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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14618/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14618/2021
Oggi all'udienza dell'11 giugno 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
pagina 1 di 9 Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 14618/2021 R.G., promossa da
(C.F. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Costanza (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in C.F._2
Palermo, Via G. Alessi n. 25, come da procura in calce all'atto di citazione Attore- Contro
(cod. fisc. n. , con sede a Cinisi, in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Gianni Palazzolo, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppina Spagnolo, a Palermo, in via Massimo D'Azeglio n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrati ( – p.e.c.: telefax n. 0284541380) di C.F._3 Email_1
Milano, giusta delega in calce alla comparsa di risposta
- convenuto –
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
- CONDANNA il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attorre, della somma di euro 8125,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva;
ed oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
pagina 2 di 9 - CONDANNA il , in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di parte attrice delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora conveniva nel Parte_1
presente giudizio il nei confronti del quale chiedeva la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti allorquando in data 16.10.2019 alle ore 12,30 circa, mentre percorreva a piedi la Via Regina Margherita in Cinisi (PA) all'altezza del civico n. 2, dinanzi la sacrestia della Chiesa Madre Santa Fara, improvvisamente, non si accorgeva di un dissesto del marciapiede, determinato da asperità del rivestimento del piano di calpestio dello stesso, non segnalato né evitabile, e cadeva rovinosamente al suolo procurandosi lesioni fisiche come refertate dalla documentazione medica allegata in atti. Chiedeva , pertano, affermarsi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c. , in Controparte_1 qualità di propeietario e soggetto responsabile della manutenzione della strada e del marciapiede, teatro dell'evento.
Il convenuto si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione Controparte_1
,contestando la domanda di parte attrice respingeva ogni responsabilità nell'evento assumendo che i dedotto in causa ritenedo che lo stesso era ascrivibile per fatto e colpa esclusiva del'attrice, chiedeva il rigetto della domanda ed in subordine invocava l'applicazione ecx art. 1227 c.c.
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali e testimoniali ed espletata una ctu medica sulla persona dell'attrice , la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
pagina 3 di 9 Ciò premesso, gova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attrice ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione della sede stradale ove è caduta.
Quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio ex art.2697 c.c., come noto l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità da cose in custodia, agevola l'onere probatorio del danneggiato, il quale non deve provare tutti gli elementi costitutivi del danno extracontrattuale, bensì è onerato a dare la prova del danno e della sua riconducibilità causale alla cosa in custodia,
“ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr.
15389/11).
Ed ancora “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 7125/13).
Spetta invece al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, fornire la prova liberatoria del fortuito dando cioè la dimostrazione – in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e EN (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La più recente elaborazione giurisprudenziale ha precisato che l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.
A tanto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela intestato in capo a chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile pagina 4 di 9 come incauto, “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela” (Cassazione,
Sez. VI, ord. nr. 2692/2014).
Quando l'esito di tale valutazione conduca nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
(Cassazione, Sez. III, sent. nr. 23584/2013).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio è emerso che effettivamente il tratto di marciapiede percorso dall'attrice si presentava dissestato , ovvero parte dello stesso risultava sgretolato e non uniforme creando una buca sul piano di percorrenza dello stesso.
Invero, tanto è emerso nel corso della espletata istruttoria a mezzo del teste escusso , sig.
, risultata attendibile sia per la precisone e concordanza delle sue Testimone_1
dichiarazioni , sia per le sua qualità di soggetto estraneo con il tetse, non legata da alcun vincolo di parentela ( cfr verbale udienza del 21.06.2023 “ADR: Non parente , indifferente;
ADR 1.
“Vero è che il giorno 16.10.2019, alle ore 12,30 circa, in Cinisi, vedeva la sig.ra percorrere Parte_1 il marciapiede di via Regina Margherita e cadere a terra dinanzi la sagrestia della Chiesa Santa Fara”
Confermo. Mi trovavo sui luoghi perché ho un attività commerciale denominata Internet Point, proprio di fronte la sagrestia, in quel momento ero fuori davanti il negozio perché mi stavo prendendo un caffè ed ho visto passare la signora che mentre camminava sul marciapiede inciampava in una buca presente ed è Pt_1 caduta a terra. Dal punto in cui ero la visualità era libera anche se dal punto in cui ero la buca non si vedeva, ma quando mi sono avvicinato ho visto che l'attrice era caduta all'interno della buca, perché la buca era estesa.
La pavimentazione del marciapiede era costituita da una base di cemento che però in quella parte risultava scalfito e per questo creava una buca di circa 6/ 7 . Quel giorno non pioveva e c'era la luce naturale. Quando mi sono avvicinato per soccorrerla ho subito notato che la stessa accusava dolore al piede sinistro, le ho dato un bicchiere di acqua dal frigorifero della mia agenzia;
ricordo che la signora è rimasta a terra per circa 15 minuti perché dolorante al piede e, quindi, dopo averle dato l'acqua l'ho aiutata a rialzarsi da terra e si allontanava zoppicante. Già prima di andare via si vedeva che aveva il piede abbastanza gonfio…ADR: 6.
“Riconosce quale luogo ove si è verificata la caduta della Sig.ra le foto che le vengono esibite” Pt_1 pagina 5 di 9 Confermo , la porta che si intravede è quella della sagrestia...ADR: insieme a me è intervenuta un'altra persona, il fruttivendolo ambulante. ADR: non so se l'attrice abita nella zona , l'ho vista allontanarsi da sola, non la conoscevo prima del sinistro.)
Tanto trova riscontro in atti , sia nella produzione fotografica allegata, nella quale è possibile scorgere il dissesto della strada ed individuata dal teste , sia dalla documentazione medica e sia infine dalla CTU esplatata , atteso che il consulente ha riscontrato un nesso di causalità tra le lesioni fisiche riportate dalla e l'evento dedotto in causa. Pt_1
In definitiva, è risultato provato che il tratto di marciapiede su cui si è verificato il sinistro non si presentava in buono stato di manutenzione, anzi, versava in condizioni tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti ( cfr allegazioni fotografiche).
Tanto basta per ritenere provata la causa del sinistro ascrivibile al dissesto della strada.
Venendo al "quantum debeatur" , alla stregua degli accertamenti eseguiti , sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, il CTU , in sede di perizia medico –legale, ha riscontrato che la signora a seguito dell'incidente ha Pt_1 riportato “ Frattura del V° metatarso sinistro con dolore e limitazione funzionale del piede inistro” e che sono residuati postumi da danno biologico nella misura del 2%, con un periodo di ITT di gg.30, ed un ITP di gg 20 al 50 % .
Le superiori conclusioni , in ordine alle quali le parti non hanno neppure formulato rilievi, sono da condividere essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce pagina 6 di 9 duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di pagina 7 di 9 Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 4600,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 2 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (54 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 2720,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 1850,45 (comprensivo dell'aumento del 25% per il danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (2%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
pagina 8 di 9 All'attrice deve altresì essere riconosciuta la somma di euro 805,00 quale esborso per spese mediche e ritenuto congruo dal CTU.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 8125,00 in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 16.10.2019), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l'integrale accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese vanno poste a carico del e Controparte_1
liquidate in dispositivo nella fascia di valore del quantum liquidato , così come le spese di
CTU medica liquidate.
Così deciso all'udienza dell'11 giugno 2025.
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica pagina 9 di 9