Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 11525/2024 R.G.;
premesso che, su richiesta delle parti (cfr. verbale di udienza del 29.10.2024), con decreto del 29.10.2024 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 20.2.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gentile
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2024 il ricorrente, premesso che “dal 17.1.2001 appartiene al personale marittimo con la qualifica di “Piccolo di Camera”, ha convenuto CP_ in giudizio l al fine di sentir: 1) accertare, ad ogni effetto di legge, che il ricorrente ha diritto all'indennità per temporanea inidoneità alla navigazione, prevista dall'art. 1 della Legge 1486/1962, per il periodo dal 24.6.2023 (giorno successivo al verbale della Commissione di I grado) al
19.10.2023 (data di notifica del verbale della Commissione Medica Centrale); 2) conseguentemente condannare l' alla corresponsione dell'indennità giornaliera CP_1 pari al 75% della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario. Ill tutto oltre accessori.
A fondamento della domanda ha dedotto:
- che “con verbale della Commissione Medica Permanente di I grado del 23.6.2023 veniva dichiarato non idoneo permanentemente ai servizi della navigazione per le seguenti
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- che “in data 17.7.2023, tramite la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, l'istante proponeva ricorso avverso il giudizio di inidoneità all'imbarco formulato nei suoi confronti”;
- che, “la Commissione Medica Centrale, riunitasi il 9.10.2023, così deliberava: Vista la documentazione sanitaria allegata al ricorso… la Commissione accoglie il ricorso del marittimo e lo giudica IDONEO ai servizi della navigazione, in quanto dalla documentazione sanitaria, non emergono infermità tali da impedire il normale svolgimento dell'attività lavorativa a bordo di navi mercantili, ai sensi del R.D.L. n.1773 del 14.12.1993 e successive modifiche”;
- che “in data 20.10.2023, a mezzo PEC, il ricorrente richiedeva all' l'indennità per CP_1 temporanea inidoneità alla navigazione prevista dalla legge 1486 del 1962 (cd. Legge
Focaccia) per il periodo dal 24.6.2023 al 19.10.2023, data di notifica del provvedimento della Commissione Medica Centrale”;
- che con missiva datata 15.1.2024 l' di Napoli gli comunicava la reiezione della CP_1 domanda in quanto “… la sua richiesta di indennizzo ex legge Focaccia è stata respinta in quanto l'indennità spetta nei soli casi di temporanea inidoneità. Dai verbali allegati invece lei risulta non idoneo in primo grado ed idoneo alla navigazione in base a quanto statuito dalla Commissione Centrale”;
- di aver inutilmente presentato ricorso al Comitato Provinciale dell' . CP_1
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio anche l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa.
In sintesi ha dedotto:
- che dai verbali allegati dal ricorrente non risulta la temporanea inabilità richiesta dalla norma, “quanto piuttosto una decisione in I grado di Inidoneità permanente ai servizi della navigazione e in appello di Idoneità ai servizi della navigazione”;
- che “il richiamo ad una pronuncia di cassazione del 2015, che avrebbe riconosciuto l'indennizzo anche ai casi di permanente inidoneità, appare di dubbia pertinenza”.
***
La domanda è infondata.
La legge n. 1486/1962, all'articolo unico, recita:
I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e dichiarati temporaneamente inidonei, hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneità, fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennità giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.
La Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.
Dalla lettura della norma si evince che per poter beneficiare dell'indennità oggetto di domanda è necessario che:
- il marittimo abbia ricevuto assistenza per malattia o infortunio;
- che alla cessazione di tale assistenza, sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo al
2 lavoro.
Nel caso in esame, come dallo stesso ricorrente allegato in ricorso, il giudizio di inidoneità permanente della commissione di primo grado è stato riformato dalla Commissione Medica Centrale che lo ha dichiarato “IDONEO ai servizi della navigazione”.
In sostanza mancano entrambi i suindicati requisiti previsti dalla norma in questione, e segnatamente:
- la inidoneità temporanea (oltre che permanente) al lavoro;
- la circostanza che tale inidoneità segua l'assistenza per malattia o infortunio, neppure dedotta in ricorso.
Per completezza si evidenzia che, in ragione della circostanza per la quale la decisione di inidoneità al lavoro della Commissione di 1° grado è stata totalmente ribaltata dalla
Commissione Medica Centrale, la sentenza n. 18157/2015 della Suprema allegata in ricorso, ed alla quale si rimanda, non risulta pertinente ai fini della decisione in quanto riferita ad un caso diverso da quello in esame.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto, infine, ai compensi di lite, si rileva che il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo lo stesso non deve essere condannato al pagamento degli stessi.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara il ricorrente non tenuto a pagare all' i compensi di lite.
Si comunichi.
In Napoli, il 21.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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