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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1280/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5997/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Ricorrente E Difensore - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240035920201 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 2024/002076 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 2024/002195 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritta al numero 5997/2024 RG, notificato in data 26/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto, con la quale gli veniva intimato il pagamento di somme a titolo di Tasse Automobilistiche per l'anno 2021, eccependo plurimi vizi, tra cui la nullità della notifica, il difetto di sottoscrizione del ruolo, la mancata notificazione dell'atto presupposto e il difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, non avendo il ricorrente convenuto in giudizio anche l'ente impositore, la Regione Siciliana, pur sollevando doglianze relative a vizi dell'atto presupposto.
Questa Corte, con ordinanza n. 2921/2025 depositata il 24/10/2025, rilevava che i motivi di ricorso attenevano anche a vizi dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato e, pertanto, ordinava al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, Regione
Siciliana, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della predetta ordinanza.
Il ricorrente non ha provveduto a depositare l'atto di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.
All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dall'esame degli atti di causa emerge che il ricorrente, nell'impugnare la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha dedotto, tra gli altri motivi, la mancata notificazione degli atti presupposti.
Si è pertanto configurata un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. In particolare, l'art. 14, comma
6-bis, del D.Lgs. n. 546/92, dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In tali circostanze, se il ricorso non è stato proposto nei confronti di tutti i soggetti necessari, è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
Con ordinanza n. 2921/2025, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione Siciliana, fissando a tal fine un termine perentorio. Il ricorrente non ha ottemperato a tale ordine nel termine fissato.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che, qualora la parte onerata non provveda all'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Tale declaratoria di inammissibilità preclude al giudice ogni ulteriore scrutinio degli atti e delle questioni di merito.
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana, litisconsorte necessario processuale, impone pertanto una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione che liquida in Euro 200,00 oltre accessori di legge.
Catania, 11 febbraio 2026
Il Giudice Dott. Flavio Rampello
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5997/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Ricorrente E Difensore - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240035920201 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 2024/002076 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- RUOLO n. 2024/002195 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritta al numero 5997/2024 RG, notificato in data 26/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo, ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto, con la quale gli veniva intimato il pagamento di somme a titolo di Tasse Automobilistiche per l'anno 2021, eccependo plurimi vizi, tra cui la nullità della notifica, il difetto di sottoscrizione del ruolo, la mancata notificazione dell'atto presupposto e il difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, non avendo il ricorrente convenuto in giudizio anche l'ente impositore, la Regione Siciliana, pur sollevando doglianze relative a vizi dell'atto presupposto.
Questa Corte, con ordinanza n. 2921/2025 depositata il 24/10/2025, rilevava che i motivi di ricorso attenevano anche a vizi dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato e, pertanto, ordinava al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, Regione
Siciliana, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della predetta ordinanza.
Il ricorrente non ha provveduto a depositare l'atto di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.
All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dall'esame degli atti di causa emerge che il ricorrente, nell'impugnare la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha dedotto, tra gli altri motivi, la mancata notificazione degli atti presupposti.
Si è pertanto configurata un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. In particolare, l'art. 14, comma
6-bis, del D.Lgs. n. 546/92, dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In tali circostanze, se il ricorso non è stato proposto nei confronti di tutti i soggetti necessari, è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
Con ordinanza n. 2921/2025, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione Siciliana, fissando a tal fine un termine perentorio. Il ricorrente non ha ottemperato a tale ordine nel termine fissato.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che, qualora la parte onerata non provveda all'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Tale declaratoria di inammissibilità preclude al giudice ogni ulteriore scrutinio degli atti e delle questioni di merito.
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana, litisconsorte necessario processuale, impone pertanto una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione che liquida in Euro 200,00 oltre accessori di legge.
Catania, 11 febbraio 2026
Il Giudice Dott. Flavio Rampello