Articolo 1805 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1799Articolo 1791
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26 febbraio 2014
Art. 1805-bis. (( (Fondo per la retribuzione della produttivita' del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa). )) (( 1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque denominati. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014