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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1451/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio nonché in qualità di capogruppo mandataria del costituito con l'arch. Controparte_1 Controparte_2
e con rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_3
AN (C.F. – PEC: , C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata in Modena a Stradello Armenone, 32/a
Appellante
E
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico del Prato (C.F. - PEC C.F._2
), elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Email_2 dell'Avvocatura comunale in alla Piazza Martiri D'Ungheria CP_4
Appellata
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_5 C.F._3
Spagnuolo (C.F. – PEC: C.F._4 .salerno.it), elettivamente domiciliata nello studio Email_3 CP_6 degli Avv.ti Claudio Cricenti e Vincenzo Fogliaro a in largo Candela, 60 CP_4
Appellata
E che hanno assunto il rischio derivante dai certificati di Parte_2 assicurazione n. 1529060 e n. 1589827(Syndicate MARKETFORM 2468 oggi denominato
Starstone 2468), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei e per essa dalla Pt_2 procuratrice speciale, rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Romano Cesareo (C.F.
– PEC: ), C.F._5 Email_4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Valeria Pollinzi in Catanzaro alla Via Ancona,
12
Appellati
Conclusioni
Per : Parte_1
“Piaccia all'on. le Corte d'Appello adita, in accoglimento delle presenti domande, contrariis rejectis, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggetto del presente appello (sent. nr. 891/2019 pubblicata il giorno 23.05.2019, all'esito del procedimento nr.
1656/2011 RG), per le ragioni esposte in atti e che ci si riserva di esporre in apposita istanza;
nel merito revocare e dichiarare nulla o annullare la sentenza oggetto del presente appello (sent. nr. 891/2019 pubblicata il giorno 23.05.2019, all'esito del procedimento nr. 1656/2011 RG), poiché resa nei confronti di un soggetto ( ) Parte_3 considerato quale realtà imprenditoriale autonoma, ma in realtà agente quale mandatario del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito (oltre che dalla medesima
[...]
altresì dall'arch. e dalla società Parte_3 Controparte_2 [...]
Controparte_3 in ogni caso revocare e dichiarare nulla o annullare la sentenza oggetto del presente appello (sent. nr. 891/2019 pubblicata il giorno 23.05.2019, all'esito del procedimento nr. 1656/2011 RG), per le ragioni addotte in narrativa;
adottare una pronuncia che Respinga Le domande ed eccezioni tutte spiegate dalla controparte, per le ragioni spiegate in narrativa;
respinga l'eccezione di nullità, ex adverso spiegata, relativamente ai contratti stipulati in data 8 agosto 2006 (disciplinare d'incarico n. 127 rep.) e 2 ottobre 2007 (rep. N. 114); nel merito Accerti e Dichiari la sussistenza e legittimità del credito vantato da Parte_1
(in proprio nonché quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) e, per
[...]
l'effetto confermi il decreto ingiuntivo opposto condanni il a corrispondere alla società Controparte_4 Parte_1
Part (in proprio nonché quale mandataria dell' indicata in epigrafe)
[...]
l'importo di Euro 210.170,03= (iva compresa), oltre a rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata accerti e dichiari il diritto di (in proprio nonché Parte_1 quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) a vedersi riconoscere dal Controparte_4
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 cod. civ. e ss., il giusto corrispettivo per l'attività
[...] professionale svolta a favore del predetto;
Controparte_4 accerti e dichiari il diritto di (in proprio nonché Parte_1 quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) a vedersi riconoscere dal Comune di
[...]
, quale compenso professionale per l'attività svolta, l'importo complessivo di Euro CP_4
453.779,30= (oltre CNPAIA e oneri di legge), ovvero il diverso maggiore o minore importo che verrà accertato e dichiarato dal Giudice adito ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.; dica tenuto il a corrispondere alla società Controparte_4 Parte_1
(in proprio nonché quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe)
[...]
l'importo di Euro 453.779,30= (oltre CNPAIA e oneri di legge), oltre a rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero il maggiore o minore importo che verrà determinato in corso di causa;
condanni il – tenuto conto degli importi già versati – a corrispondere Controparte_4 alla società (in proprio nonché quale Parte_1 mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) l'importo di Euro 210.170,03= (iva compresa), oltre a rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero il diverso maggiore o minore importo che verrà accertato e dichiarato in corso di causa;
ovvero, in via di ulteriore subordine accerti e dichiari il diritto di (in proprio nonché Parte_1 quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) a vedersi riconoscere dal Comune di
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ. e ss., il giusto corrispettivo (a titolo di CP_4 indennizzo) per l'attività professionale svolta a favore del predetto Comune di;
CP_4 accerti e dichiari il diritto di (in proprio nonché Parte_1 quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) a vedersi riconoscere dal Controparte_4
, quale compenso professionale e giusto indennizzo per l'attività svolta, ai sensi dell'art.
[...]
2041 cod. civ., l'importo complessivo di Euro 453.779,30= (oltre CNPAIA e oneri di legge), ovvero il diverso maggiore o minore importo che verrà accertato e dichiarato dal Giudice adito ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.; dica tenuto il a corrispondere alla società Controparte_4 Parte_1
(in proprio nonché quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe)
[...]
l'importo di Euro 453.779,30= (oltre CNPAIA e oneri di legge), oltre a rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero il maggiore o minore importo che verrà determinato in corso di causa;
condanni il – tenuto conto degli importi già versati – a corrispondere Controparte_4 alla società (in proprio nonché quale Parte_1 mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) l'importo di Euro 210.170,03= (iva compresa), oltre a rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero il diverso maggiore o minore importo che verrà accertato e dichiarato in corso di causa;
in ogni caso respinga la domanda riconvenzionale (restitutoria) spiegata dalla difesa avversaria, per le ragioni spiegate in narrativa. e per l'effetto, riformi integralmente la sentenza oggetto del presente appello (sent. nr. 891/2019 pubblicata il giorno 23.05.2019, all'esito del procedimento nr. 1656/2011 RG), per le ragioni esposte in narrativa, adottando una pronuncia conforme a quella presentata sub Allegato B, ovvero altra e diversa pronuncia nel testo che verrà ritenuto all'uopo opportuno. con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il Comune : Controparte_4
“Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, respingere integralmente l'appello promosso dal in quanto Parte_3 inammissibile e/o infondato.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese forfetarie ed accessori di legge.”
Per Controparte_5
“SI CONCLUDE perché voglia l'adita Corte rigettare l'appello del 2 luglio 2019, confermando la gravata decisione del tribunale di Vibo Valentia n. 481 del 23.5.2019 e dando atto che, in difetto di devolutum, è intervenuto il giudicato sul difetto di giurisdizione della domanda accessoria di manleva del (con la chiamata in causa di (1), con la Controparte_4 Controparte_5 conseguente necessità di estromettere la comparente dal presente giudizio, con preclusione di ogni accertamento per carenza di interesse, in mancanza di devolutum su presunti addebiti di responsabilità professionale;
con ogni conseguenza di legge e con l'onere delle spese a carico del soccombente in conformità ai parametri rispetto al valore dichiarato della controversia di
€210.170.03 (V colonna) contenuti nel D.M. 13.8.2022 n. 147, che ha sostituito il D.M. 10.3.2014
n. 55 (studio controversia €2.977, -introduzione del giudizio €1.911, trattazione della causa durata ben 6 anni €4.326, fase decisionale €5.103), oltre accessori legali (borsuali presunti €200, spese forfettarie 15%, CAP 4%, IVA 22%), anche per la separata fase cautelare nella stessa misura in base alla notula, riconoscendo tutte le quattro fasi riportate nella notula prodotta, nel rispetto del pacifico principio fissato dal S.C. con le decisioni n. 29857 del 27.10.2023, n. 8561 del 27.3.2023, n. 37994 del 29.12. 2022, n. 14483 del 26.5.2021 e n. 21743 del 27.8.2019 (“in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto della parte vittoriosa al compenso della relativa fase”), con distrazione a favore del difensore costituito, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari maturati.”
Per Parte_2
“[…] chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro di:
= decidere in sua Giustizia sull'appello principale, confidandosi nel suo rigetto,
= prendere atto che il non ha proposto appello incidentale avverso la Controparte_4 sentenza in punto di Giurisdizione, che pertanto deve intendersi passata in giudicato, e che le domande non riproposte dall'Ente nei confronti dell'Arch. devono intendersi CP_5 rinunciate;
in subordine, comunque, rigettare nel merito le domande proposte dall'Ente nei confronti dell'arch. perché totalmente inammissibili ed infondate (ovviamente ove CP_5 riproposte tardivamente);
= rigettare ove riproposta la domanda di indennizzo assicurativo dell'Arch. fondata CP_5 sui Certificati di Assicurazione n. 1529060 e n. 1589827, per inoperatività delle Polizze.
Sulle spese: condannare la parte, ritenuta onerata, in conformità di quanto dedotto nella PARTE
TERZA, al ristoro delle spese di lite, anche nei confronti dei deducenti Assicuratori, inutilmente evocati in giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5 luglio 2019, Parte_3 ha proposto appello avvero la sentenza n. 481/2019 emessa dal Tribunale
[...] di Vibo Valentia in data 22 maggio 2019, pubblicata in data 23 maggio 2019, con la quale a) è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 370/2011 a mezzo del quale era stato ingiunto al il pagamento dell'importo di euro 210.170,03 a titolo Controparte_4 di compenso per l'attività posta in essere in adempimento del contratto di appalto di cui era risultata aggiudicataria1;
b) è stata accolta la domanda riconvenzionale del Comune di , con condanna CP_4 della alla restituzione delle somme percepite;
Parte_1
c) è stata ritenuta inammissibile la domanda avanzata dalla parte opposta ex art. 2041 c.c., in quanto non riconducibile al thema decidendum introdotto con l'opposizione;
d) è stato dichiarato, inoltre, il difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva nei confronti della ritenendo “competente” la Corte dei Conti2. CP_5
Giova precisare che il Tribunale, preso atto degli interventi giurisdizionali amministrativi
– che avevano comportato la caducazione delle deliberazioni comunali nn. 71/2007 e 202/2007 e della determinazione dirigenziale n. 529/2007 e ministeriali (deliberazione n. 331/2008 con cui era stata disposta la revoca del finanziamento) – ha affermato la correttezza dell'annullamento, in via di autotutela, degli atti di conferimento di incarico per l'esecuzione del contratto in oggetto, con la conseguente caducazione automatica dei contratti stipulati tra le parti e del relativo diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, condannando l'odierna appellante alla restituzione delle somme già ricevute. 1 Contratto d'appalto n. 127 del 8.08.2006 (e successivo atto integrativo n. 114 del 2.10.2007), con il quale il Comune Con di aveva conferito al costituito dalla società “ CP_4 Parte_1 con l'arch. e con – l'incarico di dar corso alle Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 prestazioni professionali concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva del Nuovo Teatro Comunale di
[...]
. CP_4 2 Questo il dispositivo:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione spiegata dal , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_4 e per l'effetto, annulla il decreto ingiuntivo opposto n. 370/2011.
2. Accoglie la domanda riconvenzionale del e per l'effetto condanna l'opposta alla Controparte_4 restituzione degli importi conseguiti in esecuzione dell'appalto.
3. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c. dall'opposta.
4. Dichiara il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti, in relazione alla domanda di manleva avanzata dal nei confronti di Controparte_4 Controparte_5
5. Nulla a provvedere sulla domanda di manleva spiegata dal nei confronti del terzo chiamato Controparte_5 Sindacato Marketform, quale sindacato degli Assicuratori od Pt_2 CP_8
6. NN in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 a rifondere, in favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del Controparte_4 giudizio che si liquidano, in applicazione dei criteri indicati in motivazione, in €5.737,00 oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute.
7. NN , in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere, in favore Controparte_4 della convenuta e della Sindacato Marketform, quale Controparte_5 Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio che si liquidano per ciascuno, in
[...] applicazione dei criteri indicati in motivazione, in €5.737,00 oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute.” Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile la domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041
c.c. dalla , in quanto il Comune opponente aveva posto a fondamento della sua Parte_1 opposizione l'inefficacia dei contratti intercorsi tra le parti, non ampliando il thema decidendum, ponendo alla base del suo ragionamento la disciplina che regola il procedimento monitorio e illimitato potere dell'attore all'esercizio dello ius variandi.
Con riguardo, infine, alla posizione dei terzi chiamati e Lloyd's Assicurazioni, CP_5 il Tribunale ha affermato il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei Conti, assumendo che la chiamata in manleva da parte del di una propria dipendente in caso di CP_4 condanna a suo carico era da considerarsi azione per responsabilità erariale, imputando di fatto l'addebito all'erroneo operato della stessa;
sulla scorta di tanto, ha ritenuto assorbita anche l'ulteriore domanda di manleva nei confronti della società assicuratrice da parte della prima.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto i seguenti motivi, così rubricati in sede di comparsa conclusionale dall'appellante (e sui quali, più ampiamente, infra):
1) l'erroneità della pronuncia di condanna, resa nei confronti di “in proprio” Parte_1
(e non quale mandataria del R.T.I. opposto (da pag. 10 a pag. 19);
2) sull'asserita inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. spiegata da parte opposta (da pag. 19 a pag. 35);
3) sull'efficacia ex nunc dei provvedimenti di annullamento degli atti amministrativi (da pag. 35 a pag. 44).
Con comparsa depositata in data 18 novembre 2019 si è costituita in giudizio CP_5
in via preliminare, ha chiesto la propria estromissione non essendo stato fatto oggetto di
[...] appello la parte della sentenza relativa alla sua chiamata in causa da parte del Comune appellato e con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, insistendo in subordine nella domanda di manleva verso la società assicuratrice.
Con comparsa depositata in data 25 novembre 2019 si sono costituite le Assicurazioni
Lloyd's, resistendo all'appello e reiterando le eccezioni e le deduzioni svolte in primo grado.
Infine, con comparsa depositata in data 27 gennaio 2020, si è costituito il Controparte_4
, che, nel resistere al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto integrale perché ritenuto
[...] infondato.
La Corte, con ordinanza del 19 febbraio 2020, ha rigettato l'istanza inibitoria e rinviato la causa all'udienza del 28 febbraio 2023 per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, a seguito di ulteriori rinvii d'ufficio e del transito del fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 25 giugno 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle suddette e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali;
solo e Parte_1 Controparte_4
hanno provveduto al deposito delle rispettive memorie di replica .
[...]
Le valutazioni della Corte
§1
Viene in rilievo il primo dei motivi di gravame.
Con esso, l'appellante ha mosso critica alla sentenza di primo grado in ragione della disposta condanna della sola alla restituzione Parte_1 delle somme ottenute in favore del e al pagamento delle spese Controparte_4 processuali, non considerando che essa aveva dichiaratamente agito in giudizio e ricevuto i Cont pagamenti non solo in proprio ma anche nella qualità di capogruppo mandataria del costituito con l'arch. e con Controparte_2 Controparte_3
Nel fondare il motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di primo grado aveva del tutto pretermesso la sua qualità di mandataria, esponendo la Parte_1
in proprio ed in via esclusiva, all'eventuale esecuzione del provvedimento
[...]
Cont impugnato per un'obbligazione invece afferente all'intero
Mette conto osservare che sia il che hanno Controparte_4 Controparte_5 invocato il rigetto, in parte qua, dell'appello, assumendo che in virtù dell'art. 1705 c.c. nonché del combinato disposto delle norme in speciali (Legge 8.8.1977 n. 584, modificata dal codice dei contratti pubblici, e art. 22, comma 2, Legge 584/1977), “il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi” ed assume rappresentanza esclusiva anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.
Tanto posto, la Corte ritiene di dover sottolineare un primo elemento: in seno al giudizio di primo grado, ed ancor prima nel procedimento per l'emissione del provvedimento monitorio opposto, aveva dichiaratamente agito non solo Parte_1 Cont in proprio ma anche nella qualità di capogruppo mandataria del costituito con l'arch.
e con e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
E contro di essa, nelle citate qualità, aveva proposto opposizione al provvedimento monitorio e domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme corrisposte il Controparte_4
.
[...]
La pronuncia gravata, invece, reca menzione della sola Parte_1 sia in epigrafe che in dispositivo;
mette conto osservare che la parte motiva
[...] della sentenza non dà in alcuna misura conto della motivazione che ha condotto all'emanazione della pronuncia nei confronti della sola società cooperativa sopra menzionata.
E tanto, in tutta evidenza, costituisce una omessa pronuncia della quale ha – fondatamente
– ragione di dolersi la “in proprio”. Parte_1
Né sussistono dati normativi per ritenere che sia solo essa, in proprio, a dover rispondere della condanna alla ripetizione delle somme incontestatamente ricevute anche quale mandataria Cont del
A ben vedere, le regole richiamate dalle parti appellate non valgono ad attribuire alla sola mandataria in proprio la responsabilità in via esclusiva delle obbligazioni afferenti al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ma solo ad individuarla come soggetto tenuto nella sua specifica veste.
E se è pur vero che solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo anche per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, è altrettanto vero che essa agisce in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, posto che le posizioni sostanziali delle singole imprese devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro capogruppo mandataria (Cass. Civ. Sez. I, 30 agosto 2004, n.
17411).
In definitiva, ha errato il Tribunale a ritenere come soggetto obbligato
[...]
Cont solo “in proprio” e non già quale mandataria del Parte_1
In parte qua, la sentenza deve essere corretta nei sensi di quanto sopra rilevato.
§2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'errore nel quale sarebbe incorso il primo Giudice per avere ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da nelle citate qualità, al fine di ottenere la Parte_1 condanna del al pagamento delle somme dovute a titolo di indebito Controparte_4 arricchimento in ragione della erogazione della prestazione dedotta nel contratto, poi caducato. Deve essere evidenziato che il Tribunale di Vibo Valentia ha posto a base della dichiarazione di inammissibilità il condiviso insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale
“nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice” (Cass. Civ. Sez. Un., 27 dicembre 2010 n.
26128).
In dichiarata applicazione del principio sopra esposto – derivante dalla peculiare posizione assunta dalle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e dalla limitata estensione dello jus variandi in capo al creditore opposto in rapporto alla domanda originariamente avanzata – il
Tribunale di Vibo Valentia ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame il Comune opponente avesse “limitato la propria opposizione a contrastare la domanda creditoria per inefficacia dei contratti intercorsi fra le parti, senza ampliare il thema decidendum”; ne ha fatto discendere la conclusione secondo la quale “la proposizione della domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. …, considerata la diversità della stessa rispetto alla domanda di adempimento contrattuale integrante la domanda avanzata in sede monitoria”, doveva essere qualificata inammissibile.
La statuizione in esame ha formato oggetto di censura da parte dell'appellante, che ha sostenuto la tesi secondo la quale la domanda di indebito arricchimento (avanzata con la comparsa di costituzione) trovasse la sua “giustificazione” non nella possibile modifica dell'azione di pagamento già proposta ma nella facoltà di replica alla richiesta riconvenzionale di ripetizione delle somme già versate, sì come attivata dal sulla scorta della eccezione Controparte_4 di nullità ed inefficacia dei contratti: “In realtà, il – nello spiegare Controparte_4 opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'odierna esponente – non si è limitato a contestare i crediti azionati in sede monitoria, ma:
- in primo luogo, ha eccepito la nullità e l'inefficacia dei contratti, su cui il predetto credito si fondava;
- e, a fronte di tale nullità, ha chiesto in via riconvenzionale che parte opposta fosse condannata a restituire al le somme ricevute”. CP_4 Ne ha dedotto la parte appellante che l'opponente aveva Controparte_4 introdotto nel giudizio un ulteriore tema di indagine, come tale idoneo a legittimare la nuova domanda di indebito arricchimento.
La tesi è fondata nei termini di seguito esposti.
Nella vicenda in esame, non è tanto a venire in rilievo la concreta applicabilità e declinazione dei principi enunciati dalla richiamata sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, quanto la proposizione da parte del di una domanda Controparte_4
Cont riconvenzionale tesa ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte in favore del
E che si tratti di una domanda riconvenzionale di restituzione di quanto già versato – fondata sulla eccepita “caducazione” dei contratti di affidamento dell'appalto – è stato riconosciuto dal Giudice di primo grado che così ha qualificato la domanda e ne ha disposto dichiaratamente l'accoglimento.
Nè risulta che alcuna parte si sia doluta di simile qualificazione della richiesta.
Ne discende una considerazione evidente: nella pure evidente diversità che corre tra l'azione di adempimento e quella di indebito arricchimento, nel caso di specie si è a cospetto della proposizione da parte dell'originario attore in senso sostanziale di una vera e propria reconventio reconventionis.
E tanto comporta, inequivocabilmente, l'ammissibilità della domanda avanzata dall'odierna appellante.
Non è infatti in questione la sussistenza o meno di una domanda legittimata dalla proposizione di un nuovo tema di indagine da parte del debitore opponente tale da “giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa”, ma la ricorrenza di una domanda riconvenzionale in ordine alla quale spettava all'attore originario, convenuto in riconvenzionale, il diritto alla contro domanda.
Si tratta di principio di ordine generale anche richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza citata dal primo giudice: “Peraltro, la reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una reconventio reconventionis ( v. in questo senso Cass. 13.2.2009 n. 3639; Cass. 31.3.2007 n. 8077;
Cass.
7.2.2006 n. 2529; Cass. 18.6.2004 n. 11415; Cass. 29.7.2002 n. 11180)” (pag. 17 della motivazione). Ergo, il capo di decisione con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda merita di essere rivisitato nel senso invocato dall'appellante.
Non per questo, però, la domanda di indebito arricchimento merita accoglimento.
È noto che ai sensi dell'art. 2041 c.c. può essere riconosciuto l'indennizzo al soggetto che abbia subito, sine causa, un depauperamento del suo patrimonio a fronte di un arricchimento del soggetto beneficiario della sua prestazione.
In questo quadro, in disparte la qualità pubblica o privata del beneficiario, elemento necessario si profila il suo “arricchimento”.
La dimostrazione di esso, in tutta evidenza, spetta al soggetto che agisce ex art. 2041 c.c.
Ferma la non necessarietà del riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024).
Si tratta di regula iuris espressamente richiamata dalla Suprema Corte: “… ciò che il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento; e il relativo accertamento da parte del giudice non incorre nei limiti di cognizione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, trattandosi di verificare un evento patrimoniale oggettivo, qual è l'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, perché altrimenti si riconoscerebbe all'amministrazione una posizione di vantaggio che è priva di base normativa” (Cass. Civ. Sez.
Un., 26 maggio 2015 n. 10798, in motivazione punto 4.2).
Nella vicenda che occupa, la dimostrazione dell'arricchimento del Controparte_4
difetta.
[...]
Non è stata fornita alcuna prova in tal senso, anche a fronte del fatto che giammai alcuna struttura del Nuovo Teatro Comunale di è stata realizzata sulla scorta della CP_4
Cont progettazione realizzata dal
Anzi, merita di essere considerato che gli atti di annullamento in autotutela (cfr. docc. 13,
14 e 15 del fascicolo di primo grado del Comune di ), danno conto di un dato non CP_4 contestato: la generale inutilizzabilità della progettazione definitiva ed esecutiva elaborata dalla odierna appellante in ragione della difformità da quanto deciso, sovradimensionato da un punto di vista funzionale ed economico sì da renderne impossibile la realizzazione.
Non è dato comprendere, allora, di quale arricchimento si sia avvalso l'Ente Locale, non potendosi certamente ritenere tale la mera acquisizione di un progetto non utile in alcuna misura.
Allo stato, conclusivamente, nessun arricchimento è stato provato da parte dell'appellante. Né alcun effetto avrebbero sul punto le prove invocate ancora oggi dalla parte appellante del tutto avulse dai profili in evidenza e dunque non meritevoli di ammissione.
Si impone, allora, il rilievo della carenza di pregio del secondo motivo di gravame nei sensi di quanto invocato dalla parte appellante.
§3
Sorte analoga merita il terzo ed ultimo motivo di impugnazione.
Con esso, la parte appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “intervenuto l'annullamento sull'aggiudicazione, i due contratti che hanno legato le due principali parti in causa devono ritenersi caducati e con essi il conseguente diritto di credito vantato”, disponendo conseguentemente l'accoglimento della “domanda riconvenzionale avanzata dal alla luce della regola dettata dall'art 1463 c.c., avendo sostenuto che “le prestazioni CP_4 ricevute in forza di contratto vanno restituite < dell'indebito>>. Difatti, se il contratto intercorso tra le parti non ha prodotto alcun effetto, questo effetto dirompente va a colpire il rapporto contrattuale sin dalla sua stipulazione”.
Il motivo di impugnazione si presenta articolato su più profili, posto che sono stati denunciati:
a) la inconferenza del richiamo all'art. 1463 cod. civ., stante la mancata richiesta di risoluzione dei contratti;
Cont b) la mancata sopravvenuta impossibilità del dar corso all'incarico ricevuto;
Cont c) l'integrale svolgimento da parte del di tutte le attività che gli erano state commissionate;
d) la mancata richiesta e la connessa omessa statuizione circa la nullità dei contratti legittimante la ripetizione delle somme già erogate, non profilandosi utile allo scopo l'annullamento degli atti amministrativi adottati dal di ad opera del CP_4 CP_4
Tribunale Amministrativo;
e) l'impossibilità di far luogo alla ripetizione delle somme erogate per le prestazioni già rese a fronte di contratti ad esecuzione periodica – quale si configuravano quelli intercorsi tra le parti – afferenti alla progettazione esecutiva, alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza e in ragione delle quali, anzi, erano divenuti esigibili nuovi crediti, pure richiesti in sede giudiziale.
Prima di procedere alla disamina della questione, appare necessario rilevare che non forma oggetto di contestazione tra le parti la ricostruzione della complessa vicenda: in particolare, risulta incontestato che I) - il TAR Calabria aveva annullato
1.a - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2005 di approvazione del progetto preliminare,
1.b - la deliberazione della Giunta Comunale n. 71/2007 di approvazione del progetto definitivo-
I stralcio,
1.c - la deliberazione di Giunta Comunale n. 202/2007 di approvazione del progetto definitivo generale,
1.c - la Determinazione Dirigenziale n. 529/2007 di approvazione del progetto esecutivo - I stralcio;
II) - il beni ente finanziatore per la realizzazione dell'opera, CP_10 Controparte_11 sulla scorta della deliberazione n. 331 del 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, aveva disposto la revoca del finanziamento per la esecuzione dell'opera;
II) - il aveva annullato in via di autotutela gli atti di conferimento di Controparte_4 incarico per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi;
IV) - il ricorso proposto dalla odierna appellante avverso il provvedimento di annullamento in autotutela era stato rigettato dal TAR Calabria.
Ciò posto, occorre aggiungere un ulteriore elemento: il passaggio motivazionale decisivo della pronuncia gravata si rinviene nella seguente affermazione consegnata dal Giudice a pag. 5 della sentenza: “Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, deve osservarsi che all'annullamento della aggiudicazione pronunciata dal Giudice amministrativo, deriva la caducazione automatica del contratto successivamente stipulato, senza la necessità di ulteriori pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione (cfr., Cass. Ord.,
n. 4456/2018)”.
L'argomentazione spesa dal Tribunale è ineccepibile, facendo corretta applicazione non solo del dettato dagli artt. 121 e segg. del C.P.A. di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 ma anche del principio secondo il quale dall'annullamento dell'aggiudicazione definitivamente pronunciato dal
GA discende la caducazione automatica del contratto successivamente stipulato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'Amministrazione, e ciò in considerazione del collegamento funzionale tra i due atti (Cass. n. 17693 del 2004; n.12629 del
2006; n. 4781 del 2007; 9906 del 2008; n. 3185 2008; n. 24438 del 2011; n. 10617 del 2012;
n.2408 del 2016; Cons. Stato n. 7578 del 2011 e n. 2802 del 2013).
Occorre allora valutare quali siano gli effetti che la “caducazione automatica” determina sulle prestazioni rese. Sovviene allora il principio secondo il quale “il contratto stipulato con l'illegittimo aggiudicatario è inefficace con effetto ex tunc, essendo questa la specifica conseguenza dell'integrale annullamento della procedura negoziata e dell'obbligo per l'amministrazione di rinnovare la gara (cfr. Cons. Stato Sez. V, 589/2023; Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 19775 del
25/07/2018).
Merita di essere altresì richiamata altra pronuncia: “nei contratti di appalto stipulati dalla
P.A. con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, l'annullamento in sede giurisdizionale del verbale di aggiudicazione pone nel nulla l'intero effetto-vicenda derivato dall'aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto che vi è insito o che, ove stipulato in successivo momento, non ha - di regola - alcuna autonomia propria e non costituisce la fonte dei diritti ed obblighi tra le parti, ma, assumendo il valore di mero atto formale e riproduttivo, è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato e a restare automaticamente e immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione, in conseguenza della pronunciata inefficacia "ex tunc" del provvedimento amministrativo, travolto dall'annullamento giurisdizionale” (Cass. Civ. Sez. I, 27 marzo 2007 n. 7481).
Ergo, nessun effetto dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti può essere riconosciuto.
Ne discende che le prestazioni rese sono da qualificare sine titulo e legittimano la richiesta di restituzione di esse, non assumendo rilievo né il tema della nullità o della risoluzione del contratto né quello della sussistenza di fattispecie contrattuale ad esecuzione periodica.
Si è a cospetto di genetica inefficacia del rapporto e inesistenza di fondamento delle prestazioni, destinate ad essere legittimamente ripetute perché indebite.
Tanto priva di pregio anche il terzo motivo di appello e rende del tutto sfornite di fondamento le ulteriori richieste.
L'esito del giudizio rende ultronea ogni valutazione per ciò che concerne le posizioni di e Controparte_5 Parte_2
Le determinazioni accessorie
Le spese del giudizio – atteso il suo esito – seguono la soccombenza sostanziale per ciò che concerne la controversia insorta tra la parte appellante e il;
vengono Controparte_4 liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri dettati dai DD.MM. 55/2014 e
147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 520.000, parametro medio.
Devono essere invece compensate le spese processuali tra le parti e e Controparte_5
Parte_2 Il parziale accoglimento dell'appello esclude di dover disporre la condanna dell'appellante al versamento di una somma pari a quella dovuta per il contributo unificato già versato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito con l'arch. e con Controparte_2 Controparte_3
con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2019, avverso la sentenza n. 481/2019, resa
[...] dal Tribunale di Vibo Valentia, in data 22 maggio 2019, pubblicata in data 23 maggio 2019, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda riconvenzionale del e per l'effetto condanna Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 proprio nonché in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito con l'arch. e con Controparte_2 Controparte_3
alla restituzione degli importi conseguiti in esecuzione dell'appalto;
[...]
2) rigetta nel resto l'appello;
3) condanna in proprio nonché in qualità di Parte_1 capogruppo mandataria del costituito con l'arch. Controparte_1
e con al pagamento delle Controparte_2 Controparte_3 spese processuali in favore del , che liquida in euro 20.119 per CP_4 Controparte_4 compenso professionale, Oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,,
IVA e CPA come per legge;
4) dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1451/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio nonché in qualità di capogruppo mandataria del costituito con l'arch. Controparte_1 Controparte_2
e con rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_3
AN (C.F. – PEC: , C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata in Modena a Stradello Armenone, 32/a
Appellante
E
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico del Prato (C.F. - PEC C.F._2
), elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Email_2 dell'Avvocatura comunale in alla Piazza Martiri D'Ungheria CP_4
Appellata
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_5 C.F._3
Spagnuolo (C.F. – PEC: C.F._4 .salerno.it), elettivamente domiciliata nello studio Email_3 CP_6 degli Avv.ti Claudio Cricenti e Vincenzo Fogliaro a in largo Candela, 60 CP_4
Appellata
E che hanno assunto il rischio derivante dai certificati di Parte_2 assicurazione n. 1529060 e n. 1589827(Syndicate MARKETFORM 2468 oggi denominato
Starstone 2468), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei e per essa dalla Pt_2 procuratrice speciale, rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Romano Cesareo (C.F.
– PEC: ), C.F._5 Email_4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Valeria Pollinzi in Catanzaro alla Via Ancona,
12
Appellati
Conclusioni
Per : Parte_1
“Piaccia all'on. le Corte d'Appello adita, in accoglimento delle presenti domande, contrariis rejectis, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggetto del presente appello (sent. nr. 891/2019 pubblicata il giorno 23.05.2019, all'esito del procedimento nr.
1656/2011 RG), per le ragioni esposte in atti e che ci si riserva di esporre in apposita istanza;
nel merito revocare e dichiarare nulla o annullare la sentenza oggetto del presente appello (sent. nr. 891/2019 pubblicata il giorno 23.05.2019, all'esito del procedimento nr. 1656/2011 RG), poiché resa nei confronti di un soggetto ( ) Parte_3 considerato quale realtà imprenditoriale autonoma, ma in realtà agente quale mandatario del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito (oltre che dalla medesima
[...]
altresì dall'arch. e dalla società Parte_3 Controparte_2 [...]
Controparte_3 in ogni caso revocare e dichiarare nulla o annullare la sentenza oggetto del presente appello (sent. nr. 891/2019 pubblicata il giorno 23.05.2019, all'esito del procedimento nr. 1656/2011 RG), per le ragioni addotte in narrativa;
adottare una pronuncia che Respinga Le domande ed eccezioni tutte spiegate dalla controparte, per le ragioni spiegate in narrativa;
respinga l'eccezione di nullità, ex adverso spiegata, relativamente ai contratti stipulati in data 8 agosto 2006 (disciplinare d'incarico n. 127 rep.) e 2 ottobre 2007 (rep. N. 114); nel merito Accerti e Dichiari la sussistenza e legittimità del credito vantato da Parte_1
(in proprio nonché quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) e, per
[...]
l'effetto confermi il decreto ingiuntivo opposto condanni il a corrispondere alla società Controparte_4 Parte_1
Part (in proprio nonché quale mandataria dell' indicata in epigrafe)
[...]
l'importo di Euro 210.170,03= (iva compresa), oltre a rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata accerti e dichiari il diritto di (in proprio nonché Parte_1 quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) a vedersi riconoscere dal Controparte_4
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 cod. civ. e ss., il giusto corrispettivo per l'attività
[...] professionale svolta a favore del predetto;
Controparte_4 accerti e dichiari il diritto di (in proprio nonché Parte_1 quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) a vedersi riconoscere dal Comune di
[...]
, quale compenso professionale per l'attività svolta, l'importo complessivo di Euro CP_4
453.779,30= (oltre CNPAIA e oneri di legge), ovvero il diverso maggiore o minore importo che verrà accertato e dichiarato dal Giudice adito ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.; dica tenuto il a corrispondere alla società Controparte_4 Parte_1
(in proprio nonché quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe)
[...]
l'importo di Euro 453.779,30= (oltre CNPAIA e oneri di legge), oltre a rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero il maggiore o minore importo che verrà determinato in corso di causa;
condanni il – tenuto conto degli importi già versati – a corrispondere Controparte_4 alla società (in proprio nonché quale Parte_1 mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) l'importo di Euro 210.170,03= (iva compresa), oltre a rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero il diverso maggiore o minore importo che verrà accertato e dichiarato in corso di causa;
ovvero, in via di ulteriore subordine accerti e dichiari il diritto di (in proprio nonché Parte_1 quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) a vedersi riconoscere dal Comune di
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ. e ss., il giusto corrispettivo (a titolo di CP_4 indennizzo) per l'attività professionale svolta a favore del predetto Comune di;
CP_4 accerti e dichiari il diritto di (in proprio nonché Parte_1 quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) a vedersi riconoscere dal Controparte_4
, quale compenso professionale e giusto indennizzo per l'attività svolta, ai sensi dell'art.
[...]
2041 cod. civ., l'importo complessivo di Euro 453.779,30= (oltre CNPAIA e oneri di legge), ovvero il diverso maggiore o minore importo che verrà accertato e dichiarato dal Giudice adito ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.; dica tenuto il a corrispondere alla società Controparte_4 Parte_1
(in proprio nonché quale mandataria dell'ATI indicata in epigrafe)
[...]
l'importo di Euro 453.779,30= (oltre CNPAIA e oneri di legge), oltre a rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero il maggiore o minore importo che verrà determinato in corso di causa;
condanni il – tenuto conto degli importi già versati – a corrispondere Controparte_4 alla società (in proprio nonché quale Parte_1 mandataria dell'ATI indicata in epigrafe) l'importo di Euro 210.170,03= (iva compresa), oltre a rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero il diverso maggiore o minore importo che verrà accertato e dichiarato in corso di causa;
in ogni caso respinga la domanda riconvenzionale (restitutoria) spiegata dalla difesa avversaria, per le ragioni spiegate in narrativa. e per l'effetto, riformi integralmente la sentenza oggetto del presente appello (sent. nr. 891/2019 pubblicata il giorno 23.05.2019, all'esito del procedimento nr. 1656/2011 RG), per le ragioni esposte in narrativa, adottando una pronuncia conforme a quella presentata sub Allegato B, ovvero altra e diversa pronuncia nel testo che verrà ritenuto all'uopo opportuno. con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il Comune : Controparte_4
“Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, respingere integralmente l'appello promosso dal in quanto Parte_3 inammissibile e/o infondato.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese forfetarie ed accessori di legge.”
Per Controparte_5
“SI CONCLUDE perché voglia l'adita Corte rigettare l'appello del 2 luglio 2019, confermando la gravata decisione del tribunale di Vibo Valentia n. 481 del 23.5.2019 e dando atto che, in difetto di devolutum, è intervenuto il giudicato sul difetto di giurisdizione della domanda accessoria di manleva del (con la chiamata in causa di (1), con la Controparte_4 Controparte_5 conseguente necessità di estromettere la comparente dal presente giudizio, con preclusione di ogni accertamento per carenza di interesse, in mancanza di devolutum su presunti addebiti di responsabilità professionale;
con ogni conseguenza di legge e con l'onere delle spese a carico del soccombente in conformità ai parametri rispetto al valore dichiarato della controversia di
€210.170.03 (V colonna) contenuti nel D.M. 13.8.2022 n. 147, che ha sostituito il D.M. 10.3.2014
n. 55 (studio controversia €2.977, -introduzione del giudizio €1.911, trattazione della causa durata ben 6 anni €4.326, fase decisionale €5.103), oltre accessori legali (borsuali presunti €200, spese forfettarie 15%, CAP 4%, IVA 22%), anche per la separata fase cautelare nella stessa misura in base alla notula, riconoscendo tutte le quattro fasi riportate nella notula prodotta, nel rispetto del pacifico principio fissato dal S.C. con le decisioni n. 29857 del 27.10.2023, n. 8561 del 27.3.2023, n. 37994 del 29.12. 2022, n. 14483 del 26.5.2021 e n. 21743 del 27.8.2019 (“in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto della parte vittoriosa al compenso della relativa fase”), con distrazione a favore del difensore costituito, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari maturati.”
Per Parte_2
“[…] chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro di:
= decidere in sua Giustizia sull'appello principale, confidandosi nel suo rigetto,
= prendere atto che il non ha proposto appello incidentale avverso la Controparte_4 sentenza in punto di Giurisdizione, che pertanto deve intendersi passata in giudicato, e che le domande non riproposte dall'Ente nei confronti dell'Arch. devono intendersi CP_5 rinunciate;
in subordine, comunque, rigettare nel merito le domande proposte dall'Ente nei confronti dell'arch. perché totalmente inammissibili ed infondate (ovviamente ove CP_5 riproposte tardivamente);
= rigettare ove riproposta la domanda di indennizzo assicurativo dell'Arch. fondata CP_5 sui Certificati di Assicurazione n. 1529060 e n. 1589827, per inoperatività delle Polizze.
Sulle spese: condannare la parte, ritenuta onerata, in conformità di quanto dedotto nella PARTE
TERZA, al ristoro delle spese di lite, anche nei confronti dei deducenti Assicuratori, inutilmente evocati in giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5 luglio 2019, Parte_3 ha proposto appello avvero la sentenza n. 481/2019 emessa dal Tribunale
[...] di Vibo Valentia in data 22 maggio 2019, pubblicata in data 23 maggio 2019, con la quale a) è stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 370/2011 a mezzo del quale era stato ingiunto al il pagamento dell'importo di euro 210.170,03 a titolo Controparte_4 di compenso per l'attività posta in essere in adempimento del contratto di appalto di cui era risultata aggiudicataria1;
b) è stata accolta la domanda riconvenzionale del Comune di , con condanna CP_4 della alla restituzione delle somme percepite;
Parte_1
c) è stata ritenuta inammissibile la domanda avanzata dalla parte opposta ex art. 2041 c.c., in quanto non riconducibile al thema decidendum introdotto con l'opposizione;
d) è stato dichiarato, inoltre, il difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva nei confronti della ritenendo “competente” la Corte dei Conti2. CP_5
Giova precisare che il Tribunale, preso atto degli interventi giurisdizionali amministrativi
– che avevano comportato la caducazione delle deliberazioni comunali nn. 71/2007 e 202/2007 e della determinazione dirigenziale n. 529/2007 e ministeriali (deliberazione n. 331/2008 con cui era stata disposta la revoca del finanziamento) – ha affermato la correttezza dell'annullamento, in via di autotutela, degli atti di conferimento di incarico per l'esecuzione del contratto in oggetto, con la conseguente caducazione automatica dei contratti stipulati tra le parti e del relativo diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, condannando l'odierna appellante alla restituzione delle somme già ricevute. 1 Contratto d'appalto n. 127 del 8.08.2006 (e successivo atto integrativo n. 114 del 2.10.2007), con il quale il Comune Con di aveva conferito al costituito dalla società “ CP_4 Parte_1 con l'arch. e con – l'incarico di dar corso alle Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 prestazioni professionali concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva del Nuovo Teatro Comunale di
[...]
. CP_4 2 Questo il dispositivo:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione spiegata dal , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_4 e per l'effetto, annulla il decreto ingiuntivo opposto n. 370/2011.
2. Accoglie la domanda riconvenzionale del e per l'effetto condanna l'opposta alla Controparte_4 restituzione degli importi conseguiti in esecuzione dell'appalto.
3. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c. dall'opposta.
4. Dichiara il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti, in relazione alla domanda di manleva avanzata dal nei confronti di Controparte_4 Controparte_5
5. Nulla a provvedere sulla domanda di manleva spiegata dal nei confronti del terzo chiamato Controparte_5 Sindacato Marketform, quale sindacato degli Assicuratori od Pt_2 CP_8
6. NN in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 a rifondere, in favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del Controparte_4 giudizio che si liquidano, in applicazione dei criteri indicati in motivazione, in €5.737,00 oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute.
7. NN , in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere, in favore Controparte_4 della convenuta e della Sindacato Marketform, quale Controparte_5 Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio che si liquidano per ciascuno, in
[...] applicazione dei criteri indicati in motivazione, in €5.737,00 oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute.” Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile la domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041
c.c. dalla , in quanto il Comune opponente aveva posto a fondamento della sua Parte_1 opposizione l'inefficacia dei contratti intercorsi tra le parti, non ampliando il thema decidendum, ponendo alla base del suo ragionamento la disciplina che regola il procedimento monitorio e illimitato potere dell'attore all'esercizio dello ius variandi.
Con riguardo, infine, alla posizione dei terzi chiamati e Lloyd's Assicurazioni, CP_5 il Tribunale ha affermato il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei Conti, assumendo che la chiamata in manleva da parte del di una propria dipendente in caso di CP_4 condanna a suo carico era da considerarsi azione per responsabilità erariale, imputando di fatto l'addebito all'erroneo operato della stessa;
sulla scorta di tanto, ha ritenuto assorbita anche l'ulteriore domanda di manleva nei confronti della società assicuratrice da parte della prima.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto i seguenti motivi, così rubricati in sede di comparsa conclusionale dall'appellante (e sui quali, più ampiamente, infra):
1) l'erroneità della pronuncia di condanna, resa nei confronti di “in proprio” Parte_1
(e non quale mandataria del R.T.I. opposto (da pag. 10 a pag. 19);
2) sull'asserita inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. spiegata da parte opposta (da pag. 19 a pag. 35);
3) sull'efficacia ex nunc dei provvedimenti di annullamento degli atti amministrativi (da pag. 35 a pag. 44).
Con comparsa depositata in data 18 novembre 2019 si è costituita in giudizio CP_5
in via preliminare, ha chiesto la propria estromissione non essendo stato fatto oggetto di
[...] appello la parte della sentenza relativa alla sua chiamata in causa da parte del Comune appellato e con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, insistendo in subordine nella domanda di manleva verso la società assicuratrice.
Con comparsa depositata in data 25 novembre 2019 si sono costituite le Assicurazioni
Lloyd's, resistendo all'appello e reiterando le eccezioni e le deduzioni svolte in primo grado.
Infine, con comparsa depositata in data 27 gennaio 2020, si è costituito il Controparte_4
, che, nel resistere al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto integrale perché ritenuto
[...] infondato.
La Corte, con ordinanza del 19 febbraio 2020, ha rigettato l'istanza inibitoria e rinviato la causa all'udienza del 28 febbraio 2023 per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, a seguito di ulteriori rinvii d'ufficio e del transito del fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 25 giugno 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle suddette e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali;
solo e Parte_1 Controparte_4
hanno provveduto al deposito delle rispettive memorie di replica .
[...]
Le valutazioni della Corte
§1
Viene in rilievo il primo dei motivi di gravame.
Con esso, l'appellante ha mosso critica alla sentenza di primo grado in ragione della disposta condanna della sola alla restituzione Parte_1 delle somme ottenute in favore del e al pagamento delle spese Controparte_4 processuali, non considerando che essa aveva dichiaratamente agito in giudizio e ricevuto i Cont pagamenti non solo in proprio ma anche nella qualità di capogruppo mandataria del costituito con l'arch. e con Controparte_2 Controparte_3
Nel fondare il motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di primo grado aveva del tutto pretermesso la sua qualità di mandataria, esponendo la Parte_1
in proprio ed in via esclusiva, all'eventuale esecuzione del provvedimento
[...]
Cont impugnato per un'obbligazione invece afferente all'intero
Mette conto osservare che sia il che hanno Controparte_4 Controparte_5 invocato il rigetto, in parte qua, dell'appello, assumendo che in virtù dell'art. 1705 c.c. nonché del combinato disposto delle norme in speciali (Legge 8.8.1977 n. 584, modificata dal codice dei contratti pubblici, e art. 22, comma 2, Legge 584/1977), “il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi” ed assume rappresentanza esclusiva anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.
Tanto posto, la Corte ritiene di dover sottolineare un primo elemento: in seno al giudizio di primo grado, ed ancor prima nel procedimento per l'emissione del provvedimento monitorio opposto, aveva dichiaratamente agito non solo Parte_1 Cont in proprio ma anche nella qualità di capogruppo mandataria del costituito con l'arch.
e con e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
E contro di essa, nelle citate qualità, aveva proposto opposizione al provvedimento monitorio e domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme corrisposte il Controparte_4
.
[...]
La pronuncia gravata, invece, reca menzione della sola Parte_1 sia in epigrafe che in dispositivo;
mette conto osservare che la parte motiva
[...] della sentenza non dà in alcuna misura conto della motivazione che ha condotto all'emanazione della pronuncia nei confronti della sola società cooperativa sopra menzionata.
E tanto, in tutta evidenza, costituisce una omessa pronuncia della quale ha – fondatamente
– ragione di dolersi la “in proprio”. Parte_1
Né sussistono dati normativi per ritenere che sia solo essa, in proprio, a dover rispondere della condanna alla ripetizione delle somme incontestatamente ricevute anche quale mandataria Cont del
A ben vedere, le regole richiamate dalle parti appellate non valgono ad attribuire alla sola mandataria in proprio la responsabilità in via esclusiva delle obbligazioni afferenti al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ma solo ad individuarla come soggetto tenuto nella sua specifica veste.
E se è pur vero che solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo anche per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, è altrettanto vero che essa agisce in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, posto che le posizioni sostanziali delle singole imprese devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro capogruppo mandataria (Cass. Civ. Sez. I, 30 agosto 2004, n.
17411).
In definitiva, ha errato il Tribunale a ritenere come soggetto obbligato
[...]
Cont solo “in proprio” e non già quale mandataria del Parte_1
In parte qua, la sentenza deve essere corretta nei sensi di quanto sopra rilevato.
§2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'errore nel quale sarebbe incorso il primo Giudice per avere ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da nelle citate qualità, al fine di ottenere la Parte_1 condanna del al pagamento delle somme dovute a titolo di indebito Controparte_4 arricchimento in ragione della erogazione della prestazione dedotta nel contratto, poi caducato. Deve essere evidenziato che il Tribunale di Vibo Valentia ha posto a base della dichiarazione di inammissibilità il condiviso insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale
“nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice” (Cass. Civ. Sez. Un., 27 dicembre 2010 n.
26128).
In dichiarata applicazione del principio sopra esposto – derivante dalla peculiare posizione assunta dalle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e dalla limitata estensione dello jus variandi in capo al creditore opposto in rapporto alla domanda originariamente avanzata – il
Tribunale di Vibo Valentia ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame il Comune opponente avesse “limitato la propria opposizione a contrastare la domanda creditoria per inefficacia dei contratti intercorsi fra le parti, senza ampliare il thema decidendum”; ne ha fatto discendere la conclusione secondo la quale “la proposizione della domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. …, considerata la diversità della stessa rispetto alla domanda di adempimento contrattuale integrante la domanda avanzata in sede monitoria”, doveva essere qualificata inammissibile.
La statuizione in esame ha formato oggetto di censura da parte dell'appellante, che ha sostenuto la tesi secondo la quale la domanda di indebito arricchimento (avanzata con la comparsa di costituzione) trovasse la sua “giustificazione” non nella possibile modifica dell'azione di pagamento già proposta ma nella facoltà di replica alla richiesta riconvenzionale di ripetizione delle somme già versate, sì come attivata dal sulla scorta della eccezione Controparte_4 di nullità ed inefficacia dei contratti: “In realtà, il – nello spiegare Controparte_4 opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'odierna esponente – non si è limitato a contestare i crediti azionati in sede monitoria, ma:
- in primo luogo, ha eccepito la nullità e l'inefficacia dei contratti, su cui il predetto credito si fondava;
- e, a fronte di tale nullità, ha chiesto in via riconvenzionale che parte opposta fosse condannata a restituire al le somme ricevute”. CP_4 Ne ha dedotto la parte appellante che l'opponente aveva Controparte_4 introdotto nel giudizio un ulteriore tema di indagine, come tale idoneo a legittimare la nuova domanda di indebito arricchimento.
La tesi è fondata nei termini di seguito esposti.
Nella vicenda in esame, non è tanto a venire in rilievo la concreta applicabilità e declinazione dei principi enunciati dalla richiamata sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, quanto la proposizione da parte del di una domanda Controparte_4
Cont riconvenzionale tesa ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte in favore del
E che si tratti di una domanda riconvenzionale di restituzione di quanto già versato – fondata sulla eccepita “caducazione” dei contratti di affidamento dell'appalto – è stato riconosciuto dal Giudice di primo grado che così ha qualificato la domanda e ne ha disposto dichiaratamente l'accoglimento.
Nè risulta che alcuna parte si sia doluta di simile qualificazione della richiesta.
Ne discende una considerazione evidente: nella pure evidente diversità che corre tra l'azione di adempimento e quella di indebito arricchimento, nel caso di specie si è a cospetto della proposizione da parte dell'originario attore in senso sostanziale di una vera e propria reconventio reconventionis.
E tanto comporta, inequivocabilmente, l'ammissibilità della domanda avanzata dall'odierna appellante.
Non è infatti in questione la sussistenza o meno di una domanda legittimata dalla proposizione di un nuovo tema di indagine da parte del debitore opponente tale da “giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa”, ma la ricorrenza di una domanda riconvenzionale in ordine alla quale spettava all'attore originario, convenuto in riconvenzionale, il diritto alla contro domanda.
Si tratta di principio di ordine generale anche richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza citata dal primo giudice: “Peraltro, la reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una reconventio reconventionis ( v. in questo senso Cass. 13.2.2009 n. 3639; Cass. 31.3.2007 n. 8077;
Cass.
7.2.2006 n. 2529; Cass. 18.6.2004 n. 11415; Cass. 29.7.2002 n. 11180)” (pag. 17 della motivazione). Ergo, il capo di decisione con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda merita di essere rivisitato nel senso invocato dall'appellante.
Non per questo, però, la domanda di indebito arricchimento merita accoglimento.
È noto che ai sensi dell'art. 2041 c.c. può essere riconosciuto l'indennizzo al soggetto che abbia subito, sine causa, un depauperamento del suo patrimonio a fronte di un arricchimento del soggetto beneficiario della sua prestazione.
In questo quadro, in disparte la qualità pubblica o privata del beneficiario, elemento necessario si profila il suo “arricchimento”.
La dimostrazione di esso, in tutta evidenza, spetta al soggetto che agisce ex art. 2041 c.c.
Ferma la non necessarietà del riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024).
Si tratta di regula iuris espressamente richiamata dalla Suprema Corte: “… ciò che il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento; e il relativo accertamento da parte del giudice non incorre nei limiti di cognizione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, trattandosi di verificare un evento patrimoniale oggettivo, qual è l'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, perché altrimenti si riconoscerebbe all'amministrazione una posizione di vantaggio che è priva di base normativa” (Cass. Civ. Sez.
Un., 26 maggio 2015 n. 10798, in motivazione punto 4.2).
Nella vicenda che occupa, la dimostrazione dell'arricchimento del Controparte_4
difetta.
[...]
Non è stata fornita alcuna prova in tal senso, anche a fronte del fatto che giammai alcuna struttura del Nuovo Teatro Comunale di è stata realizzata sulla scorta della CP_4
Cont progettazione realizzata dal
Anzi, merita di essere considerato che gli atti di annullamento in autotutela (cfr. docc. 13,
14 e 15 del fascicolo di primo grado del Comune di ), danno conto di un dato non CP_4 contestato: la generale inutilizzabilità della progettazione definitiva ed esecutiva elaborata dalla odierna appellante in ragione della difformità da quanto deciso, sovradimensionato da un punto di vista funzionale ed economico sì da renderne impossibile la realizzazione.
Non è dato comprendere, allora, di quale arricchimento si sia avvalso l'Ente Locale, non potendosi certamente ritenere tale la mera acquisizione di un progetto non utile in alcuna misura.
Allo stato, conclusivamente, nessun arricchimento è stato provato da parte dell'appellante. Né alcun effetto avrebbero sul punto le prove invocate ancora oggi dalla parte appellante del tutto avulse dai profili in evidenza e dunque non meritevoli di ammissione.
Si impone, allora, il rilievo della carenza di pregio del secondo motivo di gravame nei sensi di quanto invocato dalla parte appellante.
§3
Sorte analoga merita il terzo ed ultimo motivo di impugnazione.
Con esso, la parte appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “intervenuto l'annullamento sull'aggiudicazione, i due contratti che hanno legato le due principali parti in causa devono ritenersi caducati e con essi il conseguente diritto di credito vantato”, disponendo conseguentemente l'accoglimento della “domanda riconvenzionale avanzata dal alla luce della regola dettata dall'art 1463 c.c., avendo sostenuto che “le prestazioni CP_4 ricevute in forza di contratto vanno restituite < dell'indebito>>. Difatti, se il contratto intercorso tra le parti non ha prodotto alcun effetto, questo effetto dirompente va a colpire il rapporto contrattuale sin dalla sua stipulazione”.
Il motivo di impugnazione si presenta articolato su più profili, posto che sono stati denunciati:
a) la inconferenza del richiamo all'art. 1463 cod. civ., stante la mancata richiesta di risoluzione dei contratti;
Cont b) la mancata sopravvenuta impossibilità del dar corso all'incarico ricevuto;
Cont c) l'integrale svolgimento da parte del di tutte le attività che gli erano state commissionate;
d) la mancata richiesta e la connessa omessa statuizione circa la nullità dei contratti legittimante la ripetizione delle somme già erogate, non profilandosi utile allo scopo l'annullamento degli atti amministrativi adottati dal di ad opera del CP_4 CP_4
Tribunale Amministrativo;
e) l'impossibilità di far luogo alla ripetizione delle somme erogate per le prestazioni già rese a fronte di contratti ad esecuzione periodica – quale si configuravano quelli intercorsi tra le parti – afferenti alla progettazione esecutiva, alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza e in ragione delle quali, anzi, erano divenuti esigibili nuovi crediti, pure richiesti in sede giudiziale.
Prima di procedere alla disamina della questione, appare necessario rilevare che non forma oggetto di contestazione tra le parti la ricostruzione della complessa vicenda: in particolare, risulta incontestato che I) - il TAR Calabria aveva annullato
1.a - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2005 di approvazione del progetto preliminare,
1.b - la deliberazione della Giunta Comunale n. 71/2007 di approvazione del progetto definitivo-
I stralcio,
1.c - la deliberazione di Giunta Comunale n. 202/2007 di approvazione del progetto definitivo generale,
1.c - la Determinazione Dirigenziale n. 529/2007 di approvazione del progetto esecutivo - I stralcio;
II) - il beni ente finanziatore per la realizzazione dell'opera, CP_10 Controparte_11 sulla scorta della deliberazione n. 331 del 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, aveva disposto la revoca del finanziamento per la esecuzione dell'opera;
II) - il aveva annullato in via di autotutela gli atti di conferimento di Controparte_4 incarico per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi;
IV) - il ricorso proposto dalla odierna appellante avverso il provvedimento di annullamento in autotutela era stato rigettato dal TAR Calabria.
Ciò posto, occorre aggiungere un ulteriore elemento: il passaggio motivazionale decisivo della pronuncia gravata si rinviene nella seguente affermazione consegnata dal Giudice a pag. 5 della sentenza: “Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, deve osservarsi che all'annullamento della aggiudicazione pronunciata dal Giudice amministrativo, deriva la caducazione automatica del contratto successivamente stipulato, senza la necessità di ulteriori pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione (cfr., Cass. Ord.,
n. 4456/2018)”.
L'argomentazione spesa dal Tribunale è ineccepibile, facendo corretta applicazione non solo del dettato dagli artt. 121 e segg. del C.P.A. di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 ma anche del principio secondo il quale dall'annullamento dell'aggiudicazione definitivamente pronunciato dal
GA discende la caducazione automatica del contratto successivamente stipulato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'Amministrazione, e ciò in considerazione del collegamento funzionale tra i due atti (Cass. n. 17693 del 2004; n.12629 del
2006; n. 4781 del 2007; 9906 del 2008; n. 3185 2008; n. 24438 del 2011; n. 10617 del 2012;
n.2408 del 2016; Cons. Stato n. 7578 del 2011 e n. 2802 del 2013).
Occorre allora valutare quali siano gli effetti che la “caducazione automatica” determina sulle prestazioni rese. Sovviene allora il principio secondo il quale “il contratto stipulato con l'illegittimo aggiudicatario è inefficace con effetto ex tunc, essendo questa la specifica conseguenza dell'integrale annullamento della procedura negoziata e dell'obbligo per l'amministrazione di rinnovare la gara (cfr. Cons. Stato Sez. V, 589/2023; Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 19775 del
25/07/2018).
Merita di essere altresì richiamata altra pronuncia: “nei contratti di appalto stipulati dalla
P.A. con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, l'annullamento in sede giurisdizionale del verbale di aggiudicazione pone nel nulla l'intero effetto-vicenda derivato dall'aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto che vi è insito o che, ove stipulato in successivo momento, non ha - di regola - alcuna autonomia propria e non costituisce la fonte dei diritti ed obblighi tra le parti, ma, assumendo il valore di mero atto formale e riproduttivo, è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato e a restare automaticamente e immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell'amministrazione, in conseguenza della pronunciata inefficacia "ex tunc" del provvedimento amministrativo, travolto dall'annullamento giurisdizionale” (Cass. Civ. Sez. I, 27 marzo 2007 n. 7481).
Ergo, nessun effetto dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti può essere riconosciuto.
Ne discende che le prestazioni rese sono da qualificare sine titulo e legittimano la richiesta di restituzione di esse, non assumendo rilievo né il tema della nullità o della risoluzione del contratto né quello della sussistenza di fattispecie contrattuale ad esecuzione periodica.
Si è a cospetto di genetica inefficacia del rapporto e inesistenza di fondamento delle prestazioni, destinate ad essere legittimamente ripetute perché indebite.
Tanto priva di pregio anche il terzo motivo di appello e rende del tutto sfornite di fondamento le ulteriori richieste.
L'esito del giudizio rende ultronea ogni valutazione per ciò che concerne le posizioni di e Controparte_5 Parte_2
Le determinazioni accessorie
Le spese del giudizio – atteso il suo esito – seguono la soccombenza sostanziale per ciò che concerne la controversia insorta tra la parte appellante e il;
vengono Controparte_4 liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri dettati dai DD.MM. 55/2014 e
147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 520.000, parametro medio.
Devono essere invece compensate le spese processuali tra le parti e e Controparte_5
Parte_2 Il parziale accoglimento dell'appello esclude di dover disporre la condanna dell'appellante al versamento di una somma pari a quella dovuta per il contributo unificato già versato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito con l'arch. e con Controparte_2 Controparte_3
con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2019, avverso la sentenza n. 481/2019, resa
[...] dal Tribunale di Vibo Valentia, in data 22 maggio 2019, pubblicata in data 23 maggio 2019, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda riconvenzionale del e per l'effetto condanna Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 proprio nonché in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito con l'arch. e con Controparte_2 Controparte_3
alla restituzione degli importi conseguiti in esecuzione dell'appalto;
[...]
2) rigetta nel resto l'appello;
3) condanna in proprio nonché in qualità di Parte_1 capogruppo mandataria del costituito con l'arch. Controparte_1
e con al pagamento delle Controparte_2 Controparte_3 spese processuali in favore del , che liquida in euro 20.119 per CP_4 Controparte_4 compenso professionale, Oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,,
IVA e CPA come per legge;
4) dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero