Articolo 12 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 febbraio 1979
Art. 12.
Il personale ferroviario puo' essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa.
L'utilizzazione in mansioni superiori a termini del precedente comma, potra' essere consentita di regola soltanto nei casi di carenze di personale non prevedibili, e dovra' avere carattere temporaneo.
Qualora tale utilizzazione sia richiesta per prevedibili carenze di personale, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e potra' essere rinnovato con provvedimento motivato.
Restano in vigore le disposizioni di cui all' articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979
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