Sentenza breve 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 22/12/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03681/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2491 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Scafetta ed Elisa Pancaldo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025, notificato il giorno 29 successivo, con cui il Ministero dell’interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza non ha accolto l’istanza finalizzata a ottenere l’assegnazione temporanea agli Uffici di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell’interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Presidente AU TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
1. Con ricorso, notificato e depositato il 25 novembre 2025, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2025, notificato il giorno 29 successivo, con cui il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ha rigettato l’istanza finalizzata a ottenere l’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, agli uffici di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di assistere la propria madre, -OMISSIS-.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992; dell’art. 24 della Cost.; dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: dell’incongruità; dell’illogicità; dell’irragionevolezza; dell’omessa valutazione comparativa delle esigenze contrapposte; del difetto d’istruttoria; dell’errore sui presupposti; dello sviamento; dell’ingiustizia manifesta.
2. Per il Ministero dell’interno – Dipartimento della Polizia di Stato si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti e una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. Parte ricorrente ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nelle proprie domande.
4. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, previo avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata alle parti, che nulla hanno osservato, la causa è stata posta in decisione.
5. Nella sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. il Collegio ritiene di potere definire il giudizio in esito all’udienza camerale.
Va, in particolare, richiamato l’orientamento giurisprudenziale (per tutte Consiglio di Stato, III, 12 dicembre 2022, n. 10840) secondo cui dal chiaro tenore dell’art. 60 emerge che la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare rientra nella discrezionalità dell’organo giudicante (“può definire”), al quale è preclusa l’emanazione della sentenza in forma semplificata solo quando sussistano le condizioni ostative previste dalla norma. In particolare, tale esito è precluso unicamente nel caso in cui una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza ovvero di giurisdizione e non anche se chiede un termine per replicare o rinuncia all’istanza cautelare.
6. Ciò posto in rito, il ricorso va accolto.
L’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 così prevede: “ Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. (...) ”; ai sensi del successivo comma 5, “ il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ”.
Per giurisprudenza consolidata, a cui la Sezione accede, il trasferimento di cui al predetto art. 33, comma 5, della l. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, nel senso che la valutazione della compatibilità del trasferimento con le esigenze generali del servizio deve consistere in una verifica e in una ponderazione accurate delle esigenze funzionali, sorrette da una congrua motivazione, con la precisazione che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7934; Cons. Stato, sez. II, 20 aprile 2023, n. 4003; Cons. Stato, sez. II, 30 marzo 2022, n. 2341; Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2020, n. 8066; ma anche Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7945; Cass. 30 marzo 2018, n. 7981; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4677; 13 agosto 2021, n. 22885).
Per negare il trasferimento le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e della posizione di ruolo propri del richiedente. È lo stesso comma 5 dell’art. 33 della L. 104/1992, con l’espressione “ove possibile”, a prevedere un contemperamento tra le esigenze di assistenza al disabile e quella del datore di lavoro che, nel caso dell’Amministrazione di P.S., appaiono particolarmente rilevanti (in termini la sentenza di questa sezione n. 1086 del 31 marzo 2025).
Va poi richiamato il pacifico principio di diritto secondo cui, per effetto dell’eliminazione - disposta dall’art. 33 della l. n. 104 del 1992, come modificato dall’art. 24 della l. n. 183 del 2010 - dei requisiti della c.d. “continuità” e dell’”esclusività” nell’assistenza a familiare portatore di handicap in condizione di gravità, quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento, l’esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non è più sufficiente a supportare il diniego, dovendo l’Amministrazione valutare l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale (vedi Consiglio di Stato, II, 15 luglio 2024, n. 6299 con richiami a n. 11248 del 2023, n. 4549 del 2020, n. 2226 del 2020, n. 2436 del 2013; questa sezione, 10 aprile 2025, n. 1188).
Nella specie il diniego è stato motivato con riferimento alle seguenti circostanze: “ presenza di familiari in loco per i quali non è stata dimostrata l’effettiva indisponibilità o inidoneità all’assistenza del familiare ”; “ il dipendente presta servizio presso l’ufficio di polizia di frontiera marittima e aerea di Catania, ufficio ove si rende necessario disporre accurati controlli sulle persone ivi transitanti al fine di contrastare possibili traffici di sodalizi criminali e in generale attività di organizzazioni terroristiche anche transnazionali ”.
L’Amministrazione, a ben vedere, ha valorizzato esclusivamente la circostanza dell’esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento e generiche esigenze di servizio senza valutare l’effettiva necessità del beneficio e la situazione specifica delle sedi.
7. Concludendo, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni nel rispetto dei principi conformativi affermati in sentenza.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Condanna il Ministero dell’interno – Dipartimento di P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di parte ricorrente, in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.