Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
1423/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1423/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], CF. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliati in Torre del Greco alla via Tironi n. 10 nello studio dell'Avv. Maria
Rosaria Sansone, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2024, il difensore delle parti si è rimesso al tribunale.
Il P.M., in data 17.12.2024, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di omologazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.07.2024, e hanno dedotto di Parte_1 Controparte_2
aver contratto matrimonio in Torre del Greco in data 16.04.2007, nel corso del quale sono nate le figlie nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente non Persona_1
indipendente, e , nata a [...] in data [...], minorenne;
che, essendo Persona_2
divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno deciso di separarsi consensualmente
1
abitarla con la figlia minore e con la figlia maggiorenne . Il sig. Persona_2 Persona_1
lascerà la casa coniugale, prelevando dalla stessa i suoi effetti personali, entro e Controparte_2
non oltre il termine del 10/07/2024 e provvederà, quindi, a trasferire altrove la propria residenza dando comunicazione alla moglie del nuovo indirizzo.
2. La figlia minore verrà Persona_2
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori stabilendo la sua residenza privilegiata presso l'abitazione della madre sita in Torre del Greco alla Via A. De Curtis n° 9/B. Il padre potrà vederla e tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze scolastiche e relazionali della stessa nonché con le proprie esigenze lavorative ogni qualvolta vorrà e in ogni caso, almeno due pomeriggi a settimana
(lunedì e venerdì) dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nel periodo invernale e dalle ore 16.00 alle ore 22.00 durante il periodo estivo e un fine settimana al mese con pernottamento presso l'abitazione del padre.
La minore trascorrerà, altresì, con il padre, ad anni alterni, il 24-25-26 dicembre ed il 31 dicembre e 1° gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua;
nonché 20 giorni nel periodo estivo da concordare con la madre, tenendo conto delle esigenze lavorative del . Il tutto come dettagliatamente Per_2
previsto nel piano genitoriale (cfr. All. n. 2) sottoscritto da entrambi i coniugi che si allega al presente formandone parte integrante e sostanziale. Nel predetto piano genitoriale sono previste e regolamentate in maniera dettagliata, oltre alle modalità di visita, anche le visite mediche, le attività extrascolastiche, le vacanze e i giorni festivi, nonché la ripartizione al 50% tra i coniugi di tutte le spese straordinarie.
3. I coniugi concorderanno ogni decisione riguardante la cura, l'educazione e l'istruzione della minore nell'esclusivo interesse della stessa tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_2
il giorno 1 di ogni mese, l'importo complessivo di € 600,00 (euro seicento/00) a Parte_1
mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra (Fineco Bank - IBAN: IT95 J030 Pt_1
1503 2000 0000 5617 351) a titolo di mantenimento della figlia minore e della figlia Per_2 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Detta somma sarà adeguata annualmente ed automaticamente con riferimento agli indici ISTAT di svalutazione monetaria maturati nell'anno precedente. Il tutto oltre al predetto 50% di tutte le spese straordinarie riguardanti le figlie.
5. La sig.ra si dichiara economicamente autosufficiente per cui alcun assegno di mantenimento Pt_1 dovrà alla stessa essere corrisposto.
6. L'assegno unico per la minore, attualmente di € 305,94, versato ad oggi sul c/c intestato al sig. verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra Per_2
Il sig. , laddove necessario, si impegna e si obbliga a sottoscrivere la Pt_1 Per_2 documentazione necessaria a consentire alla stessa di percepire integralmente l'assegno unico, quale sarà l'importo dello stesso.
7. Dal momento in cui il sig. lascerà la casa coniugale il Per_2
2 pagamento di tutte le utenze (acqua, luce, gas) sarà ad esclusivo carico della sig.ra
[...]
.
8. I coniugi pagheranno nella misura del 50% ciascuno le rate del mutuo fondiario relativo Parte_1
alla casa coniugale cointestata tra i coniugi, contratto con la Barclays Bank PLC, attualmente di circa € 950,00 mensile (cfr. All. n. 3 e 4).
9. Il sig. , in considerazione del ridotto importo Per_2 dell'assegno di mantenimento previsto per le figlie, e in ragione del proprio reddito, si impegna e si obbliga a corrispondere in via esclusiva e in maniera puntuale: - le rate del finanziamento contratto con la ES in data 27/12/2022 (€ 1.070,00 in 20 rate) per l'acquisto del pianoforte per la figlia minore , pari ad € 53,50 mensili (cfr. All. n. 5); - le rate dei finanziamenti contratti con Per_2 la ES in data 1/02/2023 (€ 4.885,62 in 48 rate) per l'acquisto del depuratore acqua/aria per € 100,00 mensili (cfr. All. n. 6); e con la PA in data 6/05/2021 (€ 2,777,05 in 60 rate) per l'acquisto dell'addolcitore per € 44,95 mensili (cfr. All. n. 7) e in data 6/06/2022 (€ 3.882,49 in 60 rate) per l'acquisto dei filtri acqua per € 63,05 mensili (cfr. All. n. 8); - le rate del finanziamento contratto con la ES in data 27/02/2024 (€ 1.069,96 in 24 rate) per l'acquisto dell'asciugatrice per € 42,90 mensili (cfr. All. n. 9)”.
Designato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note scritte su loro richiesta, con ordinanza del 24.10.2024 sono stati richiesti chiarimenti in ordine all'importo dell'assegno di mantenimento per le due figlie posto a carico del padre, convenuto complessivamente in euro 600,00 nonostante l'elevata capacità reddituale del (dipendente Per_2 con contratto per dodici mesi all'anno, con il grado/qualifica di comandante, presso la società Vetor
s.r.l. con sede in Anzio alla Via Porto Innocenziano n. 49 con una retribuzione mensile netta di euro
4.600,00 circa) in rapporto alla non particolare entità delle rate dei finanziamenti che lo stesso intendeva accollarsi (euro 300,00 circa complessivamente al mese); nonché in relazione alla disciplina del diritto di visita, avendo le parti convenuto - in assenza di specifiche ragioni giustificatrici - la permanenza della minore presso il padre per un solo finesettimana al mese Per_2
senza, inoltre, specificare i relativi orari.
Rinviata la causa all'udienza del 3.12.2024, è comparsa unicamente Parte_1 rappresentando il venir meno dei presupposti dell'accordo. All'esito dell'ascolto della ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per rendere il parere.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, essendo venuto meno l'accordo sotteso al ricorso, le cui condizioni, tra l'altro, non sono mai state concretamente osservate.
Si osserva, infatti, che la ricorrente all'udienza del 3.12.2024 ha dichiarato che il coniuge, da quando si è allontanato dalla casa familiare, non ha mai versato nulla a titolo di mantenimento delle figlie, con le quali da giugno 2024, tra l'altro, non ha più alcun rapporto neppure telefonico. In particolare,
3 la ha dichiarato: “sono separata di fatto da mio marito da novembre dello scorso anno, ma Pt_1
i nostri problemi risalgono a data antecedente. Da quando si è allontanato dalla casa familiare non ha versato più nulla per il mantenimento dei nostri figli. L'unica spesa a cui provvede è quella del mutuo, che paga integralmente e la rata è di euro 950,00 a tasso variabile. ADR: fino a marzo 2024 ha visto, anche se sporadicamente, le nostre figlie le quali, però, non hanno mai pernottato a casa del padre. Preciso che una delle nostre figlie è maggiorenne. ADR: da marzo 2024 a giugno 2024 è stato presente solo telefonicamente;
quando abbiamo depositato il ricorso per il presente giudizio non è stato più presente con le nostre figlie, non le ha viste né sentite. A settembre, mia figlia Per_1
maggiorenne, ha voluto incontrare il padre e si sono visti solo due volte e solo nel secondo incontro era presente anche la minore . Da questo momento non hanno avuto più rapporti;
mia figlia Per_2 gli manda anche dei messaggi ma lui non risponde”. Per_1
D'altra parte, il non è neppure comparso all'udienza fissata per la comparizione personale Per_2
e l'avv. Sansone, costituita nell'interesse di entrambi i coniugi, ha rappresentato di avergli sottoposto il nuovo accordo - che prevedeva un mantenimento per le figlie di euro 800,00 complessivamente con la previsione dell'esercizio del diritto di visita del padre per due finesettimana al mese, integrando il piano genitoriale - ma che il non ha inteso sottoscrivere l'accordo. Per_2
Dunque, è evidente che risulta venuto meno l'accordo e che le pattuizioni di cui al ricorso non vengono osservate, per cui la domanda deve essere rigettata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato in data 04.07.2024;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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