Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate

    Il ricorso è inammissibile sia per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 546/1992, per omessa notifica agli enti impositori, sia per violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, per omessa impugnazione delle cartelle e degli atti interruttivi notificati successivamente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti

    Il ricorso è inammissibile sia per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 546/1992, per omessa notifica agli enti impositori, sia per violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, per omessa impugnazione delle cartelle e degli atti interruttivi notificati successivamente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti

    Il ricorso è inammissibile sia per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 546/1992, per omessa notifica agli enti impositori, sia per violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, per omessa impugnazione delle cartelle e degli atti interruttivi notificati successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì
    Numero : 16
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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