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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FREGNANI LORELLA, Presidente
EL GI, LA
ZAMBONI PIERLUIGI, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 604/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IRAP 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 361/2025 depositato il
07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1. Snc ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 02020249005200804000 della somma di euro 295.198,68 dovuta con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 02020170022961715000, n. 02020180008605023000, n. 02020190006690620000, n.
02020190022096773000, n. 02020200003307120000, n. 02020200014576692000, n. 02020210013844609000
e n. 02020210015680547000.
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione si è ritualmente costituita concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento e comuque per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 17 luglio 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato con compensazione delle spese del procedimento cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto per i seguenti motivi.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, in ragione del suo contenuto.
Cass., 9 novembre 2018, n. 28689 ha chiarito che «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata».
Il principio, ribadito anche da Cass. n. 10692/2024 (ma cfr. pure Cass. S.U. 25 giugno 2009 n. 14878), dimostra l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente.
Infondata è pure l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Agenzia delle Entrate ha dimostrato di avere notificato, prima dell'atto impugnato, altri avvisi di intimazione con i quali il termine di prescrizione è stato interrotto;
ed ha inoltre documento la richiesta di rateazione delle cartelle così come l'esecuzione dei pagamenti eseguiti dalla contribuente.
Priva di pregio è poi la doglianza riguardante la mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi.
Sul punto, basti richiamare la decisione di Cass. S.U. n. 22281/22 che, a proposito della motivazione della cartella di pagamento riguardo agli interessi ha statuito quanto segue: “passando ora ad esaminare la diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico (nel caso di specie l'intimazione di pagamento che consegue alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito già notificati e non contestati) nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze – alla stregua di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3 – non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento – diretto e specifico - all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico”.
Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione e legittima il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesae/o assorbita: -rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in
€ 2.000,00 per compensi oltre spese generali 15%.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FREGNANI LORELLA, Presidente
EL GI, LA
ZAMBONI PIERLUIGI, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 604/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IRAP 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249005200804000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 361/2025 depositato il
07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1. Snc ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 02020249005200804000 della somma di euro 295.198,68 dovuta con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 02020170022961715000, n. 02020180008605023000, n. 02020190006690620000, n.
02020190022096773000, n. 02020200003307120000, n. 02020200014576692000, n. 02020210013844609000
e n. 02020210015680547000.
L' Agenzia delle Entrate – Riscossione si è ritualmente costituita concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento e comuque per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 17 luglio 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato con compensazione delle spese del procedimento cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto per i seguenti motivi.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, in ragione del suo contenuto.
Cass., 9 novembre 2018, n. 28689 ha chiarito che «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata».
Il principio, ribadito anche da Cass. n. 10692/2024 (ma cfr. pure Cass. S.U. 25 giugno 2009 n. 14878), dimostra l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente.
Infondata è pure l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
Agenzia delle Entrate ha dimostrato di avere notificato, prima dell'atto impugnato, altri avvisi di intimazione con i quali il termine di prescrizione è stato interrotto;
ed ha inoltre documento la richiesta di rateazione delle cartelle così come l'esecuzione dei pagamenti eseguiti dalla contribuente.
Priva di pregio è poi la doglianza riguardante la mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi.
Sul punto, basti richiamare la decisione di Cass. S.U. n. 22281/22 che, a proposito della motivazione della cartella di pagamento riguardo agli interessi ha statuito quanto segue: “passando ora ad esaminare la diversa ipotesi nella quale la cartella segua un atto prodromico (nel caso di specie l'intimazione di pagamento che consegue alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito già notificati e non contestati) nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze – alla stregua di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3 – non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento – diretto e specifico - all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell'atto prodromico”.
Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione e legittima il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesae/o assorbita: -rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in
€ 2.000,00 per compensi oltre spese generali 15%.