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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/09/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 827/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Bianca
Manuela Longo, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 827 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto 'revocatoria ex art. 166 CCII', riservata per la decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con sede in Castel San Giorgio, alla via Palmiro Togliatti n. 66, in P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, dott. , rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avv. Francesco Scutiero ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore in virtù di provvedimento di Email_1
autorizzazione del Giudice Delegato, Dott. Pasquale Velleca;
ATTRICE
E
(P.Iva e cod.fis. con sede legale in Offida (AP) via Controparte_1 P.IVA_2
Cavour n. 68, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Nacca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Curti alla via
D'Annunzio n. 6/a, indirizzo pec;
Email_2
CONVENUTA
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela della liquidazione giudiziale (Tribunale di Nocera Inferiore r.g. liq.giud. n. Parte_1
34/2023) conveniva in giudizio la al fine di ottenere la Controparte_1
revocatoria della cessione effettuata da parte della società, allora in bonis, in favore della convenuta, in data 30.12.2022, del credito vantato dal Parte_1
nei confronti della di euro 404.444,98, in luogo dell'adempimento
[...] Pt_3 di una precedente debitoria del nei confronti della Parte_1 CP_1
stessa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 166, co. 1 lett.b) CCII, parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del contratto di cessione di credito in luogo di adempimento, stipulato tra il e la in data 30.12.2022, nei Parte_1 CP_1 confronti della massa dei creditori del in liquidazione giudiziale, Parte_1
e, sostenendo che il credito ceduto era stato concretamente pagato dalla terza Pt_3 alla condannarsi alla restituzione in favore della CP_1 Controparte_1
del dell'importo complessivo di Parte_1 Parte_1
€404.444,98, ovvero quello diverso ritenuto di giustizia, in sorta capitale oltre interessi legali dalla data di stipula degli atti o, in subordine, della domanda giudiziale sino al saldo effettivo ed oltre rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
La convenuta, regolarmente costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda di controparte contestando, innanzitutto, la sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza da parte propria dello stato di insolvenza della debitrice al momento della cessione, rilevando che nel settore dell'igiene urbana la modalità di pagamento attraverso cessione del credito costituisce una modalità ordinaria e non anomala di estinzione dell'obbligazione e, infine, allegando di non aver concretamente percepito nessuna somma oggetto della cessione, avendo la debitrice terza proposto Pt_3
opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla CP_1
2 All'esito del deposito delle memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., con provvedimento del 12.12.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti, in particolare:
- Veniva ritenuto inammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte attrice difettandone il presupposto di indispensabilità ai fini della decisione;
- Veniva ritenuta inammissibile la prova per testi richiesta da parte convenuta, avendo la stessa ad oggetto valutazioni soggettive o circostanze provabili documentalmente.
Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza dell'11.9.2025 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; in siffatta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Venendo, ora, alla valutazione del merito del giudizio, le domande attoree risultano parzialmente fondate per le ragioni che seguono.
Sulla revocatoria dell'atto di cessione del credito.
Occorre premettere che l'art. 166, co. 1 lett b) CCII stabilisce quanto segue: “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui
è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore”.
L'obiettivo dell'azione revocatoria suddetta è quello di ripristinare la garanzia patrimoniale della debitrice insolvente, rendendo inefficaci gli atti di adempimento di obbligazioni preesistenti di per sé pregiudizievoli delle ragioni della massa dei creditori, in quanto effettuati in un “periodo sospetto”, prossimo o addirittura successivo alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, con mezzi di pagamento anomali e volti, in sostanza, a soddisfare esclusivamente specifici creditori;
si tratta, pertanto, di un'azione a tutela della par condicio creditorum, la cui lesione è l'eventus damni considerato in re ipsa dalla norma, concretizzandosi nell'uscita di un attivo dalla massa in forza dell'atto dispositivo.
Ai fini della revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili compiuti della debitrice in bonis, pertanto, devono ricorrere i seguenti presupposti:
3 1) Presupposto temporale: l'atto estintivo di una precedente obbligazione deve essere effettuato dopo l'atto introduttivo del procedimento all'esito del quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale oppure nell'anno anteriore;
2) Presupposto oggettivo: l'atto estintivo non deve essere effettuato con denaro o con mezzi normali di pagamento;
3) Presupposto soggettivo: la norma presume la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza della debitrice in bonis al momento del compimento dell'atto estintivo;
l'onere probatorio di dimostrare la insussistenza della scientia decoctionis grava, pertanto, sul creditore convenuto.
Ebbene, nel caso di specie non vi è dubbio che la “cessione di credito in luogo di adempimento” stipulato tra il in bonis e la convenuta in data 30.12.2022 Parte_1
(all. 4 prod. att.) sia atto volto all'adempimento di debiti pecuniari pregressi, scaduti ed esigibili, del nei confronti di recati dalle fatture elencate in atto, Parte_1 CP_1
risalenti al periodo gennaio 2021 – settembre 2022.
Sussiste, altresì, il presupposto temporale richiesto dalla disposizione sopra citata: l'atto suddetto, infatti, è stato stipulato il 30.12.2022, entro l'anno precedente al deposito del primo ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale del , Parte_1 risalente al 9.6.2023 (v. sentenza all. 2 prod. att.).
Anche il presupposto oggettivo, seppur contestato dalla convenuta, deve ritenersi sussistente.
Invero, per granitica giurisprudenza di legittimità la cessione di crediti costituisce di per sé una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall. e, oggi, dell'art. 166 CCII, trattandosi di norma sostanzialmente sovrapponibile, e ciò anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto, nel quale l'estinzione dell'obbligazione
è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto, non operando, in questo caso, per il principio della tutela della “par condicio creditorum”, l'irrevocabilità dell'adempimento del debito
4 scaduto prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. (Cassazione civile sez. III, 26/05/2022,
n.17098; Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, n.4244; Cass., sez. 1, 10/12/2008, n.
28981; con riguardo alla datio in solutum, Cass., sez. 6 - 1, 14/11/2017, n. 26927).
Per le motivazioni indicate dalla giurisprudenza sopra citata, non può trovare fondamento l'asserzione di controparte secondo la quale nel settore dell'igiene urbana la modalità di pagamento attraverso cessione del credito costituisce una modalità
'ordinaria' di estinzione dell'obbligazione, a causa dei diffusi ritardi nei pagamenti da parte dei Comuni, ritenuti certamente solvibili ma con tempi di adempimento lunghi.
In primo luogo, se pure l'adempimento del debito pecuniario tramite cessione dei crediti rappresentasse una prassi del settore, ciò non ne escluderebbe l'anomalia: in ogni caso, infatti, la cessione del credito rappresenta un atto discrezionale e non dovuto, né risulta rilevante che in concreto possano non esservi ulteriori strumenti – diversi dal pagamento in denaro – per l'adempimento dell'obbligazione: l'adempimento non in denaro ma tramite un negozio ulteriore e diverso (la cessione del credito) rappresenta sempre un'anomalia nelle modalità di pagamento di un debito pecuniario.
Sul punto, nessun rilievo può assumere l'asserita certezza del realizzo del credito ceduto, trattandosi di credito nei confronti dei Comuni, dal momento che l'anomalia dell'atto non va valutata soggettivamente, in relazione alla solvibilità maggiore o minore del debitore ceduto, ma oggettivamente, in ragione della non corrispondenza dello stesso alla tipologia degli atti che ordinariamente, per previsione normativa o alla stregua della comune prassi commerciale, si compiono per estinguere le obbligazioni, ove manchino pattuizioni coeve alla loro insorgenza che prevedano forme di adempimento diverse da quelle conosciute dalla legge (così Cassazione civile sez. I, 05/03/2007, n.5057).
D'altra parte, gli atti allegati dalla convenuta (doc. 3 – 15) nemmeno provano che l'atto oggetto di revocatoria rientri effettivamente in una asserita 'prassi' di adempimento tramite cessione di crediti nel settore operativo della convenuta: a ben vedere, innanzitutto la convenuta allega mandati all'incasso e delegazioni di pagamenti, oltre a cessione dei crediti;
in secondo luogo, gli atti allegati sono solo della convenuta, pertanto non vi è prova di una “prassi di settore”; la maggior parte dei crediti oggetto di cessione,
5 inoltre, sono crediti nei confronti dei Comuni, mentre nel caso di specie il credito ceduto era nei confronti di una società privata (la ; ancora, le cessioni allegate Parte_4
erano pro soluto, mentre nel caso di specie si trattava di una cessione pro solvendo.
Appare evidente, quindi, che non risulta provato che l'atto di cessione di crediti oggetto del presente giudizio sia coerente e conforme ad una asserita prassi di adempimento dei debiti pecuniari scaduti tramite cessione di crediti, né tantomeno è allegato e provato che l'adempimento tramite cessione fosse una modalità di pagamento stabilita nello specifico rapporto tra le parti del presente giudizio al momento della costituzione del rapporto contrattuale, essendo, invece, una soluzione pacificamente intervenuta solo dopo un rilevante ritardo nell'adempimento da parte della debitrice: deve confermarsi, pertanto, anche nel caso di specie l'orientamento giurisprudenziale che ritiene anomalo il pagamento del debito pecuniario scaduto ed esigibile tramite cessione di credito.
Da ultimo, sussiste altresì il presupposto soggettivo della revocatoria, pure contestato dalla convenuta.
Come già accennato, l'art. 166 co. 1 CCII pone una presunzione "iuris tantum", sicché grava sul convenuto l'onere della prova contraria ovvero della inscientia decoctionis, "la quale non ha contenuto meramente negativo e non può essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio di attività" (così Cass. n. 2421/2020 che richiama Cass. 17998/2009;
v. anche Cass. n. 7231/1996; Cass. n. 5540/1997; Cass. n. 5917/2002; Cass. n.
10432/2005; Cass. n. 10629/2007).
L'onere a carico del convenuto non è, dunque, semplicemente di escluderne la esistenza, ma di dimostrare l'ignoranza da parte sua della insolvenza, a mezzo di fatti e circostanze, dai quali desumere la solvibilità del debitore;
sicché tale stato soggettivo di inscientia esiste solo in presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, al terzo note, che siano tali da poterlo indurre a siffatto convincimento.
6 In tale prospettiva “non possono ritenersi decisivi: la inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, né l'esistenza di bilanci che non denunciavano una florida situazione dell'impresa poi fallita, né la concessione di ulteriore credito al debitore, non potendosi escludere che questa sia motivata dalla speranza che la medesima consenta all'imprenditore di superare la situazione di insolvenza” (così Cass. n. 10629/2007).
“Peraltro la prova della inscientia decoctionis, non può esaurirsi nella dimostrazione di uno stato d'animo o di un mero convincimento sulla normalità della situazione economica dell'imprenditore poi dichiarato fallito, occorrendo, per converso, la presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre ragionevolmente detto convincimento in un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza (Sez. 1^, Sentenza
n. 683 del 1999; n. 6240 del 1988, Rv. 460588)” (così Cass. n. 8566/2009).
Alla luce di detti consolidati principi le circostanze valorizzate dalla convenuta non sono idonee a rappresentare in modo univoco la propria inscientia decoctionis.
Infatti, a tal fine non assume rilevanza l'assenza di segni esteriori dell'insolvenza sottolineati dalla convenuta, in particolare i valori positivi dei bilanci e l'assenza di procedure esecutive a danno della debitrice all'epoca della sottoscrizione dell'atto di cessione: ciò in quanto un conto è il manifestarsi all'esterno dei sintomi dell'insolvenza, altro che uno stato di insolvenza ancora non conoscibile dai terzi sia già sussistente e noto al terzo.
Nel caso di specie, il credito della convenuta risultava insoluto da oltre un anno e perdurava il ritardo nell'adempimento: è la stessa convenuta ad affermare che “il fatturato generato dal nolo dei mezzi dal 2019 fino alla fine del 2021 è stato parzialmente pagato seppur sempre con notevoli ritardi rispetto alle scadenze contrattuali”, e che
“finalmente, nel dicembre del 2022 fu formalizzata la cessione per una parte del credito e precisamente € 404.444,98”.
La convenuta conferma, inoltre, di essere stata a conoscenza sin dal febbraio del 2022 della circostanza che il in bonis aveva ceduto in affitto il ramo d'azienda Parte_1
costituito dai servizi di igiene urbana alla terza debitrice, e aveva restituito Parte_4
i mezzi noleggiati.
7 Tali circostanze rappresentano una ulteriore conferma della scientia decoctionis, presunta per legge, atteso che un imprenditore avveduto e prudente, di fronte ai ritardi costanti e consolidati nei pagamenti in denaro e alla dismissione di un ramo d'azienda, avrebbe dovuto comprendere che l'imprenditore suo debitore non si trovava più in una situazione di normale esercizio di attività di impresa.
Altrettanto irrilevante ai fini della prova contraria della scientia decoctionis è
l'affermazione, sottolineata dalla convenuta, secondo la quale “se ci fosse stato un sentore sulla insolvibilità del , la avrebbe ritirato prima le Parte_1 CP_1
macchine a nolo e si sarebbe attivata immediatamente per il recupero forzoso del proprio credito”.
Invero, la prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sé, essere considerata circostanza decisiva ai fini della esclusione della scientia decoctionis, giacché, anche in questa situazione, il creditore può essere indotto a continuare le proprie prestazioni per le più svariate motivazioni, non ultime anche quelle di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali ovvero di accrescere le proprie garanzie (Cass. n. 28299/2005;
Cass. n. 189/1995), circostanza avvenuta nel caso di specie attraverso la cessione dei crediti pro solvendo, pertanto senza perdere la garanzia della debitrice.
Da ultimo, altrettanto irrilevante è l'affermazione che “la ha sempre CP_1
creduto ed è stata convinta del fatto (risultante anche dai bilanci) che il poteva Parte_1 pagare utilizzando i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione” ritenuti di certo recupero, trattandosi di un mero ed ingiustificato convincimento sulla normalità della situazione economica dell'imprenditore poi assoggettato alla liquidazione giudiziale, sconfessato di fatto dai ritardi costanti e risalenti nei pagamenti e dalla intervenuta cessazione di parte dell'attività di impresa per cessione a terzi.
In conclusione, sussistendone tutti i presupposti deve essere accolta la domanda attorea di revocatoria dell'atto “CESSIONE DI CREDITO IN LUOGO DI ADEMPIMENTO” redatto dal Notaio Dott. in data 30/12/2022 (Repertorio n.116504 Persona_1
Raccolta N.49828) e registrato presso Agenzia Entrate di Salerno DP il 09/01/2023 al n.
541 Serie 1T, della somma di € 404.444,98.
8 Sulla condanna alla restituzione del tantundem.
Secondo consolidata opinione giurisprudenziale “la domanda di revocatoria in ambito fallimentare ha ad oggetto non il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante la sua assoggettabilità a esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Ne consegue che, in ogni caso in cui ciò risulti concretamente impossibile, ben può essere pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice la condanna al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato, perché la domanda di condanna al pagamento del tantundem deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria” (Cassazione civile sez. I, 14/03/2018, n.6262).
In ipotesi di revocatoria di cessione del credito, pertanto, la reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori consiste nella inefficacia della cessione e, di conseguenza, nel rientro del credito nell'attivo concorsuale, con la relativa documentazione (nel caso di specie, contratto di affitto d'azienda e relative fatture, come emerge dall'atto di cessione allegato), e nella possibilità per il cedente, in persona del curatore, di recuperare il credito in favore della massa, come se l'atto di cessione non fosse intervenuto.
Solo nell'ipotesi in cui tale credito non possa più essere azionato dalla procedura concorsuale sarà possibile la condanna alla restituzione del tantundem.
Ebbene, nel caso di specie è circostanza adeguatamente provata dalla convenuta cessionaria il mancato concreto incameramento del credito oggetto di cessione: la debitrice ceduta, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, allo stato Parte_4 pendente, sostenendo, tra le altre cose, la mancata prova del credito.
È, pertanto, possibile la reintegrazione del patrimonio tramite l'inefficacia della cessione, ben potendo il curatore azionare il credito rientrato nell'attivo concorsuale nei confronti della debitrice ceduta.
Non risulta, invece, fondato quanto sostenuto dalla curatela in ordine alla impossibilità per quest'ultima di recuperare il credito per cause imputabili alla cessionaria convenuta, con particolare riferimento alla mancata consegna della documentazione a sostegno del
9 credito, necessaria per azionarlo, e alla mancata tempestiva attivazione da parte della cessionaria di idonee azioni recuperatorie.
Invero, la curatela, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non allega alcuna prova che dimostri la effettiva consegna alla cessionaria da parte della cedente in bonis, al momento della stipula dell'atto, di documentazione ulteriore e diversa rispetto a quanto indicato nell'atto notarile, vale a dire il contratto di affitto d'azienda (doc. 31 prod. conv.) e le fatture indicate (all.
1. prod. att. del 16.7.2024).
Tutta la documentazione del credito ceduto risultante dalla cessione è stata, pertanto, già depositata dalla convenuta ed è nella disponibilità della curatela.
Per quanto attiene all'ulteriore documentazione probatoria eventualmente ritenuta dalla curatela necessaria per il recupero effettivo del credito, non è dalla stessa provato che sia effettivamente esistita al momento dell'atto di cessione e che sia stata consegnata alla cessionaria, alla quale, pertanto, non può essere imputata l'asserita sopravvenuta impossibilità di incameramento della somma da parte della curatela.
Per quanto attiene alla sostenuta tardiva attivazione del credito da parte della cessionaria, deve rilevarsi che la stessa ha chiesto in data 27.1.2023 – pertanto immediatamente dopo la stipula dell'atto di cessione – e ottenuto in data 6.5.2024 un decreto ingiuntivo in danno della debitrice ceduta (doc. 32 prod. conv.); l'opponente non eccepisce la prescrizione del credito (doc. 33 prod. conv.); non solo, pertanto, il cessionario si è attivato tempestivamente per il recupero del credito, ma, oltretutto, non vi sono elementi idonei a dimostrare la sopravvenuta irrecuperabilità dello stesso in ragione del tempo trascorso o di una non provata inerzia del cessionario.
Di conseguenza, va rigettata la richiesta attorea di condanna alla restituzione dell'equivalente pecuniario del credito ceduto, avendo la curatela con la reintegrazione della garanzia patrimoniale la possibilità di recuperarlo giudizialmente.
Da ultimo, nemmeno risulta applicabile nel senso indicato da parte attrice l'art. 1267, co.2 c.c. alla fattispecie di cui all'odierno giudizio.
Tale norma, rubricata “garanzia della solvenza del debitore”, prevede che nelle cessioni
“pro solvendo”, come quella di cui all'odierno giudizio, cioè quando il cedente ha
10 garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
Sulla base di tale norma la curatela richiede che gli effetti pregiudizievoli della mancata realizzazione del credito restino in capo al cessionario, non essendosi diligentemente preoccupato di acquisire la documentazione necessaria al momento della cessione per il recupero concreto del credito.
Ebbene, la richiesta applicazione della suddetta disposizione confligge logicamente con la domanda – sopra accolta – di dichiarazione di inefficacia della cessione.
L'art. 1267 c.c. presuppone, infatti, che vi sia una cessione efficace tra le parti: in tal caso, rimanendo il credito nell'attivo recuperabile esclusivamente da parte della cessionaria, alla richiesta da parte di quest'ultima di far valere la garanzia, in seguito al mancato concreto recupero del credito, nei confronti del cedente – trattandosi di una liquidazione giudiziale, in sede di ammissione al passivo –, il curatore avrebbe potuto, in astratto, opporre una negligenza da parte del cessionario stesso nel recupero del credito, non ammettendolo allo stato passivo e lasciando il pregiudizio e, comunque, i rischi del recupero del credito a suo esclusivo carico.
Nel caso di cui all'odierno giudizio, invece, avendo richiesto la inefficacia della cessione e il recupero nel proprio attivo del credito, ancora astrattamente azionabile da parte della curatela per le ragioni sopra indicate, non può più ritenersi applicabile la norma suddetta.
L'eventuale inesistenza nel merito del credito oggetto di cessione, essendo originaria e non sopravvenuta, giammai potrà essere imputabile al cessionario, creditore che, in ogni caso, laddove accertata, non avrebbe potuto ottenere la soddisfazione del proprio credito originario tramite la cessione.
La domanda di condanna alla restituzione del valore del credito deve, in conclusione, essere rigettata.
3. Regime delle spese.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, calcolate nello scaglione di valore del credito oggetto di cessione, ai parametri tra minimi e medi in
11 ragione dell'assenza di concreta attività istruttoria e delle questioni non complesse trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del G.U. dott.ssa Bianca Manuela Longo, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'attore ai sensi dell'art. 166, co. 1 lett b) CCII;
2) per l'effetto dichiara inefficace ed inopponibile nei confronti della
[...]
, in persona della curatela, la cessione pro Parte_1
solvendo di credito in luogo di adempimento redatta dal Notaio Dott. Per_1
in data 30/12/2022 (Repertorio n.116504 Raccolta N.49828) e registrata
[...]
presso Agenzia Entrate di Salerno DP il 09/01/2023 al n. 541 Serie 1T, della somma di € 404.444,98;
3) Rigetta le ulteriori domande attoree;
4) condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro 14.000,00 oltre rimb.spese forf., IVA e cassa e oltre euro 1.246,00 per spese vive.
Così deciso in Nocera Inferiore con provvedimento depositato telematicamente in data 30.9.2025
Il G.U.
Dott.ssa Bianca Manuela Longo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Bianca
Manuela Longo, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 827 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto 'revocatoria ex art. 166 CCII', riservata per la decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con sede in Castel San Giorgio, alla via Palmiro Togliatti n. 66, in P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, dott. , rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avv. Francesco Scutiero ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore in virtù di provvedimento di Email_1
autorizzazione del Giudice Delegato, Dott. Pasquale Velleca;
ATTRICE
E
(P.Iva e cod.fis. con sede legale in Offida (AP) via Controparte_1 P.IVA_2
Cavour n. 68, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Nacca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Curti alla via
D'Annunzio n. 6/a, indirizzo pec;
Email_2
CONVENUTA
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela della liquidazione giudiziale (Tribunale di Nocera Inferiore r.g. liq.giud. n. Parte_1
34/2023) conveniva in giudizio la al fine di ottenere la Controparte_1
revocatoria della cessione effettuata da parte della società, allora in bonis, in favore della convenuta, in data 30.12.2022, del credito vantato dal Parte_1
nei confronti della di euro 404.444,98, in luogo dell'adempimento
[...] Pt_3 di una precedente debitoria del nei confronti della Parte_1 CP_1
stessa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 166, co. 1 lett.b) CCII, parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del contratto di cessione di credito in luogo di adempimento, stipulato tra il e la in data 30.12.2022, nei Parte_1 CP_1 confronti della massa dei creditori del in liquidazione giudiziale, Parte_1
e, sostenendo che il credito ceduto era stato concretamente pagato dalla terza Pt_3 alla condannarsi alla restituzione in favore della CP_1 Controparte_1
del dell'importo complessivo di Parte_1 Parte_1
€404.444,98, ovvero quello diverso ritenuto di giustizia, in sorta capitale oltre interessi legali dalla data di stipula degli atti o, in subordine, della domanda giudiziale sino al saldo effettivo ed oltre rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
La convenuta, regolarmente costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda di controparte contestando, innanzitutto, la sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza da parte propria dello stato di insolvenza della debitrice al momento della cessione, rilevando che nel settore dell'igiene urbana la modalità di pagamento attraverso cessione del credito costituisce una modalità ordinaria e non anomala di estinzione dell'obbligazione e, infine, allegando di non aver concretamente percepito nessuna somma oggetto della cessione, avendo la debitrice terza proposto Pt_3
opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla CP_1
2 All'esito del deposito delle memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., con provvedimento del 12.12.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti, in particolare:
- Veniva ritenuto inammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte attrice difettandone il presupposto di indispensabilità ai fini della decisione;
- Veniva ritenuta inammissibile la prova per testi richiesta da parte convenuta, avendo la stessa ad oggetto valutazioni soggettive o circostanze provabili documentalmente.
Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza dell'11.9.2025 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; in siffatta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Venendo, ora, alla valutazione del merito del giudizio, le domande attoree risultano parzialmente fondate per le ragioni che seguono.
Sulla revocatoria dell'atto di cessione del credito.
Occorre premettere che l'art. 166, co. 1 lett b) CCII stabilisce quanto segue: “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui
è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore”.
L'obiettivo dell'azione revocatoria suddetta è quello di ripristinare la garanzia patrimoniale della debitrice insolvente, rendendo inefficaci gli atti di adempimento di obbligazioni preesistenti di per sé pregiudizievoli delle ragioni della massa dei creditori, in quanto effettuati in un “periodo sospetto”, prossimo o addirittura successivo alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, con mezzi di pagamento anomali e volti, in sostanza, a soddisfare esclusivamente specifici creditori;
si tratta, pertanto, di un'azione a tutela della par condicio creditorum, la cui lesione è l'eventus damni considerato in re ipsa dalla norma, concretizzandosi nell'uscita di un attivo dalla massa in forza dell'atto dispositivo.
Ai fini della revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili compiuti della debitrice in bonis, pertanto, devono ricorrere i seguenti presupposti:
3 1) Presupposto temporale: l'atto estintivo di una precedente obbligazione deve essere effettuato dopo l'atto introduttivo del procedimento all'esito del quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale oppure nell'anno anteriore;
2) Presupposto oggettivo: l'atto estintivo non deve essere effettuato con denaro o con mezzi normali di pagamento;
3) Presupposto soggettivo: la norma presume la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza della debitrice in bonis al momento del compimento dell'atto estintivo;
l'onere probatorio di dimostrare la insussistenza della scientia decoctionis grava, pertanto, sul creditore convenuto.
Ebbene, nel caso di specie non vi è dubbio che la “cessione di credito in luogo di adempimento” stipulato tra il in bonis e la convenuta in data 30.12.2022 Parte_1
(all. 4 prod. att.) sia atto volto all'adempimento di debiti pecuniari pregressi, scaduti ed esigibili, del nei confronti di recati dalle fatture elencate in atto, Parte_1 CP_1
risalenti al periodo gennaio 2021 – settembre 2022.
Sussiste, altresì, il presupposto temporale richiesto dalla disposizione sopra citata: l'atto suddetto, infatti, è stato stipulato il 30.12.2022, entro l'anno precedente al deposito del primo ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale del , Parte_1 risalente al 9.6.2023 (v. sentenza all. 2 prod. att.).
Anche il presupposto oggettivo, seppur contestato dalla convenuta, deve ritenersi sussistente.
Invero, per granitica giurisprudenza di legittimità la cessione di crediti costituisce di per sé una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall. e, oggi, dell'art. 166 CCII, trattandosi di norma sostanzialmente sovrapponibile, e ciò anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto, nel quale l'estinzione dell'obbligazione
è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto, non operando, in questo caso, per il principio della tutela della “par condicio creditorum”, l'irrevocabilità dell'adempimento del debito
4 scaduto prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. (Cassazione civile sez. III, 26/05/2022,
n.17098; Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, n.4244; Cass., sez. 1, 10/12/2008, n.
28981; con riguardo alla datio in solutum, Cass., sez. 6 - 1, 14/11/2017, n. 26927).
Per le motivazioni indicate dalla giurisprudenza sopra citata, non può trovare fondamento l'asserzione di controparte secondo la quale nel settore dell'igiene urbana la modalità di pagamento attraverso cessione del credito costituisce una modalità
'ordinaria' di estinzione dell'obbligazione, a causa dei diffusi ritardi nei pagamenti da parte dei Comuni, ritenuti certamente solvibili ma con tempi di adempimento lunghi.
In primo luogo, se pure l'adempimento del debito pecuniario tramite cessione dei crediti rappresentasse una prassi del settore, ciò non ne escluderebbe l'anomalia: in ogni caso, infatti, la cessione del credito rappresenta un atto discrezionale e non dovuto, né risulta rilevante che in concreto possano non esservi ulteriori strumenti – diversi dal pagamento in denaro – per l'adempimento dell'obbligazione: l'adempimento non in denaro ma tramite un negozio ulteriore e diverso (la cessione del credito) rappresenta sempre un'anomalia nelle modalità di pagamento di un debito pecuniario.
Sul punto, nessun rilievo può assumere l'asserita certezza del realizzo del credito ceduto, trattandosi di credito nei confronti dei Comuni, dal momento che l'anomalia dell'atto non va valutata soggettivamente, in relazione alla solvibilità maggiore o minore del debitore ceduto, ma oggettivamente, in ragione della non corrispondenza dello stesso alla tipologia degli atti che ordinariamente, per previsione normativa o alla stregua della comune prassi commerciale, si compiono per estinguere le obbligazioni, ove manchino pattuizioni coeve alla loro insorgenza che prevedano forme di adempimento diverse da quelle conosciute dalla legge (così Cassazione civile sez. I, 05/03/2007, n.5057).
D'altra parte, gli atti allegati dalla convenuta (doc. 3 – 15) nemmeno provano che l'atto oggetto di revocatoria rientri effettivamente in una asserita 'prassi' di adempimento tramite cessione di crediti nel settore operativo della convenuta: a ben vedere, innanzitutto la convenuta allega mandati all'incasso e delegazioni di pagamenti, oltre a cessione dei crediti;
in secondo luogo, gli atti allegati sono solo della convenuta, pertanto non vi è prova di una “prassi di settore”; la maggior parte dei crediti oggetto di cessione,
5 inoltre, sono crediti nei confronti dei Comuni, mentre nel caso di specie il credito ceduto era nei confronti di una società privata (la ; ancora, le cessioni allegate Parte_4
erano pro soluto, mentre nel caso di specie si trattava di una cessione pro solvendo.
Appare evidente, quindi, che non risulta provato che l'atto di cessione di crediti oggetto del presente giudizio sia coerente e conforme ad una asserita prassi di adempimento dei debiti pecuniari scaduti tramite cessione di crediti, né tantomeno è allegato e provato che l'adempimento tramite cessione fosse una modalità di pagamento stabilita nello specifico rapporto tra le parti del presente giudizio al momento della costituzione del rapporto contrattuale, essendo, invece, una soluzione pacificamente intervenuta solo dopo un rilevante ritardo nell'adempimento da parte della debitrice: deve confermarsi, pertanto, anche nel caso di specie l'orientamento giurisprudenziale che ritiene anomalo il pagamento del debito pecuniario scaduto ed esigibile tramite cessione di credito.
Da ultimo, sussiste altresì il presupposto soggettivo della revocatoria, pure contestato dalla convenuta.
Come già accennato, l'art. 166 co. 1 CCII pone una presunzione "iuris tantum", sicché grava sul convenuto l'onere della prova contraria ovvero della inscientia decoctionis, "la quale non ha contenuto meramente negativo e non può essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio di attività" (così Cass. n. 2421/2020 che richiama Cass. 17998/2009;
v. anche Cass. n. 7231/1996; Cass. n. 5540/1997; Cass. n. 5917/2002; Cass. n.
10432/2005; Cass. n. 10629/2007).
L'onere a carico del convenuto non è, dunque, semplicemente di escluderne la esistenza, ma di dimostrare l'ignoranza da parte sua della insolvenza, a mezzo di fatti e circostanze, dai quali desumere la solvibilità del debitore;
sicché tale stato soggettivo di inscientia esiste solo in presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, al terzo note, che siano tali da poterlo indurre a siffatto convincimento.
6 In tale prospettiva “non possono ritenersi decisivi: la inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, né l'esistenza di bilanci che non denunciavano una florida situazione dell'impresa poi fallita, né la concessione di ulteriore credito al debitore, non potendosi escludere che questa sia motivata dalla speranza che la medesima consenta all'imprenditore di superare la situazione di insolvenza” (così Cass. n. 10629/2007).
“Peraltro la prova della inscientia decoctionis, non può esaurirsi nella dimostrazione di uno stato d'animo o di un mero convincimento sulla normalità della situazione economica dell'imprenditore poi dichiarato fallito, occorrendo, per converso, la presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre ragionevolmente detto convincimento in un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza (Sez. 1^, Sentenza
n. 683 del 1999; n. 6240 del 1988, Rv. 460588)” (così Cass. n. 8566/2009).
Alla luce di detti consolidati principi le circostanze valorizzate dalla convenuta non sono idonee a rappresentare in modo univoco la propria inscientia decoctionis.
Infatti, a tal fine non assume rilevanza l'assenza di segni esteriori dell'insolvenza sottolineati dalla convenuta, in particolare i valori positivi dei bilanci e l'assenza di procedure esecutive a danno della debitrice all'epoca della sottoscrizione dell'atto di cessione: ciò in quanto un conto è il manifestarsi all'esterno dei sintomi dell'insolvenza, altro che uno stato di insolvenza ancora non conoscibile dai terzi sia già sussistente e noto al terzo.
Nel caso di specie, il credito della convenuta risultava insoluto da oltre un anno e perdurava il ritardo nell'adempimento: è la stessa convenuta ad affermare che “il fatturato generato dal nolo dei mezzi dal 2019 fino alla fine del 2021 è stato parzialmente pagato seppur sempre con notevoli ritardi rispetto alle scadenze contrattuali”, e che
“finalmente, nel dicembre del 2022 fu formalizzata la cessione per una parte del credito e precisamente € 404.444,98”.
La convenuta conferma, inoltre, di essere stata a conoscenza sin dal febbraio del 2022 della circostanza che il in bonis aveva ceduto in affitto il ramo d'azienda Parte_1
costituito dai servizi di igiene urbana alla terza debitrice, e aveva restituito Parte_4
i mezzi noleggiati.
7 Tali circostanze rappresentano una ulteriore conferma della scientia decoctionis, presunta per legge, atteso che un imprenditore avveduto e prudente, di fronte ai ritardi costanti e consolidati nei pagamenti in denaro e alla dismissione di un ramo d'azienda, avrebbe dovuto comprendere che l'imprenditore suo debitore non si trovava più in una situazione di normale esercizio di attività di impresa.
Altrettanto irrilevante ai fini della prova contraria della scientia decoctionis è
l'affermazione, sottolineata dalla convenuta, secondo la quale “se ci fosse stato un sentore sulla insolvibilità del , la avrebbe ritirato prima le Parte_1 CP_1
macchine a nolo e si sarebbe attivata immediatamente per il recupero forzoso del proprio credito”.
Invero, la prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sé, essere considerata circostanza decisiva ai fini della esclusione della scientia decoctionis, giacché, anche in questa situazione, il creditore può essere indotto a continuare le proprie prestazioni per le più svariate motivazioni, non ultime anche quelle di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali ovvero di accrescere le proprie garanzie (Cass. n. 28299/2005;
Cass. n. 189/1995), circostanza avvenuta nel caso di specie attraverso la cessione dei crediti pro solvendo, pertanto senza perdere la garanzia della debitrice.
Da ultimo, altrettanto irrilevante è l'affermazione che “la ha sempre CP_1
creduto ed è stata convinta del fatto (risultante anche dai bilanci) che il poteva Parte_1 pagare utilizzando i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione” ritenuti di certo recupero, trattandosi di un mero ed ingiustificato convincimento sulla normalità della situazione economica dell'imprenditore poi assoggettato alla liquidazione giudiziale, sconfessato di fatto dai ritardi costanti e risalenti nei pagamenti e dalla intervenuta cessazione di parte dell'attività di impresa per cessione a terzi.
In conclusione, sussistendone tutti i presupposti deve essere accolta la domanda attorea di revocatoria dell'atto “CESSIONE DI CREDITO IN LUOGO DI ADEMPIMENTO” redatto dal Notaio Dott. in data 30/12/2022 (Repertorio n.116504 Persona_1
Raccolta N.49828) e registrato presso Agenzia Entrate di Salerno DP il 09/01/2023 al n.
541 Serie 1T, della somma di € 404.444,98.
8 Sulla condanna alla restituzione del tantundem.
Secondo consolidata opinione giurisprudenziale “la domanda di revocatoria in ambito fallimentare ha ad oggetto non il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante la sua assoggettabilità a esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Ne consegue che, in ogni caso in cui ciò risulti concretamente impossibile, ben può essere pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice la condanna al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato, perché la domanda di condanna al pagamento del tantundem deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria” (Cassazione civile sez. I, 14/03/2018, n.6262).
In ipotesi di revocatoria di cessione del credito, pertanto, la reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori consiste nella inefficacia della cessione e, di conseguenza, nel rientro del credito nell'attivo concorsuale, con la relativa documentazione (nel caso di specie, contratto di affitto d'azienda e relative fatture, come emerge dall'atto di cessione allegato), e nella possibilità per il cedente, in persona del curatore, di recuperare il credito in favore della massa, come se l'atto di cessione non fosse intervenuto.
Solo nell'ipotesi in cui tale credito non possa più essere azionato dalla procedura concorsuale sarà possibile la condanna alla restituzione del tantundem.
Ebbene, nel caso di specie è circostanza adeguatamente provata dalla convenuta cessionaria il mancato concreto incameramento del credito oggetto di cessione: la debitrice ceduta, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, allo stato Parte_4 pendente, sostenendo, tra le altre cose, la mancata prova del credito.
È, pertanto, possibile la reintegrazione del patrimonio tramite l'inefficacia della cessione, ben potendo il curatore azionare il credito rientrato nell'attivo concorsuale nei confronti della debitrice ceduta.
Non risulta, invece, fondato quanto sostenuto dalla curatela in ordine alla impossibilità per quest'ultima di recuperare il credito per cause imputabili alla cessionaria convenuta, con particolare riferimento alla mancata consegna della documentazione a sostegno del
9 credito, necessaria per azionarlo, e alla mancata tempestiva attivazione da parte della cessionaria di idonee azioni recuperatorie.
Invero, la curatela, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non allega alcuna prova che dimostri la effettiva consegna alla cessionaria da parte della cedente in bonis, al momento della stipula dell'atto, di documentazione ulteriore e diversa rispetto a quanto indicato nell'atto notarile, vale a dire il contratto di affitto d'azienda (doc. 31 prod. conv.) e le fatture indicate (all.
1. prod. att. del 16.7.2024).
Tutta la documentazione del credito ceduto risultante dalla cessione è stata, pertanto, già depositata dalla convenuta ed è nella disponibilità della curatela.
Per quanto attiene all'ulteriore documentazione probatoria eventualmente ritenuta dalla curatela necessaria per il recupero effettivo del credito, non è dalla stessa provato che sia effettivamente esistita al momento dell'atto di cessione e che sia stata consegnata alla cessionaria, alla quale, pertanto, non può essere imputata l'asserita sopravvenuta impossibilità di incameramento della somma da parte della curatela.
Per quanto attiene alla sostenuta tardiva attivazione del credito da parte della cessionaria, deve rilevarsi che la stessa ha chiesto in data 27.1.2023 – pertanto immediatamente dopo la stipula dell'atto di cessione – e ottenuto in data 6.5.2024 un decreto ingiuntivo in danno della debitrice ceduta (doc. 32 prod. conv.); l'opponente non eccepisce la prescrizione del credito (doc. 33 prod. conv.); non solo, pertanto, il cessionario si è attivato tempestivamente per il recupero del credito, ma, oltretutto, non vi sono elementi idonei a dimostrare la sopravvenuta irrecuperabilità dello stesso in ragione del tempo trascorso o di una non provata inerzia del cessionario.
Di conseguenza, va rigettata la richiesta attorea di condanna alla restituzione dell'equivalente pecuniario del credito ceduto, avendo la curatela con la reintegrazione della garanzia patrimoniale la possibilità di recuperarlo giudizialmente.
Da ultimo, nemmeno risulta applicabile nel senso indicato da parte attrice l'art. 1267, co.2 c.c. alla fattispecie di cui all'odierno giudizio.
Tale norma, rubricata “garanzia della solvenza del debitore”, prevede che nelle cessioni
“pro solvendo”, come quella di cui all'odierno giudizio, cioè quando il cedente ha
10 garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
Sulla base di tale norma la curatela richiede che gli effetti pregiudizievoli della mancata realizzazione del credito restino in capo al cessionario, non essendosi diligentemente preoccupato di acquisire la documentazione necessaria al momento della cessione per il recupero concreto del credito.
Ebbene, la richiesta applicazione della suddetta disposizione confligge logicamente con la domanda – sopra accolta – di dichiarazione di inefficacia della cessione.
L'art. 1267 c.c. presuppone, infatti, che vi sia una cessione efficace tra le parti: in tal caso, rimanendo il credito nell'attivo recuperabile esclusivamente da parte della cessionaria, alla richiesta da parte di quest'ultima di far valere la garanzia, in seguito al mancato concreto recupero del credito, nei confronti del cedente – trattandosi di una liquidazione giudiziale, in sede di ammissione al passivo –, il curatore avrebbe potuto, in astratto, opporre una negligenza da parte del cessionario stesso nel recupero del credito, non ammettendolo allo stato passivo e lasciando il pregiudizio e, comunque, i rischi del recupero del credito a suo esclusivo carico.
Nel caso di cui all'odierno giudizio, invece, avendo richiesto la inefficacia della cessione e il recupero nel proprio attivo del credito, ancora astrattamente azionabile da parte della curatela per le ragioni sopra indicate, non può più ritenersi applicabile la norma suddetta.
L'eventuale inesistenza nel merito del credito oggetto di cessione, essendo originaria e non sopravvenuta, giammai potrà essere imputabile al cessionario, creditore che, in ogni caso, laddove accertata, non avrebbe potuto ottenere la soddisfazione del proprio credito originario tramite la cessione.
La domanda di condanna alla restituzione del valore del credito deve, in conclusione, essere rigettata.
3. Regime delle spese.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, calcolate nello scaglione di valore del credito oggetto di cessione, ai parametri tra minimi e medi in
11 ragione dell'assenza di concreta attività istruttoria e delle questioni non complesse trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del G.U. dott.ssa Bianca Manuela Longo, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'attore ai sensi dell'art. 166, co. 1 lett b) CCII;
2) per l'effetto dichiara inefficace ed inopponibile nei confronti della
[...]
, in persona della curatela, la cessione pro Parte_1
solvendo di credito in luogo di adempimento redatta dal Notaio Dott. Per_1
in data 30/12/2022 (Repertorio n.116504 Raccolta N.49828) e registrata
[...]
presso Agenzia Entrate di Salerno DP il 09/01/2023 al n. 541 Serie 1T, della somma di € 404.444,98;
3) Rigetta le ulteriori domande attoree;
4) condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro 14.000,00 oltre rimb.spese forf., IVA e cassa e oltre euro 1.246,00 per spese vive.
Così deciso in Nocera Inferiore con provvedimento depositato telematicamente in data 30.9.2025
Il G.U.
Dott.ssa Bianca Manuela Longo
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