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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 632/2024
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti IURLARO ANTONIETTA e Parte_1
FORLEO MARIA POMPEA;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI GIULIANO CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 12/02/2024 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la davanti Parte_1 CP_1
al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui al libello introduttivo.
In particolare, allegava il ricorrente di aver sempre lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di numerose ditte;
che Con n. 2 provvedimenti, datati 19.12.2023,
l' comunicava l'intervenuta cancellazione di n. 145 giornate nell'anno 2003 e di n. CP_1
6 giornate nell'anno 2016; che viceversa nell'anno 2023 il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di diverse ditte, per complessive n. 154 giornate e 156 gg nel 2016.
Pertanto, chiedeva il riconoscimento di quanto in ricorso.
Si costituiva l contestando gli avversi assunti e precisando che non vi era stato CP_1
alcun disconoscimento di giornate ma che per dar seguito all'operazione di trascinamento le giornate in questione erano state dapprima cancellate e poi trascinate. All'udienza odierna le parti chiedevano di dichiararsi cessata la materia del contendere avendo espressamente dichiarato che tale operazione di annullamento e CP_1
trascinamento delle giornate non avrebbe comportato alcun effetto giuridico pregiudizievole;
all'esito, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Ciò posto, rilevato che,
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito
" (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007;
Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante sebbene l'istituto resistente avesse provveduto all'annullamento delle giornate solo in virtù di una mera operazione di trascinamento tanto – in assenza di idoneo provvedimento motivato - ha indotto il lavoratore a ritenere violato il proprio diritto e ad agire in via giudiziaria, onde evitare ulteriori pregiudizi,
- allo stato risulta che la ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede, - il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, ritiene che le spese di lite debbano poste a carico dell' liquidandole come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare ai procuratori antistatari dell'istante ricorrente le spese di lite che CP_1
si liquidano in EURO 1860,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge,
Brindisi15/04/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 632/2024
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti IURLARO ANTONIETTA e Parte_1
FORLEO MARIA POMPEA;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI GIULIANO CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 12/02/2024 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la davanti Parte_1 CP_1
al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui al libello introduttivo.
In particolare, allegava il ricorrente di aver sempre lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di numerose ditte;
che Con n. 2 provvedimenti, datati 19.12.2023,
l' comunicava l'intervenuta cancellazione di n. 145 giornate nell'anno 2003 e di n. CP_1
6 giornate nell'anno 2016; che viceversa nell'anno 2023 il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di diverse ditte, per complessive n. 154 giornate e 156 gg nel 2016.
Pertanto, chiedeva il riconoscimento di quanto in ricorso.
Si costituiva l contestando gli avversi assunti e precisando che non vi era stato CP_1
alcun disconoscimento di giornate ma che per dar seguito all'operazione di trascinamento le giornate in questione erano state dapprima cancellate e poi trascinate. All'udienza odierna le parti chiedevano di dichiararsi cessata la materia del contendere avendo espressamente dichiarato che tale operazione di annullamento e CP_1
trascinamento delle giornate non avrebbe comportato alcun effetto giuridico pregiudizievole;
all'esito, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Ciò posto, rilevato che,
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito
" (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007;
Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante sebbene l'istituto resistente avesse provveduto all'annullamento delle giornate solo in virtù di una mera operazione di trascinamento tanto – in assenza di idoneo provvedimento motivato - ha indotto il lavoratore a ritenere violato il proprio diritto e ad agire in via giudiziaria, onde evitare ulteriori pregiudizi,
- allo stato risulta che la ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede, - il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, ritiene che le spese di lite debbano poste a carico dell' liquidandole come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare ai procuratori antistatari dell'istante ricorrente le spese di lite che CP_1
si liquidano in EURO 1860,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge,
Brindisi15/04/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio