Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2026, n. 1161
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.)

    La censura è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove nel merito, non alla violazione dell'onere della prova in senso stretto (attribuito a parte diversa da quella onerata). La ricorrente critica l'apprezzamento dei giudici di merito circa la raggiunta prova della simulazione, opponendo una diversa valutazione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione della sentenza (art. 132, 2° comma punto 4 c.p.c.)

    La Corte territoriale ha accertato in fatto che le assenze erano frutto di malattie simulate, riconducibili a colpa della dipendente. La motivazione è percepibile e non presenta vizi radicali (mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile, perplessità). Non è sufficiente a determinare il vizio la mera insufficienza o la non rispondenza alle aspettative della parte soccombente.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 27, 1° comma lettere C e D R.D. 148/1931) e vizio di motivazione

    La censura è inammissibile nella parte in cui lamenta una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma nella sostanza critica l'interpretazione degli atti della procedura disciplinare da cui i giudici d'appello hanno ricavato il convincimento che alla dipendente fosse stata contestata, come fattispecie autonoma di risoluzione del rapporto di lavoro, anche in via alternativa, quella disciplinata dalla lettera d) dell'art. 27.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2026, n. 1161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1161
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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