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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 445/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 445/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita Parte_1
e difesa dall'avv. BIGGIOGGERO ANNA MARIA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. BIGGIOGGERO ANNA MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 11/06/1989 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
09/01/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 11/06/1989, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1989 atto numero 146 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1) I ricorrenti provvederanno a contribuire nella misura del 30% la Sig.ra
[...]
Per_
e del 70 % il Sig. per le figlie e Parte_1 Controparte_1 Per_1
che non sono ancora economicamente autosufficienti in cerca di occupazione poiché hanno da poco terminato il percorso universitario fuori sede;
2) Il Sig. i impegna sin d'ora ad aiutare economicamente le figlie in caso CP_1
di spese straordinarie concordate tra le parti;
3) Il Sig. chiede sin d'ora che a far data della cessazione di altre Controparte_1
collaborazioni lavorative la ripartizione del contributo a favore delle figlie non economicamente autosufficienti venga ripartito secondo le possibilità economiche dei ricorrenti;
4) Le figlie durante qualsiasi periodo dell'anno nonché festività decideranno liberamente con chi passare il loro tempo libero fermo restando la possibilità del Sig. di far visita all'ex coniuge ed alle figlie previo avviso e Controparte_1
comunque compatibilmente con gli impegni di tutti i componenti familiari;
5) In merito alla multiproprietà denominata “I TRAMONTI” con sede in Contrada
Sciogli Torre Inserraglio a Nardò (Lecce), i ricorrenti divideranno le spese di gestione condominiale nella misura del 50% cadauno anche se il Sig. CP_1
concede la possibilità di gestione alla ex moglie dandole altresì la facoltà di tenersi il ricavato nel caso riuscisse ad affittare l'immobile;
6) I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti, e, pertanto, reciprocamente rinunciano all'assegno divorzile;
7) I coniugi avranno il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio, nonché di recapito telefonico.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 445/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita Parte_1
e difesa dall'avv. BIGGIOGGERO ANNA MARIA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. BIGGIOGGERO ANNA MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 11/06/1989 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
09/01/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 11/06/1989, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1989 atto numero 146 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1) I ricorrenti provvederanno a contribuire nella misura del 30% la Sig.ra
[...]
Per_
e del 70 % il Sig. per le figlie e Parte_1 Controparte_1 Per_1
che non sono ancora economicamente autosufficienti in cerca di occupazione poiché hanno da poco terminato il percorso universitario fuori sede;
2) Il Sig. i impegna sin d'ora ad aiutare economicamente le figlie in caso CP_1
di spese straordinarie concordate tra le parti;
3) Il Sig. chiede sin d'ora che a far data della cessazione di altre Controparte_1
collaborazioni lavorative la ripartizione del contributo a favore delle figlie non economicamente autosufficienti venga ripartito secondo le possibilità economiche dei ricorrenti;
4) Le figlie durante qualsiasi periodo dell'anno nonché festività decideranno liberamente con chi passare il loro tempo libero fermo restando la possibilità del Sig. di far visita all'ex coniuge ed alle figlie previo avviso e Controparte_1
comunque compatibilmente con gli impegni di tutti i componenti familiari;
5) In merito alla multiproprietà denominata “I TRAMONTI” con sede in Contrada
Sciogli Torre Inserraglio a Nardò (Lecce), i ricorrenti divideranno le spese di gestione condominiale nella misura del 50% cadauno anche se il Sig. CP_1
concede la possibilità di gestione alla ex moglie dandole altresì la facoltà di tenersi il ricavato nel caso riuscisse ad affittare l'immobile;
6) I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti, e, pertanto, reciprocamente rinunciano all'assegno divorzile;
7) I coniugi avranno il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio, nonché di recapito telefonico.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4