Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere dott.ssa Monica Micheli Consigliere On. dott. Sandro Montanari Consigliere On. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti di appello riuniti iscritti al N.R.G. 50900/2023 + 50940/2023 vertenti
TRA
n. a GO (MC) il 6-1-1945, c.f. , elettivamente RT C.F._1 domiciliata in Roma, via Carezzano n.159, presso lo studio dell'Avv. Margherita Fochetti, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all'atto di appello - appellante nel procedimento nr. 50900/2023.
E
, n. a Roma il 19-12-1972, c.f. , elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Roma, via Gualtiero Serafino n. 20, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Capezzuoli, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all'atto di appello - appellante nel procedimento nr. 50940/2023.
E
Avv. c.f. , nella qualità di curatore speciale del CP_1 C.F._3 minore , nato a [...] l'[...], giusta nomina del T.M. con decreto del 22- Persona_1
11-2022, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Ippolito Nievo n. 61 - appellato.
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
– appellata, contumace. C.F._4
E
Sindaco p.t. di Roma, nella qualità di tutore provvisorio, giusto decreto di nomina del T.M. di Roma del 22-11-2022, del minore , nato a [...] l'[...] - appellato, Persona_1 contumace.
E Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma – intervenuto.
Fatto nonna paterna del minore , nato a [...] l'[...] RT Persona_1 dall'unione tra il proprio figlio e i quali Parte_2 Controparte_2 avevano contratto matrimonio a Cuba in data 25-9-2001 (atto trascritto presso il registro dello Stato Civile di Roma nel 2002), con ricorso depositato il 9-5-2023 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 128/2023 in data 24-3-2023, dep. 11-4-2023, che ha dichiarato lo stato di adottabilità del predetto minore. Questa sentenza, oltre che dichiarare lo stato di adottabilità del minore, ha così pure disposto: conferma la nomina quale tutore provvisorio del Sindaco di Roma;
ordina che sia vietato ogni contatto tra i parenti ed il minore ad eccezione di quanto di seguito stabilito;
ha stabilito, nel superiore interesse del minore, che lo stesso potrà mantenere un rapporto con la nonna paterna ed il fratello maggiorenne ( , n. a Roma il 27-3-2004); sarà compito del tutore Per_2
e del Servizio Sociale del Municipio XII di Roma, inizialmente, quello di predisporre tali
R.G. 50900/2023 + 50940/2023
incontri in forma protetta e secondo un calendario (in linea di massima con incontri ogni due mesi ed una telefonata mensile) che verrà impostato nel rispetto delle esigenze esclusive del minore legate al suo nuovo regime di vita ed a quello che sarà il nuovo ambiente di accoglienza;
sarà cura del tutore e del Servizio Sociale di appartenenza - allorquando l'adozione si sarà perfezionata con il collocamento del minore presso una nuova famiglia - interessare il nuovo Servizio di competenza secondo il luogo di collocamento che, in accordo con il GIL della coppia eventualmente individuata dal Tribunale, potrà proseguire gli incontri in forma protetta e verificare che gli stessi siano funzionali al benessere psicologico del minore e alla costruzione della sua identità, nonché al processo di filiazione adottiva con possibilità eventualmente di sospendere gli stessi e/o di diradarli ovvero interromperli qualora possano incidere sul buon andamento dell'adozione e sulla stabilità emotiva e sullo sviluppo armonico del minore;
dispone che potrà mantenere un _1 rapporto con il padre solo in una cornice terapeutica, all'interno di un progetto elaborato dal che seguirà il minore e solo fino a quando ciò verrà ritenuto utile per la finalità CP_3 clinica e terapeutica del minore;
il TSMREE, il tutore ed il Servizio Sociale (attualmente del
Municipio XII di Roma e successivamente quello competente secondo il luogo di eventuale collocamento del minore) congiuntamente sono pertanto incaricati di valutare l'opportunità, la frequenza e la necessità di un'eventuale interruzione degli incontri allorché gli stessi non siano più ritenuti utili dal punto di vista terapeutico del minore;
conferma il collocamento provvisorio del minore, ai sensi dell'art. 10 comma terzo della legge nr. 184/1983, già disposto con il decreto di apertura del procedimento di accertamento dello stato di abbandono;
incarica il TSMREE della ASL Roma 1, Distretto 13, di proseguire tutti i trattamenti terapeutici di cui lo stesso necessita e di effettuare un sostegno psicologico funzionale anche a favorire l'inserimento del minore nella famiglia adottiva. L'appellante ha chiesto di annullare la sentenza di primo grado e conseguentemente affidare il minore alla nonna paterna collocandolo presso la stessa, disponendo, ove Persona_1 necessario, una assistenza domiciliare a carico del Servizio Sociale con relativo monitoraggio (l'appello è stato iscritto al N.R.G. 50900/2023). Anche , padre del minore , ha proposto appello avverso la Parte_2 Persona_1 medesima sentenza, con separato ricorso depositato in data 14-5-2023 (iscritto al N.R.G. 50940/2023); l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza di primo Parte_2 grado, di revocare la dichiarazione dello stato di abbandono del minore affidandolo alla nonna paterna RT
I due appelli sono stati riuniti con decreto presidenziale del 24-5-2023.
Non si sono costituiti madre del minore, né il Sindaco p.t. di Controparte_2
Roma, nella qualità di tutore provvisorio del minore. Riguardo ad si osserva che la notifica nei suoi confronti Controparte_2 dell'appello di è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito RT in data 3-5-2024 (quindi perfezionatasi dopo 20 giorni il 23-5-2024) presso il Comune di Rio (Isola d'Elba), nel quale risultava essere stata residente. La notifica nei confronti della medesima dell'appello di Controparte_2 [...]
è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito in data 21-5-2024 (quindi Pt_2 perfezionatasi dopo 20 giorni il 10-6-2024) presso il medesmo Comune di Rio (Isola d'Elba). Infatti risulta dal “certificato cronologico di residenza” in data 2-5-2024 del Comune di Rio (Isola d'Elba, LI) che nata a [...] il [...], Controparte_2 cittadina cubana, proveniente da Roma (il 26-8-2016) era stata iscritta nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Rio (dove prima non aveva avuto residenza), alla via Alcide De Gasperi, dalla data del 1-1-2018 alla data dell'8-2-2023, e che era stata cancellata per irreperibilità il 9-2-2023. Inoltre la notifica dell'atto di appello di era stata tentata nei confronti di RT mediante spedizione postale in data 19-7-2023 a cura Controparte_2
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dell'Ufficiale Giudiziario – UNEP Roma nell'indirizzo della medesima sig.a nella CP_2 via Alcide De Gasperi di Rio (LI), ma con esito negativo perché “irreperibile” come da attestazione dell'Ufficiale postale in data 27-7-2023 sul plico postale (“per irreperibilità del destinatario” così come anche sottoscritto in data 19-7-2023 sull'avviso di ricevimento dall'Ufficiale postale); di seguito si era proceduto al deposito dell'atto di appello ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso il Comune di Rio nella data dell'8-9-2023, senza il rispetto (in ragione dell'ultimo comma del predetto articolo che prevede per il perfezionamento della notifica il decorso di 20 giorni) del termine originariamente assegnato per la notifica (10-9-
2023).
Invero in primo grado, nel procedimento di volontaria Controparte_2 giurisdizione (NRG 3247/19), si era costituita a mezzo di procura alla lite con proprio difensore domiciliatario, dichiarando, nella memoria di costituzione, di risiedere in “Isola D'Elba, Rio Marina, in via Alcide De Gasperi n. 5, 57037 (LI)”; ma già nel successivo procedimento di verifica dello stato di abbandono del minore (NRG 148/22) le era stato definitivamente nominato in data 16-2-2023, in difetto di sua attività difensiva, un difensore di ufficio, la cui nomina evidentemente valeva soltanto fino all'esito del procedimento di primo grado;
in primo grado era poi stata depositata agli atti la comunicazione in data 27-2- 2023 del che “per la nominata in oggetto è aperto un procedimento di CP_4 cancellazione anagrafica per irreperibilità”. Della persona di Controparte_2 si è fatto cenno inoltre nella relazione del Servizio Sociale di Roma Municipio XIII - Aurelio del 30-1-2024, laddove si riferisce che “da aprile scorso, il sig. risiede Pt_2 nell'appartamento della madre insieme a quest'ultima, avendo dovuto vendere la sua casa, perché costretto dall'ex moglie che avrebbe, per vie legali, preteso il suo 50%”; tuttavia non è in alcun modo indicato il recapito della stessa, per cui deve ritenersi sconosciuta la sua attuale dimora. In conclusione, entrambe le successive notifiche ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (23-5-2024 e 10-6-2024) si sono perfezionate entro il termine del 30-6-2024 assegnato dalla Corte con l'ordinanza del 16-4-2024 per il rinnovo notifica;
conseguentemente Controparte_2
che non si è costituita in questo grado, deve essere dichiarata contumace.
[...]
Riguardo al Sindaco p.t. di Roma, nella qualità di tutore provvisorio del minore, la notifica dell'appello di è avvenuta a mezzo p.e.c. in data 18-7-2023 ed anche a RT mezzo posta in data 19-7-2023; la notifica dell'appello di nei confronti del Parte_2
Sindaco è avvenuta a mezzo p.e.c. in data 20-10-2023: poiché il Sindaco di Roma, nella qualità, non si è costituito, se ne deve dichiarare la contumacia. Si è costituito, con unica memoria con riferimento ad entrambi gli appelli riuniti, l'Avv.
[...]
nella qualità di curatore speciale del minore , ed ha chiesto il rigetto CP_1 Persona_1 delle impugnazioni.
Con atto in data 11-4-2024, successivamente alla riunione degli appelli, il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento di entrambi gli appelli (è stato anche notificato il P.M.M. in data 19-7-2023). Con ordinanza in data 17-9-2024 la Corte ha disposto l'audizione del minore , Persona_1 nato a [...] l'[...], con accompagnamento da parte del curatore speciale, ed ha disposto richiedersi al Servizio Sociale informazioni circa lo svolgimento degli incontri tra il minore ed i parenti, così come disposti dal T.M. di Roma con la sentenza Persona_1 impugnata, e se vi erano impedimenti al riguardo, nel caso positivo per quali ragioni, e se gli incontri erano stati ripristinati e con quali modalità. All'udienza del 10-12-2024 è stato ascoltato il minore . Persona_1
Sono state acquisite le relazioni del Servizio Sociale di Roma del 30-1-2024, 28-5-2024 e
3-12-2024. La Corte ha riservato la decisione alla udienza del 15-4-2025, tenutasi in presenza come da verbale.
Diritto
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Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha motivato la decisione nel seguente modo: “La prospettiva di accertata (nel lungo tempo trascorso dall'inizio della osservazione del nucleo familiare) irrecuperabilità delle funzioni genitoriali o impossibilità di costruirle senza che questo realizzi una lesione irreparabile del diritto del minore di beneficiare senza ulteriori rinvii di un nucleo familiare a lui dedicato, onde evitare il pericolo di un grave danno evolutivo, integra i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore”. In particolare, riguardo al padre del minore, il T.M. ha ritenuto “che lo stesso presenta una personalità fragile non in grado di costituire una guida per il figlio. L'accertamento compiuto ha evidenziato come il presenti un funzionamento cognitivo ed emotivo inibito, Pt_2 rigido, con meccanismi difensivi ascrivibili alla dissociazione. Lo stesso ha mostrato una scarsa consapevolezza dei suoi limiti e soprattutto la tendenza ad attribuire all'esterno la responsabilità delle difficoltà, ben evidenti del suo nucleo famigliare e, in particolare, del minore. Il difensore dello stesso, peraltro, ha concluso chiedendo non il collocamento del figlio presso di sé, ma presso la propria madre, verosimilmente prendendo atto delle sue difficoltà”. Il T.M. ha affermato che “la nonna paterna, che recentemente sembrerebbe guarita da una grave malattia e che presenta un umore deflesso, non si ritiene in grado di effettuare una funzione vicaria del padre in considerazione, in primo luogo, della sua età (77 anni) che esclude a priori la capacità della stessa di prendersi cura del nipote in una prospettiva evolutiva. L'accertamento effettuato ha poi evidenziato, anche per la medesima, la tendenza ad attribuire all'esterno le difficoltà del nucleo senza riuscire ad effettuare alcuna revisione critica dei suoi comportamenti e soprattutto dei comportamenti disfunzionali ed antisociali tenuti dal figlio (padre del minore). La infatti, ha evidenziato di aver avuto uno stile Pt_1 genitoriale, nei confronti del proprio figlio, caratterizzato da una scarsa capacità di fornire una regola o dei confini adeguati”. Ha ancora affermato il T.M. che “devono considerarsi definitivamente interrotti i rapporti con la madre completamente scomparsa dalla vita del minore”. Secondariamente, il T.M. ha affermato, “quanto alla richiesta di mantenimento dei rapporti del minore con il fratello, la nonna ed il padre”, che “il Ctu, pur a fronte delle accertate disfunzionalità genitoriali del padre e della nonna paterna, ha verificato comunque l'esistenza di un rapporto affettivo tra il minore, la nonna ed il fratello” e “che recidere completamente questi rapporti possa essere fortemente destabilizzante per il minore già così tanto sofferente in ragione del suo vissuto e dei legami esistenti”. Il T.M. ha ritenuto che
“sarà dunque compito del Servizio Sociale, inizialmente, quello di predisporre tali incontri in forma protetta e secondo un calendario (in linea di massima con incontri ogni due mesi ed una telefonata mensile) che verrà impostato nel rispetto delle esigenze esclusive del minore legate al suo nuovo regime di vita ed a quello che sarà il nuovo ambito di accoglienza. Sarà poi cura del Tutore e del Servizio Sociale di appartenenza - successivamente al collocamento del minore presso una nuova famiglia - interessare il nuovo Servizio di competenza secondo il luogo di collocamento che, in accordo con il GIL della coppia eventualmente individuata dal Tribunale, potrà proseguire gli incontri in forma protetta e verificare che gli stessi siano sempre funzionali al benessere psicologico del minore e alla costruzione della sua identità, nonché al processo di filiazione adottiva con possibilità eventualmente di sospendere gli stessi e/o interromperli qualora possano incidere sul buon andamento dell'adozione e sulla stabilità emotiva e sullo sviluppo armonico del minore. Quanto al legame con il padre, tenendo conto di quanto emerso in sede di CTU ('il IG
sembra possedere un forte potere attivante su , rispetto alla sintomatologia, e Pt_2 _1 finisce per rappresentare un ostacolo per il benessere del minore, viste anche le continue intrusioni dovute alla copresenza del nucleo e della struttura ospitante sullo stesso territorio') si ritiene di dover stabilire, nel superiore benessere del minore, che potrà mantenere _1 un rapporto con lo stesso solo in una cornice terapeutica, all'interno di un progetto elaborato dal che seguirà il minore e solo fino a quando ciò verrà ritenuto utile per la finalità CP_3
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clinica e terapeutica del minore. Il Tsmree, il tutore ed il Servizio Sociale (attualmente del
Municipio XII di Roma e successivamente quello competente secondo il luogo di collocamento del minore) congiuntamente sono pertanto incaricati di valutare l'opportunità, la frequenza e la necessità di un'eventuale interruzione degli incontri allorché gli stessi non siano più ritenuti utili dal punto di vista terapeutico per il minore. Attesa, infatti, la grave inadeguatezza genitoriale paterna e la mancanza di margini di recupero, non si ritiene che vi siano ulteriori margini di incontri con il padre”. Con l'atto di appello ha ribadito di avere un forte legame affettivo con il RT minore, nei confronti del quale esercita un'azione positiva e contenitiva, per cui non si comprendono, ha aggiunto, le ragioni per le quali il TM invece che provare ad affidare il minore alla nonna paterna, anche con l'ausilio dei Servizi Sociali, abbia deciso di dichiarare lo stato di adottabilità del minore;
lo stesso minore aveva da sempre ribadito la volontà di tornare nella famiglia di origine;
l'appellante ha concluso per annullare la sentenza di adottabilità ed affidare il minore alla nonna paterna collocandolo presso la Persona_1 stessa, disponendosi, ove necessario, una assistenza domiciliare con monitoraggio da parte dei Servizi Sociali. Anche , con il proprio autonomo appello, ha chiesto di revocare la Parte_2 dichiarazione dello stato di abbandono e di affidare il minore alla nonna paterna, RT ha affermato che pur riconoscendo le proprie criticità ed i deficit riscontrati nelle
[...] relazioni familiari, non sono stati presi minimamente in considerazione gli elementi già evidenziati circa la possibilità di un collocamento del minore presso la nonna paterna. Tanto premesso, si devono ripercorrere i fatti su cui si è basata la sentenza del T.M..
Il nucleo familiare del minore , nel quale fino a febbraio 2016 era presente Persona_1 anche la madre, era seguito dal Servizio Sociale di Roma – Municipio XIII – Aurelio sin dal 2012 ed un primo procedimento davanti al T.M. di Roma (n. 1653/12 V.G.) era stato chiuso con il decreto del 12-8-2014 con cui veniva disposta la vigilanza del Servizio Sociale. Nel marzo 2016 il Servizio Sociale aveva segnalato una situazione di grave pregiudizio per i minori, ed il fratello maggiore , con richiesta di riapertura del fascicolo, cui _1 Per_2 facevano seguito le relazioni di aggiornamento del medesimo Servizio Sociale in data 26-8-
2016 e poi nelle date 23-10-2017 e 17-12-2018 su richiesta del Tribunale ordinario di Roma (al riguardo la relazione del Servizio Sociale di Roma – Municipio XIII – Aurelio 25-9-2019). Infatti tra e (i quali avevano contratto Parte_2 Controparte_2 matrimonio in Havana, Cuba, il 25-9-2001, con atto trascritto presso lo Stato Civile di Roma nell'anno 2002), su ricorso del primo, era stato proposto davanti al Tribunale ordinario di Roma un procedimento di separazione personale, nel quale la sig.a Controparte_2
, che risultava essersi allontanata dal domicilio coniugale sin dal 2009, aveva
[...] personalmente dichiarato di essersi trasferita all'Isola D'Elba per ivi stabilirsi con il nuovo compagno dal quale aspettava un figlio e dove svolgeva l'attività di collaboratrice domestica;
con ordinanza presidenziale del 29-4-2016 il Presidente del Tribunale di Roma aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, aveva affidato i figli minori e in via Per_2 _1 esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso, disciplinando il diritto di frequentazione della madre, a carico della quale aveva posto un assegno di mantenimento per i figli da corrispondersi al padre di euro 200,00 mensili a decorrere dal mese di maggio
2016. Con la sentenza del 15-11-2019 il Tribunale ordinario di Roma pronunciava la separazione personale tra i coniugi, affidava i figli minori e in via esclusiva al Per_2 _1 padre, con disciplina del diritto di frequentazione della madre, assegnava a Parte_2 la casa familiare sita in Roma, via Paolo Medolaghi n. 25, poneva a carico di
[...]
per il mantenimento ordinario per i figli la somma mensile di euro Controparte_2
200,00 da corrispondersi in favore di entro il 5 di ogni mese con la Parte_2 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
poneva le spese straordinarie per i figli a
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carico di nella misura del 30% e dichiarava le spese di lite Controparte_2 irripetibili non essendosi quest'ultima costituita con proprio difensore. Su istanza del P.M.M. in data 17-12-2019 veniva aperto il procedimento di volontaria giurisdizione n. 3247/19 V.G. davanti al T.M. di Roma a tutela dei minori , nato Persona_1 a Roma l'8-10-2012, e , nato a [...] il [...], entrambi figli dei coniugi Persona_3
e . Parte_2 CP_2 Controparte_2
Il procedimento di volontaria veniva disposto dal T.M. di Roma con decreto del 13-1-2020, con cui si sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, e Parte_2
si nominava tutore dei minori il Sindaco di Roma, si Controparte_2 disponeva il collocamento dei minori in adeguata struttura di accoglienza, si disponevano indagini ed accertamenti.
Le ragioni su cui si fondava il nuovo procedimento n. 3247/19 V.G. erano esplicitate nella succitata relazione del Servizio Sociale di Roma – Municipio XIII – Aurelio del 25-9-2019, secondo cui “la situazione dell'intero nucleo è fortemente peggiorata, presumibilmente a causa delle ulteriori problematicità emerse con l'inserimento di alla scuola elementare _1 e progressivamente aumentate durante tutto l'anno scolastico e delle sopravvenute malattie dei nonni paterni…. che da sempre hanno fortemente contribuito a tenere in piedi la famiglia (demenza senile per il nonno e carcinoma per la nonna), che hanno dichiarato e dimostrato di non riuscire più a sostenere emotivamente e concretamente la situazione”. A seguito dei comportamenti “iperattivi, aggressivi ed oppositivi di ” a scuola, e “di fronte a tutto _1 questo, il sig. , dopo un primo periodo in cui sembrava rispondere in maniera Pt_2 sufficientemente adeguata, non sarebbe più riuscito a gestire tanta pressione ed avrebbe iniziato ad assumere sempre più frequentemente atteggiamenti e metodi educativi impropri e dannosi: verbalmente, attraverso continue frasi offensive, fortemente svalutanti ed espulsive ('… non sei neanche figlio mio, mo te mando da quell'altro, te rimando da tu madre' '… sei un ritardato!!' '…io un figlio come te non lo voglio”, concretamente, attraverso modalità educative decisamente autoritarie, violenti metodi correttivi soprattutto nei confronti del figlio maggiore, come da quest'ultimo dichiarato. Allo stesso tempo, sembrerebbe che il sig. , più o meno dagli inizi di settembre abbia iniziato a fare quotidianamente ricorso Pt_2 all'uso di alcool, cannabis psicofarmaci (Xanax) per superare lo stress e l'ansia. Ciò è stato in parte ammesso dallo stesso, in parte constatato in prima persona dalle educatrici domiciliari ed in parte dedotto dalla scrivente durante i colloqui al servizio in cui si è avvertito chiaramente un forte odore di alcool e nei colloqui telefonici in cui l'uomo biascicava le parole ed aveva un eloquio piuttosto sconclusionato (non riconosceva il mese o il giorno)…. L'ipotesi di un inserimento in struttura o di affidamento eterofamiliare, infatti, veniva accolta come una soluzione possibile. Solo nel momento in cui tali ipotesi gli venivano presentate come concrete, il sig. , sempre più in balia dell'alcool, dichiarava di non essere Pt_2 d'accordo a nessuna delle due ipotesi progettuali, che comunque avrebbe accettato con rassegnazione, ma senza alcun tipo di collaborazione 'se è così allora mollo tutto e me ne vado'”. I minori e sono stati inseriti nella struttura del Villaggio SOS di Roma Per_2 Persona_1 in data 23-9-2019; “sia il padre che la madre nel tempo hanno utilizzato il telefono di Per_2 per avere contatti con i figli, diminuendo sempre di più le telefonate in struttura. e Per_2
ricevono visite protette dal padre settimanalmente e dai nonni, sempre in presenza del _1 padre, ogni quindici giorni. Gli incontri protetti si sono svolti solitamente in un clima sereno e di gioco e nel tempo si è notato un clima sempre più disteso ed armonioso, soprattutto in presenza dei nonni” (relazione Villaggio SOS di Roma 2-2-2021). Con la relazione del Servizio Sociale di Roma Municipio XIII – Aurelio del 12-1-2021 si riferiva che “la sig.ra trasferitasi all'Elba dal 2006 dove ha avuto il terzo figlio, ha mantenuto una CP_2 frequentazione piuttosto sporadica con i figli. Da settembre 2019 i minori sono inseriti presso
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la Casa Famiglia 'Villagio S.O.S.' dove incontrano il padre una volta a settimana e mantengono contatti telefonici con la madre”. Con la relazione del 19-12-2019 l'ASL Roma 1 (UOS Centro Specialistico per le Dipendenze) riferiva che si era dichiarato non disponibile a sottoporsi ad un Parte_2 percorso presso il Ser.D. “poiché afferma di non avere problemi di dipendenza” e che “in data 29/10/2019 ha riportato esito positivo solo all'uso di benzodiazepine”; con la relazione del 15-2-2021 la medesima ASL riferiva che “il Sig. si è sottoposto a n. 9 esami Pt_2 tossicologici urinari che hanno dato sempre esito negativo all'uso di sostanze psicotrope e positivo alla benzodiazepine, tranne che in una occasione in cui è risultato negativo anche alle benzodiazepine”. Alle udienze del 15-2-2021 e 17-2-2021 davanti al Giudice delegato del T.M. venivano sentiti i minori e le parti;
, assistito dal proprio difensore, dichiarava di lavorare nel Parte_2 campo della ristrutturazione edilizia con propria partita IVA, di essersi da sempre occupato dei figli, ammetteva che in passato aveva fatto uso di hashish, che prendeva sotto prescrizione medica un farmaco come aiuto per gestire l'ansia, negava di abusare di alcool;
che la situazione di difficoltà e disagio era coincisa con la malattia della propria madre che in quel periodo non aveva potuto aiutarlo con i ragazzi e ciò “ha influito negativamente su di me e i figli”. Alla udienza del 22-2-2021 davanti al Giudice delegato del T.M. Controparte_2
assistita dal proprio difensore, dichiarava di essere residente e di vivere all'Isola
[...] D'Elba, in Rio Marina, via Alcide De Gasperi n. 57, di essere disoccupata e di percepire l'indennità di disoccupazione poiché svolgeva lavori stagionali nel turismo che avevano chiuso le attività a causa del COVID;
di essersi separata dal suo attuale compagno e di essere in procinto di trasferirsi nuovamente a Roma, insieme al terzo genito, , volendo Per_4 accettare una proposta di lavoro come badante;
dichiarava di preferire che il figlio _1
“vada a stare con i nonni paterni o col padre”; il suo difensore dichiarava che “siamo favorevoli ad un eventuale affidamento di ai nonni paterni”. _1
Alla udienza del 18-10-2021 davanti al Giudice delegato del T.M., RT dichiarava che con il marito avevano avuto due figli, e , la quale CP_5 Pt_2 Per_5 vive ad Ancona con il figlio di avere un pronipote, (nato a [...] 2021, Per_6 Per_7 figlio di e che viveva a casa della madre); dichiarava di Persona_3 RT concordare con la proposta del Servizio Sociale e del tutore (l'Avv. nominato CP_1 in sostituzione del Sindaco di Roma con il decreto del 22-3-2021) di vedere più spesso _1 in casa famiglia e di portarlo una volta a settimana a fare una passeggiata, potendosi unire agli incontri settimanali in struttura con;
dichiarava di essere disponibile a Parte_2 fare degli incontri anche alla presenza degli educatori della struttura e di voler collaborare con il Servizio Sociale, dichiarando di avere interesse “che stia bene soprattutto in _1 vista che il fratello maggiore a marzo compie 18 anni e potrà lasciare la struttura”. Con il decreto del 23-03-2022 il T.M. dichiarava non luogo a provvedere nell'interesse di
, attesa la prossima maggiore età del medesimo (è nato il [...]); Persona_3 disponeva procedersi a CTU sullo stato psico-fisico di , sulla presenza di Persona_1 problematiche psichiatriche e/o psicologiche, nonché sul profilo di personalità del padre del minore e della nonna paterna, sulla presenza di eventuali disturbi idonei a limitare la loro capacità genitoriale, sulle prospettive future di affidamento alla nonna paterna, sulla relazione con il padre e con la nonna paterna, sulle modalità di frequentazione e sulla opportunità di un cambio di scuola per;
incaricava il Servizio Sociale di disciplinare gli _1 incontri del minore con il padre e la nonna paterna secondo il miglior benessere del _1 minore;
confermava il collocamento di sino a diverso provvedimento. Per_2
La c.t.u., redatta dal nominato - con decreto del 29-4-2022 ed a seguito del conferimento dell'incarico alla udienza del 3-5-2022 - consulente di ufficio dott.ssa , Persona_8 veniva depositata in data 30-9-2022: la c.t.u. si è avvalsa della collaborazione degli ausiliari
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dott. che ha redatto le relazioni psicologiche sulla nonna paterna e sul Persona_9 padre del minore, dott.ssa che ha redatto la valutazione neuropsichiatrica Persona_10 sul minore, dott.ssa che ha redatto la relazione psicodiagnostica sul Persona_11 minore. Ha accertato la c.t.u. riguardo a quanto segue: “il piccolo sembra…. soffrire Persona_1 molto la condizione in cui si trova e mostra la sofferenza di un dolore che non riesce ad avvicinare e che allontana o agisce proprio con comportamenti esplosivi perché così, come per la cicatrice che mostra avere sul braccio, 'non sente più che gli fa male'. Anche dai test svolti dalla dott.ssa emerge che 'nel suo mondo interno albergano vissuti di _11 deprivazione, bisogni affettivi e di supporto insoddisfatti che lo rendono anche molto arrabbiato, oppositivo e poco tollerante verso un mondo che non sembra comprendere i suoi bisogni'. La fragilità emotiva che lo caratterizza non gli permette, inoltre, di organizzare difese adeguate per la gestione delle difficoltà, che sembrano pervaderlo determinando la difficoltà nel controllo degli impulsi e agiti che rendono il suo comportamento disadattivo. I trascorsi del minore riverberano anche in ambito relazionale. si fida poco degli altri, _1 pur avendone molto bisogno, sta sviluppando rappresentazioni di relazioni disfunzionali e si pone in modo disadattivo, quando non aggressivo nei confronti degli altri. Inoltre, dalla valutazione neuropsichiatrica si evidenzia come i fallimenti relazionali vissuti dal minore 'incidono anche sulla sua autostima che è negativa. Il minore sta faticando a strutturare un solido senso di sé poiché non ha potuto contare su valide figure di riferimento così si appoggia a modelli poco realistici e disfunzionali. Emergono note di idealizzazione della figura paterna'…. Anche dalla valutazione Neuropsichiatrica della dott.ssa si legge _10 che 'Nel corso di tutta la valutazione è emerso un elevato stato ansioso ed un costante stato di allerta che si esprimono con una discreta iperattività, in particolare nella fase del colloquio libero;
l'iperattività si riduce quando il bambino è sottoposto a prove valutative dirette….. si ritiene che l'iperattività e le difficoltà attentive abbiano le loro radici su aspetti emotivi e non su una problematica neuropsicologica. Inoltre, un'adeguata situazione di contenimento [e] rassicurazione riducono tanto l'iperattività quanto le difficoltà dell'attenzione'. Infine, si ritiene che permettere a di vivere in un contesto come quello emerso dalla consulenza _1 rischia di condannare il piccolo, che non vede la sua sofferenza contenuta dalle figure di riferimento, sulla traiettoria evolutiva dell'area dell'antisocialità o della psicopatia sulla scia del comportamento del padre” (pagg. 38 – 39). Ha accertato la c.t.u. riguardo a quanto segue: “La IGa RT RT
una pacata IGa di 77 anni che si mostra, sin da subito, collaborativa, piuttosto
[...] placida e orientata nel tempo e nello spazio. Se da una parte la IGa appare certamente presente a sé stessa, d'altra parte il tono dell'umore deflesso e alcune dimenticanze, così come l'approccio relazionale di placida passività, che ispira anche una certa benevolenza, suggeriscono l'idea di una persona prudente, con un basso livello di energia psichica, anche coerentemente con l'età e le vicissitudini della vita…. La IGa, durante i colloqui, riporta racconti a volte confusi, a volte poco aderenti ai temi trattati e lei stessa spiegherà di essere provata dagli avvenimenti degli ultimi anni: la questione dei nipoti, un suo grave stato di malattia e la recente morte del marito. Questo aspetto di confusione, quindi, sembra ascrivibile non tanto ad una condizione di disfunzione cognitiva ma, piuttosto, ad altro, come un tono dell'umore distimico, confermato dalla relazione psicodiagnostica da cui emerge che un rigido 'controllo posto sullo stimolo, dunque, suggerisce una scarsa elaborazione interna e sembra aiutare la IGa a non soffermarsi su aspetti angosciosi che la metterebbero a contatto con elementi di tipo depressivo'. La IGa infatti, sembra Pt_1 muoversi su di un piano prettamente pratico-concreto non riuscendo ad astrarsi da questo, nel descrivere gli eventi occorsi, e tende a concentrarsi su narrazioni caratterizzate da aspetti formali, a volte anche in modo poco chiaro, piuttosto che accedere a descrizioni tridimensionali o connotate da un adeguato pensiero psicologico di ciò che è accaduto
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rispetto al nucleo del figlio…. non sembra in grado di accedere ad una dimensione più profonda delle dinamiche ma piuttosto afferma 'non so'…. spiega di non sapere cosa sia successo di preciso, mostrando anche una scarsa comunicazione con il figlio. Non sa neanche dire quando il figlio è stato fermato con sostanze, questione che lo ha portato a dover scontare la pena che sta scontando. Questo aspetto della IGa che dice di non conoscere diversi dettagli della vicenda rappresenta un elemento che lascia emergere una relazione con il figlio in cui questa non sembra dar peso ad una comprensione autentica degli avvenimenti che non le permettono neanche di comprendere la posizione dei minori in termini di necessità e mancanze di questi. La IGa sembra aver avuto uno stile genitoriale, soprattutto nei confronti del IG , caratterizzato da una scarsa capacità Pt_2 di fornire una regola o dei confini adeguati. Questo dato si configura, durante la consulenza, in una tendenza a giustificare il figlio nella narrazione degli avvenimenti e non sembra in grado di porre dei limiti nei confronti di questo figlio a cui sembra non riuscire ad andare contro o a dire dei 'no'. La 'permissività', che anche la IGa riconosce in sé stessa, per una figura di cura rischia di rappresentare una fragilità, come l'essere troppo rigido, perché i bambini soffrono l'imprevedibilità, l'assenza di regole e chiarezza, aspetti necessari dello sviluppo. Questa nonna sembra, inoltre, proteggere il IG non comprendendo il Pt_2 danno che questa condotta può arrecare: ad esempio, non comunica spontaneamente dell'aggressione che il figlio ha fatto nei confronti del padre e questo denota un'incapacità di comprendere il contesto cui si trova in cui l'obbiettivo è fare il bene del minore. Proteggere questo figlio, infatti, significa non pensare alla cura del nipote che ha bisogno, ora, di vivere in una vita reale, fatta di limiti, di confini e regole…. La IGa infatti, sostiene che Pt_1 le problematiche della cura genitoriale del figlio possano essere attribuite al di fuori della sua responsabilità…. In termini psicologici, quindi, sembra evidenziarsi, nello stile di accudimento della IGa, un'assenza di stabili fattori protettivi che sembrano aver configurato, in passato, e rischiano di configurare ora nodi importanti nelle derive disfunzionali che hanno caratterizzato questo nucleo: la IGa, come madre e come nonna, sembra avere spesso concesso, senza limiti, risorse e libertà al figlio, all'epoca, e ai nipoti ora senza una vera regola. Questo aver dato, senza confini, è visto come un atto d'amore da parte della IGa che, però raramente vede cosa questo ha generato, soprattutto rispetto alle condotte disregolate e contro la legge del figlio . La famiglia Pt_2 descritta dalla IGa sembra una famiglia in cui le difficoltà con fatica vengono viste, ammesse e affrontate ma piuttosto giustificate o poste, in termini di responsabilità, all'esterno. Quindi, come si evince dalla relazione diagnostica, 'Sulla base di questi elementi, si ritiene auspicabile che la sig.ra possa rivestire il ruolo di figura di Pt_1 accudimento periferica, mentre sembra più complesso pensarla in termini di figura di accudimento primario di un minore di dieci anni se non sostenuta in maniera sostanziale'” (pagg. 39 – 42). Ha accertato la c.t.u. riguardo a quanto segue: “…. La proiezione all'esterno Parte_2 delle cause delle difficoltà in cui verte, come l'attribuire il declino della condizione di _1 all'assenza dovuta ad una gestazione dell'educatrice -[assenza dovuta a maternità]- o alla difficoltà vissuta per la malattia della madre e il lutto del padre, suggeriscono una struttura di personalità fragile e difficilmente in grado di osservare i reali bisogni dei figli…. Il pensiero del IGe sembra muoversi esclusivamente su di un piano prettamente pratico- concreto…. mostrando difficoltà a connettersi con i minori su un piano affettivo…. In generale, la personalità del IGe sembra presentare una difficoltà nel tollerare limiti e confini, come testimoniato anche dalle condotte illecite che l'hanno portato ad avere problemi con la legge, e questo, nell'ambito relazione, si manifesta come una difficoltà a separarsi e a percepire l'altro come differente da sé. …. La difficoltà a separarsi del IGe sembra anche la matrice della problematicità del rapporto sentimentale con la madre dei minori che, dalle narrazioni del IGe, risulta aver avuto delle condotte incongrue che il
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IG ha comunque tollerato: l'allontanamento da casa e il ritorno, l'aver avuto Pt_2 rapporti extra coniugali dai quali sono nati i figli, l'aver avuto una condotta truffaldina nei confronti del IGe e del mondo circostante…. Il rischio in cui incorre una personalità così caratterizzata è quello di non riuscire a fungere da guida, perché troppo preso dai nodi disfunzionali personali, per questi figli che necessitano di un'attenzione anche più focalizzata, dato il loro passato e date le difficoltà che stanno emergendo per loro. Quindi, come si evince dalla relazione diagnostica, '….dalle risultanze testologiche e dal colloquio clinico emerge la necessità che il sig. venga seguito in un percorso di psicoterapia Pt_2 che favorisca aspetti di mutamento rapido e che non vada a lavorare su livelli molto profondi'” (pagg. 42 – 44). Ha di seguito affermato la c.t.u. quanto segue: “Rispetto alle competenze genitoriali, intese come la modalità di una figura di riferimento di soddisfare i bisogni fondamentali di un bambino da un punto di vista sia fisico che psichico ( 2017), dalle osservazioni _12 effettuate in sede peritale, si nota che entrambi i IGi presentano carenze in diverse aree, come quella della funzione riflessiva in quanto non sembrano in grado di sintonizzarsi emotivamente ed affettivamente con , ne è testimonianza la lettura che questi fanno _1 del malessere del minore che viene attribuito esclusivamente a matrici esterne (l'assenza della madre o la mala gestione da parte dei servizi) o lo svolgimento delle interazioni, che si sono svolte alla luce della monotonia e dell'appiattimento affettivo. Anche rispetto la funzione protettiva, i IGi non sembrano in grado di valutare lo stato di pericolo del piccolo: rispetto agli evidenti fattori di rischio emersi dalla storia famigliare raccolta (l'allontanamento della IGa, le condotte esplosive del padre, la divisione dal fratello e le condotte illecite del IG ), i IGi sembrano proporre giustificazioni, Per_2 Pt_2 più o meno plausibili, finalizzate a deresponsabilizzarsi rispetto gli episodi piuttosto che a sintonizzarsi con la necessità di dover intervenire su questi fattori con il fine di creare un ambiente protettivo per i minori. Anche la funzione significante, in quanto non riescono ad attribuire le giuste interpretazioni alle esperienze vissute da in modo da agevolare il _1 processo di decodificare dei propri bisogni in base alle stesse, e la funzione regolativa risultano compromesse. I IGi, quindi, non sembrano agevolare il piccolo nel riconoscimento dei propri bisogni e dei propri stati emotivi, mostrando entrambi degli importanti aspetti di difficoltà a carico della sfera emotivo-affettiva” (pagg. 44-45). Ha aggiunto la c.t.u. quanto segue: “In data odierna - [la relazione di c.t.u. è datata 20-9- 2022] -, inoltre, la scrivente ha ricevuto un aggiornamento dalla dott.ssa , della Persona_13 struttura che ospita , che testimonia il malessere del minore e le conseguenze che il _1 mantenimento del legame con il padre, nello specifico, ed il nucleo, in generale, hanno su
. Nell'aggiornamento si legge che ' ha continuato con manifestazioni fortemente _1 _1 oppositive e comportamenti aggressivi verso gli oggetti, gli spazi e le figure educative. Il bambino ha manifestato anche forti stati di irrequietezza e importanti disturbi nell'area del sonno. Le crisi sono aumentate per intensità e frequenza (quotidiana) …. nel periodo _1 estivo ha continuato ad incontrare il padre e la nonna secondo la frequentazione stabilita (una volta a settimana con uscita di due ore)'” (pag. 45). La c.t.u. ha concluso come segue: “Si ritiene, dunque, alla luce della consulenza svolta, che per il piccolo possa essere necessario un nuovo ambiente di cura, una famiglia _1 affidataria o un'adozione mite, che fornisca al piccolo la soddisfazione dei bisogni specifici dello stesso con un'attenzione al mantenimento del legame affettivo con la nonna ed il fratello. La IGa e , infatti, sembrano rappresentare figure capaci di Pt_1 Per_2 intrattenere un rapporto affettivo con ma che, per le fragilità sovra esposte, non _1 sembrano poter rappresentare l'unico ambiente di cura per il minore. Quello che si propone, quindi, è che venga concesso alla diade nonna - nipote e alla fratria una frequentazione, ad esempio un week end al mese, al fine di mantenere questi legami ormai forti per il piccolo con una particolare attenzione a lasciare il IG al di fuori di questo mantenimento Pt_2
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del legame. Infatti, il IG sembra possedere un forte potere attivante su , Pt_2 _1 rispetto alla sintomatologia, e finisce per rappresentare un ostacolo per il benessere del minore, viste anche le continue intrusioni dovute alla copresenza del nucleo e della struttura ospitante sullo stesso territorio. Infine, per quanto riguarda l'aspetto scolastico si ritiene idoneo, qualora possibile, un trasferimento ad altro istituto vista la presenza dell'attuale scuola del minore sul territorio del nucleo di appartenenza. La vicinanza dell'istituto al nucleo del piccolo . Inoltre, potrebbe rappresentare, per il bimbo, un problema maggiore dallo _1 svincolo dal nucleo familiare” (pagg. 45 -46). Di seguito, con ricorso in data 14-11-2022 il PMM chiedeva ai sensi dell'art. 8 legge n. 184/1983, l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore . Persona_1 Il T.M. provvedeva con decreto del 22-11-2022, con cui disponeva l'apertura del detto procedimento;
confermava la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sul minore , il collocamento dello stesso nella casa famiglia dove si trovava con _1 divieto di prelevamento, gli incontri con il padre, la nonna paterna ed il fratello come allo stato regolati dal Servizio Sociale e dal tutore, da svolgersi alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto;
disponeva il divieto di rapporti tra il minore e la madre completamente assente nella vita del minore;
nominava quale tutore provvisorio del minore il Sindaco p.t. di Roma e quale curatore speciale del minore l'Avv. nominava CP_1
i difensori di ufficio per i genitori del minore;
disponeva ulteriori accertamenti;
disponeva ai sensi dell'art. 10, comma terzo, legge n. 184/1983, il temporaneo collocamento del minore presso una famiglia che possa garantire la continuità di rapporti con il padre, il fratello e la nonna paterna;
disponeva la chiusura del procedimento di volontaria giurisdizione e l'allegazione degli atti relativi. Dall'acquisito certificato del Casellario Giudiziale in data 13-12-2022 è risultato che
[...]
ha avuto tre patteggiamenti, il primo per un reato in tema di circolazione stradale, Pt_2 poi depenalizzato;
il secondo per violazione delle norme sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione e per minaccia e percosse, il terzo per detenzione di stupefacenti commesso in Roma il 23-1-2018 con conseguente affidamento in prova al servizio sociale.
Con ordinanza del 20-12-2022 il T.M. autorizzava il minore a trascorrere presso la _1 nonna paterna i seguenti giorni di Natale e primo dell'anno nuovo, concordandosi con la Casa Famiglia gli orari di uscita e rientro (non è stato riferito se e come tali incontri si siano svolti).
Alla udienza del 16-2-2023 davanti al collegio del T.M. si procedeva alla contestazione dello stato di abbandono nei confronti del padre, alla presenza dello stesso assistito dal proprio difensore, già costituito nel procedimento di volontaria giurisdizione e che poi si è costituito anche nel procedimento di verifica dello stato di abbandono. Nella stessa occasione il responsabile della Casa Famiglia “Villaggio SOS”, dott.
[...]
dichiarava che il fratello veniva ogni 15 giorni a trovare , gli incontri con _14 Per_2 _1 il papà andavano bene e la nonna paterna si recava a vedere il nipote sempre insieme al papà del minore;
quando il papà era impossibilitato, la nonna paterna, pur di incontrare il minore, si recava in Casa Famiglia in autobus o addirittura a piedi.
Alla udienza del 7-3-2023, davanti ai Giudici delegati del T.M., veniva sentito il minore , _1 accompagnato dal responsabile della Casa Famiglia dott. il minore Persona_14 dichiarava: “sono quattro anni, quasi cinque che sto in casa famiglia e mi sono stancato di stare lì. Agli altri giudici avevo detto che volevo tornare a casa e basta…. Mi andrebbe bene anche qualcos'altro, basta che posso vedere i miei genitori e tutti, vorrei vederli per forza”. Alla udienza del 16-3-2023 davanti al Collegio del T.M. veniva sentita la nonna del minore,
assistita dal proprio difensore costituito, la quale dichiarava di vivere da RT sola e di vedere il proprio figlio qualche volta, e di volersi prendere cura del nipote con l'aiuto
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del Servizio Sociale e del proprio figlio;
auspicava che prima o poi suo figlio potesse prendersi cura del nipote. Nella stessa occasione l'assistente sociale Testimone_1 dichiarava che il minore vedeva una volta a settimana il padre e la nonna in incontri protetti;
vedeva il fratello circa una volta al mese in Casa Famiglia;
gli incontri con il padre e la nonna andavano bene.
nella stessa udienza dichiarava di avere finito di scontare la pena proprio il Parte_2 giorno precedente e di non avere procedimenti penali pendenti e che stava vendendo casa.
Le parti concludevano come da verbale, il P.M.M. come da atto del 20-3-2023 (parere favorevole alla adozione mite con mantenimento di contatti con i familiari), ed il T.M. pronunciava la sentenza dell'11-4-2023 qui impugnata. Ritiene la Corte che gli appelli debbano essere rigettati e che debba confermarsi la sentenza di primo grado che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore . Persona_1
Sussiste infatti lo stato di abbandono del minore. Innanzitutto è conclamato l'abbandono da parte della madre Controparte_2 già in primo grado, nel corso ancora del procedimento di volontaria giurisdizione, la sig.a che pure si era costituita, non aveva reclamato per sé il figlio ma aveva CP_2 _1 dichiarato di preferire che il figlio “vada a stare con i nonni paterni o col padre” (ud. 22- _1 2-2021); peraltro la relazione del Servizio Sociale (Roma Municipio XIII – Aurelio) del 12-1- 2021 aveva riferito che la sig.ra trasferitasi all'Elba dal 2006, dove aveva avuto CP_2 il terzo figlio con il nuovo compagno, aveva mantenuto una frequentazione piuttosto sporadica con il figlio , dal mese di settembre 2019 inserito presso la Casa Famiglia _1 'Villagio S.O.S.'; inoltre la stessa vicenda del suo trasferimento all'Isola D'Elba, culminata con la separazione dal nuovo compagno per volersi trasferire nuovamente a Roma con il terzo figlio , senza alcuna manifestazione di interesse verso il figlio , così come Per_4 _1 anche quando si è fatta viva con l'ex marito soltanto per vendere la casa familiare e incassare il suo 50% del valore senza riprendere i rapporti con il figlio o contattare a _1 tal fine il Servizio Sociale (relazione Roma Municipio XIII - Aurelio 30-1-2024), dimostra come abbia abbandonato il figlio . _1
Si aggiunga la mancata costituzione nel procedimento di primo grado di verifica dello stato di abbandono, la sua irreperibilità e la sua contumacia in questo grado, a seguito di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (causa dimora sconosciuta, come deriva dalla certificazione del secondo cui era stata cancellata dalla popolazione residente per irreperibilità CP_4 il 9-2-2023), e dunque deve conclusivamente ritenersi che abbia abbandonato il figlio.
Ma deve ritenersi realizzato lo stato di abbandono del minore anche da parte del padre _1 LO , per il quale valgono le negative considerazioni, circa la sua Parte_2 capacità genitoriale, svolte dal T.M. sulla base delle relazioni del Servizio Sociale e della c.t.u.; egli non ha inteso contestare, al fine del totale ripristino della sua capacità genitoriale e del collocamento del figlio presso di sé, l'accertamento della incapacità genitoriale poiché si è limitato a chiedere con l'atto di appello la revoca dello stato di abbandono del figlio ma soltanto affinché sia affidato alla nonna paterna neppure ha chiesto la RT revoca della adottabilità al fine di ripristinare i rapporti con il figlio condizionatamente alla sottoposizione di un percorso di recupero della propria genitorialità.
Questa sostanziale rinuncia da parte di a coltivare la riforma della sentenza Parte_2 di primo grado ed a riappropriarsi del ruolo genitoriale, testimonia l'irreversibilità della sua incapacità genitoriale.
Deceduto il nonno paterno, che pure un ruolo di sostegno ed aiuto del minore aveva esercitato quanto era in vita (relazione Roma – Municipio XIII – Aurelio 25-9-2019 e c.t.u. pag.42), e distante la zia , sorella del padre , perché residente ad Ancona e Per_5 Pt_2 non partecipe della vita del nucleo familiare del minore , anche perché affetta da seria _1 patologia agli occhi ed ipovedente (ud. 18-10-2021 e c.t.u. pagg. 17 e 27), non rimane che
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verificare la condizione della nonna paterna per escludere lo stato di RT adottabilità di . _1
Ma le risultanze istruttorie, al di là di un pur certo rapporto affettivo con il nipote, che il T.M. ha riconosciuto per giustificare il mantenimento dei rapporti, sono risultate negative ai fini della possibilità di un ruolo genitoriale vicario (in termini di figura di accudimento primario) da parte della nonna paterna;
per le seguenti che seguono.
Rileva contro la possibilità di esercitare una figura di accudimento primario, come ha affermato il T.M., l'età anagrafica di che oggi ha 80 anni (è nata il 6-1- RT
1945), mentre il nipote ha 12 anni e mezzo (è nato l'[...]): il pur Persona_1 sussistente rapporto affettivo e la frequentazione che vi è stata tra la nonna paterna ed il minore, non può sopperire, in difetto di altri fattori positivi che non sono ravvisabili, alla rilevante differenza generazionale, che non si addice ad un rapporto genitoriale;
la circostanza è rilevata dalla c.t.u. quando afferma (pag. 33-34) che “nel gioco con la nonna, invece, si evidenzia un ritmo calante dell'interazione che risulta tendere quasi subito verso una monotonia del tono affettivo, della qualità dell'affettività e dei discorsi intrapresi dalla diade. Questo lascia emergere le difficoltà della IGa che, anche plausibilmente, accusa l'estrema differenza di età con il nipote e la distanza generazionale”. Vero è, poi, che la frequentazione ed il rapporto affettivo tra la nonna paterna ed il minore si sono sviluppati quando il minore conviveva con il padre, che aveva avuto dal _1
Tribunale ordinario il suo affidamento esclusivo, e dunque quale nonna, RT e non come figura accudente primaria, esercitava un'azione di aiuto e sostegno verso il proprio figlio, , padre nel minore;
tanto che riferivano i Servizi Sociali (Roma Parte_2
– Municipio XIII – Aurelio 25-9-2019) che la situazione del nucleo famigliare era fortemente peggiorata quando erano sopraggiunte le “malattie dei nonni paterni…. che da sempre hanno fortemente contribuito a tenere in piedi la famiglia (demenza senile per il nonno e carcinoma per la nonna)”, trovandosi a dover gestire da solo i figli minori;
ed Parte_2 anche quando era collocato presso la Casa Famiglia le visite della nonna paterna nei _1 confronti del nipote avvenivano quasi sempre assieme al padre del minore (ud. 16-2-2023 dichiarazioni del responsabile della Casa Famiglia “Villaggio SOS”, dott. Persona_14 secondo cui la nonna paterna si recava a vedere il nipote insieme al papà del minore e soltanto quando il papà era impossibilitato, la nonna paterna si recava in Casa Famiglia in autobus o addirittura a piedi). Dalla relazione del Servizio Sociale di Roma – Municipio XIII – Aurelio del 30-1-2024, trasmessa a questa Corte, risulta che dal mese di aprile 2023 risiede Parte_2 nell'appartamento della madre insieme a questa, avendo dovuto vendere la sua casa che deteneva in comproprietà con madre di;
la mancata Controparte_2 _1 sperimentazione da parte di di un accudimento primario nei confronti di RT
, costituisce un forte rischio di pregiudizio verso il minore, considerato che la c.t.u. ha _1 concluso che “permettere a di vivere in un contesto come quello emerso dalla _1 consulenza rischia di condannare il piccolo, che non vede la sua sofferenza contenuta dalle figure di riferimento, sulla traiettoria evolutiva dell'area dell'antisocialità o della psicopatia sulla scia del comportamento del padre” (pag. 39). Infatti, assolutamente e irreversibilmente negativa è risultata la idoneità genitoriale di all'esame della c.t.u.; come si è riportato, questa ha accertato che “la RT IGa sembra aver avuto uno stile genitoriale, soprattutto nei confronti del IG , Pt_2 caratterizzato da una scarsa capacità di fornire una regola o dei confini adeguati. Questo dato si configura, durante la consulenza, in una tendenza a giustificare il figlio nella narrazione degli avvenimenti e non sembra in grado di porre dei limiti nei confronti di questo figlio a cui sembra non riuscire ad andare contro o a dire dei 'no'. La 'permissività', che anche la IGa riconosce in sé stessa, per una figura di cura rischia di rappresentare una fragilità, come l'essere troppo rigido, perché i bambini soffrono l'imprevedibilità, l'assenza di
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regole e chiarezza, aspetti necessari dello sviluppo…. In termini psicologici, quindi, sembra evidenziarsi, nello stile di accudimento della IGa, un'assenza di stabili fattori protettivi che sembrano aver configurato, in passato, e rischiano di configurare ora nodi importanti nelle derive disfunzionali che hanno caratterizzato questo nucleo: la IGa, come madre e come nonna, sembra avere spesso concesso, senza limiti, risorse e libertà al figlio, all'epoca, e ai nipoti ora senza una vera regola. Questo aver dato, senza confini, è visto come un atto d'amore da parte della IGa che, però raramente vede cosa questo ha generato, soprattutto rispetto alle condotte disregolate e contro la legge del figlio .”; _15 la c.t.u. ha ancora accertato che “rispetto alle competenze genitoriali …. si nota che entrambi i IGi –[quindi innanzitutto la IGa - presentano carenze in diverse RT aree, come quella della funzione riflessiva in quanto non sembrano in grado di sintonizzarsi emotivamente ed affettivamente con , ne è testimonianza la lettura che _1 questi fanno del malessere del minore che viene attribuito esclusivamente a matrici esterne (l'assenza della madre o la mala gestione da parte dei servizi) o lo svolgimento delle interazioni, che si sono svolte alla luce della monotonia e dell'appiattimento affettivo. Anche rispetto la funzione protettiva, i IGi non sembrano in grado di valutare lo stato di pericolo del piccolo: rispetto agli evidenti fattori di rischio emersi dalla storia famigliare raccolta (l'allontanamento della IGa, le condotte esplosive del padre, la divisione dal fratello e le condotte illecite del IG ), i IGi sembrano proporre Per_2 Pt_2 giustificazioni, più o meno plausibili, finalizzate a deresponsabilizzarsi rispetto gli episodi piuttosto che a sintonizzarsi con la necessità di dover intervenire su questi fattori con il fine di creare un ambiente protettivo per i minori. Anche la funzione significante, in quanto non riescono ad attribuire le giuste interpretazioni alle esperienze vissute da in modo da _1 agevolare il processo di decodificare dei propri bisogni in base alle stesse, e la funzione regolativa risultano compromesse”; tanto da concludere, la c.t.u., che “si ritiene auspicabile che la sig.ra ossa rivestire il ruolo di figura di accudimento periferica, mentre sembra Pt_1 più complesso pensarla in termini di figura di accudimento primario di un minore di dieci anni se non sostenuta in maniera sostanziale”. Emergono dunque sia l'incapacità di ad assumere un ruolo genitoriale RT sia lo specifico rischio che il minore, conseguentemente, possa accusare, in quanto affidato alla nonna paterna, la stessa mancanza di una figura accudente capace di porgli limiti e regole, così come era accaduto, da parte di nei riguardi del proprio figlio RT
, che anche a causa di questa condizione aveva manifestato, come ha Parte_2 affermato il c.t.u., condotte disregolate, esplosive e contro la legge.
Si aggiunga infine quanto segue.
Con la sentenza di primo grado il T.M. ha confermato il collocamento provvisorio del minore presso una famiglia ai sensi dell'art. 10, terzo comma, l. n. 184 del 1983, Persona_1 disposto con il decreto di apertura dello stato di abbandono del 22-11-2022.
Il minore risulta inserito in una famiglia stabilmente a far data dal mese di luglio 2023 dopo un periodo di frequentazione con pernotti graduali, come riferisce la relazione del 22-4-2024 del Servizio Sociale del Comune di Roma, che pure segnala che “la fase di collocamento provvisorio sta avendo un andamento decisamente positivo”. Il minore è stato sentito da questa Corte alla udienza del 10-12-2024 ed ha dichiarato di sentire il fratello maggiore e la nonna per telefono anche tramite “videochiamate organizzate” e che “per me va bene sentirli in questo modo”; che “papà non lo sento e avrei piacere a sentirlo. Mi piacerebbe vedere tutti quanti…. non so dire il perché ma mi mancano un po', anche di più rispetto alla nonna”; che “ ….non ricordo da quanto tempo non vedo i miei familiari, ho un sacco di cose a cui pensare e non ricordo. Da quando sono in famiglia sono meno agitato di prima. Prima ero incontenibile, adesso mi sento più tranquillo. Questa vita va bene, faccio sempre sport….”.
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Ebbene, la consapevolezza manifestata dal minore, che ha raggiunto l'età di 12 anni, di non sentirsi più “agitato” e “incontenibile” da quando convive con un nuovo nucleo familiare, conferma la valutazione della c.t.u. secondo cui “permettere a di vivere in un contesto _1 come quello emerso dalla consulenza rischia di condannare il piccolo, che non vede la sua sofferenza contenuta dalle figure di riferimento, sulla traiettoria evolutiva dell'area dell'antisocialità o della psicopatia sulla scia del comportamento del padre”. Le dichiarazioni del minore, unitamente agli specifici fattori negativi sopra evidenziati, circa la possibilità che venga affidato alla nonna paterna, portano a ritenere infondati _1 entrambi gli appelli con cui si chiede la revoca dello stato di adottabilità del minore.
Rimangono fermi i rapporti con i familiari pure stabiliti dal al riguardo la Corte ha Pt_3 chiesto aggiornamenti al Servizio Sociale con la ordinanza in data 17-9-2024 in merito allo svolgimento degli incontri. Ha risposto il Servizio Sociale di Roma con le note del 3-12-2024, allegando la relazione del 21-11-2024 del Centro Specialistico per la Genitorialità di via
Federico Cesi 44 di Roma, incaricato per il mantenimento delle relazioni familiari, da cui risulta che dopo una prima fase conoscitiva con gli utenti, “è stato necessario programmare numerosi incontri di rete …. in considerazione delle continue evoluzioni della situazione e delle criticità ulteriori emerse in itinere che hanno impedito di fatto la calendarizzazione degli incontri tra il minore e la famiglia di origine presso il Centro”; che “a seguito della rete avvenuta in data 24 luglio 2023, il Centro Specialistico per la Genitorialità, in accordo con tutti i Professionisti coinvolti a vario titolo sul caso, ha sospeso (04/08/2023) l'intervento in attivazione per il nucleo di cui all'oggetto, in attesa di rivalutare l'eventuale ripresa una volta ridefiniti i presupposti indispensabili alla prosecuzione del Progetto presso il Centro”; che “in data 16/01/2024 il Tutore delegato Dott.ssa ha comunicato al nostro Persona_16
Centro tramite e-mail, l'annullamento della richiesta in merito al procedimento in oggetto”. Gli incontri potranno pertanto proseguire secondo le precise indicazioni, modalità e limiti stabiliti dal T.M. con la sentenza dell'11-4-2023, secondo cui, anche, è data facoltà al tutore ed al Servizio Sociale di “sospendere gli stessi e/o di diradarli ovvero interromperli qualora possano incidere sul buon andamento dell'adozione e sulla stabilità emotiva e sullo sviluppo armonico del minore”. Conclusivamente gli appelli vanno rigettati e la sentenza di primo grado va confermata. In ragione della natura della controversia si ravvisano motivi di equità sostanziale per compensare le spese del grado di appello tra le parti costituite;
nulla sulle spese con le parti contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia di Controparte_2
e del Sindaco p.t. di Roma, nella qualità di tutore provvisorio del minore
[...] [...]
, nato a [...] l'[...], così provvede: _1 rigetta gli appelli propositi da da e conferma la sentenza RT Parte_2 del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 128/2023 dell'11-4-2023; compensa le spese del grado di appello tra le parti costituite;
nulla sulle spese con le parti contumaci. Roma 15-4-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 50900/2023 + 50940/2023