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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2748/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Romagnuolo e Stefano Campese Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda e dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stato un lavoratore agricolo iscritto negli elenchi nominativi degli operai agricoli del comune di Torremaggiore per gli anni 2021-2022 (per un numero di 204 giornate nell'anno 2021 e di 114 giornate nell'anno 2022); di aver inoltrato, in data 16.2.2022, CP_ apposita domanda all' per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, in CP_ relazione alle giornate di lavoro effettivamente prestate;
di aver segnalato all' che non sussisteva alcun caso di omocodia, fornendo la prova attraverso la risposta formalizzata dall'Agenzia delle
Entrate a seguito di pec del sindacato;
di non aver ricevuto l'indennità richiesta.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato CP_ Tribunale di: “condannare l' a pagare l'indennità di disoccupazione agricola così come da domanda del 16.02.2022 n. 202291785755”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che “l' CP_1 CP_1 provvedeva al riconoscimento del diritto alla prestazione (all. 2) ed alla liquidazione in favore del
pagina 1 di 3 ricorrente dell'importo di € 1.352,54 (allegati 3 e 4) già nel mese di giugno 2022 con accredito su
IBAN [...], intestato al ricorrente”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che dimostrino di possedere i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70 e 32 l. 264/1949):
a) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); c) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Come risulta per tabulas, il ricorrente possiede i requisiti previsti dalla legge per ricevere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
Ciò premesso, l' non ha contestato la fondatezza dei presupposti, ma ha sollevato un problema CP_1 di omocodia, sostenendo che il pagamento dell'indennità è stato effettuato in favore di un soggetto con il medesimo codice fiscale del ricorrente ( ) e che pertanto nulla è dovuto. C.F._1
L'Agenzia delle Entrate di Giulianova, in data 13.10.2023, ha risolto l'errore attribuendo al ricorrente un nuovo codice fiscale ( ), mentre all'altro soggetto, è stato C.F._2 CP_2 attribuito il codice fiscale ( ) (cfr. doc. n.
2- risoluzione omocodia Agenzia C.F._3 delle Entrate;
doc.nn.
3-4 codici fiscali- in uno alle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data 24.2.2025).
In ragione e conseguenza di ciò deve ritenersi che il mancato pagamento è stato causato esclusivamente da un errore amministrativo nella gestione dell'omocodia, come confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. CP_ L' ha erogato il pagamento a un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, non liberandosi dell'obbligazione.
La domanda va quindi accolta e l' condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
pagina 2 di 3 Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra”
€.
5.200 secondo i valori minimi, tenuto conto del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) CP_
– seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede: CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a liquidare al ricorrente l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre interessi a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €.1.312,00, oltre Cpa, Iva
e spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA de IA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2748/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Romagnuolo e Stefano Campese Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda e dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stato un lavoratore agricolo iscritto negli elenchi nominativi degli operai agricoli del comune di Torremaggiore per gli anni 2021-2022 (per un numero di 204 giornate nell'anno 2021 e di 114 giornate nell'anno 2022); di aver inoltrato, in data 16.2.2022, CP_ apposita domanda all' per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, in CP_ relazione alle giornate di lavoro effettivamente prestate;
di aver segnalato all' che non sussisteva alcun caso di omocodia, fornendo la prova attraverso la risposta formalizzata dall'Agenzia delle
Entrate a seguito di pec del sindacato;
di non aver ricevuto l'indennità richiesta.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato CP_ Tribunale di: “condannare l' a pagare l'indennità di disoccupazione agricola così come da domanda del 16.02.2022 n. 202291785755”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che “l' CP_1 CP_1 provvedeva al riconoscimento del diritto alla prestazione (all. 2) ed alla liquidazione in favore del
pagina 1 di 3 ricorrente dell'importo di € 1.352,54 (allegati 3 e 4) già nel mese di giugno 2022 con accredito su
IBAN [...], intestato al ricorrente”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che dimostrino di possedere i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70 e 32 l. 264/1949):
a) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); c) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Come risulta per tabulas, il ricorrente possiede i requisiti previsti dalla legge per ricevere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
Ciò premesso, l' non ha contestato la fondatezza dei presupposti, ma ha sollevato un problema CP_1 di omocodia, sostenendo che il pagamento dell'indennità è stato effettuato in favore di un soggetto con il medesimo codice fiscale del ricorrente ( ) e che pertanto nulla è dovuto. C.F._1
L'Agenzia delle Entrate di Giulianova, in data 13.10.2023, ha risolto l'errore attribuendo al ricorrente un nuovo codice fiscale ( ), mentre all'altro soggetto, è stato C.F._2 CP_2 attribuito il codice fiscale ( ) (cfr. doc. n.
2- risoluzione omocodia Agenzia C.F._3 delle Entrate;
doc.nn.
3-4 codici fiscali- in uno alle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data 24.2.2025).
In ragione e conseguenza di ciò deve ritenersi che il mancato pagamento è stato causato esclusivamente da un errore amministrativo nella gestione dell'omocodia, come confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. CP_ L' ha erogato il pagamento a un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, non liberandosi dell'obbligazione.
La domanda va quindi accolta e l' condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
pagina 2 di 3 Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra”
€.
5.200 secondo i valori minimi, tenuto conto del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) CP_
– seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede: CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a liquidare al ricorrente l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre interessi a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €.1.312,00, oltre Cpa, Iva
e spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA de IA
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