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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1340 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 08.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Kennedy n. 87, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Agostino Caridà (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, n. 81, presso lo studio dell'avv. Roberto Malomo (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari
Tiziana Meligrana, Alessandro Trovato e Angela Pilato (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, in riassunzione, depositato in cancelleria il 30/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver adito l'Autorità esecutiva la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore di questo Settore, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
03020190010115585000, notificatagli il 16.05.2022, cui è sottesa la cartella di pagamento n.
1 03020140003547959000, pretesa a titolo di Sanzione amministrative ex L. 689/81 e Maggiorazioni per ritardato pagamento per l'anno 2010. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento prodromica all'intimazione e che, a ogni modo, la pretesa contributiva fosse da considerarsi estinta, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. In via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art 22 ultimo comma della L. 689/1981, l'esecutività dell'Avviso di Intimazione n. 03020190010115585000, notificato in data 16/05/2022 (Allegato 1) dalla Controparte_3
per l'importo di €. 10.308,92, nonché della Cartella di pagamento n.
[...] 03020140003547959000, asseritamente notificata in data 24/03/2015 per l'importo di €. 10.308,92 e relativa a “Sanzioni amministrative I. 689/81” comminate dall' di Controparte_2 CP_2 Vibo Valentia, per l'anno 2010, quale atto presupposto;
2. Nel merito: dichiarare la nullità dell'Avviso di Intimazione n. 03020190010115585000, notificato in data 16/05/2022 (Allegato 1) dalla
[...] per l'importo di €. 10.308,92, nonché della Cartella di pagamento n. Controparte_3 03020140003547959000, asseritamente notificata in data 24/03/2015 per l'importo di €. 10.308,92 e relativa a “Sanzioni amministrative I. 689/81” comminate dall' Controparte_4
, per l'anno 2010, quale atto presupposto, impugnati per difetto di motivazione;
ovvero
[...] dichiarare estinta la pretesa di pagamento per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981; infine dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/81 delle sanzioni amministrative richieste e, per l'effetto, annullare l'Avviso di Intimazione n. 03020190010115585000, notificato in data 16/05/2022 (Allegato 1) dalla Controparte_3
per l'importo di €. 10.308,92, nonché della Cartella di pagamento n.
[...] 03020140003547959000, asseritamente notificata in data 24/03/2015 per l'importo di €. 10.308,92 e relativa a “Sanzioni amministrative I. 689/81” comminate dall' di Controparte_2 Vibo Valentia, per l'anno 2010, quale atto presupposto”. Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_5 il ricorso chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme di cui all'intimazione di pagamento, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art.
3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle
2 gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Sebbene l' abbia dimostrato di aver validamente notificato la cartella di pagamento n. CP_2
03020140003547959000, il 24.03.2015, tra la data di notifica della stessa e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna controversia è trascorso il termine quinquennale disposto dalla legge, utile a provocare l'estinzione della pretesa contributiva, in ragione dell'intervento della prescrizione del credito.
5. Anche laddove si volesse considerare la sospensione dei termini durante il periodo pandemico, l'eccezione sollevata dal Concessionario non troverebbe accoglimento, perché “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5.1. Considerato, pertanto, I) che la notifica della cartella di pagamento, sia avvenuta il 24.03.2015, II) che il quinquennio spirerebbe il 24.03.2020, III) che la sospensione dei termini durante il periodo pandemico è pari a 311 giorni;
la notifica della successiva intimazione di pagamento, impugnata, è avvenuta oltre il termine normativamente prescritto.
6. Stante quanto fin qui esposto, il ricorso merita accoglimento e la pretesa creditoria riportata deve dichiararsi prescritta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara come non dovuta da la Parte_1 pretesa riportata dall'intimazione di pagamento n. 03020190010115585000, per intervenuta prescrizione;
- condanna e , in solido Controparte_1 Controparte_2
( e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno) , al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, da corrispondere in favore di Parte_1
[...]
Vibo Valentia, 08.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 08.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Kennedy n. 87, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Agostino Caridà (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, n. 81, presso lo studio dell'avv. Roberto Malomo (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari
Tiziana Meligrana, Alessandro Trovato e Angela Pilato (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, in riassunzione, depositato in cancelleria il 30/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver adito l'Autorità esecutiva la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore di questo Settore, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
03020190010115585000, notificatagli il 16.05.2022, cui è sottesa la cartella di pagamento n.
1 03020140003547959000, pretesa a titolo di Sanzione amministrative ex L. 689/81 e Maggiorazioni per ritardato pagamento per l'anno 2010. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento prodromica all'intimazione e che, a ogni modo, la pretesa contributiva fosse da considerarsi estinta, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. In via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art 22 ultimo comma della L. 689/1981, l'esecutività dell'Avviso di Intimazione n. 03020190010115585000, notificato in data 16/05/2022 (Allegato 1) dalla Controparte_3
per l'importo di €. 10.308,92, nonché della Cartella di pagamento n.
[...] 03020140003547959000, asseritamente notificata in data 24/03/2015 per l'importo di €. 10.308,92 e relativa a “Sanzioni amministrative I. 689/81” comminate dall' di Controparte_2 CP_2 Vibo Valentia, per l'anno 2010, quale atto presupposto;
2. Nel merito: dichiarare la nullità dell'Avviso di Intimazione n. 03020190010115585000, notificato in data 16/05/2022 (Allegato 1) dalla
[...] per l'importo di €. 10.308,92, nonché della Cartella di pagamento n. Controparte_3 03020140003547959000, asseritamente notificata in data 24/03/2015 per l'importo di €. 10.308,92 e relativa a “Sanzioni amministrative I. 689/81” comminate dall' Controparte_4
, per l'anno 2010, quale atto presupposto, impugnati per difetto di motivazione;
ovvero
[...] dichiarare estinta la pretesa di pagamento per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981; infine dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/81 delle sanzioni amministrative richieste e, per l'effetto, annullare l'Avviso di Intimazione n. 03020190010115585000, notificato in data 16/05/2022 (Allegato 1) dalla Controparte_3
per l'importo di €. 10.308,92, nonché della Cartella di pagamento n.
[...] 03020140003547959000, asseritamente notificata in data 24/03/2015 per l'importo di €. 10.308,92 e relativa a “Sanzioni amministrative I. 689/81” comminate dall' di Controparte_2 Vibo Valentia, per l'anno 2010, quale atto presupposto”. Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_5 il ricorso chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme di cui all'intimazione di pagamento, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art.
3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle
2 gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Sebbene l' abbia dimostrato di aver validamente notificato la cartella di pagamento n. CP_2
03020140003547959000, il 24.03.2015, tra la data di notifica della stessa e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna controversia è trascorso il termine quinquennale disposto dalla legge, utile a provocare l'estinzione della pretesa contributiva, in ragione dell'intervento della prescrizione del credito.
5. Anche laddove si volesse considerare la sospensione dei termini durante il periodo pandemico, l'eccezione sollevata dal Concessionario non troverebbe accoglimento, perché “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5.1. Considerato, pertanto, I) che la notifica della cartella di pagamento, sia avvenuta il 24.03.2015, II) che il quinquennio spirerebbe il 24.03.2020, III) che la sospensione dei termini durante il periodo pandemico è pari a 311 giorni;
la notifica della successiva intimazione di pagamento, impugnata, è avvenuta oltre il termine normativamente prescritto.
6. Stante quanto fin qui esposto, il ricorso merita accoglimento e la pretesa creditoria riportata deve dichiararsi prescritta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara come non dovuta da la Parte_1 pretesa riportata dall'intimazione di pagamento n. 03020190010115585000, per intervenuta prescrizione;
- condanna e , in solido Controparte_1 Controparte_2
( e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno) , al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, da corrispondere in favore di Parte_1
[...]
Vibo Valentia, 08.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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