'equilibrio imposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, attraverso la
“rideterminazione” del corrispettivo della concessione o del prezzo di cessione delle aree che sia mutato a seguito della variazione del costo di acquisizione delle stesse rispetto a quanto (ove pure) fissato al momento della stipula della convenzione o dell'atto di cessione, nel senso esattamente che l'ente pubblico, mediante l'attuazione del P.E.E.P., tende al soddisfacimento del fabbisogno abitativo attraverso il reperimento e l'espropriazione di aree fabbricabili da cedere a terzi in superficie o in proprietà, sulla base di un corrispettivo o prezzo di cessione in misura sempre pari al costo di acquisizione, onde, poiché tali costi, oltre quelli di urbanizzazione delle aree, per lo più non risultano definiti o definibili al momento della sottoscrizione degli atti sopraindicati, all'ente medesimo non può essere disconosciuto il potere, appunto, di assumere ogni ulteriore determinazione al fine di ricomporre l'equilibrio anzidetto.
Il attore ha agito in giudizio non tanto per chiedere il pagamento del Pt_1
corrispettivo della cessione ma piuttosto il rimborso delle spese e oneri sostenuti a seguito delle rideterminazioni giudiziali delle indennità di esproprio a seguito di impugnative degli interessati.
Per i principi di diritto innanzi già illustrati, anche qualora la convenzione in esame si fosse soltanto limitata a sancire il corrispettivo “fisso” della cessione, il principio del pareggio economico sarebbe stato comunque cogente tra le parti, appunto per effetto del su illustrato meccanismo di inserzione legale di clausole per effetto della previsione di norme imperative vigenti in materia.
Ciò precisato, va subito evidenziato che parte attrice ha rivendicato nel presente giudizio il diritto al conguaglio rispetto a quanto ricevuto dalla convenuta quale corrispettivo della convenzione di cessione stipulata in attuazione del piano
Pag. 10 a 14 P.E.E.P. approvato, per effetto di diversi giudizi di opposizione alla stima intentati dai rispettivi proprietari espropriati ai sensi del D.P.R. 38/2003.
Le sentenze con cui il attore è stato condannato a corrispondere agli Pt_1
espropriati somme aggiuntive sono state tutte prodotte in atti da parte attrice e risultano del tutto incontestate.
A questo punto, giova precisare che, pur vero che non ogni somma elargita dall' per l'acquisizione del bene può, per ciò solo, essere oggetto di Parte_9
ribaltamento nei confronti del cessionario privato, ma ciò per dire che gli esborsi
“irripetibili” sono le somme che l' sia stato condannato a Parte_9
corrispondere ai privati a titolo di vero e proprio risarcimento del danno (per illegittimità provvedimentale o condotta materiale illecita, fonte di responsabilità aquiliana), e non già di indennità di espropriazione.
Nel caso di specie, è chiaramente documentato in atti che le somme di cui il attore ha chiesto la corresponsione da parte della convenuta non Pt_1
attengono affatto a condanne propriamente “risarcitorie” riportate nei confronti dei terzi espropriati, bensì a rideterminazione delle relative indennità di esproprio operate dalla Corte di Appello (e dalla Cassazione in sindacato delle relative sentenze) a seguito di procedimenti di opposizione alla stima proposte dagli stessi espropriati interessati.
In definitiva, le somme che il attore è stato condannato a Pt_1
corrispondere ai proprietari espropriati a seguito dei giudizi di opposizione alla stima da questi ultimi promossi non costituiscono altro che il giusto e necessario indennizzo (giurisdizionalmente sancito dalle sentenze innanzi più volte richiamate), funzionale all'acquisizione delle aree in discorso e alla loro successiva attribuzione alla odierna convenuta.
Si richiama, altresì, la pronuncia della Cassazione civile, sez. I, 10/07/2020,
n.14782, secondo cui “In tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al tutti i costi di Pt_1
acquisizione delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865
Pag. 11 a 14 del 1971, deve ritenersi esteso a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed
i costi dell'acquisizione delle aree”.
La disciplina imperativa imposta dall'art. 35, comma 12, L. 865/1971, espressamente prevede che il privato cessionario debba essere chiamato a rimborsare all'Ente Locale espropriante non solo i costi e gli oneri in principio sommariamente preventivati, ma anche tutti quelli aggiuntivi che dovessero emergere — come nel caso di specie — a seguito di una rideterminazione giudiziale degli oneri di esproprio per effetto di opposizioni alla stima proposte dai proprietari espropriati (situazione, del resto, fisiologica e tutt'altro che eccezionale e imprevedibile da parte della stessa Cooperativa cessionaria delle aree espropriate).
Peraltro, nel caso di specie, non risulta essersi realizzata una unilaterale e arbitraria rideterminazione in aumento delle indennità di esproprio, rispetto a quelle originariamente sancite, da parte del attore, bensì una Pt_1
rideterminazione della “giusta” indennità di esproprio da parte dell'organo giudicante deputato per legge e adito dai terzi proprietari espropriati.
Ne deriva che la convenuta è tenuta al pagamento dei maggiori CP_1
oneri di esproprio sostenuti dal e relative spese legali nella misura Pt_1
complessiva di 219.217,58 euro, oltre rivalutazione ed interessi legali, perché esse sono relative ai maggiori oneri versati dal ai proprietari Parte_1
di fondi espropriati ove localizzare e realizzare le opere di urbanizzazione primaria (rete stradale e sottoservizi – rete fognaria, idrica e di pubblica illuminazione) nel comparto del PEEP di IA AN.
Tuttavia, in virtù degli accordi sottoscritti dai soci assegnatari e lo schema della suddivisione del credito sulla base della rendita catastale depositati telematicamente in data 21.2.25, allo stato il credito residuo è pari a € 21.921,76
(quota di e quota di e ). Parte_2 CP_29 CP_3
Pag. 12 a 14 Il debito va considerato sussistente anche in capo a questi ultimi, quali singoli soci assegnatari degli immobili, sebbene in via solidale con la società, tenuto in debito conto l'art. 35 L. 865/71.
I soci assegnatari, per l'effetto, partecipano al principio precettivo del pareggio economico con il conseguente diritto del di chiedere loro i Pt_1
maggiori oneri corrisposti.
Se anche non avessero avuto cognizione della detta convenzione, il principio del perfetto pareggio è sancito, come sopra chiarito, per legge dalla disposizione di cui all'art. 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, la convenuta va CP_1
condannata al pagamento, in solido con i soci assegnatari , Parte_2
e , in favore dell'attore, , CP_29 Parte_10 Parte_1
della somma complessiva di euro 21.921,76 per le causali innanzi indicate, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c.
e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto
“in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Pag. 13 a 14 , nonché sulle istanze degli intervenuti, così provvede: CP_1
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
, , e , Controparte_1 Parte_2 CP_29 Parte_10
in solido tra loro, al pagamento, in favore del della Parte_1
somma di Euro 21.921,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
B) condanna , Controparte_1 Pt_2
, e , in solido tra loro, al pagamento in
[...] CP_29 Parte_10
favore del delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
Euro 545,00 per spese vive ed in Euro 5.077,00 per compenso, oltre iva e cpa e rimb forf nella misura del 15%.
Così deciso in Aversa, 19.9.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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