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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/09/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 1696 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
Tarquinia (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Roberto Piferi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato il [...] a [...] e residente in [...]CP_1
(VT), rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Roberto Piferi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13.11.2024 i ricorrenti, deducevano:
- che con sentenza n. 467/22 del 13.04.2022 il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto, disponendo, tra l'altro, che: “la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà in uso alla IG.ra
ed alla figlia. Il IG. si obbliga alla cessione definitiva della Parte_1 CP_1 propria quota parte, conseguentemente all'autorizzazione della Banca mutuataria all'accollo dell'intero mutuo in capo alla moglie. La SI.ra , fin d'ora si obbliga, al Parte_1 pagamento integrale dell'intera rata di mutuo a partire dal gennaio 2022”.
- che nel in seguito la aveva ricreato un nuovo nucleo familiare e Pt_1 aveva cambiato la propria residenza;
- che, pertanto, vi erano ragioni per una modifica delle condizioni contenute nella suindicata sentenza e dunque le parti congiuntamente chiedevano “che la casa coniugale di proprietà di entrambi rimanga in uso esclusivo al CP_1 con obbligo della alla cessione definitiva e gratuita della propria quota parte in favore Pt_1 del . CP_1
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato disponeva la trattazione cartolare dell'udienza e fissava termine per il deposito di note scritte che venivano acquisite in data 07.04.2025.
Ritiene il Tribunale che la richiesta possa essere accolta, atteso che la risiede da tempo in luogo diverso dalla ex casa coniugale, come risulta dal Pt_1 certificato anagrafico depositato dalle parti e tenuto conto della richiesta congiunta delle parti.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 467/22 del 13.04.2022, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c. depositato dai ricorrenti, in 3
parziale modifica per l'effetto dispone che:
A) la casa coniugale di proprietà di entrambe le parti rimanga in uso esclusivo al con obbligo della alla cessione definitiva e gratuita della CP_1 Pt_1 propria quota parte in favore del conseguentemente CP_1 all'autorizzazione della Banca mutuataria all'accollo dell'intero mutuo in capo al medesimo. Il trasferimento avverrà in esecuzione di quanto formalizzato nel presente accordo di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 467 emessa dal Tribunale civile di Civitavecchia in data
13.04.2022. Altresì i IGg.ri e CP_1 Parte_1 concordemente riconoscono, se ne danno reciproco atto e dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, che il trasferimento, previsto nel presente accordo, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare 29 maggio 2013 n. 18/E), con effetto a partire dalla data della domanda;
B) conferma della sentenza nel resto.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 9 settembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 1696 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
Tarquinia (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Roberto Piferi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato il [...] a [...] e residente in [...]CP_1
(VT), rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Roberto Piferi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13.11.2024 i ricorrenti, deducevano:
- che con sentenza n. 467/22 del 13.04.2022 il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto, disponendo, tra l'altro, che: “la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà in uso alla IG.ra
ed alla figlia. Il IG. si obbliga alla cessione definitiva della Parte_1 CP_1 propria quota parte, conseguentemente all'autorizzazione della Banca mutuataria all'accollo dell'intero mutuo in capo alla moglie. La SI.ra , fin d'ora si obbliga, al Parte_1 pagamento integrale dell'intera rata di mutuo a partire dal gennaio 2022”.
- che nel in seguito la aveva ricreato un nuovo nucleo familiare e Pt_1 aveva cambiato la propria residenza;
- che, pertanto, vi erano ragioni per una modifica delle condizioni contenute nella suindicata sentenza e dunque le parti congiuntamente chiedevano “che la casa coniugale di proprietà di entrambi rimanga in uso esclusivo al CP_1 con obbligo della alla cessione definitiva e gratuita della propria quota parte in favore Pt_1 del . CP_1
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato disponeva la trattazione cartolare dell'udienza e fissava termine per il deposito di note scritte che venivano acquisite in data 07.04.2025.
Ritiene il Tribunale che la richiesta possa essere accolta, atteso che la risiede da tempo in luogo diverso dalla ex casa coniugale, come risulta dal Pt_1 certificato anagrafico depositato dalle parti e tenuto conto della richiesta congiunta delle parti.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 467/22 del 13.04.2022, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c. depositato dai ricorrenti, in 3
parziale modifica per l'effetto dispone che:
A) la casa coniugale di proprietà di entrambe le parti rimanga in uso esclusivo al con obbligo della alla cessione definitiva e gratuita della CP_1 Pt_1 propria quota parte in favore del conseguentemente CP_1 all'autorizzazione della Banca mutuataria all'accollo dell'intero mutuo in capo al medesimo. Il trasferimento avverrà in esecuzione di quanto formalizzato nel presente accordo di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 467 emessa dal Tribunale civile di Civitavecchia in data
13.04.2022. Altresì i IGg.ri e CP_1 Parte_1 concordemente riconoscono, se ne danno reciproco atto e dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, che il trasferimento, previsto nel presente accordo, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare 29 maggio 2013 n. 18/E), con effetto a partire dalla data della domanda;
B) conferma della sentenza nel resto.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 9 settembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso