CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 630/2022 promossa da:
(C.F. ), c Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORELLI Parte_2 C.F._2
FRANCA e dell'avv. MANNA MASSIMILIANO ( ) con domicilio digitale C.F._3 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ) E PER QUALE PROCURATRICE Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
N.Q. DI MANDATARIA (C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. COACCIOLI ANTONIO con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del
08/08/24 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. La Artex S.r.l., operante nel settore della stampa, aveva rapporti commerciali con la e richiedeva nel febbraio 2012 un finanziamento per l'acquisto di Parte_3 macchinari avanzati. La Artex S.r.l. aveva vari rapporti commerciali con la
[...]
inclusi conti correnti e prestiti chirografari. Parte_3
Nonostante il parere favorevole della la banca ha rifiutato la richiesta senza Parte_4 fornire motivazioni concrete.
2. A causa del rifiuto del finanziamento, la Artex S.r.l. ha subito una grave crisi economica, che ha portato alla liquidazione volontaria della società. Durante la verifica della documentazione, sono emerse incongruenze nei rendiconti bancari e l'applicazione di interessi anatocistici e usurari. La società, insieme ai garanti e Parte_1 Parte_2
ha citato in giudizio la banca avanti al Tribunale di Perugia – Sezione distaccata
[...] di Assisi l'allora e la al fine di ottenere – previa Parte_3 Controparte_4 declaratoria di indebita condotta negoziale della indebita corresponsione di somme Pt_3 per asserite patologie contrattuali nonché di responsabilità contrattuale per asserite inottemperanze contrattuali – la condanna della e della Parte_3 CP_4 al risarcimento dei danni dalla ARTEX S.r.l. in liquidazione.
[...]
3. si è costituita avanti al Tribunale chiedendo il rigetto delle Parte_3 domande attoree e in riconvenzionale ha chiesto il pagamento della somma di € 154.095,17 nonché al pagamento della somma di € 7.032,44 in favore della – cifre Controparte_4 rispetto alle quali i sig.ri e sono chiamati a corrispondere Parte_1 Pt_2 Parte_2 quali fidejussori della Artex srl, oltre a corrispondere i successivi interessi calcolati ai tassi e con le decorrenze indicate nelle premesse.
Nel corso del giudizio, ex art 111 c.p.c., si è costituta la Controparte_5 in proprio e quale mandataria di
[...] Controparte_6
4. Sempre nel corso del giudizio è intervenuta la dichiarazione del fallimento della Artex srl e il giudizio è stato riassunto dai sig.ri e Pt_1 Per_1
5. Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 977 del 3.7.2022, depositata il
7.7.2022, il Tribunale di Perugia ha rigettato le domande proposte dagli attori ed in pagina 2 di 5 accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, ha condannato i Sigg.
e al pagamento a favore della Parte_1 Parte_2 Parte_3
e di 5 della somma di €. 154.095,17, oltre successivi interessi ai tassi e CP_4 CP_7 secondo le decorrenze indicate, nonché al pagamento delle spese di lite
6. I sig.ri e hanno opposto appello alla sentenza del Tribunale di Perugia Pt_1 Per_1 esponendo a motivi: i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 120, comma II,
D. Lgs. 385/93 (T.U.B.), omessa, erronea ed inconferente statuizione circa l'indebita applicazione di interessi anatocistici. Lamenta la indebita capitalizzazione degli interessi passivi;
ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 108 del 1996 e dell'art. 1815 c.c., comma II, omessa, erronea ed inconferente statuizione circa la sussistenza di fenomeni usurari ed il superamento del “tasso soglia” con riferimento ai prestiti chirografari n. 325738000 del 27 novembre 2007 e n. 405485000 del 9 ottobre
2009; iii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., 1356 c.c. e 1325 c.c., comma
II, dell'art. 1815 c.c. e della legge n. 108 del 1996, omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l'indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla . Insistono gli appellanti per la ammissione della C.T.U. contabile e Pt_3 Parte_3 le prove orali addotte. Concludono per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande attoree
7. Si è costituita per la parte appellata " ad unico Controparte_3 socio, come mandataria di eccependo la improcedibilità dell'appello ex art Controparte_1
348 c.p.c. premettendo che riceveva PEC del 23.9.2022, ore 17:51 di notifica dell'atto di citazione in appello per la riforma della sentenza n. 977/2022 e che in data 26.10.2022 la
Corte d'Appello di Perugia ha certificato che alla data del 26.10.2022 non risultava iscritto appello avverso la sentenza n. 977/2022 resa dal Tribunale di Perugia (all. n. 9). Fa osservare che l'iscrizione è avvenuta in data 27.10.22.
La difesa appellata confuta poi nel merito i motivi del gravame rimarcando la legittimità della capitalizzazione trimestrale nei rapporti di conto corrente n. 444 e di conto anticipi n. 1444 ed eccepisce la inammissibilità ex art 342 c.p.c. del motivo difettando la specificità richiesta dalla norma con la doverosa indicazione del capo della sentenza che si intende impugnare. Parimenti eccepisce l'inammissibilità e infondatezza del secondo e terzo motivo sulla legittimità dei tassi e della c.m.s. convenuti e applicati nei rapporti dedotti.
Contesta e ritine inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie.
8. La Corte si è pronunciata sulle istanze istruttorie con ordinanza 27-28.2.23 del rilevando: “La questione relativa all'improcedibilità dell'appello sollevata dall'appellata in
pagina 3 di 5 comparsa di costituzione sembra non manifestamente infondata, risultando, ad un primo sommario esame, che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 23.9.2022, mentre
l'iscrizione al ruolo è avvenuta in data 27.10.2022.
Le circostanze oggetto dei capitoli di prova dal n. 1 al n. 7 esulano dall'oggetto del giudizio essendo dirette a provare fatti posti a fondamento di una domanda non riproposta in appello, mentre sono inammissibili i capitoli di prova dal n. 8 al n. 13 riguardando valutazioni tecniche che per loro natura non possono essere oggetto di prova testimoniale.
Sembra inoltre che le doglianze in merito alla commissione di massimo scoperto difettino di specificità, non essendo chiaro se l'appellante si dolga della sua indeterminatezza o di una sua applicazione in concreto difforme rispetto alle modalità concordate. Anche con riferimento alla capitalizzazione degli interessi non paiono specificate le ragioni a fondamento delle censure anche in considerazione del fatto che i contratti dall'appellante richiamati risultano essere sottoscritti in data successiva alla delibera C.I.C.R. del 2000. Le doglianze contenute nel secondo motivo di gravame paiono invece fondate su una tesi, quella del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non in linea con l'attuale giurisprudenza di legittimità.
motivi della decisione
9. Assume carattere pregiudiziale la eccepita improcedibilità dell'appello per la tardiva iscrizione (27.10.223) dello stesso rispetto alla data di notifica alla controparte (23.9.22).
I principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 10864/2011 e ribaditi Cass. n. 6369/2017 e
Cass. n. 13887/2020), così come segnalato da parte appellante, considerano che: “L'art.
347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio
d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.”
Il riferimento giurisprudenziale addotto dalla difesa appellante a Cass. n. 24224/2019
è inconferente al caso in esame, essendo relativa ad un giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
anche la ulteriore giurisprudenza inerisce alle eccezioni poste in primo grado, non si versa quindi nella condizione prevista per il grado di appello.
pagina 4 di 5 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato improcedibile per la tardività della costituzione dell'appellante
10. Alla accertata improcedibilità dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore e la semplicità del giudizio può tenersi conto dei parametri minimi (scaglione da € 52.000,00 a 260.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile l'appello, con goni conseguenza di legge
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 4.500,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 14 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 630/2022 promossa da:
(C.F. ), c Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORELLI Parte_2 C.F._2
FRANCA e dell'avv. MANNA MASSIMILIANO ( ) con domicilio digitale C.F._3 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ) E PER QUALE PROCURATRICE Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
N.Q. DI MANDATARIA (C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. COACCIOLI ANTONIO con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del
08/08/24 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. La Artex S.r.l., operante nel settore della stampa, aveva rapporti commerciali con la e richiedeva nel febbraio 2012 un finanziamento per l'acquisto di Parte_3 macchinari avanzati. La Artex S.r.l. aveva vari rapporti commerciali con la
[...]
inclusi conti correnti e prestiti chirografari. Parte_3
Nonostante il parere favorevole della la banca ha rifiutato la richiesta senza Parte_4 fornire motivazioni concrete.
2. A causa del rifiuto del finanziamento, la Artex S.r.l. ha subito una grave crisi economica, che ha portato alla liquidazione volontaria della società. Durante la verifica della documentazione, sono emerse incongruenze nei rendiconti bancari e l'applicazione di interessi anatocistici e usurari. La società, insieme ai garanti e Parte_1 Parte_2
ha citato in giudizio la banca avanti al Tribunale di Perugia – Sezione distaccata
[...] di Assisi l'allora e la al fine di ottenere – previa Parte_3 Controparte_4 declaratoria di indebita condotta negoziale della indebita corresponsione di somme Pt_3 per asserite patologie contrattuali nonché di responsabilità contrattuale per asserite inottemperanze contrattuali – la condanna della e della Parte_3 CP_4 al risarcimento dei danni dalla ARTEX S.r.l. in liquidazione.
[...]
3. si è costituita avanti al Tribunale chiedendo il rigetto delle Parte_3 domande attoree e in riconvenzionale ha chiesto il pagamento della somma di € 154.095,17 nonché al pagamento della somma di € 7.032,44 in favore della – cifre Controparte_4 rispetto alle quali i sig.ri e sono chiamati a corrispondere Parte_1 Pt_2 Parte_2 quali fidejussori della Artex srl, oltre a corrispondere i successivi interessi calcolati ai tassi e con le decorrenze indicate nelle premesse.
Nel corso del giudizio, ex art 111 c.p.c., si è costituta la Controparte_5 in proprio e quale mandataria di
[...] Controparte_6
4. Sempre nel corso del giudizio è intervenuta la dichiarazione del fallimento della Artex srl e il giudizio è stato riassunto dai sig.ri e Pt_1 Per_1
5. Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 977 del 3.7.2022, depositata il
7.7.2022, il Tribunale di Perugia ha rigettato le domande proposte dagli attori ed in pagina 2 di 5 accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, ha condannato i Sigg.
e al pagamento a favore della Parte_1 Parte_2 Parte_3
e di 5 della somma di €. 154.095,17, oltre successivi interessi ai tassi e CP_4 CP_7 secondo le decorrenze indicate, nonché al pagamento delle spese di lite
6. I sig.ri e hanno opposto appello alla sentenza del Tribunale di Perugia Pt_1 Per_1 esponendo a motivi: i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 120, comma II,
D. Lgs. 385/93 (T.U.B.), omessa, erronea ed inconferente statuizione circa l'indebita applicazione di interessi anatocistici. Lamenta la indebita capitalizzazione degli interessi passivi;
ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 108 del 1996 e dell'art. 1815 c.c., comma II, omessa, erronea ed inconferente statuizione circa la sussistenza di fenomeni usurari ed il superamento del “tasso soglia” con riferimento ai prestiti chirografari n. 325738000 del 27 novembre 2007 e n. 405485000 del 9 ottobre
2009; iii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., 1356 c.c. e 1325 c.c., comma
II, dell'art. 1815 c.c. e della legge n. 108 del 1996, omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l'indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla . Insistono gli appellanti per la ammissione della C.T.U. contabile e Pt_3 Parte_3 le prove orali addotte. Concludono per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande attoree
7. Si è costituita per la parte appellata " ad unico Controparte_3 socio, come mandataria di eccependo la improcedibilità dell'appello ex art Controparte_1
348 c.p.c. premettendo che riceveva PEC del 23.9.2022, ore 17:51 di notifica dell'atto di citazione in appello per la riforma della sentenza n. 977/2022 e che in data 26.10.2022 la
Corte d'Appello di Perugia ha certificato che alla data del 26.10.2022 non risultava iscritto appello avverso la sentenza n. 977/2022 resa dal Tribunale di Perugia (all. n. 9). Fa osservare che l'iscrizione è avvenuta in data 27.10.22.
La difesa appellata confuta poi nel merito i motivi del gravame rimarcando la legittimità della capitalizzazione trimestrale nei rapporti di conto corrente n. 444 e di conto anticipi n. 1444 ed eccepisce la inammissibilità ex art 342 c.p.c. del motivo difettando la specificità richiesta dalla norma con la doverosa indicazione del capo della sentenza che si intende impugnare. Parimenti eccepisce l'inammissibilità e infondatezza del secondo e terzo motivo sulla legittimità dei tassi e della c.m.s. convenuti e applicati nei rapporti dedotti.
Contesta e ritine inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie.
8. La Corte si è pronunciata sulle istanze istruttorie con ordinanza 27-28.2.23 del rilevando: “La questione relativa all'improcedibilità dell'appello sollevata dall'appellata in
pagina 3 di 5 comparsa di costituzione sembra non manifestamente infondata, risultando, ad un primo sommario esame, che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 23.9.2022, mentre
l'iscrizione al ruolo è avvenuta in data 27.10.2022.
Le circostanze oggetto dei capitoli di prova dal n. 1 al n. 7 esulano dall'oggetto del giudizio essendo dirette a provare fatti posti a fondamento di una domanda non riproposta in appello, mentre sono inammissibili i capitoli di prova dal n. 8 al n. 13 riguardando valutazioni tecniche che per loro natura non possono essere oggetto di prova testimoniale.
Sembra inoltre che le doglianze in merito alla commissione di massimo scoperto difettino di specificità, non essendo chiaro se l'appellante si dolga della sua indeterminatezza o di una sua applicazione in concreto difforme rispetto alle modalità concordate. Anche con riferimento alla capitalizzazione degli interessi non paiono specificate le ragioni a fondamento delle censure anche in considerazione del fatto che i contratti dall'appellante richiamati risultano essere sottoscritti in data successiva alla delibera C.I.C.R. del 2000. Le doglianze contenute nel secondo motivo di gravame paiono invece fondate su una tesi, quella del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non in linea con l'attuale giurisprudenza di legittimità.
motivi della decisione
9. Assume carattere pregiudiziale la eccepita improcedibilità dell'appello per la tardiva iscrizione (27.10.223) dello stesso rispetto alla data di notifica alla controparte (23.9.22).
I principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 10864/2011 e ribaditi Cass. n. 6369/2017 e
Cass. n. 13887/2020), così come segnalato da parte appellante, considerano che: “L'art.
347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio
d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.”
Il riferimento giurisprudenziale addotto dalla difesa appellante a Cass. n. 24224/2019
è inconferente al caso in esame, essendo relativa ad un giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
anche la ulteriore giurisprudenza inerisce alle eccezioni poste in primo grado, non si versa quindi nella condizione prevista per il grado di appello.
pagina 4 di 5 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato improcedibile per la tardività della costituzione dell'appellante
10. Alla accertata improcedibilità dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore e la semplicità del giudizio può tenersi conto dei parametri minimi (scaglione da € 52.000,00 a 260.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile l'appello, con goni conseguenza di legge
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 4.500,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 14 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 5 di 5