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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2321/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2321/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Montemaggi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Niccolò Scopetani, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLATO avverso la sentenza n. 907/2023 pubblicata dal Tribunale di Grosseto in data 19.10.2023.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 352
c.p.c. in data 20.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi del su esteso appello, riformi la sentenza n.907/2023 del Tribunale di Grosseto, resa nel giudizio n.2513/2017 rgac, pubblicata il 19/X/2023 e notificata il successivo 23/X/2023 e, per l'effetto, previa ammissione della consulenza tecnica indicata nella Memoria ex art.183 VI n.2 cod. proc. civ., accolga le
1 conclusioni precisate in Prime Cure. In ogni caso: condanni, infine, il Convenuto a rifondere l'Erario delle spese e dei compensi del presente Grado di giudizio che saranno attribuiti ex art.83 III-bis DPR
n.115/2002 al sottoscritto Procuratore”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: Rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Grosseto, al fine di ottenere, previa declaratoria della sua responsabilità CP_1 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 64 c.p.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in € 3.000.000,00, subiti a causa delle asserite negligenze, imprudenze ed imperizie commesse da quest'ultimo nell'espletamento dell'incarico di consulente tecnico del Pubblico Ministero.
A fondamento della domanda, la veva dedotto che: 1) in data 5.10.2007, , Pt_1 Parte_2
, e in proprio e quali legali rappresentanti della Controparte_2 Controparte_3 CP_4 società S.A.G. s.n.c. di LL & C., avevano depositato una querela per il reato di truffa aggravata nei confronti della società C.E.D. OT & TI di TI RI & C. s.a.s. (di seguito CED), di cui la ra socia unitamente a TI RI e , dichiarando di essere stati Pt_1 Controparte_5 clienti di tale società dal marzo 1997 al dicembre 2006; 2) a seguito di tale denuncia, era stato iscritto il procedimento penale n. 1541/2008 r.g. a carico della nell'ambito del quale , Pt_1 CP_1 quale commercialista iscritto all'Albo dei c.t.u., aveva ricevuto, in data 8.5.2009, l'incarico da parte del P.M. dott. della Procura di Grosseto di accertare se risultassero irregolarità di Persona_1 qualsiasi tipologia nella gestione del rapporto professionale tra la CED ed i suoi clienti ed in particolare, se risultassero versamenti da parte dei clienti ai predetti professionisti di importo superiore a quanto dovuto e versato all'erario, con indebito trattenimento della differenza;
3) a causa degli asseriti errori professionali commessi dal dott. nell'espletamento dell'incarico peritale, CP_1 concretizzatisi nella relazione peritale del 27.7.2009, ella era stata rinviata a giudizio, dapprima, per il reato di appropriazione indebita aggravata e, successivamente, per quello di associazione a delinquere ex art. 416 c.p.; 4) il suddetto procedimento penale era stato definito con sentenza del
18.1.2017, con cui il Tribunale di Grosseto in composizione collegiale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione;
5) ella aveva, quindi, subito un processo penale ingiusto per circa dieci anni, riportando danni non
2 patrimoniali (lesione all'immagine e alla reputazione) quantificati in € 2.500.000,00, nonché danni patrimoniali (perdita di fatturato) quantificati in € 500.000,00.
Si era costituito in giudizio , che aveva eccepito l'avvenuta prescrizione della pretesa CP_1 risarcitoria avversaria essendo inutilmente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2947
c.c. ed aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea e la condanna della x art. 96 Pt_1
c.p.c.
La causa, istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, era stata definita dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 907/2023, pubblicata in data 19.10.2023, con la quale il predetto tribunale aveva rigettato la domanda attorea, condannando la alla rifusione delle spese di lite Pt_1 sostenute dalla parte convenuta ed aveva rigettato anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di prescrizione spiegata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione. Invero, parte attrice ha invocato la responsabilità civile del convenuto sulla scorta della ritenuta colpa grave dello stesso nell'espletamento dell'incarico ricevuto dal Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale aperto nei propri confronti.
Occorre dunque innanzitutto stabilire il regime giuridico sotteso all'odierna fattispecie.
Secondo il dato normativo, i consulenti tecnici d'ufficio ed i periti che redigono una consulenza contravvenendo agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, sono soggetti a responsabilità sia civile che penale, potendo incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 64 c.p.c., 314 e segg., 366, 373,
377 e segg. c.p.
Tali disposizioni, espressamente riferibili alle figure del CTU nominato dal Giudice, devono ritenersi certamente estensibili anche al consulente tecnico nominato dal P.M., indubitabilmente tenuto all'obbligo di dire la verità poiché, in quanto ausiliario del P.M., riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., con conseguente applicabilità delle fattispecie di reato collegate a questa particolare qualifica (cfr. sul punto, Cass. pen., SS.UU. sent. n. 51824/14, secondo cui il consulente tecnico nominato dal P.M. “ […] acquista, quindi, natura di pubblico ufficiale o di incaricato del pubblico servizio nel momento in cui compie le sue attività incaricate dal pubblico ministero, secondo la distinzione funzionale di cui agli articoli 357 e 358 c.p. concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria). Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, sul consulente tecnico del P.M. grava il dovere, connaturato a ogni parte pubblica di obiettività e imparzialità, nel senso che la sua funzione è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quale, in primis, l'accertamento della verità (cfr. Cass. pen., SS.UU. sent. n. 51824/14), con
3 la conseguenza che la relativa fattispecie andrà inquadrata nelle ipotesi di responsabilità del CTU, così rilevando anche per il Consulente tecnico del P.M. eventuali profili di responsabilità civile.
Ciò posto, la responsabilità civile di cui si discute è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., secondo cui è il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa (mentre il non può rispondere di tale condotta né è Controparte_6 garante delle obbligazioni risarcitorie di questi). Ciò in quanto il consulente tecnico svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio, precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico (cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. III Sent., 18/09/2015, n. 18313 richiamata da Cass. civ. Sez. III, 23-06-
2016, n. 13010). Si tratta di una responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III,
01-12-2004, n. 22587; Sez. I, 21-10-1992, n. 11474; Tribunale di Modena n. 1672/2012; Tribunale
Bologna Sez. III, 08-05- 2014), posto che all'attività del consulente tecnico non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'inadempimento, quasi che egli fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazione d'opera (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 1545 del 25/05/1973).
Compete al danneggiato, dunque, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente (cfr. Tribunale Milano Sez. I, 25/10/2013; Tribunale
Verona, 19/03/2013), trattandosi di responsabilità extracontrattuale che richiede la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno, il cui onere è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, 05-12-2017, n. 28995).
Quanto al grado di colpa necessario a far rilevare la responsabilità civile del consulente (se solo grave o anche lieve), posta l'assenza di riferimenti nella formulazione dell'art. 64 c. 2 c.p.c. (che costituisce la disposizione cardine della responsabilità civile del perito d'ufficio, secondo cui “il consulente tecnico è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti dall'esecuzione dell'incarico ricevuto”), deve ritenersi che il consulente tecnico risponde solo dei danni causati (oltre che con dolo) con colpa grave (cfr. Cass. civ. Sez. III, 01-12-2004, n. 22587; Tribunale Verona,
19/03/2013 cit.; Tribunale Bologna, Sez. III, 15/03/2010; in senso conforme Cass., 18313/2015), con conseguente onere di chi si assume danneggiato dall'opera del consulente di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia in termini di colpa grave (cfr. Trib. Verona, 19/03/2013).
4 Posta dunque la connotazione aquiliana dell'illecito, al danneggiato compete la prova, secondo questa impostazione, oltre che - come detto - del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente, anche della caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità (cfr.
Tribunale Verona, 19/03/2013 cit.; Tribunale Bologna, Sez. III, 15/03/2010).
Quanto al regime prescrizionale, trattandosi come visto di responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., per la relativa richiesta di risarcimento opera il regime prescrizionale quinquennale.
Posto dunque che l'attrice lamenta una responsabilità civile del consulente del P.M. ai sensi combinato disposto dell'art. 64 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., e che nella specie opera il regime di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'eccezione di prescrizione spiegata dal convenuto risulta fondata.
Ed infatti, come noto, la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 c.c. deve essere individuata non tanto dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cass. civ. n. 11119/2013).
Quanto alla decorrenza del relativo termine nel caso di specie, il danno che l'attrice lamenta sarebbe consistito nella perdita di clientela (e conseguente contrazione del fatturato della propria attività professionale) nonché nella lesione dell'immagine e della reputazione conseguente al deposito ed alla diffusione anche su quotidiani, del contenuto della perizia oggetto di causa.
Risulta per contro che la perizia in questione sia stata espletata nell'ambito di un procedimento penale aperto proprio a seguito di plurime denunce di diversi clienti del CED, i quali si sono poi anche costituiti parte civile nel processo penale che ne è scaturito.
Il tutto a seguito di accertamenti della pubblica autorità (tra cui la Guardia di Finanza) che risultano aver riscontrato già prima dell'effettiva instaurazione del processo penale in questione diverse criticità, accertamenti talvolta sollecitati proprio dalla clientela del CED che lamentava diverse irregolarità nell'operato dell'ente in questione.
Deve dunque ritenersi che la perdita di clientela non sia stata una conseguenza diretta ed esclusiva dell'operato del consulente, essendosi prodotta almeno in parte già prima dell'instaurazione del procedimento penale che ha visto coinvolta l'attrice. Nemmeno pare potersi ritenere che la dedotta lesione dell'immagine e della reputazione sia stata percepita per la prima volta solo a seguito del deposito e della comunicazione della perizia da parte del nel procedimento penale in CP_1 questione, ancora una volta per essere stato sollecitato il suddetto accertamento in sede penale proprio a seguito delle denunce proposte dai clienti del CED, il tutto in una situazione in cui l'immagine e la reputazione dell'attrice risultavano dunque già messe in discussione. Peraltro, la
5 diffusione del contenuto della perizia de qua anche su quotidiani ed internet non può in ogni caso essere ascritta al convenuto, essendo stata realizzata – per quanto emerso in questa sede – da testate giornalistiche conformemente al diritto di cronaca che loro spetta per legge, con la conseguenza che sarebbe, eventualmente, solo ad essi addebitabile una eventuale mancanza di cautela e/o di diligenza nella diffusione di tali informazioni, rese dal consulente al P.M. in adempimento dei propri doveri d'ufficio.
Da tanto deriva che la percezione del danno conseguente all'asserito illecito lamentato dall'attore deve essere fatta risalire all'anno 2009, a nulla rilevando che il consulente abbia poi confermato le proprie conclusioni nelle note di precisazione datate 4.4.2013 (richieste dal P.M in vista dell'udienza processuale fissata in pari data – cfr. doc. 40 terze note istruttorie , posto che l'attività Pt_1 asseritamente lesiva del convenuto nei confronti dell'attrice può ritenersi già compiutamente realizzata in tutti i suoi connotati essenziali allorquando la nel corso dell'anno 2009, ha Pt_1 potuto percepire il contenuto della perizia per cui è causa, asseritamente calunniosa e diffamatoria nonché produttiva del preteso danno ingiusto nei suoi confronti. Pertanto, atteso che l'atto di citazione contenente la pretesa risarcitoria è stato notificato nell'anno 2017, risulta ampiamente spirato il termine prescrizionale quinquennale decorrente dal 2009 e dunque, intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento invocato in questa sede. Né può ritenersi che il termine prescrizionale sia stato interrotto in virtù del procedimento di mediazione instaurato dall'attrice nei confronti del convenuto nell'anno 2017, posto che, come espressamente dedotto dalla stessa attrice,
l'istanza di mediazione è stata notificata al convenuto in data 29 giugno 2017 e l'atto di citazione in data 3 ottobre 2017, dunque oltre il termine prescrizionale quinquennale decorrente dall'anno 2009.
Deve dunque ritenersi che la predetta procedura di mediazione non abbia utilmente interrotto il termine prescrizionale quinquennale operante per l'odierna richiesta risarcitoria, essendo stata instaurata quando il termine prescrizionale quinquennale risultava già ampiamente spirato. Ne deriva che l'odierna domanda risarcitoria si fonda su un diritto ormai prescritto, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione spiegata dalla parte convenuta deve essere accolta.
Da tanto consegue il rigetto della domanda.
Ad abundantiam, si osserva che la domanda appare in ogni caso infondata nel merito.
Ed infatti, l'art. 64 c.p.c., invocato dall'attrice a sostegno della propria pretesa risarcitoria, si fonda essenzialmente sull'accertamento di una colpa grave in relazione alla condotta del professionista nella redazione del proprio elaborato peritale, condotta che sarebbe poi stata la causa scatenante di tutte le conseguenze negative ed i danni lamentati da parte attrice. Essa, come visto, si configura non in caso di semplici errori od omissioni, ma laddove il consulente abbia computo errori
6 macroscopici giungendo a conclusioni caratterizzate da palesi vizi logici, integrando così il profilo della colpa grave. Va infatti ribadito che il perito nominato dal Giudice può essere chiamato a rispondere del proprio elaborato solo laddove ne sia accertato il comportamento doloso o gravemente colposo nello svolgimento dell'incarico (in tal senso, Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2016,
n. 13010). Ebbene, nello svolgimento dell'incarico ricevuto dalla Procura della Repubblica non pare in ogni caso ravvisabile alcun profilo di colpa grave a carico del convenuto, il quale risulta aver svolto i propri accertamenti su incarico del Pubblico Ministero, mediante analitica esposizione delle risultanze documentali dallo stesso acquisite in conformità al quesito postogli, giungendo al termine delle operazioni a conclusioni le quali non paiono affatto viziate da errori macroscopici e gravi vizi logici come dedotto dalla controparte. Sono infatti emersi plurimi elementi che inducono a ritenere insussistente la dedotta colpa grave del consulente, ciò sia in relazione alle conclusioni cui lo stesso
è giunto, sia per il metodo di lavoro utilizzato.
A supporto di ciò, depongono i seguenti elementi: 1) la ra cointestataria dei conti correnti Pt_1 sui quali confluivano talune somme riscosse dal CED stesso (cfr. doc. n. 41 in produzione;
CP_1
2) il convenuto, nella sua veste di CT della Procura della Repubblica, ha ampiamente documentato di aver preso visione, o comunque considerato, la documentazione di pertinenza del CED, avendo il ampiamente dimostrato di essersi attivato, nelle more dello svolgimento dell'incarico, per CP_1 acquisire la necessaria documentazione contabile ed extra contabile per poter utilmente procedere al compimento delle indagini, essendo stata richiesta l'acquisizione, tra le altre cose, dei libri contabili di pertinenza del CED relativa agli anni fra il 2003 ed il 2007, degli elenchi trasmessi dal
Servizio Telematico di Presentazione delle dichiarazioni fiscali costituenti la prova della presentazione delle dichiarazioni, dei tabulati estrapolati dall'anagrafe tributaria per gli anni dal
2003 al 2007 relativa ai clienti del CED, dei rapporti bancari a nome del CED presso gli istituti di credito, della documentazione in possesso del Concessionario della Riscossione Tributi per effettuare il riscontro fra i pagamenti avvenuti a mezzo assegni circolari tratti su conti accesi a nome del CED
e l'avvenuto pagamento di tasse per conto dei clienti del CED medesimo (cfr. docc. 12-18 in produzione;
3) in merito alla metodologia di lavoro impiegata, il consulente chiarito di aver CP_1 effettuato, conformemente al quesito postogli, un confronto fra tasse pagate (date dal totale ricavato dal tabulato riepilogativo dell'Anagrafe Tributaria distinto per ciascun cliente fornito dalla Guardia di Finanza, dalla copia dei modelli F/24 forniti dalle Banche accertati come addebitati nei conti tecnici accesi a nome del CED e dagli elenchi dei pagamenti ICI forniti dalla ) Controparte_7
e importi pagati al CED ( documentati da fotocopie e matrici di assegni bancari e/o brogliacci di prima nota forniti dai clienti), il tutto tenendo conto, in diminuzione delle differenze accertate, degli
7 importi riferiti al pagamento di fatture del CED quando il suddetto pagamento è risultato nelle giustificazioni fornite dal cliente;
4) quanto alla contestazione relativa al fatto che il vrebbe CP_1 erroneamente rilevato nei confronti di tutti gli indagati prelevamenti per € 226.211,22, trattasi di doglianza che in alcun modo fonda l'asserita colpa grave del consulente, posto che parte convenuta ha chiarito, sia in sede di elaborato peritale che nella presente sede, che detto importo costituisce la sommatoria dei documentati prelevamenti effettuati nel periodo oggetto di indagine (dal 2003 al
2007) su tre dei conti tecnici, ossia i conti correnti accesi a nome del CED utilizzati per il versamento degli importi pagati dai clienti comprensivi di tasse più differenze apparentemente ingiustificate e per il pagamento delle tasse dei clienti a mezzo dell'addebito dei modelli F24. Nella propria relazione, infatti, il convenuto già chiariva di aver ritenuto come i suddetti prelevamenti provenissero dalle disponibilità formatesi in conseguenza dei maggiori importi che il CED risulta aver percepito rispetto a quelli richiesti per il pagamento delle tasse dei clienti, non essendovi alcuna correlazione tra l'utile della CED OT e TI di TI RI & C. s.a.s. riferito al periodo oggetto di indagine ed i documentati prelevamenti dai conti tecnici;
5) Il Consulente del P.M. ha altresì chiarito, sia durante lo svolgimento della propria perizia che in questa sede, l'impossibilità di dimostrare un legame diretto fra le ipotizzate ingiustificate differenze e le sommatorie degli accertati prelevamenti, per i motivi analiticamente esposti nella pagina 42 della relazione, chiarendo altresì come la maggior parte dei prelievi è avvenuta in corrispondenza delle date in cui sono state riscontrate le contestate differenze fra importi riscossi dai clienti per tasse e tasse effettivamente pagate. Quanto infine alle ulteriori criticità contestate, tra cui la dedotta mancata considerazione della avvenuta contabilizzazione delle entrate e delle uscite sui conti correnti bancari ed alla circostanza che tutti gli assegni utilizzati per consentire i prelevamenti dai conti tecnici per complessivi € 226,211,22 sarebbero stati emessi, ricevuti e negoziati dalla socia accomandataria TI RI, basti osservare come l'attrice non ha in ogni caso mai fornito (com'era suo onere) la prova della natura delle differenze accertate per ogni singolo caso. In ogni caso, ai fini dell'odierna azione risarcitoria, rimane sprovvisto di prova il nesso causale tra il danno lamentato e l'operato del consulente, posto che il predetto danno (costituito dalla lesione della reputazione dell'attrice e conseguente perdita di clientela e di fatturato) appare realizzato – anche se foriero di ulteriori sviluppi – già prima dell'instaurazione del procedimento penale per cui è causa, aperto proprio a seguito di plurime denunce di diversi clienti del CED, i quali si sono poi anche costituiti parte civile nel processo penale che ne è scaturito. Il tutto a seguito di accertamenti della pubblica autorità (tra cui la Guardia di
Finanza) che risultano aver riscontrato già prima dell'effettiva instaurazione del processo penale in questione diverse criticità, accertamenti talvolta sollecitati proprio dalla clientela del CED che
8 lamentava diverse irregolarità nell'operato dell'ente in questione. Deve poi osservarsi che le eventuali contestazioni nel merito dell'accertamento peritale ben potevano (e dovevano) esplicarsi nella relativa sede naturale a mezzo del proprio consulente di parte, il tutto nell'ambito della difesa tecnica che spetta all'imputato e non nella presente sede civile. Sul punto, va anche osservato che non risulta valorizzabile, ai fini dell'addebito di responsabilità al convenuto, nemmeno il fatto che l'attrice sia stata assolto all'esito del giudizio penale di che trattasi, posto che la pronuncia assolutoria nel caso di specie è stata emessa per intervenuta prescrizione dei reati contestati (a seguito, peraltro, di una richiesta di patteggiamento avanzata dalla e non per insussistenza Pt_1 della condotta materiale del reato. Ed infatti, l'assoluzione per intervenuta prescrizione non comporta affatto l'insussistenza del reato nei suoi elementi materiali (i quali nella specie sono stati ritenuti dal Giudice sussistenti) ma solo l'impossibilità di perseguire le relative condotte;
inoltre, alla prescrizione in questione la on ha ritenuto di rinunciare, come avrebbe invece potuto Pt_1 fare qualora avesse voluto ottenere una pronuncia che nel merito escludesse profili di illiceità penale a lei ascrivibili. Ne deriva, quindi, che l'odierna azione appare, peraltro manifestamente, infondata nel merito. Ogni ulteriore questione od eccezione, ivi compreso il lamentato danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione (in ogni caso non ascrivibili al convenuto), deve ritenersi assorbita.
Quanto alla domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, il quale postula la soccombenza dell'avversario e la prova della colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, oltre alla prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Nel caso di specie, sebbene la domanda della sia risultata Pt_1 manifestamente infondata nel merito, non v'è prova, come noto gravante sul convenuto affermatosi danneggiato (cfr. Cass. Sentenza n. 26515/2017), del danno sofferto per il solo fatto di aver resistito in giudizio”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, impugnandola con tre motivi di gravame (con i quali si è lamentata dell'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria;
del difetto di motivazione in ordine al diniego di ammissione della CTU avanzata in primo grado e dell'errore nel ritenere assenti profili di negligenza e colpa grave in capo al dott. nello svolgimento dell'incarico peritale). CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 12.05.2025, il Consigliere istruttore ha rigettato l'istanza di CTU richiesta dall'appellante in quanto esplorativa ed ha rinviato ex art. 352 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione.
9 La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 07.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data
20.10.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dalla Pt_1 individuando erroneamente nella data del 27.7.2009 (ovvero nella data in cui il veva depositato CP_1
l'elaborato peritale), il termine di decorrenza iniziale della prescrizione.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice avrebbe dovuto individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione nell'anno 2013 e ciò in quanto le conseguenze dannose sarebbero dipese dalla diffusione della notizia del processo penale e tale diffusione sarebbe avvenuta in momenti distinti: “dapprima mediante l'avviso ex art.415-bis di conclusione indagini che ha riguardato solo lei e gli altri due indagati (TI e OT), poi con il Decreto di citazione a giudizio notificato alla il 20 maggio 2011, raggiungendo una più estesa, ma pur sempre ristretta platea di Pt_1 soggetti (solo 24, individuati quali parti offese dai supposti reati, delle decine di clienti del CED), poi, in ragione della prevedibile amplificazione offerta dalla stampa, le decine di migliaia di lettori di essa. Ed è in ragione di questa ultima causa determinativa del danno - i cui effetti perduravano fino all'anno 2017 (cfr. l'All.18: si veda la pagina del quotidiano “Il Tirreno” titolante, a caratteri cubitali, “STUDIO COMMERCIALE ACCUSATO DI TRUFFA IL REATO È PRESCRITTO”, con i nominativi dei componenti, tra cui quello della - che si realizzava la definitiva perdita di Pt_1 credibilità professionale dell'odierna appellante. Ne consegue che il fatto illecito posto a fondamento della pretesa risarcitoria si è formato progressivamente e si è concretizzato nel discredito professionale che ha cagionato la inarrestabile perdita della clientela nel corso del tempo. In buona sostanza, la otrebbe anche aver tollerato una minima circolazione della notizia, compatibile Pt_1 con le esigenze della giustizia, giammai la sua propagazione in termini tali da cagionarle la definitiva perdita di credibilità e la sostanziale preclusione dell'attività lavorativa. Il dies a quo far decorrere il termine prescrizionale, dunque, va individuato nell'anno 2013 e, pertanto, il quinquennio non si era affatto consumato nel momento in cui venne introdotta la presente azione risarcitoria […] per la dimensione pubblica assunta dal processo dal 2013 in poi, lesiva della iccome gravemente Pt_1 erronei gli addebiti alla stessa mossi grazie all'opera peritale dell'appellato, ecco che l'illecito ex art.2043 si è materializzato solo a partire da quel momento. In ragione dell'effettivo concretizzarsi dell'illecito (condotta gravemente colposa + danno) solo a partire dall'anno 2013, non ha senso qui confutare la rilevanza della mediazione svolta ai fini interruttivi della prescrizione: essa, di poco
10 antecedente l'avvio della presente azione giudiziaria, non aveva la funzione di interrompere il corso della prescrizione, posto che nessuna prescrizione è maturata”.
In sede di comparsa conclusionale la ha precisato che “le scritture contabili del CED e le Pt_1 dichiarazioni reddituali che si sono prodotte (cfr. gli All.19 e 29-37) evidenziavano che almeno fino all'anno 2013 – epoca dell'acquisizione di una dimensione pubblica della notizia del processo (cfr. gli All.12 e 16) – tutti i clienti del CED avevano continuato ad usufruire dei servizi di questo e, conseguentemente, nessun evento lesivo poteva ancora qualificarsi tale. In ragione dell'effettivo concretizzarsi dell'illecito (condotta gravemente colposa + danno) solo a partire dall'anno 2013, la presente azione, avviata nell'anno 2017, non può dirsi prescritta”.
Il motivo è infondato.
Premesso che la decisione del primo giudice di ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall'art. 2043 c.c. non è stata oggetto di gravame da parte dell'appellante e che, pertanto, su di essa si è formato un giudicato interno con conseguente applicabilità del regime di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., si ricorda che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto
- o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato”
(cfr. Cass. civ. 25.5.2010 n. 12699) e che “il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione nell'azione risarcitoria, ai sensi degli artt. 2947 e 2935 c.c., va individuato nel momento in cui il titolare sia adeguatamente informato, o si possa pretendere, ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza, che lo sia, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto” (cfr. Cass. civ 3.4.2020 n. 7677).
In altri termini, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto danneggiato è stato in grado di venire a conoscenza dell'illecito e delle conseguenze dannose derivanti da esso.
Tanto ricordato e venendo all'esame del caso concreto, si osserva che l'appellante ha collegato il danno lamentato alla diffusione della notizia del processo penale, che sarebbe avvenuta in momenti temporali distinti ed in particolare, dapprima, mediante l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini penali notificatole in data 9.9.2010 e, successivamente, con il decreto di citazione a giudizio notificatole in data 20.5.2011 e, poi, a partire dall'anno 2013, con la sempre più crescente pubblicazione e diffusione degli articoli di stampa relativi alla sua vicenda processuale.
11 Per quanto riguarda i primi danni lamentati dall'appellante e asseritamente verificatisi dopo il deposito della perizia e con la citazione a giudizio, questi devono dichiararsi senz'altro prescritti.
Invero, si osserva che la veva avuto modo di prendere visione del contenuto della relazione Pt_1 peritale per cui è causa nel già nel corso dell'anno 2009, quando la stessa era stata depositata dal dott. nell'ambito del procedimento penale (27.7.2009) e che, a seguito della notifica del decreto di CP_1 citazione a giudizio per il reato di appropriazione indebita aggravato, basata essenzialmente sulle risultanze della c.t.u. contabile redatta dal dott. la medesima aveva senz'altro avuto una CP_1 adeguata e sufficiente informazione dell'asserito fatto illecito compiuto da quest'ultimo e dei suoi effetti, in termini di danno ingiusto.
Per sua stessa ammissione, la a seguito del rinvio a giudizio, aveva chiesto chiarimenti al Pt_1 proprio difensore, il quale avrebbe precisato alla medesima che il tutto sarebbe stato scaturito dalla relazione svolta dal dott. “ciò posto, la Signora , presa visione della relazione CP_1 Parte_1 del Dr e verificato che detta relazione non era assolutamente corrispondente al vero e CP_1 lontana anni luce dalla realtà societaria, voleva querelare e citare immediatamente il Dr CP_1 per Calunnia, diffamazione, false comunicazioni al PM ed altro, nonché per aver ritenuto la
[...]
Signora partecipe ad un sodalizio avente fini illeciti e attività di truffa, assolutamente Parte_1 inesistente, completamente partorito dal Dr (cfr. pag. 5 atto di citazione in primo CP_1 grado).
Fermo quanto sopra, la pur essendo a conoscenza della relazione peritale fin dal luglio 2009 Pt_1
e della citazione a giudizio dal maggio 2011, aveva notificato l'atto di citazione in primo grado soltanto in data 3 ottobre 2017 (l'istanza di mediazione è stata notificata al convenuto in data 29 giugno 2017) e, dunque, oltre il termine prescrizionale quinquennale.
Per quanto concerne, invece, i danni che si sarebbero verificati, a dire dell'appellante, a partire dal
2013, si osserva che la domanda risarcitoria, pur non essendo prescritta, risulta essere del tutto destituita di fondamento.
In particolare, venendo all'esame del merito della vicenda, si rileva che l'appellante, con il secondo e il terzo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro) ha censurato la decisione del primo giudice di non ammettere la CTU richiesta in primo grado ritenendo che il comportamento del dott. non fosse connotato da profili di CP_1 negligenza e colpa grave nello svolgimento dell'incarico peritale.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, a causa degli erronei addebiti che le sarebbero stati mossi ingiustamente dal dott. nell'espletamento dell'incarico peritale, la stessa sarebbe stata CP_1 sottoposta per dieci anni ad un ingiusto processo penale, il quale dall'anno 2013 in poi, avrebbe
12 assunto una notevole dimensione pubblica concretizzando in tal modo il danno (in termini sia di perdita della clientela, sia di danno all'immagine) verificatosi nei suoi confronti.
I motivi sono infondati.
Al riguardo, si evidenzia che la on ha fornito alcuna prova né dell'erroneità o della falsità Pt_1 delle conclusioni del consulente, né delle conseguenze dannose causategli direttamente dal comportamento doloso o colposo del consulente, né della sussistenza del nesso causale tra la condotta e il danno lamentato.
Si ricorda infatti che la insieme a TI RI e , è stata citata in Pt_1 Controparte_5 giudizio per il reato di appropriazione indebita aggravata a seguito di accertamenti della Guardia di
Finanza nonché delle querele depositate dai clienti della CED (poi costituitisi parti civili), circostanze che già avevano avuto una risonanza mediatica.
Nell'ambito del procedimento penale, il consulente aveva espletato il proprio incarico al fine di rispondere al quesito sottopostogli dal pubblico ministero, volto ad accertare se sussistevano irregolarità di qualunque tipo nella gestione del rapporto professionale tra la CED ed i clienti e, in particolare, versamenti da parte dei clienti ai tre professionisti TI, OT e superiori a Pt_1 quanto dovuto fiscalmente ovvero per la prestazione professionale resa, evidenziando eventuali specifiche differenze riscontrate complessivamente e poi per singola annualità e cliente.
All'esito del procedimento penale (nell'ambito del quale la aveva presentato istanza di Pt_1 patteggiamento), il Tribunale di Grosseto in composizione collegale, con sentenza emessa in data
18.01.2017, rilevato che i reati contestati “risultano essere stati commessi entro la data del 10 aprile
2008 e che pertanto, trattandosi di delitti, il più grave dei quali è punito con pena edittale massima di sette anni di reclusione, è decorso il termine massimo di prescrizione (10-1-2017); ritenuto pertanto che si è verificata una causa di estinzione dei reati a mente del disposto di cui agli artt. 157
e segg. c.p. e che, non dovendosi procedere ad un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2,
c.p.p., va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale”, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della n ordine ai reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. Pt_1
Il giudice penale, nel pronunciare (in ragione della mancata rinuncia alla prescrizione da parte della una sentenza di prescrizione dei reati contestati invece che una pronuncia assolutoria Pt_1 dell'imputata ex art. 129 c.p.p., aveva aderito alle conclusioni accusatorie del c.t.u. (che aveva, a sua volta, fondato l'impianto accusatorio sulle risultanze della c.t.u. contabile svolta dal nel corso CP_1 delle indagini, che aveva fatto proprie, interrompendo così il nesso causale tra l'asserito errore commesso dal ctu ed il danno lamentato dall'attrice).
13 Si evidenzia, inoltre, che, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure: 1) i danni asseritamente subiti dalla (ovvero la perdita di clientela e la lesione all'immagine e alla Pt_1 reputazione) non sono stati una conseguenza diretta ed esclusiva dell'operato del consulente, bensì semmai della diffusione della notizia del procedimento penale, per cui qualora l'appellante avesse ritenuto che la notizia della vicenda giudiziale fosse stata divulgata in maniera diffamatoria, avrebbe dovuto promuovere l'azione risarcitoria nei confronti della testata giornalistica responsabile e non certamente nei confronti del consulente;
2) le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dalla Pt_1 sub docc. 29-37, sebbene dimostrino una diminuzione del reddito della a partire dall'anno Pt_1
2012, non provano in alcun modo che tale perdita sia riconducibile alla vicenda in oggetto, potendosi essere verificata per una moltitudine di ragioni estranee alla stessa e 3) il aveva svolto la c.t.u. CP_1
“su incarico del Pubblico Ministero, mediante analitica esposizione delle risultanze documentali dallo stesso acquisite in conformità al quesito postogli, giungendo al termine delle operazioni a conclusioni le quali non paiono affatto viziate da errori macroscopici e gravi vizi logici come dedotto dalla controparte. Sono infatti emersi plurimi elementi che inducono a ritenere insussistente la dedotta colpa grave del consulente, ciò sia in relazione alle conclusioni cui lo stesso è giunto, sia per il metodo di lavoro utilizzato”, per cui, in assenza di prove contrarie, non era stata accolta la richiesta di rinnovo della stessa (né nell'ambito del giudizio di primo grado che del presente grado).
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Si precisa, infatti, che le spese di lite del giudizio vanno poste a carico dell'appellante, nonostante l'avvenuta ammissione della medesima al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in considerazione del fatto che, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n.
115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002, ove dovuto, da parte dell'appellante.
P. Q. M.
14 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 vverso la sentenza n. 907/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 19.10.2023, ogni
[...] contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1 CP_1 nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 6.946,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso, l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR
115/2000 da parte dell'appellante.
Così decisa in Firenze il 19.11.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2321/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Montemaggi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Niccolò Scopetani, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato come da procura in atti;
APPELLATO avverso la sentenza n. 907/2023 pubblicata dal Tribunale di Grosseto in data 19.10.2023.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 352
c.p.c. in data 20.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi del su esteso appello, riformi la sentenza n.907/2023 del Tribunale di Grosseto, resa nel giudizio n.2513/2017 rgac, pubblicata il 19/X/2023 e notificata il successivo 23/X/2023 e, per l'effetto, previa ammissione della consulenza tecnica indicata nella Memoria ex art.183 VI n.2 cod. proc. civ., accolga le
1 conclusioni precisate in Prime Cure. In ogni caso: condanni, infine, il Convenuto a rifondere l'Erario delle spese e dei compensi del presente Grado di giudizio che saranno attribuiti ex art.83 III-bis DPR
n.115/2002 al sottoscritto Procuratore”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: Rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Grosseto, al fine di ottenere, previa declaratoria della sua responsabilità CP_1 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 64 c.p.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in € 3.000.000,00, subiti a causa delle asserite negligenze, imprudenze ed imperizie commesse da quest'ultimo nell'espletamento dell'incarico di consulente tecnico del Pubblico Ministero.
A fondamento della domanda, la veva dedotto che: 1) in data 5.10.2007, , Pt_1 Parte_2
, e in proprio e quali legali rappresentanti della Controparte_2 Controparte_3 CP_4 società S.A.G. s.n.c. di LL & C., avevano depositato una querela per il reato di truffa aggravata nei confronti della società C.E.D. OT & TI di TI RI & C. s.a.s. (di seguito CED), di cui la ra socia unitamente a TI RI e , dichiarando di essere stati Pt_1 Controparte_5 clienti di tale società dal marzo 1997 al dicembre 2006; 2) a seguito di tale denuncia, era stato iscritto il procedimento penale n. 1541/2008 r.g. a carico della nell'ambito del quale , Pt_1 CP_1 quale commercialista iscritto all'Albo dei c.t.u., aveva ricevuto, in data 8.5.2009, l'incarico da parte del P.M. dott. della Procura di Grosseto di accertare se risultassero irregolarità di Persona_1 qualsiasi tipologia nella gestione del rapporto professionale tra la CED ed i suoi clienti ed in particolare, se risultassero versamenti da parte dei clienti ai predetti professionisti di importo superiore a quanto dovuto e versato all'erario, con indebito trattenimento della differenza;
3) a causa degli asseriti errori professionali commessi dal dott. nell'espletamento dell'incarico peritale, CP_1 concretizzatisi nella relazione peritale del 27.7.2009, ella era stata rinviata a giudizio, dapprima, per il reato di appropriazione indebita aggravata e, successivamente, per quello di associazione a delinquere ex art. 416 c.p.; 4) il suddetto procedimento penale era stato definito con sentenza del
18.1.2017, con cui il Tribunale di Grosseto in composizione collegiale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione;
5) ella aveva, quindi, subito un processo penale ingiusto per circa dieci anni, riportando danni non
2 patrimoniali (lesione all'immagine e alla reputazione) quantificati in € 2.500.000,00, nonché danni patrimoniali (perdita di fatturato) quantificati in € 500.000,00.
Si era costituito in giudizio , che aveva eccepito l'avvenuta prescrizione della pretesa CP_1 risarcitoria avversaria essendo inutilmente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2947
c.c. ed aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea e la condanna della x art. 96 Pt_1
c.p.c.
La causa, istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, era stata definita dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 907/2023, pubblicata in data 19.10.2023, con la quale il predetto tribunale aveva rigettato la domanda attorea, condannando la alla rifusione delle spese di lite Pt_1 sostenute dalla parte convenuta ed aveva rigettato anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di prescrizione spiegata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione. Invero, parte attrice ha invocato la responsabilità civile del convenuto sulla scorta della ritenuta colpa grave dello stesso nell'espletamento dell'incarico ricevuto dal Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale aperto nei propri confronti.
Occorre dunque innanzitutto stabilire il regime giuridico sotteso all'odierna fattispecie.
Secondo il dato normativo, i consulenti tecnici d'ufficio ed i periti che redigono una consulenza contravvenendo agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, sono soggetti a responsabilità sia civile che penale, potendo incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 64 c.p.c., 314 e segg., 366, 373,
377 e segg. c.p.
Tali disposizioni, espressamente riferibili alle figure del CTU nominato dal Giudice, devono ritenersi certamente estensibili anche al consulente tecnico nominato dal P.M., indubitabilmente tenuto all'obbligo di dire la verità poiché, in quanto ausiliario del P.M., riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., con conseguente applicabilità delle fattispecie di reato collegate a questa particolare qualifica (cfr. sul punto, Cass. pen., SS.UU. sent. n. 51824/14, secondo cui il consulente tecnico nominato dal P.M. “ […] acquista, quindi, natura di pubblico ufficiale o di incaricato del pubblico servizio nel momento in cui compie le sue attività incaricate dal pubblico ministero, secondo la distinzione funzionale di cui agli articoli 357 e 358 c.p. concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria). Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, sul consulente tecnico del P.M. grava il dovere, connaturato a ogni parte pubblica di obiettività e imparzialità, nel senso che la sua funzione è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quale, in primis, l'accertamento della verità (cfr. Cass. pen., SS.UU. sent. n. 51824/14), con
3 la conseguenza che la relativa fattispecie andrà inquadrata nelle ipotesi di responsabilità del CTU, così rilevando anche per il Consulente tecnico del P.M. eventuali profili di responsabilità civile.
Ciò posto, la responsabilità civile di cui si discute è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., secondo cui è il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa (mentre il non può rispondere di tale condotta né è Controparte_6 garante delle obbligazioni risarcitorie di questi). Ciò in quanto il consulente tecnico svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio, precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico (cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. III Sent., 18/09/2015, n. 18313 richiamata da Cass. civ. Sez. III, 23-06-
2016, n. 13010). Si tratta di una responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III,
01-12-2004, n. 22587; Sez. I, 21-10-1992, n. 11474; Tribunale di Modena n. 1672/2012; Tribunale
Bologna Sez. III, 08-05- 2014), posto che all'attività del consulente tecnico non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'inadempimento, quasi che egli fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazione d'opera (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 1545 del 25/05/1973).
Compete al danneggiato, dunque, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente (cfr. Tribunale Milano Sez. I, 25/10/2013; Tribunale
Verona, 19/03/2013), trattandosi di responsabilità extracontrattuale che richiede la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno, il cui onere è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, 05-12-2017, n. 28995).
Quanto al grado di colpa necessario a far rilevare la responsabilità civile del consulente (se solo grave o anche lieve), posta l'assenza di riferimenti nella formulazione dell'art. 64 c. 2 c.p.c. (che costituisce la disposizione cardine della responsabilità civile del perito d'ufficio, secondo cui “il consulente tecnico è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti dall'esecuzione dell'incarico ricevuto”), deve ritenersi che il consulente tecnico risponde solo dei danni causati (oltre che con dolo) con colpa grave (cfr. Cass. civ. Sez. III, 01-12-2004, n. 22587; Tribunale Verona,
19/03/2013 cit.; Tribunale Bologna, Sez. III, 15/03/2010; in senso conforme Cass., 18313/2015), con conseguente onere di chi si assume danneggiato dall'opera del consulente di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia in termini di colpa grave (cfr. Trib. Verona, 19/03/2013).
4 Posta dunque la connotazione aquiliana dell'illecito, al danneggiato compete la prova, secondo questa impostazione, oltre che - come detto - del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente, anche della caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità (cfr.
Tribunale Verona, 19/03/2013 cit.; Tribunale Bologna, Sez. III, 15/03/2010).
Quanto al regime prescrizionale, trattandosi come visto di responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., per la relativa richiesta di risarcimento opera il regime prescrizionale quinquennale.
Posto dunque che l'attrice lamenta una responsabilità civile del consulente del P.M. ai sensi combinato disposto dell'art. 64 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., e che nella specie opera il regime di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'eccezione di prescrizione spiegata dal convenuto risulta fondata.
Ed infatti, come noto, la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 c.c. deve essere individuata non tanto dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cass. civ. n. 11119/2013).
Quanto alla decorrenza del relativo termine nel caso di specie, il danno che l'attrice lamenta sarebbe consistito nella perdita di clientela (e conseguente contrazione del fatturato della propria attività professionale) nonché nella lesione dell'immagine e della reputazione conseguente al deposito ed alla diffusione anche su quotidiani, del contenuto della perizia oggetto di causa.
Risulta per contro che la perizia in questione sia stata espletata nell'ambito di un procedimento penale aperto proprio a seguito di plurime denunce di diversi clienti del CED, i quali si sono poi anche costituiti parte civile nel processo penale che ne è scaturito.
Il tutto a seguito di accertamenti della pubblica autorità (tra cui la Guardia di Finanza) che risultano aver riscontrato già prima dell'effettiva instaurazione del processo penale in questione diverse criticità, accertamenti talvolta sollecitati proprio dalla clientela del CED che lamentava diverse irregolarità nell'operato dell'ente in questione.
Deve dunque ritenersi che la perdita di clientela non sia stata una conseguenza diretta ed esclusiva dell'operato del consulente, essendosi prodotta almeno in parte già prima dell'instaurazione del procedimento penale che ha visto coinvolta l'attrice. Nemmeno pare potersi ritenere che la dedotta lesione dell'immagine e della reputazione sia stata percepita per la prima volta solo a seguito del deposito e della comunicazione della perizia da parte del nel procedimento penale in CP_1 questione, ancora una volta per essere stato sollecitato il suddetto accertamento in sede penale proprio a seguito delle denunce proposte dai clienti del CED, il tutto in una situazione in cui l'immagine e la reputazione dell'attrice risultavano dunque già messe in discussione. Peraltro, la
5 diffusione del contenuto della perizia de qua anche su quotidiani ed internet non può in ogni caso essere ascritta al convenuto, essendo stata realizzata – per quanto emerso in questa sede – da testate giornalistiche conformemente al diritto di cronaca che loro spetta per legge, con la conseguenza che sarebbe, eventualmente, solo ad essi addebitabile una eventuale mancanza di cautela e/o di diligenza nella diffusione di tali informazioni, rese dal consulente al P.M. in adempimento dei propri doveri d'ufficio.
Da tanto deriva che la percezione del danno conseguente all'asserito illecito lamentato dall'attore deve essere fatta risalire all'anno 2009, a nulla rilevando che il consulente abbia poi confermato le proprie conclusioni nelle note di precisazione datate 4.4.2013 (richieste dal P.M in vista dell'udienza processuale fissata in pari data – cfr. doc. 40 terze note istruttorie , posto che l'attività Pt_1 asseritamente lesiva del convenuto nei confronti dell'attrice può ritenersi già compiutamente realizzata in tutti i suoi connotati essenziali allorquando la nel corso dell'anno 2009, ha Pt_1 potuto percepire il contenuto della perizia per cui è causa, asseritamente calunniosa e diffamatoria nonché produttiva del preteso danno ingiusto nei suoi confronti. Pertanto, atteso che l'atto di citazione contenente la pretesa risarcitoria è stato notificato nell'anno 2017, risulta ampiamente spirato il termine prescrizionale quinquennale decorrente dal 2009 e dunque, intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento invocato in questa sede. Né può ritenersi che il termine prescrizionale sia stato interrotto in virtù del procedimento di mediazione instaurato dall'attrice nei confronti del convenuto nell'anno 2017, posto che, come espressamente dedotto dalla stessa attrice,
l'istanza di mediazione è stata notificata al convenuto in data 29 giugno 2017 e l'atto di citazione in data 3 ottobre 2017, dunque oltre il termine prescrizionale quinquennale decorrente dall'anno 2009.
Deve dunque ritenersi che la predetta procedura di mediazione non abbia utilmente interrotto il termine prescrizionale quinquennale operante per l'odierna richiesta risarcitoria, essendo stata instaurata quando il termine prescrizionale quinquennale risultava già ampiamente spirato. Ne deriva che l'odierna domanda risarcitoria si fonda su un diritto ormai prescritto, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione spiegata dalla parte convenuta deve essere accolta.
Da tanto consegue il rigetto della domanda.
Ad abundantiam, si osserva che la domanda appare in ogni caso infondata nel merito.
Ed infatti, l'art. 64 c.p.c., invocato dall'attrice a sostegno della propria pretesa risarcitoria, si fonda essenzialmente sull'accertamento di una colpa grave in relazione alla condotta del professionista nella redazione del proprio elaborato peritale, condotta che sarebbe poi stata la causa scatenante di tutte le conseguenze negative ed i danni lamentati da parte attrice. Essa, come visto, si configura non in caso di semplici errori od omissioni, ma laddove il consulente abbia computo errori
6 macroscopici giungendo a conclusioni caratterizzate da palesi vizi logici, integrando così il profilo della colpa grave. Va infatti ribadito che il perito nominato dal Giudice può essere chiamato a rispondere del proprio elaborato solo laddove ne sia accertato il comportamento doloso o gravemente colposo nello svolgimento dell'incarico (in tal senso, Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2016,
n. 13010). Ebbene, nello svolgimento dell'incarico ricevuto dalla Procura della Repubblica non pare in ogni caso ravvisabile alcun profilo di colpa grave a carico del convenuto, il quale risulta aver svolto i propri accertamenti su incarico del Pubblico Ministero, mediante analitica esposizione delle risultanze documentali dallo stesso acquisite in conformità al quesito postogli, giungendo al termine delle operazioni a conclusioni le quali non paiono affatto viziate da errori macroscopici e gravi vizi logici come dedotto dalla controparte. Sono infatti emersi plurimi elementi che inducono a ritenere insussistente la dedotta colpa grave del consulente, ciò sia in relazione alle conclusioni cui lo stesso
è giunto, sia per il metodo di lavoro utilizzato.
A supporto di ciò, depongono i seguenti elementi: 1) la ra cointestataria dei conti correnti Pt_1 sui quali confluivano talune somme riscosse dal CED stesso (cfr. doc. n. 41 in produzione;
CP_1
2) il convenuto, nella sua veste di CT della Procura della Repubblica, ha ampiamente documentato di aver preso visione, o comunque considerato, la documentazione di pertinenza del CED, avendo il ampiamente dimostrato di essersi attivato, nelle more dello svolgimento dell'incarico, per CP_1 acquisire la necessaria documentazione contabile ed extra contabile per poter utilmente procedere al compimento delle indagini, essendo stata richiesta l'acquisizione, tra le altre cose, dei libri contabili di pertinenza del CED relativa agli anni fra il 2003 ed il 2007, degli elenchi trasmessi dal
Servizio Telematico di Presentazione delle dichiarazioni fiscali costituenti la prova della presentazione delle dichiarazioni, dei tabulati estrapolati dall'anagrafe tributaria per gli anni dal
2003 al 2007 relativa ai clienti del CED, dei rapporti bancari a nome del CED presso gli istituti di credito, della documentazione in possesso del Concessionario della Riscossione Tributi per effettuare il riscontro fra i pagamenti avvenuti a mezzo assegni circolari tratti su conti accesi a nome del CED
e l'avvenuto pagamento di tasse per conto dei clienti del CED medesimo (cfr. docc. 12-18 in produzione;
3) in merito alla metodologia di lavoro impiegata, il consulente chiarito di aver CP_1 effettuato, conformemente al quesito postogli, un confronto fra tasse pagate (date dal totale ricavato dal tabulato riepilogativo dell'Anagrafe Tributaria distinto per ciascun cliente fornito dalla Guardia di Finanza, dalla copia dei modelli F/24 forniti dalle Banche accertati come addebitati nei conti tecnici accesi a nome del CED e dagli elenchi dei pagamenti ICI forniti dalla ) Controparte_7
e importi pagati al CED ( documentati da fotocopie e matrici di assegni bancari e/o brogliacci di prima nota forniti dai clienti), il tutto tenendo conto, in diminuzione delle differenze accertate, degli
7 importi riferiti al pagamento di fatture del CED quando il suddetto pagamento è risultato nelle giustificazioni fornite dal cliente;
4) quanto alla contestazione relativa al fatto che il vrebbe CP_1 erroneamente rilevato nei confronti di tutti gli indagati prelevamenti per € 226.211,22, trattasi di doglianza che in alcun modo fonda l'asserita colpa grave del consulente, posto che parte convenuta ha chiarito, sia in sede di elaborato peritale che nella presente sede, che detto importo costituisce la sommatoria dei documentati prelevamenti effettuati nel periodo oggetto di indagine (dal 2003 al
2007) su tre dei conti tecnici, ossia i conti correnti accesi a nome del CED utilizzati per il versamento degli importi pagati dai clienti comprensivi di tasse più differenze apparentemente ingiustificate e per il pagamento delle tasse dei clienti a mezzo dell'addebito dei modelli F24. Nella propria relazione, infatti, il convenuto già chiariva di aver ritenuto come i suddetti prelevamenti provenissero dalle disponibilità formatesi in conseguenza dei maggiori importi che il CED risulta aver percepito rispetto a quelli richiesti per il pagamento delle tasse dei clienti, non essendovi alcuna correlazione tra l'utile della CED OT e TI di TI RI & C. s.a.s. riferito al periodo oggetto di indagine ed i documentati prelevamenti dai conti tecnici;
5) Il Consulente del P.M. ha altresì chiarito, sia durante lo svolgimento della propria perizia che in questa sede, l'impossibilità di dimostrare un legame diretto fra le ipotizzate ingiustificate differenze e le sommatorie degli accertati prelevamenti, per i motivi analiticamente esposti nella pagina 42 della relazione, chiarendo altresì come la maggior parte dei prelievi è avvenuta in corrispondenza delle date in cui sono state riscontrate le contestate differenze fra importi riscossi dai clienti per tasse e tasse effettivamente pagate. Quanto infine alle ulteriori criticità contestate, tra cui la dedotta mancata considerazione della avvenuta contabilizzazione delle entrate e delle uscite sui conti correnti bancari ed alla circostanza che tutti gli assegni utilizzati per consentire i prelevamenti dai conti tecnici per complessivi € 226,211,22 sarebbero stati emessi, ricevuti e negoziati dalla socia accomandataria TI RI, basti osservare come l'attrice non ha in ogni caso mai fornito (com'era suo onere) la prova della natura delle differenze accertate per ogni singolo caso. In ogni caso, ai fini dell'odierna azione risarcitoria, rimane sprovvisto di prova il nesso causale tra il danno lamentato e l'operato del consulente, posto che il predetto danno (costituito dalla lesione della reputazione dell'attrice e conseguente perdita di clientela e di fatturato) appare realizzato – anche se foriero di ulteriori sviluppi – già prima dell'instaurazione del procedimento penale per cui è causa, aperto proprio a seguito di plurime denunce di diversi clienti del CED, i quali si sono poi anche costituiti parte civile nel processo penale che ne è scaturito. Il tutto a seguito di accertamenti della pubblica autorità (tra cui la Guardia di
Finanza) che risultano aver riscontrato già prima dell'effettiva instaurazione del processo penale in questione diverse criticità, accertamenti talvolta sollecitati proprio dalla clientela del CED che
8 lamentava diverse irregolarità nell'operato dell'ente in questione. Deve poi osservarsi che le eventuali contestazioni nel merito dell'accertamento peritale ben potevano (e dovevano) esplicarsi nella relativa sede naturale a mezzo del proprio consulente di parte, il tutto nell'ambito della difesa tecnica che spetta all'imputato e non nella presente sede civile. Sul punto, va anche osservato che non risulta valorizzabile, ai fini dell'addebito di responsabilità al convenuto, nemmeno il fatto che l'attrice sia stata assolto all'esito del giudizio penale di che trattasi, posto che la pronuncia assolutoria nel caso di specie è stata emessa per intervenuta prescrizione dei reati contestati (a seguito, peraltro, di una richiesta di patteggiamento avanzata dalla e non per insussistenza Pt_1 della condotta materiale del reato. Ed infatti, l'assoluzione per intervenuta prescrizione non comporta affatto l'insussistenza del reato nei suoi elementi materiali (i quali nella specie sono stati ritenuti dal Giudice sussistenti) ma solo l'impossibilità di perseguire le relative condotte;
inoltre, alla prescrizione in questione la on ha ritenuto di rinunciare, come avrebbe invece potuto Pt_1 fare qualora avesse voluto ottenere una pronuncia che nel merito escludesse profili di illiceità penale a lei ascrivibili. Ne deriva, quindi, che l'odierna azione appare, peraltro manifestamente, infondata nel merito. Ogni ulteriore questione od eccezione, ivi compreso il lamentato danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione (in ogni caso non ascrivibili al convenuto), deve ritenersi assorbita.
Quanto alla domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, il quale postula la soccombenza dell'avversario e la prova della colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, oltre alla prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Nel caso di specie, sebbene la domanda della sia risultata Pt_1 manifestamente infondata nel merito, non v'è prova, come noto gravante sul convenuto affermatosi danneggiato (cfr. Cass. Sentenza n. 26515/2017), del danno sofferto per il solo fatto di aver resistito in giudizio”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, impugnandola con tre motivi di gravame (con i quali si è lamentata dell'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria;
del difetto di motivazione in ordine al diniego di ammissione della CTU avanzata in primo grado e dell'errore nel ritenere assenti profili di negligenza e colpa grave in capo al dott. nello svolgimento dell'incarico peritale). CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 12.05.2025, il Consigliere istruttore ha rigettato l'istanza di CTU richiesta dall'appellante in quanto esplorativa ed ha rinviato ex art. 352 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione.
9 La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 07.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data
20.10.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dalla Pt_1 individuando erroneamente nella data del 27.7.2009 (ovvero nella data in cui il veva depositato CP_1
l'elaborato peritale), il termine di decorrenza iniziale della prescrizione.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice avrebbe dovuto individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione nell'anno 2013 e ciò in quanto le conseguenze dannose sarebbero dipese dalla diffusione della notizia del processo penale e tale diffusione sarebbe avvenuta in momenti distinti: “dapprima mediante l'avviso ex art.415-bis di conclusione indagini che ha riguardato solo lei e gli altri due indagati (TI e OT), poi con il Decreto di citazione a giudizio notificato alla il 20 maggio 2011, raggiungendo una più estesa, ma pur sempre ristretta platea di Pt_1 soggetti (solo 24, individuati quali parti offese dai supposti reati, delle decine di clienti del CED), poi, in ragione della prevedibile amplificazione offerta dalla stampa, le decine di migliaia di lettori di essa. Ed è in ragione di questa ultima causa determinativa del danno - i cui effetti perduravano fino all'anno 2017 (cfr. l'All.18: si veda la pagina del quotidiano “Il Tirreno” titolante, a caratteri cubitali, “STUDIO COMMERCIALE ACCUSATO DI TRUFFA IL REATO È PRESCRITTO”, con i nominativi dei componenti, tra cui quello della - che si realizzava la definitiva perdita di Pt_1 credibilità professionale dell'odierna appellante. Ne consegue che il fatto illecito posto a fondamento della pretesa risarcitoria si è formato progressivamente e si è concretizzato nel discredito professionale che ha cagionato la inarrestabile perdita della clientela nel corso del tempo. In buona sostanza, la otrebbe anche aver tollerato una minima circolazione della notizia, compatibile Pt_1 con le esigenze della giustizia, giammai la sua propagazione in termini tali da cagionarle la definitiva perdita di credibilità e la sostanziale preclusione dell'attività lavorativa. Il dies a quo far decorrere il termine prescrizionale, dunque, va individuato nell'anno 2013 e, pertanto, il quinquennio non si era affatto consumato nel momento in cui venne introdotta la presente azione risarcitoria […] per la dimensione pubblica assunta dal processo dal 2013 in poi, lesiva della iccome gravemente Pt_1 erronei gli addebiti alla stessa mossi grazie all'opera peritale dell'appellato, ecco che l'illecito ex art.2043 si è materializzato solo a partire da quel momento. In ragione dell'effettivo concretizzarsi dell'illecito (condotta gravemente colposa + danno) solo a partire dall'anno 2013, non ha senso qui confutare la rilevanza della mediazione svolta ai fini interruttivi della prescrizione: essa, di poco
10 antecedente l'avvio della presente azione giudiziaria, non aveva la funzione di interrompere il corso della prescrizione, posto che nessuna prescrizione è maturata”.
In sede di comparsa conclusionale la ha precisato che “le scritture contabili del CED e le Pt_1 dichiarazioni reddituali che si sono prodotte (cfr. gli All.19 e 29-37) evidenziavano che almeno fino all'anno 2013 – epoca dell'acquisizione di una dimensione pubblica della notizia del processo (cfr. gli All.12 e 16) – tutti i clienti del CED avevano continuato ad usufruire dei servizi di questo e, conseguentemente, nessun evento lesivo poteva ancora qualificarsi tale. In ragione dell'effettivo concretizzarsi dell'illecito (condotta gravemente colposa + danno) solo a partire dall'anno 2013, la presente azione, avviata nell'anno 2017, non può dirsi prescritta”.
Il motivo è infondato.
Premesso che la decisione del primo giudice di ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall'art. 2043 c.c. non è stata oggetto di gravame da parte dell'appellante e che, pertanto, su di essa si è formato un giudicato interno con conseguente applicabilità del regime di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., si ricorda che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto
- o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato”
(cfr. Cass. civ. 25.5.2010 n. 12699) e che “il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione nell'azione risarcitoria, ai sensi degli artt. 2947 e 2935 c.c., va individuato nel momento in cui il titolare sia adeguatamente informato, o si possa pretendere, ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza, che lo sia, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, così da consentirgli di esercitare il diritto” (cfr. Cass. civ 3.4.2020 n. 7677).
In altri termini, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto danneggiato è stato in grado di venire a conoscenza dell'illecito e delle conseguenze dannose derivanti da esso.
Tanto ricordato e venendo all'esame del caso concreto, si osserva che l'appellante ha collegato il danno lamentato alla diffusione della notizia del processo penale, che sarebbe avvenuta in momenti temporali distinti ed in particolare, dapprima, mediante l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini penali notificatole in data 9.9.2010 e, successivamente, con il decreto di citazione a giudizio notificatole in data 20.5.2011 e, poi, a partire dall'anno 2013, con la sempre più crescente pubblicazione e diffusione degli articoli di stampa relativi alla sua vicenda processuale.
11 Per quanto riguarda i primi danni lamentati dall'appellante e asseritamente verificatisi dopo il deposito della perizia e con la citazione a giudizio, questi devono dichiararsi senz'altro prescritti.
Invero, si osserva che la veva avuto modo di prendere visione del contenuto della relazione Pt_1 peritale per cui è causa nel già nel corso dell'anno 2009, quando la stessa era stata depositata dal dott. nell'ambito del procedimento penale (27.7.2009) e che, a seguito della notifica del decreto di CP_1 citazione a giudizio per il reato di appropriazione indebita aggravato, basata essenzialmente sulle risultanze della c.t.u. contabile redatta dal dott. la medesima aveva senz'altro avuto una CP_1 adeguata e sufficiente informazione dell'asserito fatto illecito compiuto da quest'ultimo e dei suoi effetti, in termini di danno ingiusto.
Per sua stessa ammissione, la a seguito del rinvio a giudizio, aveva chiesto chiarimenti al Pt_1 proprio difensore, il quale avrebbe precisato alla medesima che il tutto sarebbe stato scaturito dalla relazione svolta dal dott. “ciò posto, la Signora , presa visione della relazione CP_1 Parte_1 del Dr e verificato che detta relazione non era assolutamente corrispondente al vero e CP_1 lontana anni luce dalla realtà societaria, voleva querelare e citare immediatamente il Dr CP_1 per Calunnia, diffamazione, false comunicazioni al PM ed altro, nonché per aver ritenuto la
[...]
Signora partecipe ad un sodalizio avente fini illeciti e attività di truffa, assolutamente Parte_1 inesistente, completamente partorito dal Dr (cfr. pag. 5 atto di citazione in primo CP_1 grado).
Fermo quanto sopra, la pur essendo a conoscenza della relazione peritale fin dal luglio 2009 Pt_1
e della citazione a giudizio dal maggio 2011, aveva notificato l'atto di citazione in primo grado soltanto in data 3 ottobre 2017 (l'istanza di mediazione è stata notificata al convenuto in data 29 giugno 2017) e, dunque, oltre il termine prescrizionale quinquennale.
Per quanto concerne, invece, i danni che si sarebbero verificati, a dire dell'appellante, a partire dal
2013, si osserva che la domanda risarcitoria, pur non essendo prescritta, risulta essere del tutto destituita di fondamento.
In particolare, venendo all'esame del merito della vicenda, si rileva che l'appellante, con il secondo e il terzo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro) ha censurato la decisione del primo giudice di non ammettere la CTU richiesta in primo grado ritenendo che il comportamento del dott. non fosse connotato da profili di CP_1 negligenza e colpa grave nello svolgimento dell'incarico peritale.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, a causa degli erronei addebiti che le sarebbero stati mossi ingiustamente dal dott. nell'espletamento dell'incarico peritale, la stessa sarebbe stata CP_1 sottoposta per dieci anni ad un ingiusto processo penale, il quale dall'anno 2013 in poi, avrebbe
12 assunto una notevole dimensione pubblica concretizzando in tal modo il danno (in termini sia di perdita della clientela, sia di danno all'immagine) verificatosi nei suoi confronti.
I motivi sono infondati.
Al riguardo, si evidenzia che la on ha fornito alcuna prova né dell'erroneità o della falsità Pt_1 delle conclusioni del consulente, né delle conseguenze dannose causategli direttamente dal comportamento doloso o colposo del consulente, né della sussistenza del nesso causale tra la condotta e il danno lamentato.
Si ricorda infatti che la insieme a TI RI e , è stata citata in Pt_1 Controparte_5 giudizio per il reato di appropriazione indebita aggravata a seguito di accertamenti della Guardia di
Finanza nonché delle querele depositate dai clienti della CED (poi costituitisi parti civili), circostanze che già avevano avuto una risonanza mediatica.
Nell'ambito del procedimento penale, il consulente aveva espletato il proprio incarico al fine di rispondere al quesito sottopostogli dal pubblico ministero, volto ad accertare se sussistevano irregolarità di qualunque tipo nella gestione del rapporto professionale tra la CED ed i clienti e, in particolare, versamenti da parte dei clienti ai tre professionisti TI, OT e superiori a Pt_1 quanto dovuto fiscalmente ovvero per la prestazione professionale resa, evidenziando eventuali specifiche differenze riscontrate complessivamente e poi per singola annualità e cliente.
All'esito del procedimento penale (nell'ambito del quale la aveva presentato istanza di Pt_1 patteggiamento), il Tribunale di Grosseto in composizione collegale, con sentenza emessa in data
18.01.2017, rilevato che i reati contestati “risultano essere stati commessi entro la data del 10 aprile
2008 e che pertanto, trattandosi di delitti, il più grave dei quali è punito con pena edittale massima di sette anni di reclusione, è decorso il termine massimo di prescrizione (10-1-2017); ritenuto pertanto che si è verificata una causa di estinzione dei reati a mente del disposto di cui agli artt. 157
e segg. c.p. e che, non dovendosi procedere ad un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2,
c.p.p., va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale”, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della n ordine ai reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. Pt_1
Il giudice penale, nel pronunciare (in ragione della mancata rinuncia alla prescrizione da parte della una sentenza di prescrizione dei reati contestati invece che una pronuncia assolutoria Pt_1 dell'imputata ex art. 129 c.p.p., aveva aderito alle conclusioni accusatorie del c.t.u. (che aveva, a sua volta, fondato l'impianto accusatorio sulle risultanze della c.t.u. contabile svolta dal nel corso CP_1 delle indagini, che aveva fatto proprie, interrompendo così il nesso causale tra l'asserito errore commesso dal ctu ed il danno lamentato dall'attrice).
13 Si evidenzia, inoltre, che, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure: 1) i danni asseritamente subiti dalla (ovvero la perdita di clientela e la lesione all'immagine e alla Pt_1 reputazione) non sono stati una conseguenza diretta ed esclusiva dell'operato del consulente, bensì semmai della diffusione della notizia del procedimento penale, per cui qualora l'appellante avesse ritenuto che la notizia della vicenda giudiziale fosse stata divulgata in maniera diffamatoria, avrebbe dovuto promuovere l'azione risarcitoria nei confronti della testata giornalistica responsabile e non certamente nei confronti del consulente;
2) le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dalla Pt_1 sub docc. 29-37, sebbene dimostrino una diminuzione del reddito della a partire dall'anno Pt_1
2012, non provano in alcun modo che tale perdita sia riconducibile alla vicenda in oggetto, potendosi essere verificata per una moltitudine di ragioni estranee alla stessa e 3) il aveva svolto la c.t.u. CP_1
“su incarico del Pubblico Ministero, mediante analitica esposizione delle risultanze documentali dallo stesso acquisite in conformità al quesito postogli, giungendo al termine delle operazioni a conclusioni le quali non paiono affatto viziate da errori macroscopici e gravi vizi logici come dedotto dalla controparte. Sono infatti emersi plurimi elementi che inducono a ritenere insussistente la dedotta colpa grave del consulente, ciò sia in relazione alle conclusioni cui lo stesso è giunto, sia per il metodo di lavoro utilizzato”, per cui, in assenza di prove contrarie, non era stata accolta la richiesta di rinnovo della stessa (né nell'ambito del giudizio di primo grado che del presente grado).
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Si precisa, infatti, che le spese di lite del giudizio vanno poste a carico dell'appellante, nonostante l'avvenuta ammissione della medesima al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in considerazione del fatto che, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n.
115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002, ove dovuto, da parte dell'appellante.
P. Q. M.
14 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 vverso la sentenza n. 907/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 19.10.2023, ogni
[...] contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1 CP_1 nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 6.946,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso, l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR
115/2000 da parte dell'appellante.
Così decisa in Firenze il 19.11.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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