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18 febbraio 1979
18 febbraio 1979
Art. 12.
Il personale ferroviario puo' essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa.
L'utilizzazione in mansioni superiori a termini del precedente comma, potra' essere consentita di regola soltanto nei casi di carenze di personale non prevedibili, e dovra' avere carattere temporaneo.
Qualora tale utilizzazione sia richiesta per prevedibili carenze di personale, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e potra' essere rinnovato con provvedimento motivato.
Restano in vigore le disposizioni di cui all' articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo.
Il personale ferroviario puo' essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa.
L'utilizzazione in mansioni superiori a termini del precedente comma, potra' essere consentita di regola soltanto nei casi di carenze di personale non prevedibili, e dovra' avere carattere temporaneo.
Qualora tale utilizzazione sia richiesta per prevedibili carenze di personale, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e potra' essere rinnovato con provvedimento motivato.
Restano in vigore le disposizioni di cui all' articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo.
Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16111Provvedimento: […] E questa attività, per la sua natura (tecnica, amministrativa e contabile), e per la specializzazione e l'autonomia operativa che esigeva, rientrava nel modulo normativo del livello richiesto. Fondato era, inoltre, il ricorso incidentale: per il periodo anteriore al 5 maggio 1988 e nei limiti della prescrizione quinquennale, lo CO aveva diritto, in base all'art. 12 della legge n. 42 del 1979, alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori, di cui era incontroversa la durata. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Ferrovie dello Stato S.p.a., percorrendo le linee di tre motivi, illustrati con memoria;Leggi di più...
- provvedimento formale di conferimento dell'incarico·
- necessità·
- dipendenti delle ferrovie dello stato·
- esclusione·
- svolgimento di mansioni superiori·
- mansioni·
- lavoro subordinato·
- lavoro·
- categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro·
- diverse da quelle dell'assunzione