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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 17/04/2024 da
C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Noto (SR), Via Barbieri Gianluca n.100, elettivamente domiciliato in Rosolini (SR), Via G. Galilei
n. 67 presso lo studio dell'avv. Salvatore Trombatore, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- Ricorrente contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 in Via Gonzaga n.128, elettivamente domiciliata in Rosolini (SR), Via Ronchi n.9, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Bognandi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 19/07/2024)
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 17/04/2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio come da sentenza n. 1541/2012 del 6/11/2012 e depositata il 4/12/2012, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti indicate in epigrafe e veniva altresì disposto il versamento mensile di Euro 150,00 a titolo di assegno divorzile nei confronti della SI.ra . CP_1 In particolare, il ricorrente – in considerazione della raggiunta indipendenza economica della moglie
– chiedeva la revoca dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente a favore della SI.ra CP_1
Con decreto del 24/04/2024, il Giudice delegato fissava udienza del 10/12/2024 per la comparizione delle parti e assegnava il termine entro il 9/07/2024 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, assegnando al convenuto termine di 30 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio.
Si costituiva la resistente, con comparsa del 9/12/2024, chiedendo di rigettare la domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata dal SI. non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, Pt_1 con conferma dell'obbligo, in capo al ricorrente, di corrispondere alla SI.ra l'assegno CP_1 divorzile nella misura di € 150,00, così come stabilito nella sentenza di divorzio ovvero, in subordine, rideterminare l'assegno nella misura ritenuta più congrua o, in via ulteriormente subordinata, assumere le determinazioni ritenute più eque e congrue in relazione alle circostanze esposte nel corpo del presente atto.
Con decreto del 26/11/2024, il procedimento veniva rimesso al Giudice tabellarmente competente.
Il Giudice competente fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 15/04/2025.
La resistente deduceva l'impossibilità a comparire all'udienza a causa delle proprie condizioni di salute che rendono gravoso ogni spostamento.
Pertanto, alla predetta udienza, il Giudice - dato atto della mancata comparizione della resistente per comprovate ragioni di salute - sentiva il ricorrente, mentre il difensore della resistente, il quale non si opponeva alla revoca dell'assegno divorzile purché disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria al fine di non pregiudicare il diritto della propria assistita a percepire per l'intero la pensione sociale.
All'esito, il Giudice, constatato che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere e che le parti sostanzialmente concordavano sulla revoca dell'assegno divorzile nei confronti della sig.ra rimetteva la causa al collegio per la decisione. CP_1
Il Tribunale, pertanto, tenuto conto della non opposizione della resistente alla revoca dell'assegno divorzile ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: in revisione della sentenza di divorzio n. 1541/2012 del 6/11/2012 e depositata il 4/12/2012, dispone la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di in favore di , con Parte_2 CP_1 decorrenza dalla domanda.
Spese di lite compensate. Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
13/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 17/04/2024 da
C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Noto (SR), Via Barbieri Gianluca n.100, elettivamente domiciliato in Rosolini (SR), Via G. Galilei
n. 67 presso lo studio dell'avv. Salvatore Trombatore, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- Ricorrente contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 in Via Gonzaga n.128, elettivamente domiciliata in Rosolini (SR), Via Ronchi n.9, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Bognandi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 19/07/2024)
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 17/04/2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio come da sentenza n. 1541/2012 del 6/11/2012 e depositata il 4/12/2012, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti indicate in epigrafe e veniva altresì disposto il versamento mensile di Euro 150,00 a titolo di assegno divorzile nei confronti della SI.ra . CP_1 In particolare, il ricorrente – in considerazione della raggiunta indipendenza economica della moglie
– chiedeva la revoca dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente a favore della SI.ra CP_1
Con decreto del 24/04/2024, il Giudice delegato fissava udienza del 10/12/2024 per la comparizione delle parti e assegnava il termine entro il 9/07/2024 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, assegnando al convenuto termine di 30 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio.
Si costituiva la resistente, con comparsa del 9/12/2024, chiedendo di rigettare la domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata dal SI. non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, Pt_1 con conferma dell'obbligo, in capo al ricorrente, di corrispondere alla SI.ra l'assegno CP_1 divorzile nella misura di € 150,00, così come stabilito nella sentenza di divorzio ovvero, in subordine, rideterminare l'assegno nella misura ritenuta più congrua o, in via ulteriormente subordinata, assumere le determinazioni ritenute più eque e congrue in relazione alle circostanze esposte nel corpo del presente atto.
Con decreto del 26/11/2024, il procedimento veniva rimesso al Giudice tabellarmente competente.
Il Giudice competente fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 15/04/2025.
La resistente deduceva l'impossibilità a comparire all'udienza a causa delle proprie condizioni di salute che rendono gravoso ogni spostamento.
Pertanto, alla predetta udienza, il Giudice - dato atto della mancata comparizione della resistente per comprovate ragioni di salute - sentiva il ricorrente, mentre il difensore della resistente, il quale non si opponeva alla revoca dell'assegno divorzile purché disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria al fine di non pregiudicare il diritto della propria assistita a percepire per l'intero la pensione sociale.
All'esito, il Giudice, constatato che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere e che le parti sostanzialmente concordavano sulla revoca dell'assegno divorzile nei confronti della sig.ra rimetteva la causa al collegio per la decisione. CP_1
Il Tribunale, pertanto, tenuto conto della non opposizione della resistente alla revoca dell'assegno divorzile ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: in revisione della sentenza di divorzio n. 1541/2012 del 6/11/2012 e depositata il 4/12/2012, dispone la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di in favore di , con Parte_2 CP_1 decorrenza dalla domanda.
Spese di lite compensate. Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
13/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone