Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1280
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità della notifica

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio.

  • Inammissibile
    Difetto di sottoscrizione del ruolo

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio.

  • Inammissibile
    Mancata notificazione dell'atto presupposto

    Il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore (Regione Siciliana) in quanto l'eccezione atteneva a vizi dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Il ricorrente non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio

    La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana, litisconsorte necessario processuale, impone una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1280
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1280
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo