Articolo 111 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 110Articolo 112
Versione
6 maggio 1952
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Versione
29 aprile 1981
Art. 111.
(( (Sospensione e decadenza della nomina). )) ((La nomina dell'aspirante pilota a effettivo e' sospesa fino alla prestazione della cauzione.
Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 108 ed e' definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.
L'aspirante pilota nominato effettivo dovra' altresi' provvedere al pagamento del valore della quota di comproprieta', entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.
Fino a che il pilota non avra' provveduto al pagamento della sua quota di comproprieta' non avra' diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120.
Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito e' cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981