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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1198/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1198/2024
RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Stefano Gennari del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Pesenti n. 2/A;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dalla Dott.ssa Angela Valenza, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede
Provinciale dell' medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che , in data 10.07.2024, presentava domanda all' ai fini Parte_1 CP_2
dell'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
- che, in data 24.07.2024, il medesimo veniva sottoposto a visita medica dinnanzi alla
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso l'ASL di Parma, la quale, in tale occasione, la riconosceva: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.
509/88.124/98) grave 100%” (doc. 1 fasc. parte ricorrente), non riconoscendo, pertanto, l'indennità di accompagnamento;
- che il ricorrente veniva successivamente sottoposto a visita medico-legale presso la dott.ssa la quale, con perizia redatta in data 21.11.2024, accertava che Persona_1
quest'ultimo era affetto da: “sindrome ipocinetica e instabilità postu - rale nel contesto di un complesso quadro oncologico attualmente in rapida progressione di malattia per presenza di plurime localizzazioni ossee e lin - fonodali di carcinoma prostatico.
L'anamnesi oncologica data dal 2005 quando fu sottoposto a prostatectomia radicale da allora in terapia ormonale;
risulta inoltre tiroidectomia totale per ca papillare seguita da radioiodio terapia, oncocitoma renale dx trattato con nefrectomia.”, precisando che: “Inoltre in giugno 2024, per il riscontro di linfoadenomegalie in corso di accertamenti strumentali, era posta diagnosi di linfoma a piccoli linfociti/leucemia linfatica cronica in stretto follow up stante l'età e il complicato quadro clinic internistico del paziente”, e rilevando che: “Attualmente vive con la moglie, trascorre la giornata per lo più a letto o sul divano. Per la profonda astenia esegue pochi passi dal domicilio solo con supervisione per elevato rischio cadute (per cui si segnala un recente accesso al Pronto Soccorso per un trauma cranico in caduta accidentale) e fratture patologiche. Necessita di assistenza per vestizione e igiene sia semplice che complessa nonché per la gestione della stomia”, e sottolineando che: “Attualmente la moglie, pensionata, provvede ad assistere il marito 24 ore/die poiché non autonomo per igiene, vestizione e deambulazione e bisognevole di continua assistenza per il manifestarsi di crisi algiche a carico della colonna dorso-lombare, del torace e del bacino non controllate dalla terapia in atto e per il peggioramento del visus che determina instabilità ed elevato rischio cadute in soggetto scoagulato” e che:
“Nonostante la terapia ormonale le indagini strumentali di follow up hanno documentato una netta progressione di malattia a livello osseo con lesioni osteolitiche
e osteoaddensanti a carico della colonna dorso lombare con collasso vertebrale di D4, delle coste e del bacino. Va da sé la necessità di dovere implementare la terapia antidolorifica per cui attualmente il Sig. assume paracetamolo, ossicodone e Pt_1
cortisone con scarso beneficio. Si aggiunga il fatto che la terapia cortisonica ha determinato uno scompenso del profilo gluco-metabolico e del glaucoma con ulteriore riduzione del visus e compromissione del CV” (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- che, in tale sede, la dott.ssa concludeva che: “Il Sig. debba Per_1 Parte_1
essere riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e
L.508/88) a far tempo dalla data della domanda” (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- che, dunque, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'istante adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Affinché la S.V. Illustrissima Voglia, nelle forme di cui all'art. 696 e 696 bis cpc, nominare un consulente tecnico medico legale che provveda a verificare nei confronti dell' – in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, e con sede provinciale in Parma, Viale Basetti n. 10, che alla data della domanda del beneficio o da quella meglio vi - sta dal giudicante, il ricorrente era in possesso del requisito sanitario occorrente per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e cioè era affetto da invalidità totale e permanente e che allora come oggi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e le funzioni proprie dell'età senza la continua assistenza di un accompagnatore. Con vittoria di spese ed onorari, oltre 15% per spese generali forfe - tarie, IVA e CPA come di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”;
- che, con memoria del 12.12.2024, si costituiva in giudizio l' il quale – CP_2
richiamando la valutazione della Commissione Medico Legale con cui la stessa aveva certificato l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento – chiedeva la reiezione del ricorso con rifusione delle spese di lite;
- che, con nota depositata in data 18.12.2024, l' dava atto del riconoscimento, in CP_2
autotutela, del diritto alla prestazione richiesta con decorrenza posticipata rispetto alla data di presentazione della domanda (dal 01.10.2024) e instava per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali;
- che il ricorrente, all'udienza del 16.01.2025, chiedeva anch'egli che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, instando, tuttavia, affinché l' CP_1
convenuto venisse condannato alla rifusione delle spese di lite, essendo stato depositato il provvedimento di autotutela in data successiva rispetto a quella di deposito del ricorso;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
rilevato come l'eventuale contrasto delle parti in ordine alle spese di lite non sia ostativo ad una declaratoria di cessata materia del contendere;
secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, ove il giudice rilevi il venir meno della ragione del contrasto tra queste, in qualsiasi stato e grado del processo può dare atto, d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio2, a nulla rilevando che perduri tra le parti una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. Civ. 11.1.2006 n. 271, richiamata da Giudice di pace
Milano, sentenza del 2 gennaio 2019);
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell' convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
dato atto che, nel caso de quo, il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria e, quindi, di sentenza – in relazione alla quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali, della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che quantifica in euro 900 per compensi professionali ed euro 43,00 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Parma, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). 2 E, ciò, anche laddove la richiesta della cessazione della materia del contendere non sia oggetto delle domande formulate delle parti.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1198/2024
RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Stefano Gennari del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Pesenti n. 2/A;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dalla Dott.ssa Angela Valenza, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede
Provinciale dell' medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che , in data 10.07.2024, presentava domanda all' ai fini Parte_1 CP_2
dell'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
- che, in data 24.07.2024, il medesimo veniva sottoposto a visita medica dinnanzi alla
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso l'ASL di Parma, la quale, in tale occasione, la riconosceva: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.
509/88.124/98) grave 100%” (doc. 1 fasc. parte ricorrente), non riconoscendo, pertanto, l'indennità di accompagnamento;
- che il ricorrente veniva successivamente sottoposto a visita medico-legale presso la dott.ssa la quale, con perizia redatta in data 21.11.2024, accertava che Persona_1
quest'ultimo era affetto da: “sindrome ipocinetica e instabilità postu - rale nel contesto di un complesso quadro oncologico attualmente in rapida progressione di malattia per presenza di plurime localizzazioni ossee e lin - fonodali di carcinoma prostatico.
L'anamnesi oncologica data dal 2005 quando fu sottoposto a prostatectomia radicale da allora in terapia ormonale;
risulta inoltre tiroidectomia totale per ca papillare seguita da radioiodio terapia, oncocitoma renale dx trattato con nefrectomia.”, precisando che: “Inoltre in giugno 2024, per il riscontro di linfoadenomegalie in corso di accertamenti strumentali, era posta diagnosi di linfoma a piccoli linfociti/leucemia linfatica cronica in stretto follow up stante l'età e il complicato quadro clinic internistico del paziente”, e rilevando che: “Attualmente vive con la moglie, trascorre la giornata per lo più a letto o sul divano. Per la profonda astenia esegue pochi passi dal domicilio solo con supervisione per elevato rischio cadute (per cui si segnala un recente accesso al Pronto Soccorso per un trauma cranico in caduta accidentale) e fratture patologiche. Necessita di assistenza per vestizione e igiene sia semplice che complessa nonché per la gestione della stomia”, e sottolineando che: “Attualmente la moglie, pensionata, provvede ad assistere il marito 24 ore/die poiché non autonomo per igiene, vestizione e deambulazione e bisognevole di continua assistenza per il manifestarsi di crisi algiche a carico della colonna dorso-lombare, del torace e del bacino non controllate dalla terapia in atto e per il peggioramento del visus che determina instabilità ed elevato rischio cadute in soggetto scoagulato” e che:
“Nonostante la terapia ormonale le indagini strumentali di follow up hanno documentato una netta progressione di malattia a livello osseo con lesioni osteolitiche
e osteoaddensanti a carico della colonna dorso lombare con collasso vertebrale di D4, delle coste e del bacino. Va da sé la necessità di dovere implementare la terapia antidolorifica per cui attualmente il Sig. assume paracetamolo, ossicodone e Pt_1
cortisone con scarso beneficio. Si aggiunga il fatto che la terapia cortisonica ha determinato uno scompenso del profilo gluco-metabolico e del glaucoma con ulteriore riduzione del visus e compromissione del CV” (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- che, in tale sede, la dott.ssa concludeva che: “Il Sig. debba Per_1 Parte_1
essere riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e
L.508/88) a far tempo dalla data della domanda” (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- che, dunque, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'istante adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Affinché la S.V. Illustrissima Voglia, nelle forme di cui all'art. 696 e 696 bis cpc, nominare un consulente tecnico medico legale che provveda a verificare nei confronti dell' – in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, e con sede provinciale in Parma, Viale Basetti n. 10, che alla data della domanda del beneficio o da quella meglio vi - sta dal giudicante, il ricorrente era in possesso del requisito sanitario occorrente per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e cioè era affetto da invalidità totale e permanente e che allora come oggi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e le funzioni proprie dell'età senza la continua assistenza di un accompagnatore. Con vittoria di spese ed onorari, oltre 15% per spese generali forfe - tarie, IVA e CPA come di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”;
- che, con memoria del 12.12.2024, si costituiva in giudizio l' il quale – CP_2
richiamando la valutazione della Commissione Medico Legale con cui la stessa aveva certificato l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento – chiedeva la reiezione del ricorso con rifusione delle spese di lite;
- che, con nota depositata in data 18.12.2024, l' dava atto del riconoscimento, in CP_2
autotutela, del diritto alla prestazione richiesta con decorrenza posticipata rispetto alla data di presentazione della domanda (dal 01.10.2024) e instava per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali;
- che il ricorrente, all'udienza del 16.01.2025, chiedeva anch'egli che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, instando, tuttavia, affinché l' CP_1
convenuto venisse condannato alla rifusione delle spese di lite, essendo stato depositato il provvedimento di autotutela in data successiva rispetto a quella di deposito del ricorso;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
rilevato come l'eventuale contrasto delle parti in ordine alle spese di lite non sia ostativo ad una declaratoria di cessata materia del contendere;
secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, ove il giudice rilevi il venir meno della ragione del contrasto tra queste, in qualsiasi stato e grado del processo può dare atto, d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio2, a nulla rilevando che perduri tra le parti una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. Civ. 11.1.2006 n. 271, richiamata da Giudice di pace
Milano, sentenza del 2 gennaio 2019);
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell' convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
dato atto che, nel caso de quo, il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria e, quindi, di sentenza – in relazione alla quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali, della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che quantifica in euro 900 per compensi professionali ed euro 43,00 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Parma, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). 2 E, ciò, anche laddove la richiesta della cessazione della materia del contendere non sia oggetto delle domande formulate delle parti.