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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Peluso, all'esito dell'udienza del 07.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pronuncia ai sensi degli artt. 127ter e 281sexies c.p.c. la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2206/2024 promossa da:
, nata il21/06/1970 in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. AMATUCCI ANNALISA, presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia;
ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, alla via Armando
Diaz n. 11;
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
26.03.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.04.2024, presentava opposizione al Parte_1
pagina 1 di 4 decreto del 06.03.2024 con cui il Giudice del Tribunale di Nola aveva revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
2. Ritualmente citato, il si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in Controparte_1 considerazione delle dichiarazioni mendaci rese dalla ricorrente che avevano determinato la revoca del beneficio.
3. In via preliminare, occorre osservare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 d.P.R.
115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022 n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Occorre dare atto della tempestività del ricorso in opposizione dal momento che il decreto di liquidazione, pur essendo stato depositato in data 06.03.2024, è stato comunicato in data 03.04.2024
e l'opponente ha depositato il ricorso in data 24.04.2024, nei 30 giorni previsti dalla norma.
4. L'opposizione in questione deve essere rigettata giacché infondata.
Va preliminarmente dato atto che, nell'ambito del presente giudizio che costituisce un autonomo giudizio contenzioso relativo ad un diritto soggettivo patrimoniale, la non ha prodotto in Parte_1 atti l'autocertificazione in cui ha dichiarato di non aver percepito redditi, a seguito della quale il
Giudice del procedimento ha poi disposto le indagini patrimoniali a suo carico.
Ad ogni modo, ritiene questo Giudice che il Tribunale di Nola abbia correttamente proceduto a revocare l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, dal momento che, Parte_1 come emerso dai controlli svolti dalla Guardia di Finanza, la ricorrente aveva percepito redditi pari ad
€ 56,01 nel 2021, pari ad € 86,44 nel 2020, ad € 205,19 nel 2019, ad € 386,19 nel 2018
A nulla rileva che i redditi percepiti fossero estremamente esigui e al di sotto della soglia reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato né che non vi fosse l'obbligo di dichiarare gli stessi in base alla normativa di cui all'art. 3 l. 173/2005, dal momento che le dichiarazioni mendaci in sede di autocertificazioni determinano ex se l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio e che tali emolumenti, seppure occasionali, sono stati percepiti dalla e avrebbero dovuto essere Parte_1 indicati nella dichiarazione resa per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, in virtù del quale la “specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 – 79 lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art. 96 co I), perché solo l'istanza ammissibile genera
pagina 2 di 4 l'obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. L'inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio” (Cass. S.U. 6591/2009; 2815/1997). Del resto, “il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio” (cfr. Cass.
6591/2009)”.
Alcun rilievo ha la circostanza per la quale la ricorrente non avesse l'obbligo di effettuare dichiarazione fiscale a fini IRPEF, dal momento che il dato normativo è chiaro nell'evidenziare all'art. 76 co 3 d.P.R. 115/2002 che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la norma espressamente dispone che “si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.
In presenza di una dichiarazione sostitutiva mendace è configurabile il reato di cui all'art. 95 D.P.R.
115/2002, “indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio” e alla dichiarazione falsa consegue la revoca dal beneficio.
Alla luce di quanto sino ad ora esposto, non può che rigettarsi l'opposizione proposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente del valore della controversia e dei parametri minimi di cui al DM. 55/2014, così come modificato dal
D.M. 147/2022, con esclusione della fase di istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 232,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Così deciso in Nola il 30.05.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
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