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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 131/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ), ivi Parte_1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Mauro
Sanfilippo (pec: Email_1
Ricorrente
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss.
C.C.I.I. depositata da assistita dall'OCC dott.ssa Rosanna Chinnici. Parte_1
LETTA la relazione della predetta professionista, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, C.C.I.I. nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente.
RILEVATO che, con decreto del 29 aprile 2025, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la Relazione depositata dalla dott.ssa OS HI in data 13 giugno 2025 in cui viene dato atto delle osservazioni presentate dai creditori Agenzia delle Entrate - Riscossione,
Agenzia delle Entrate e Comune di Palermo.
RITENUTE non condivisibili nessuna delle doglianze formulate dai superiori creditori.
-RILEVATO, in particolare, che Agenzia dell'Entrate Riscossione, che ha chiesto la rimodulazione del piano differenziando il credito della sig.ra Pt_2 e del de cuius poiché "da una lettura del piano di ristrutturazione dei debiti si evince che non è stata effettuata alcuna distinzione tra i debiti del sig. Persona_1 marito defunto, e della sig. Parte_3
OSSERVATO, sul punto che la confusione dei patrimoni della ricorrente e del defunto marito, determinata dall'accettazione pure e semplice dell'eredità, comporta la necessità di formulare un piano unitario, senza dover distinguere tra debiti del de cuius e della ricorrente;
RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate ha lamentato la mancanza in capo alla ricorrente dei requisiti soggettivi di cui all'art. 69 C.C.I.I. avendo la ricorrente determinato il sovraindebitamento con colpa grave "per avere la stessa determinato la situazione di sovraindebitamento in cui versa, in ragione della accettazione pura e semplice dell'eredità relitta del proprio marito;
in altri termini, la stessa ha assunto obbligazioni nella piena consapevolezza di non poterle adempiere".
RICHIAMATO, invero, sul punto, l'orientamento di una recente giurisprudenza di merito, che ha precisato che "nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I.I., la 'colpa grave' che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti" [Cfr. Tribunale
di Brindisi 14.03.2023].
RITENUTO che, nel caso in esame, la circostanza che la ricorrente abbia accettato l'eredità
del defunto marito in modo puro e semplice non possa essere considerata un'ipotesi di colpa grave. OSSERVATO, infatti, che non può revocarsi in dubbio la circostanza che la proponente, priva di competenze giuridiche specifiche, non fosse, al momento della lettura del testamento olografo, dotata degli strumenti necessari per valutare l'opportunità o meno di accettare l'eredità con beneficio di inventario e che, quindi, abbia proceduto all'accettazione pura e semplice dell'eredità nella convinzione che fosse l'unica soluzione percorribile per acquisire la quota del marito della casa coniugale, unico immobile di cui è proprietaria, gravato da un mutuo ipotecario di cui era coobbligata.
RITENUTO, altresì, che in ogni caso, appare probabile che l'accettazione con beneficio di inventario, stante le condizioni economiche della ricorrente e l'esiguo asse ereditario in cui le passività sono maggiori rispetto alle attività, non avrebbe comportato un soddisfacimento maggiore dei creditori rispetto alla proposta di piano.
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra non si possa ravvisare nella condotta della ricorrente un profilo di colpa grave con conseguente infondatezza delle doglianze del creditore opponente.
RILEVATO, infine, che il Comune di Palermo ha dichiarato di opporsi all'omologazione del piano di ristrutturazione proposto, contestando 1) la falcidia operata al credito poiché contraria la Piano di Riequilibrio finanziario adottato dall'amministrazione comunale;
2) il valore attribuito al patrimonio della ricorrente e, in particolare, il valore dell'immobile costituente abitazione degli stessi;
3) la previsione del rimborso del mutuo fuori dal piano precisando, a tal fine, che: "l'esclusione dal piano del credito ipotecario residuo, assistito da gravame iscritto sull'abitazione principale, in presenza di un mutuo ipotecario che proseguirà il suo regolare ammortamento, ancorché il pagamento delle relative rate sia possibile solo grazie all'impegno di un soggetto terzo, che sottoscrive il ricorso per adesione e conferma. In caso contrario, come nel caso di specie, anche il debito per il mutuo dovrà essere inserito nel piano e soggetto a eventuale falcidia, come i restanti debiti".
RITENUTO che le osservazioni del Comune di Palermo relative al contrasto tra il piano di riequilibrio finanziario dell'ente e la falcidia del credito operata nella presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore non meritano accoglimento, in ragione del fatto che:
- la falcidia, in linea con le disposizioni del Codice, è volta a garantire la sostenibilità del piano di risanamento, tenendo conto delle condizioni economiche del consumatore, consentendo il bilanciamento tra un risanamento sostenibile e il rispetto degli interessi pubblici;
- la falcidia operata non viola la par condicio creditorum, in quanto assicura che i creditori vengano trattati egualmente in base alla loro collocazione, evita discriminazioni tra creditori dello stesso rango e riconosce agli stessi di ricevere non meno di quanto otterrebbero in un'alternativa liquidatoria.
RITENUTO, altresì, non condivisibile la doglianza afferente alla valutazione dell'immobile.
CONSIDERATO, invero, che l'operazione di stima è stata effettuata tenendo conto dei valori
OMI, utilizzati normalmente per la stima degli immobili e che a fronte di una puntuale determinazione del valore di mercato del bene, il Comune si è limitato a contestare genericamente la correttezza del "valore attribuito al bene immobile di proprietà dei ricorrenti, il quale appare certamente inferiore al reale valore di realizzo" senza fornire alcuna documentazione a supporto di tale assunto.
RITENUTO, infine, che il nuovo Codice della Crisi d'Impresa che novella la legge 3/2012, ha chiarito e formalizzato la possibilità di porre fuori dal piano il pagamento del mutuo sull'abitazione principale senza che al tal fine sia necessario l'intervento di un terzo assuntore.
Invero, l'art. 67 c.5 recita: "è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della domanda ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per il capitale ed interessi scaduto a tale data", con conseguente infondatezza anche sotto questo profilo delle osservazioni formulate.
OSSERVATO che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
RILEVATO che, la ricorrente ha una esposizione debitoria comprensiva delle spese di procedura pari ad € 304.785,08, di cui € 3.294,00 per compenso OCC, € 2.800,00, compenso
Advisor e € 1.500,00 per compenso del procuratore legale.
RILEVATO che a fronte della superiore esposizione debitoria, la ricorrente propone ai creditori una soddisfazione pari al € 30.004,72 secondo le seguenti percentuali:
100% creditori prededucibili
100% creditori assistiti da privilegio ex art 2751 c.c.
10,3% creditori assistiti da privilegio generale
4,5% creditori chirografari.
RILEVATO che i creditori verranno soddisfatti sulla base di quanto indicato nel seguente prospetto Intestatario
Di LO NI
Totale
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Importo Debito Offerta % Creditore Privilegio residuo offerto
OCC Palermo - D.ssa Prededuzione € 3.294,00 100% € 3.294,00 OS HI
€ 3.294,00 € 3.294,00
Advisor D.ssa Francesca Privilegio ex
€ 2.800,00 100% € 2.800,00 Gagliano art. 2751
Spese Legali - Avv- Mauro Privilegio ex
€ 1.500,00 100% € 1.500,00 Sanfilippo art. 2751
INPS (Debito in fase Privilegio
€ 18.893.23 10,3% € 1.511,46 amministrativa) generale
Privilegio INPS (ADER) € 30.042,40 10,3% € 3.002.33 generale
Regione Sicilia dip. Econ. E Privilegio Finanze (debito in fase
€ 449,88 10,3% € 46,34 generale amministrativa)
Regione Sicilia dip. Econ. E Privilegio
€ 1.763,79 10,3% € 181,67 Finanze (ADER) generale
Amministrazione finanziaria Privilegio
€ 96.385,52 10,3% € 9.927,71 dir. Prov.le (ADER) generale
Privilegio Amministrazione finanziaria
€ 4.328,13 10,3% € 445,80 Ufficio delle Entrate (ADER) generale
Comune di Palermo Polizia Privilegio
€ 129,24 10,3% € 13.31 Urbana (ADER) generale
Comune di Palermo Ufficio Privilegio
€ 15.22 10,3% € 1,57 Tributi (ADER) generale Di LO NI INPS (ADER) Chirografo € 6.559,28 € 295,17
4,5%
Amministrazione finanziaria Di LO NI Chirografo € 24.842,51 € 1.117,91 dir. Prov.le (ADER) 4,5%
Amministrazione finanziaria Di LO NI Chirografo € 3.816,68 € 171,75 Ufficio delle Entrate (ADER) 4,5%
Comune di Palermo Polizia Urbana (ADER) Chirografo € 36,21 € 1.63 Di LO NI
4.5%
Comune di Palermo Ufficio Di LO NI Chirografo € 8,34 € 0,38 Tributi (ADER) 4.5%
Di LO NI ADER - oneri e spese Chirografo € 9.444,66 € 425,01
4.5%
€ 304.785,08 € 30.004,72 Totale
CONSIDERATO che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.
RITENUTO, che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO che, in ultimo, il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che "il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I. OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
DISPONE
che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE
che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa OS HI, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE
che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE
che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento a Parte_1
(carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE
sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
PONE
le spese del procedimento a carico del soggetto proponente. DICHIARA
la chiusura della procedura.
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa OS HI.
Palermo, 16 luglio 2025
IL GIUDICE
Giulio Corsini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 131/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ), ivi Parte_1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Mauro
Sanfilippo (pec: Email_1
Ricorrente
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss.
C.C.I.I. depositata da assistita dall'OCC dott.ssa Rosanna Chinnici. Parte_1
LETTA la relazione della predetta professionista, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, C.C.I.I. nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente.
RILEVATO che, con decreto del 29 aprile 2025, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la Relazione depositata dalla dott.ssa OS HI in data 13 giugno 2025 in cui viene dato atto delle osservazioni presentate dai creditori Agenzia delle Entrate - Riscossione,
Agenzia delle Entrate e Comune di Palermo.
RITENUTE non condivisibili nessuna delle doglianze formulate dai superiori creditori.
-RILEVATO, in particolare, che Agenzia dell'Entrate Riscossione, che ha chiesto la rimodulazione del piano differenziando il credito della sig.ra Pt_2 e del de cuius poiché "da una lettura del piano di ristrutturazione dei debiti si evince che non è stata effettuata alcuna distinzione tra i debiti del sig. Persona_1 marito defunto, e della sig. Parte_3
OSSERVATO, sul punto che la confusione dei patrimoni della ricorrente e del defunto marito, determinata dall'accettazione pure e semplice dell'eredità, comporta la necessità di formulare un piano unitario, senza dover distinguere tra debiti del de cuius e della ricorrente;
RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate ha lamentato la mancanza in capo alla ricorrente dei requisiti soggettivi di cui all'art. 69 C.C.I.I. avendo la ricorrente determinato il sovraindebitamento con colpa grave "per avere la stessa determinato la situazione di sovraindebitamento in cui versa, in ragione della accettazione pura e semplice dell'eredità relitta del proprio marito;
in altri termini, la stessa ha assunto obbligazioni nella piena consapevolezza di non poterle adempiere".
RICHIAMATO, invero, sul punto, l'orientamento di una recente giurisprudenza di merito, che ha precisato che "nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I.I., la 'colpa grave' che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti" [Cfr. Tribunale
di Brindisi 14.03.2023].
RITENUTO che, nel caso in esame, la circostanza che la ricorrente abbia accettato l'eredità
del defunto marito in modo puro e semplice non possa essere considerata un'ipotesi di colpa grave. OSSERVATO, infatti, che non può revocarsi in dubbio la circostanza che la proponente, priva di competenze giuridiche specifiche, non fosse, al momento della lettura del testamento olografo, dotata degli strumenti necessari per valutare l'opportunità o meno di accettare l'eredità con beneficio di inventario e che, quindi, abbia proceduto all'accettazione pura e semplice dell'eredità nella convinzione che fosse l'unica soluzione percorribile per acquisire la quota del marito della casa coniugale, unico immobile di cui è proprietaria, gravato da un mutuo ipotecario di cui era coobbligata.
RITENUTO, altresì, che in ogni caso, appare probabile che l'accettazione con beneficio di inventario, stante le condizioni economiche della ricorrente e l'esiguo asse ereditario in cui le passività sono maggiori rispetto alle attività, non avrebbe comportato un soddisfacimento maggiore dei creditori rispetto alla proposta di piano.
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra non si possa ravvisare nella condotta della ricorrente un profilo di colpa grave con conseguente infondatezza delle doglianze del creditore opponente.
RILEVATO, infine, che il Comune di Palermo ha dichiarato di opporsi all'omologazione del piano di ristrutturazione proposto, contestando 1) la falcidia operata al credito poiché contraria la Piano di Riequilibrio finanziario adottato dall'amministrazione comunale;
2) il valore attribuito al patrimonio della ricorrente e, in particolare, il valore dell'immobile costituente abitazione degli stessi;
3) la previsione del rimborso del mutuo fuori dal piano precisando, a tal fine, che: "l'esclusione dal piano del credito ipotecario residuo, assistito da gravame iscritto sull'abitazione principale, in presenza di un mutuo ipotecario che proseguirà il suo regolare ammortamento, ancorché il pagamento delle relative rate sia possibile solo grazie all'impegno di un soggetto terzo, che sottoscrive il ricorso per adesione e conferma. In caso contrario, come nel caso di specie, anche il debito per il mutuo dovrà essere inserito nel piano e soggetto a eventuale falcidia, come i restanti debiti".
RITENUTO che le osservazioni del Comune di Palermo relative al contrasto tra il piano di riequilibrio finanziario dell'ente e la falcidia del credito operata nella presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore non meritano accoglimento, in ragione del fatto che:
- la falcidia, in linea con le disposizioni del Codice, è volta a garantire la sostenibilità del piano di risanamento, tenendo conto delle condizioni economiche del consumatore, consentendo il bilanciamento tra un risanamento sostenibile e il rispetto degli interessi pubblici;
- la falcidia operata non viola la par condicio creditorum, in quanto assicura che i creditori vengano trattati egualmente in base alla loro collocazione, evita discriminazioni tra creditori dello stesso rango e riconosce agli stessi di ricevere non meno di quanto otterrebbero in un'alternativa liquidatoria.
RITENUTO, altresì, non condivisibile la doglianza afferente alla valutazione dell'immobile.
CONSIDERATO, invero, che l'operazione di stima è stata effettuata tenendo conto dei valori
OMI, utilizzati normalmente per la stima degli immobili e che a fronte di una puntuale determinazione del valore di mercato del bene, il Comune si è limitato a contestare genericamente la correttezza del "valore attribuito al bene immobile di proprietà dei ricorrenti, il quale appare certamente inferiore al reale valore di realizzo" senza fornire alcuna documentazione a supporto di tale assunto.
RITENUTO, infine, che il nuovo Codice della Crisi d'Impresa che novella la legge 3/2012, ha chiarito e formalizzato la possibilità di porre fuori dal piano il pagamento del mutuo sull'abitazione principale senza che al tal fine sia necessario l'intervento di un terzo assuntore.
Invero, l'art. 67 c.5 recita: "è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della domanda ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per il capitale ed interessi scaduto a tale data", con conseguente infondatezza anche sotto questo profilo delle osservazioni formulate.
OSSERVATO che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
RILEVATO che, la ricorrente ha una esposizione debitoria comprensiva delle spese di procedura pari ad € 304.785,08, di cui € 3.294,00 per compenso OCC, € 2.800,00, compenso
Advisor e € 1.500,00 per compenso del procuratore legale.
RILEVATO che a fronte della superiore esposizione debitoria, la ricorrente propone ai creditori una soddisfazione pari al € 30.004,72 secondo le seguenti percentuali:
100% creditori prededucibili
100% creditori assistiti da privilegio ex art 2751 c.c.
10,3% creditori assistiti da privilegio generale
4,5% creditori chirografari.
RILEVATO che i creditori verranno soddisfatti sulla base di quanto indicato nel seguente prospetto Intestatario
Di LO NI
Totale
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Di LO NI
Importo Debito Offerta % Creditore Privilegio residuo offerto
OCC Palermo - D.ssa Prededuzione € 3.294,00 100% € 3.294,00 OS HI
€ 3.294,00 € 3.294,00
Advisor D.ssa Francesca Privilegio ex
€ 2.800,00 100% € 2.800,00 Gagliano art. 2751
Spese Legali - Avv- Mauro Privilegio ex
€ 1.500,00 100% € 1.500,00 Sanfilippo art. 2751
INPS (Debito in fase Privilegio
€ 18.893.23 10,3% € 1.511,46 amministrativa) generale
Privilegio INPS (ADER) € 30.042,40 10,3% € 3.002.33 generale
Regione Sicilia dip. Econ. E Privilegio Finanze (debito in fase
€ 449,88 10,3% € 46,34 generale amministrativa)
Regione Sicilia dip. Econ. E Privilegio
€ 1.763,79 10,3% € 181,67 Finanze (ADER) generale
Amministrazione finanziaria Privilegio
€ 96.385,52 10,3% € 9.927,71 dir. Prov.le (ADER) generale
Privilegio Amministrazione finanziaria
€ 4.328,13 10,3% € 445,80 Ufficio delle Entrate (ADER) generale
Comune di Palermo Polizia Privilegio
€ 129,24 10,3% € 13.31 Urbana (ADER) generale
Comune di Palermo Ufficio Privilegio
€ 15.22 10,3% € 1,57 Tributi (ADER) generale Di LO NI INPS (ADER) Chirografo € 6.559,28 € 295,17
4,5%
Amministrazione finanziaria Di LO NI Chirografo € 24.842,51 € 1.117,91 dir. Prov.le (ADER) 4,5%
Amministrazione finanziaria Di LO NI Chirografo € 3.816,68 € 171,75 Ufficio delle Entrate (ADER) 4,5%
Comune di Palermo Polizia Urbana (ADER) Chirografo € 36,21 € 1.63 Di LO NI
4.5%
Comune di Palermo Ufficio Di LO NI Chirografo € 8,34 € 0,38 Tributi (ADER) 4.5%
Di LO NI ADER - oneri e spese Chirografo € 9.444,66 € 425,01
4.5%
€ 304.785,08 € 30.004,72 Totale
CONSIDERATO che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.
RITENUTO, che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO che, in ultimo, il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che "il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I. OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
DISPONE
che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE
che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa OS HI, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE
che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE
che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento a Parte_1
(carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE
sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
PONE
le spese del procedimento a carico del soggetto proponente. DICHIARA
la chiusura della procedura.
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa OS HI.
Palermo, 16 luglio 2025
IL GIUDICE
Giulio Corsini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.