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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulle cause riunite in grado di appello iscritte ai nn.2900, 2915, 2938, 2942, 2960, 2961/2025 del Ruolo Generale, all'esito dell'udienza pubblica, ovvero:
- sull'appello n. 2900/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1Rappresentato da
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1895/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113179 TARI 2018
- sull'appello n. 2915/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1891/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113180/2024 TARI 2019
- sull'appello n. 2938/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1896/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE-113181/2024 TARI 2020
- sull'appello n. 2942/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1892/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE-113182/2024 TARI 2021
- sull'appello n. 2960/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1893/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE-113183/2024 TARI 2022
- sull'appello n. 2961/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1890/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE-113184/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 13/01/2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società immobiliare che propone cumulativo appello è proprietaria di una unità immobiliare sita in Milano, alla Indirizzo_1 , qualificata dall'ente: “tipo di utenza – categoria tariffa autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta – (6012) deposito.
Il Giudice monocratico di primo grado, con sentenze seriali ha respinto i ricorsi introduttivi del contenzioso concernente gli avvisi TARI dal 2018 al 2023 e dei conseguenti atti impositivi, ritenendo che la civica amministrazione non fosse decaduta dalla potestà impositiva, trattandosi di omessa denunzia, e che la società contribuente non avesse ottemperato all'onere di fornire la prova circa la completa ed oggettiva inutilizzabilità dei locali suscettibili di produrre rifiuti. In sede cautelare, previa riunione di tutti i ricorsi in appello, all'esito dell'udienza camerale del giorno
1.12.2025, la Sezione ha depositato ordinanza interlocutoria n.990/2025, con la quale ha disposto il rigetto dell'istanza di sospensiva a spese compensate. Ad ogni buon conto, di dette pronunce, si duole la società contribuente, che sostiene le proprie ragioni affidandosi ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
- per le annualità dal 2018 decadenza dal potere impositivo per violazione dei termini di legge, non vertendosi in fattispecie di omessa denunzia di occupazione dei locali;
- oggettiva inutilizzabilità del bene immobile ed assenza di presupposto impositivo;
- natura giuridica del bene sottoposto a TARI quali locale in cui è esercitata attività industriale, produttivo di rifiuti speciali e non rientrante nella TARI ordinaria;
- omessa valutazione del cumulo giuridico delle sanzioni, trattandosi di anni consecutivi d'imposta evasa.
Resiste l'amministrazione comunale ritenendo corrette le statuizioni rese dal giudice monocratico di prime cure, nell'alveo delle riunite cause, posto che in presenza di fattispecie di omessa denunzia e di pretesa inutilizzabilità oggettiva dei locali adibiti a magazzino, la controparte privata non ha ottemperato a fornire prova rigorosa circa l'inidoneità dei locali a produrre potenzialmente rifiuti. Entrambe le parti in contesa insistono per il favore delle spese processuali.
In vista dell'udienza di discussione, la società appellante ha depositato in ciascun giudizio riunito, una memoria illustrativa nella quale precisa le proprie argomentazioni a sostegno dell'accoglimento dei motivi d'appello. All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che gli appelli riuniti siano infondati nel merito, ma che gli stessi possano trovare accoglimento limitatamente al più favorevole trattamento sanzionatorio, inerente alla concedibilità del cumulo giuridico, in tema di omessa dichiarazione per sei annualità consecutive. Per quel che concerne la TARI 2018, non ravvisandosi in atti alcuna formale denunzia di occupazione degli immobili, come già accertato dal Giudice di primo grado (riferimento doc. 6), il dies a quo si radica il 30 giugno del 2019, da cui calcolare, in abbrivio, il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all'annualità accertata, ovvero il 31.12.2024. Né risulta una formale denunzia di cessazione/occupazione dell'utenza da parte del nuovo possessore dei locali (attuale contribuente).
Inoltre, il contenzioso prodotto dalla società immobiliare nei propri scritti difensivi concerne annualità pregresse correlate al possesso (rectius detenzione qualificata) del precedente affittuario, anteriore occupante ai fini TARI, rispetto all'odierna appellante.
Va ricordato inoltre che per gli avvisi di accertamento nel cui termine decadenziale si è verificata la c.d. sospensione Covid, a tenore della quale devono essere aggiunti 85 giorni di comporto, d in base all'applicazione dell'art. 67 d.l. 18/2020.
Orbene, la corretta applicazione della c.d. sospensione per Covid è regolata in base alla tralatizia giurisprudenza resa dalla Suprema Corte (recentemente. Cass. ord. n.960/2025), a tenore della quale la normativa riprodotta nell'art. 67 citato, quanto a termini di prescrizione e di decadenza dalle attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione da parte degli enti impositori deve interpretarsi nel senso che si determina ex lege uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Ne consegue che tutti gli atti di accertamento recanti la motivazione di omessa denunzia risultano tempestivamente notificati e, a fortiori, quelli successivi all'annualità TARI 2018.
Quanto al presupposto impositivo, integrando la motivazione implicita resa dal primo Giudice sulla specifica questione, trattasi di bene identificato come magazzino, locale di deposito e non dunque di area utilizzata a titolo di opificio industriale. In assenza di rigorosa prova circa la natura speciale dei rifiuti producibili in correlazione all'uso di detta area, la medesima soggiace all'imposta TARI. Del resto, si osserva che l'eccezione contraddice il principale motivo di gravame in ordine all'oggettiva inutilizzabilità dei locali, poiché delle due l'una: o l'appellante deduce che si tratta di bene non suscettibile di produrre rifiuti perché oggettivamente non fruibile, o in alternativa, si tratta di area utilizzata e destinata alla produzione di rifiuti speciali.
Sempre rimanendo in tema di presupposto impositivo, si richiama l'art. 1 comma 641 della legge n.147/2013 istitutiva del tributo, nella quale la soggettività passiva deriva dal possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
Come ribadito da recente Cassazione (ordinanza n.17564/2023; sent. n.24896/2024), il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del cod. civ., che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari rifiuti speciali costituiti dagli imballaggi terziari (qui in considerazione), non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari. L'onere della prova circa la non debenza TARI che supera la presunzione di legittimità dell'atto formale di accatastamento del bene richiamato nella denunzia di occupazione, ovvero accertato dal
Comune in caso di omessa denunzia, incombe sul contribuente che invoca l'esenzione o la carenza di presupposto impositivo.
La prova deve essere fornita in modo oggettivo e rigoroso ed attiene alla dimostrata impossibilità oggettiva di fruizione del bene, che conduce all'inidoneità a produrre rifiuti e dunque a non gravare sul servizio comunale di raccolta e smaltimento. Orbene, nel caso in esame, il Giudice di prime cure, nelle varie e tralatizie motivazioni, ha correttamente accertato che i fenomeni infiltrativi manifestatisi in periodi antecedenti (2014-2015) agli anni in contestazione, sono stati risolti nel 2017. Il convincimento è stato tratto da un documento prodotto dalla stessa parte ricorrente ed afferisce ad una affermazione contenuta in una CTU depositata in un giudizio civile.
Detto documento, unitamente alla lettura della correlata sentenza che ha aderito all'impostazione del CTU, è da valutarsi in base al principio di circolarità delle prove promananti da altri plessi giurisdizionali, secondo il prudente apprezzamento del giudicante.
Ergo, il superamento della problematica afferente a fenomeni infiltrativi di rilevante entità, posta a base della dedotta inutilizzabilità dei locali, è stata congruamente valutata dal Giudice di prime cure, alla stregua di un corretto uso del prudente apprezzamento, trattandosi di circostanza fornita da terzo imparziale nell'ambito di un giudizio civile reso nel contraddittorio fra le parti.
Nella memoria illustrativa, l'appellante adombra la persistenza di ulteriori fenomeni infiltrativi anche nel corso dei primi mesi del 2018, senza però fornire alcuna ulteriore informazione tecnica circa la natura e la consistenza dei medesimi e dunque senza ottemperare all'onere probatorio in ordine all'oggettiva inutilizzabilità dei locali adibiti a magazzino e deposito.
Per quel che concerne la mancata applicazione del cumulo giuridico in tema di trattamento sanzionatorio da omessa denunzia TARI, si ritiene che la doglianza colga nel segno, posto che alla reiterata (e medesima) violazione per ciascun periodo d'imposta possa applicarsi il trattamento più favorevole rispetto al cumulo materiale. Nel caso in esame, il cumulo giuridico ex art. 12 comma 5
d.lgs. 472/1997 è conforme al principio di deterrenza, poiché applica la sanzione calcolata fino a un massimo del triplo di quella base, per più anni d'imposta. Sarà pertanto cura dell'Ente impositore determinare l'entità concreta del suddetto cumulo giuridico in base all'esame di tutte le circostanze del caso concreto e alla reiterazione delle violazioni avvinte dalla medesima indole.
PQM
In parziale riforma delle sentenze impugnate:
1. annulla gli atti impositivi limitatamente alla parte inerente al trattamento sanzionatorio, da determinarsi sulla base del principio del cumulo giuridico;
2. conferma nel resto le sentenze impugnate;
3. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50 per cento e condanna la società contribuente al pagamento della residua quota in favore del Comune, liquidata in € 1.600,00 per il primo grado ed € 1.800,00 per il secondo;
somme da maggiorarsi, entrambe, del 15 per cento per contributo forfettario a titolo di spese generali, nonché degli oneri riflessi, se e in quanto dovuti.
In Milano, nella camera di consiglio del giorno 12.1.2026.
Il Relatore ed Estensore Il Presidente (Gianluca Braghò) (Mauro Vitiello)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulle cause riunite in grado di appello iscritte ai nn.2900, 2915, 2938, 2942, 2960, 2961/2025 del Ruolo Generale, all'esito dell'udienza pubblica, ovvero:
- sull'appello n. 2900/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1Rappresentato da
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1895/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113179 TARI 2018
- sull'appello n. 2915/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1891/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113180/2024 TARI 2019
- sull'appello n. 2938/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1896/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE-113181/2024 TARI 2020
- sull'appello n. 2942/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1892/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE-113182/2024 TARI 2021
- sull'appello n. 2960/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1893/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE-113183/2024 TARI 2022
- sull'appello n. 2961/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1890/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE-113184/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 13/01/2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società immobiliare che propone cumulativo appello è proprietaria di una unità immobiliare sita in Milano, alla Indirizzo_1 , qualificata dall'ente: “tipo di utenza – categoria tariffa autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta – (6012) deposito.
Il Giudice monocratico di primo grado, con sentenze seriali ha respinto i ricorsi introduttivi del contenzioso concernente gli avvisi TARI dal 2018 al 2023 e dei conseguenti atti impositivi, ritenendo che la civica amministrazione non fosse decaduta dalla potestà impositiva, trattandosi di omessa denunzia, e che la società contribuente non avesse ottemperato all'onere di fornire la prova circa la completa ed oggettiva inutilizzabilità dei locali suscettibili di produrre rifiuti. In sede cautelare, previa riunione di tutti i ricorsi in appello, all'esito dell'udienza camerale del giorno
1.12.2025, la Sezione ha depositato ordinanza interlocutoria n.990/2025, con la quale ha disposto il rigetto dell'istanza di sospensiva a spese compensate. Ad ogni buon conto, di dette pronunce, si duole la società contribuente, che sostiene le proprie ragioni affidandosi ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
- per le annualità dal 2018 decadenza dal potere impositivo per violazione dei termini di legge, non vertendosi in fattispecie di omessa denunzia di occupazione dei locali;
- oggettiva inutilizzabilità del bene immobile ed assenza di presupposto impositivo;
- natura giuridica del bene sottoposto a TARI quali locale in cui è esercitata attività industriale, produttivo di rifiuti speciali e non rientrante nella TARI ordinaria;
- omessa valutazione del cumulo giuridico delle sanzioni, trattandosi di anni consecutivi d'imposta evasa.
Resiste l'amministrazione comunale ritenendo corrette le statuizioni rese dal giudice monocratico di prime cure, nell'alveo delle riunite cause, posto che in presenza di fattispecie di omessa denunzia e di pretesa inutilizzabilità oggettiva dei locali adibiti a magazzino, la controparte privata non ha ottemperato a fornire prova rigorosa circa l'inidoneità dei locali a produrre potenzialmente rifiuti. Entrambe le parti in contesa insistono per il favore delle spese processuali.
In vista dell'udienza di discussione, la società appellante ha depositato in ciascun giudizio riunito, una memoria illustrativa nella quale precisa le proprie argomentazioni a sostegno dell'accoglimento dei motivi d'appello. All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che gli appelli riuniti siano infondati nel merito, ma che gli stessi possano trovare accoglimento limitatamente al più favorevole trattamento sanzionatorio, inerente alla concedibilità del cumulo giuridico, in tema di omessa dichiarazione per sei annualità consecutive. Per quel che concerne la TARI 2018, non ravvisandosi in atti alcuna formale denunzia di occupazione degli immobili, come già accertato dal Giudice di primo grado (riferimento doc. 6), il dies a quo si radica il 30 giugno del 2019, da cui calcolare, in abbrivio, il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all'annualità accertata, ovvero il 31.12.2024. Né risulta una formale denunzia di cessazione/occupazione dell'utenza da parte del nuovo possessore dei locali (attuale contribuente).
Inoltre, il contenzioso prodotto dalla società immobiliare nei propri scritti difensivi concerne annualità pregresse correlate al possesso (rectius detenzione qualificata) del precedente affittuario, anteriore occupante ai fini TARI, rispetto all'odierna appellante.
Va ricordato inoltre che per gli avvisi di accertamento nel cui termine decadenziale si è verificata la c.d. sospensione Covid, a tenore della quale devono essere aggiunti 85 giorni di comporto, d in base all'applicazione dell'art. 67 d.l. 18/2020.
Orbene, la corretta applicazione della c.d. sospensione per Covid è regolata in base alla tralatizia giurisprudenza resa dalla Suprema Corte (recentemente. Cass. ord. n.960/2025), a tenore della quale la normativa riprodotta nell'art. 67 citato, quanto a termini di prescrizione e di decadenza dalle attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione da parte degli enti impositori deve interpretarsi nel senso che si determina ex lege uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Ne consegue che tutti gli atti di accertamento recanti la motivazione di omessa denunzia risultano tempestivamente notificati e, a fortiori, quelli successivi all'annualità TARI 2018.
Quanto al presupposto impositivo, integrando la motivazione implicita resa dal primo Giudice sulla specifica questione, trattasi di bene identificato come magazzino, locale di deposito e non dunque di area utilizzata a titolo di opificio industriale. In assenza di rigorosa prova circa la natura speciale dei rifiuti producibili in correlazione all'uso di detta area, la medesima soggiace all'imposta TARI. Del resto, si osserva che l'eccezione contraddice il principale motivo di gravame in ordine all'oggettiva inutilizzabilità dei locali, poiché delle due l'una: o l'appellante deduce che si tratta di bene non suscettibile di produrre rifiuti perché oggettivamente non fruibile, o in alternativa, si tratta di area utilizzata e destinata alla produzione di rifiuti speciali.
Sempre rimanendo in tema di presupposto impositivo, si richiama l'art. 1 comma 641 della legge n.147/2013 istitutiva del tributo, nella quale la soggettività passiva deriva dal possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
Come ribadito da recente Cassazione (ordinanza n.17564/2023; sent. n.24896/2024), il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del cod. civ., che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari rifiuti speciali costituiti dagli imballaggi terziari (qui in considerazione), non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari. L'onere della prova circa la non debenza TARI che supera la presunzione di legittimità dell'atto formale di accatastamento del bene richiamato nella denunzia di occupazione, ovvero accertato dal
Comune in caso di omessa denunzia, incombe sul contribuente che invoca l'esenzione o la carenza di presupposto impositivo.
La prova deve essere fornita in modo oggettivo e rigoroso ed attiene alla dimostrata impossibilità oggettiva di fruizione del bene, che conduce all'inidoneità a produrre rifiuti e dunque a non gravare sul servizio comunale di raccolta e smaltimento. Orbene, nel caso in esame, il Giudice di prime cure, nelle varie e tralatizie motivazioni, ha correttamente accertato che i fenomeni infiltrativi manifestatisi in periodi antecedenti (2014-2015) agli anni in contestazione, sono stati risolti nel 2017. Il convincimento è stato tratto da un documento prodotto dalla stessa parte ricorrente ed afferisce ad una affermazione contenuta in una CTU depositata in un giudizio civile.
Detto documento, unitamente alla lettura della correlata sentenza che ha aderito all'impostazione del CTU, è da valutarsi in base al principio di circolarità delle prove promananti da altri plessi giurisdizionali, secondo il prudente apprezzamento del giudicante.
Ergo, il superamento della problematica afferente a fenomeni infiltrativi di rilevante entità, posta a base della dedotta inutilizzabilità dei locali, è stata congruamente valutata dal Giudice di prime cure, alla stregua di un corretto uso del prudente apprezzamento, trattandosi di circostanza fornita da terzo imparziale nell'ambito di un giudizio civile reso nel contraddittorio fra le parti.
Nella memoria illustrativa, l'appellante adombra la persistenza di ulteriori fenomeni infiltrativi anche nel corso dei primi mesi del 2018, senza però fornire alcuna ulteriore informazione tecnica circa la natura e la consistenza dei medesimi e dunque senza ottemperare all'onere probatorio in ordine all'oggettiva inutilizzabilità dei locali adibiti a magazzino e deposito.
Per quel che concerne la mancata applicazione del cumulo giuridico in tema di trattamento sanzionatorio da omessa denunzia TARI, si ritiene che la doglianza colga nel segno, posto che alla reiterata (e medesima) violazione per ciascun periodo d'imposta possa applicarsi il trattamento più favorevole rispetto al cumulo materiale. Nel caso in esame, il cumulo giuridico ex art. 12 comma 5
d.lgs. 472/1997 è conforme al principio di deterrenza, poiché applica la sanzione calcolata fino a un massimo del triplo di quella base, per più anni d'imposta. Sarà pertanto cura dell'Ente impositore determinare l'entità concreta del suddetto cumulo giuridico in base all'esame di tutte le circostanze del caso concreto e alla reiterazione delle violazioni avvinte dalla medesima indole.
PQM
In parziale riforma delle sentenze impugnate:
1. annulla gli atti impositivi limitatamente alla parte inerente al trattamento sanzionatorio, da determinarsi sulla base del principio del cumulo giuridico;
2. conferma nel resto le sentenze impugnate;
3. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50 per cento e condanna la società contribuente al pagamento della residua quota in favore del Comune, liquidata in € 1.600,00 per il primo grado ed € 1.800,00 per il secondo;
somme da maggiorarsi, entrambe, del 15 per cento per contributo forfettario a titolo di spese generali, nonché degli oneri riflessi, se e in quanto dovuti.
In Milano, nella camera di consiglio del giorno 12.1.2026.
Il Relatore ed Estensore Il Presidente (Gianluca Braghò) (Mauro Vitiello)