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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO ROBERTO, Presidente
MENGOZZI VALERIO, RE
RICCI PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli' - Via Piancastelli 1/d 47121 Forli' FC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520259001207854000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione l'avviso di intimazione n. 04520259001207854/000 per un importo complessivo di euro
11.858,61 oltre alle presupposte cartelle riferite ad annualità dal 2007 al 2018 aventi quale Ente impositore la Regione Emilia Romagna, la Prefettura di Piacenza, oltre ad avvisi di Accertamento emessi dalla Direzione Provinciale di Forlì Cesena e relativa a addizionale comunale all'IRPEF.
Il Ricorrente reclama la prescrizione dell'avviso di intimazione e del diritto alla riscossione e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione impugnato, chiede che la discussione in pubblica udienza avvenga in modalità da remoto, tramite collegamento audiovisivo a distanza. Chiede di accertare l'intervenuta prescrizione del credito e dichiarare l'annullamento dell'avviso e in subordine, dichiarare prescritte le singole partite creditorie e rideterminare l'importo eventualmente dovuto con vittoria di competenze e spese di patrocinio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione e chiede in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 14, comma 6bis d.lgs 546/1992, per omessa notifica dello stesso all'Agenzia delle Entrate
o, in subordine disporre, comunque a onere del ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa ovvero, in via gradata, disporne la chiamata in causa e nel merito, dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso, ex art. 19 d. lgs. 546/92, oltre che l'infondatezza dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene superata la richiesta di sospensione dell'atto impugnato considerata la sollecita trattazione nel merito della vertenza.
La Corte visto quanto esposto dalle parti e la normativa vigente in primo luogo osserva l'omessa notifica del ricorso nei confronti di tutti gli enti titolari delle prestazioni creditorie che costituiscono i presupposti dell'atto attualmente impugnato. Il Ricorrente che lamenti l'omessa notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo e la scelta di coinvolgere in giudizio il solo agente della riscossione può essere interpretata come volontà di lamentare esclusivamente la prescrizione concretizzatasi tra la notifica delle cartelle e quella dell'impugnata intimazione. Se il debitore avesse inteso mettere in discussione la notificazione di tali atti in ossequio alla disposizione contenuta nell' articolo 14 c. 6bis d.lgs 546/1992, avrebbe notificato il ricorso anche agli Uffici impositori per cui, il ricorso risulta inammissibile. Per quanto esposto e documentato dall'Ufficio risulta che il Ricorrente ha ricevuto numerose notificazioni interruttive oltre che preavvisi di fermo
Amministrativo aventi l'efficacia, in quanto mai contestati, di rendere irretrattabili i crediti e avendo richiesto di poter pagare le somme portate dalle cartelle ed avvisi, in forma dilazionata pagando le prime 4 rate di tale rateazione, dal marzo al giugno 2024.
Il ricorso è dichiarato inammissibile oltre che per violazione della disposizione contenuta nell' articolo 14 c.
6bis d.lgs 546/1992, anche per violazione delle previsioni di cui all'art 19 del D.Lgs 546/92. in conseguenza dell'omessa impugnazione oltre che delle cartelle, anche di tutti gli atti interruttivi notificati successivamente alle stesse, con conseguente irretrattabilità del credito.
La Corte per quanto sopra esposto dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il Ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 1.400,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO ROBERTO, Presidente
MENGOZZI VALERIO, RE
RICCI PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli' - Via Piancastelli 1/d 47121 Forli' FC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520259001207854000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione l'avviso di intimazione n. 04520259001207854/000 per un importo complessivo di euro
11.858,61 oltre alle presupposte cartelle riferite ad annualità dal 2007 al 2018 aventi quale Ente impositore la Regione Emilia Romagna, la Prefettura di Piacenza, oltre ad avvisi di Accertamento emessi dalla Direzione Provinciale di Forlì Cesena e relativa a addizionale comunale all'IRPEF.
Il Ricorrente reclama la prescrizione dell'avviso di intimazione e del diritto alla riscossione e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione impugnato, chiede che la discussione in pubblica udienza avvenga in modalità da remoto, tramite collegamento audiovisivo a distanza. Chiede di accertare l'intervenuta prescrizione del credito e dichiarare l'annullamento dell'avviso e in subordine, dichiarare prescritte le singole partite creditorie e rideterminare l'importo eventualmente dovuto con vittoria di competenze e spese di patrocinio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione e chiede in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 14, comma 6bis d.lgs 546/1992, per omessa notifica dello stesso all'Agenzia delle Entrate
o, in subordine disporre, comunque a onere del ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa ovvero, in via gradata, disporne la chiamata in causa e nel merito, dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso, ex art. 19 d. lgs. 546/92, oltre che l'infondatezza dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene superata la richiesta di sospensione dell'atto impugnato considerata la sollecita trattazione nel merito della vertenza.
La Corte visto quanto esposto dalle parti e la normativa vigente in primo luogo osserva l'omessa notifica del ricorso nei confronti di tutti gli enti titolari delle prestazioni creditorie che costituiscono i presupposti dell'atto attualmente impugnato. Il Ricorrente che lamenti l'omessa notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo e la scelta di coinvolgere in giudizio il solo agente della riscossione può essere interpretata come volontà di lamentare esclusivamente la prescrizione concretizzatasi tra la notifica delle cartelle e quella dell'impugnata intimazione. Se il debitore avesse inteso mettere in discussione la notificazione di tali atti in ossequio alla disposizione contenuta nell' articolo 14 c. 6bis d.lgs 546/1992, avrebbe notificato il ricorso anche agli Uffici impositori per cui, il ricorso risulta inammissibile. Per quanto esposto e documentato dall'Ufficio risulta che il Ricorrente ha ricevuto numerose notificazioni interruttive oltre che preavvisi di fermo
Amministrativo aventi l'efficacia, in quanto mai contestati, di rendere irretrattabili i crediti e avendo richiesto di poter pagare le somme portate dalle cartelle ed avvisi, in forma dilazionata pagando le prime 4 rate di tale rateazione, dal marzo al giugno 2024.
Il ricorso è dichiarato inammissibile oltre che per violazione della disposizione contenuta nell' articolo 14 c.
6bis d.lgs 546/1992, anche per violazione delle previsioni di cui all'art 19 del D.Lgs 546/92. in conseguenza dell'omessa impugnazione oltre che delle cartelle, anche di tutti gli atti interruttivi notificati successivamente alle stesse, con conseguente irretrattabilità del credito.
La Corte per quanto sopra esposto dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il Ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 1.400,00.