Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Ordinanza collegiale 19 maggio 2022
Sentenza 17 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 23 giugno 2023
Ordinanza collegiale 29 marzo 2024
Ordinanza collegiale 25 luglio 2024
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 19/05/2022, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 00800/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01184/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1184 del 2021, proposto da:
- ND TA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi e Marco Nilo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di SA, rappresentato e difeso dall’Avv. Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di SA e il Comando di Polizia Municipale di SA, non costituiti;
per l’annullamento
- della relazione n. 20883 prot. del 15 aprile 2021 relativa al sopralluogo effettuato in data 6 aprile 2021 presso l’immobile ubicato in SA alla Contrada Gravinella s.n.c. (Fg.75 particelle 142 - 143), con la quale, in relazione al disposto dell’art. 27, comma 4 , DPR n. 380/01, veniva contestato alla ditta TA ND di aver realizzato in assenza di idoneo titolo abilitativo le seguenti opere edilizie: completa demolizione di una preesistente unità collabente in pietra e costruzione ex novo di un fabbricato in conci di tufo poggiante su basamento in cemento, di superficie totale pari al circa metri quadri 60, strutturato in numero 4 vani; realizzazione, nell’area di pertinenza, di una cisterna idrica interrata;
- dell’ordinanza di demolizione n. 78 del 22 aprile 2021;
- e per la condanna al risarcimento del danno;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento di diniego del richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica n. 256/2021 (Prat. Paes. n. 150/2021) del 29 dicembre 2021;
- ove occorra, dei verbali della Commissione Comunale per il Paesaggio nello stesso richiamati;
- di ogni altro provvedimento comunque connesso;
- e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di SA.
Relatore all’udienza pubblica del 4 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- il sig. TA è proprietario di un immobile alla Contrada Gravinella di SA ( fg. 75, particelle 142-143 ), acquistato in data 25 settembre 2020: si tratta, in particolare, di un fabbricato rurale realizzato prima del 1967, completamente diruto ed accatastato al NCEU del Comune di SA come unità collabente.
- in data 11 gennaio 2021 il sig. TA presentava la SCIA n. 25/2021, relativa a un intervento di manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
- in data 7 aprile 2021, agenti del Nucleo Polizia Edilizia del Comune di SA, a seguito di sopralluogo, procedevano al sequestro dei manufatti realizzati, reputandoli privi di autorizzazione paesaggistica e realizzati sulla base di un titolo edilizio non idoneo.
- con ordinanza n. 78 del 22 aprile 2021, quindi, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di SA ingiungeva al TA il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive.
- veniva dunque proposto il presente ricorso introduttivo, così articolato: a) violazione ed erronea applicazione dell’art. 31, comma 2, DPR 380/01; eccesso di potere; errata e/o insufficiente motivazione; b) risarcimento del danno.
- all’ordinanza di demolizione e alla proposizione del ricorso introduttivo seguivano quindi: l’istanza di permesso di costruire in sanatoria P.P. n. 558/2021 e la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ( avanzata in data 24 aprile 2021, con prot. n. 22711 e numero di pratica paesaggistica 150/2021 ).
- secondo quanto dedotto alle pagine 3 e 4 del ricorso per motivi aggiunti depositati il 14 marzo 2022, di cui nel prosieguo si scriverà, quindi, « il Dirigente preposto e responsabile del procedimento, dopo aver esaminato la documentazione presente nella pratica n. 558/2021, relativa al permesso di costruire in sanatoria, in assenza di aumenti volumetrici e modifiche della sagoma rispetto al manufatto originario, accertava la presenza del requisito della cosiddetta ‘doppia conformità’ per intervento edilizio conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, con prot. 0025718 del 10 maggio 2021, ed esprimeva parere favorevole alla pratica di cui sopra, vincolando il rilascio definitivo all’accertamento di compatibilità paesaggistica, per il quale era stata già presentata la PP n. 150/2021, anche se non necessaria per poter rilasciare direttamente la sanatoria richiesta ».
- in data 3 agosto 2021, tuttavia, il Responsabile del procedimento inoltrava alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Puglia, Sezione di Brindisi e Lecce, una proposta di parere non favorevole.
- seguivano: il parere non favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio ( verbale n. 36 del 16 luglio 2021 ); le osservazioni/richiesta di riesame del tecnico di parte ricorrente, Ing. Convertini, del 18/24 novembre 2021; una nuova richiesta di parere alla Commissione Locale per il Paesaggio da parte del Responsabile del procedimento, esitata in senso non favorevole con il verbale n. 53 del 26 novembre 2021.
- lo stesso RUP, dunque, inoltrava alla SABAP, con nota prot. 65599 del 29 novembre 2021, una ulteriore proposta di parere non favorevole, facendo proprie motivazioni espresse dalla CLP nel verbale n. 53 del 26 novembre 2021.
- con determinazione n. 256 del 29 dicembre 2021, infine, il Responsabile del Servizio VIA, VAS e Paesaggio respingeva la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica.
- venivano dunque proposti motivi aggiunti di gravame, così articolati: c) violazione di legge; errata applicazione dell’art. 149, comma 1, lett. a), del Codice dei beni culturali e dell’art. 2 del DPR n. 31/2017 - Allegato A; errata valutazione dei presupposti; a) errata valutazione dei presupposti di fatto; mancata e/o insufficiente motivazione; difetto d’istruttoria; disparita di trattamento sotto il profilo dell’irragionevolezza.
2.- Ritenuto necessario:
- acquisire la documentazione completa della pratica edilizia/paesaggistica ( tra cui, specificamente, l’istanza di permesso di costruire in sanatoria PP n. 558/2021, la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, il parere edilizio favorevole alla sanatoria di cui pure si scrive nel ricorso e ogni altro atto utile alla decisione e non allegato al fascicolo della causa ).
- richiedere, inoltre, all’A.c. una relazione di ulteriore chiarimento sugli elementi ostativi alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, la quale venga resa:
a) tenendo conto degli elementi tecnici allegati dal ricorrente mediante consulenze di parte e deduzioni difensive ( nell’atto di motivi aggiunti, in particolare, si indicano una serie di elementi in fatto meritevoli di approfondimento );
b) senza, invece, tener conto della « condivisione dei contenuti della proposta di parere non favorevole » manifestata dalla SABAP « per le vie brevi », ricadendo la responsabilità della valutazione, in assenza di un formale parere dell’organo ministeriale, esclusivamente sull’A.c. [ così, invece, il Responsabile Servizio nell’impugnato diniego : « Preso atto, per le vie brevi, sia della conferma all’impossibilità da parte della Soprintendenza a riscontrare le note pec inviate per carenza di personale (…) e sia della condivisione dei contenuti della proposta di parere non favorevole del sottoscritto »].
3.- Ritenuto che:
- per l’adempimento istruttorio - del quale si incarica il Responsabile del Servizio VIA, VAS e Paesaggio del Comune di SA - e il deposito telematico presso la Segreteria di questo Tribunale degli atti e della relazione, viene fissato il termine di 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
- la causa va rinviata, per il prosieguo, all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con il termine ivi fissato.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - tra cui, specificamente, al Responsabile del Servizio VIA, VAS e Paesaggio del Comune di SA .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
ND Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO