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Sentenza 30 dicembre 2020
Accoglimento
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2025REG.PROV.COLL.
N. 05973/20 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5973 del 20, proposto da EN LB DU, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele D'Ottavio, Giuseppe D'Ottavio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bova Marina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Gebbione n. 9-G;
per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 04105/20.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bova Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 20 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor DU, nella qualità di proprietario di alcune aree occupate dal Comune di Bova Marina per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente, di una piscina coperta e dell’ampliamento della viabilità collegata alle predette opere, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio, ha chiesto con il ricorso dinanzi al T.a.r di Reggio Calabria la restituzione delle aree e il risarcimento del danno derivante dalla illegittima occupazione.
Nel ricorso di merito di primo grado, il signor DU ha esposto che il Comune di Bova Marina, in data 12 maggio 2001, per realizzare le predette opere, ha preso possesso di alcune particelle di sua proprietà (nn. 1372, 1372/a, 1363, 1373, 1362, 1360, 1350/a, 1355, 1346, 1348, 1084, 1085, 1086, 1091, 1350, 1426, 1429, 1424 del foglio 24 del nuovo catasto terreni).
Il ricorrente ha, in particolare, lamentato che le progettate opere pubbliche sono state realizzate in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio e ha chiesto al Tribunale di disporre la restitutio in integrum dei terreni posseduti sine titulo dal Comune, nonché il risarcimento del danno, derivante dalla illegittima loro occupazione.
Il T.a.r di Reggio Calabria, con la sentenza 30 marzo 2021, n.149:
- ha accertato che il Comune, in relazione ai terreni occupati, non ha emesso alcun decreto di esproprio;
- ha ritenuto fondata, nel merito, la domanda in ordine alle particelle 1085,1086 e 1372 su cui è stata realizzata la piscina coperta con il relativo parcheggio, disponendo la restituzione di mq. 5.128 e il risarcimento del danno da abusiva occupazione ovvero l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis TU espropri;
- ha ritenuto infondata le domanda di restituzione e di risarcimento con riferimento alle ulteriori particelle su cui sono stati realizzati l’impianto sportivo polifunzionale e la viabilità collegata, ritenendo che la occupazione di detta maggiore superficie dovesse ritenersi indennizzata con il pagamento delle somme oggetto della condanna di cui alla sentenza emessa dal giudice civile e della successiva transazione intervenuta tra le parti;
- ha motivato la statuizione di parziale rigetto, ritenendo non adeguatamente provata l’occupazione da parte del Comune, successivamente alla sentenza emessa dal Tribunale civile di Reggio Calabria n. 378 del 2006, di un’ulteriore superficie rispetto a quella di mq. 14.208,00 oggetto del citato contratto di transazione.
Contro quest’ultima sentenza ha proposto appello il signor DU deducendo che, contrariamente a quanto accertato dal Giudice di primo grado, la menzionata transazione era intervenuta in relazione all’occupazione di 14.208 mq (campo di calcio), mentre il Comune dopo la stessa aveva occupato una fascia più ampia intorno al campo e segnatamente:
- nel 2001, superfici per mq 7.453, ai fini della realizzazione di una struttura sportiva polivalente;
- nel 2005, superfici per mq. 4.781, per la sistemazione e l’ampliamento della strada via Montesanto.
Con sentenza 7 maggio 20, n. 4105, la Sezione ha accolto l’appello, riconoscendo in favore dell’odierno ricorrente:
-il diritto alla restituzione dei fondi oggetto di persistente abusiva occupazione, come sopra individuati; in alternativa alla restituzione, valuterà il Comune la possibilità, nel rispetto delle previsioni di legge, di adottare il provvedimento ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001;
- il diritto al risarcimento dei danni da occupazione abusiva.
Non essendo intervenuto alcun adempimento rispetto alle statuizioni della sentenza n. 4105/20, l’odierno ricorrente ha formulato un ricorso in ottemperanza dinanzi a questa Sezione.
Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Bova Marina, chiedendo di dichiarare l’infondatezza del ricorso.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 7 novembre 20.
All’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Costituisce oggetto del presente giudizio di ottemperanza la verifica della corretta attuazione (o esecuzione) del giudicato amministrativo promanante dalla menzionata decisione n. 4105 del 20.
In particolare, con il presente ricorso in ottemperanza, parte ricorrente lamenta il fatto che il Comune di Bova Marina non ha dato alcun seguito alla pronuncia da ottemperare.
Il Collegio ritiene che l’azione di ottemperanza sia fondata in considerazione del fatto che, dalla documentazione versata in atti, emerge chiaramente che l’Amministrazione resistente continua ad occupare, in contrasto con la statuizione della sentenza di questa Sezione, numero 4105/20, i fondi di proprietà dell’odierno ricorrente, non avendo, peraltro, ad oggi manifestato la volontà di seguire l’opzione alternativa, costituita della acquisizione dei fondi ai sensi dell’art.
Né alcun elemento di segno contrario è possibile desumere dal rilievo, formulato dal Comune di Bova Marina nell’atto di costituzione in giudizio del 25 ottobre 20 , secondo cui, essendo un ente pubblico, avrebbe la necessità, prima di decidere se acquisire ai sensi dell’art. 42-bis, del d.P.R. n. 327/2001, le aree occupate ovvero restituirle ai proprietari, di procedere ad una valutazione economica comparativa tra le due opzioni e ciò anche tenuto conto che l’Ente ha ricevuto dalla Corte dei Conti l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL ed una scelta “frettolosa e superficiale” potrebbe causare al Comune stesso un danno grave ed irreparabile costituito dalla dichiarazione di dissesto dell’Ente.
Rileva il Collegio che, per un verso, l’oggetto della sentenza da ottemperare attiene proprio alla valutazione di procedere alla restituzione dei fondi di che trattasi ovvero alla loro acquisizione ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, e, per altro verso, le considerazioni formulate dal Comune sono meramente interlocutorie, dalla quale, dunque, non è possibile desumere alcuna attuale manifestazione di volontà orientata in favore di una delle due alternative sopra indicate.
In definitiva, per quanto sopra argomentato, il ricorso merita accoglimento nei limiti suindicati, avendo l’Amministrazione l’obbligo di procedere alla restituzione dei fondi di che trattasi ovvero alla loro acquisizione ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001.
Resta altresì fermo che le parti potranno raggiungere anche un accordo transattivo avente ad oggetto i fondi per i quali si controverte.
La restituzione e riduzione in pristino ovvero l’emanazione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001, dovranno intervenire nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Nel caso di decorrenza di tale termine, senza che l’Amministrazione intimata abbia provveduto all’esecuzione della sentenza, il Collegio provvede sin d’ora alla nomina, quale commissario ad acta, del Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente, che provvederà all’esecuzione della sentenza, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine come dianzi assegnato e nel rispetto dei medesimi criteri e adempimenti illustrati ai paragrafi precedenti.
Il commissario provvederà a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza al giudicato, avvalendosi degli apparati dell’Amministrazione, e, ove necessario, variando il bilancio ed approvando i relativi titoli di spesa.
Come stabilito dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, il Comune di Bova Marina potrà procedere alla completa esecuzione del giudicato anche dopo l’insediamento del commissario ad acta (in tal caso, però, sopportando i costi corrispondenti al compenso ed alle spese sostenute per le prestazioni effettivamente svolte da quest’ultimo).
Le spese per l’eventuale intervento del commissario sono poste sin da ora a carico del Comune di Bova Marina e saranno liquidate nel rispetto dei termini e nei limiti di cui agli artt. 50, 57, 71 e 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”).
Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza n. 2787 del 2023:
- accoglie la domanda di ottemperanza, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Bova Marina di provvedere all’esecuzione del giudicato nei sensi, modi e termini di cui in motivazione;
- in caso di infruttuoso decorso del predetto termine assegnato senza che l’Amministrazione intimata abbia provveduto all’esecuzione della sentenza, nomina, quale commissario ad acta, il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente, che provvederà all’esecuzione della sentenza, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine come dianzi assegnato e nel rispetto dei medesimi criteri e adempimenti illustrati ai paragrafi precedenti.
Condanna il Comune di Bova Marina alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida, complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 20 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO