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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1254/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI GIORGIO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. BERALDI DOMENICO e dell'avv. VACCARI
SIMONE ( ) VIA G. SABBATINI 13 41124 MODENA, C.F._4
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. SAVANI FILIPPO,
(C.F. ), CP_4 C.F._6 con il patrocinio dell'avv. TESTI DEBBIA LAURA,
pagina 1 di 13
Controparte_5 CP_6
(prima (C.F. ), Controparte_7 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GAIANI GIULIO,
APPELLATI
C.F. ), Controparte_8 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 469/2022; oggetto: scioglimento della comunione endoesecutiva – accettazione eredità - legittimazione passiva.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 20 maggio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 25.09.2019, il Tribunale di Modena, in qualità di giudice dell'esecuzione nella procedura promossa da Parte_2
nei confronti del signor disponeva
[...] CP_1
procedersi alla divisione del compendio pignorato meglio descritto in atti, fissando per udienza ai sensi degli artt. 600, secondo comma, c.p.c. e 181, secondo comma, disp. att. c.p.c., per il 16.01.2020.
Con successiva ordinanza del 16.01.2020, il Giudice, rilevato che dalla certificazione notarile era emerso che gran parte dei beni oggetto di divisione era pervenuta ai convenuti per ragioni successorie, ritenutane l'ammissibilità,
pagina 2 di 13 assegnava alle parti interessate termine ex art. 481 c.c. per l'eventuale accettazione di eredità, allo stato mancante.
Si costituivano, intanto i signori (comproprietario esecutato), CP_1
e tutti aderendo alle CP_4 CP_2 Parte_1 conclusioni dell'attore/procedente, fatto salvo il signor il Parte_1
quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva per avere egli rinunciato all'eredità a seguito dell'actio interrogatoria introdotta ex officio.
Restava contumace la signora Controparte_8
Interveniva in giudizio il signor allegando la propria Controparte_3
qualità di creditore ipotecario sulla quota di ed eccependo la Parte_1
inefficacia della rinuncia all'eredità di quest'ultimo, risultando documentata l'avvenuta trascrizione dell'accettazione in data 22.11.2019.
L'interveniente concludeva chiedendo l'assegnazione dei 3/12 del ricavato della quota degli immobili siti in Comune di MA di NO (Modena), via
G. Rossini n. 13, e di 1/3 di quanto ricavato dalla vendita degli immobili di
Modena, via G.M. Bondigli nn. 34-36, in quanto corrispondenti alla quota di cui era titolare il suo debitore.
Con ordinanza del 21.02.2021, il Giudice revocava il precedente provvedimento del 16.01.2020 con riguardo all'actio interrogatoria, in quanto pronunciato in assenza dei presupposti di legge.
Su richiesta del Tribunale, il notaio delegato provvedeva a redigere nota illustrativa relativa alla continuità delle trascrizioni riguardanti gli immobili oggetto di divisione, nonché a mettere in evidenza, in particolare, la posizione del signor Parte_1
Il Tribunale di Modena, con sentenza parziale n. 469 depositata il 13.04.2022, si pronunciava sulle sole questioni relative alle contestazioni formulate dal signor e sulle domande proposte dal signor Parte_1 CP_3
concludendo per la legittimazione attiva del primo a seguito di intervenuta accettazione dell'eredità del padre con la sola esclusione dei Persona_1
pagina 3 di 13 beni siti in Modena, censiti al foglio 157, part. 107, sub. 1-342/1 graffate;
part. 107, subb. 3 e 5.
Il Tribunale riteneva che l'accettazione di eredità del signor Parte_1
fosse stata accertata con efficacia di giudicato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da quest'ultimo nei confronti del signor CP_3
e definito con rigetto (sentenza del Tribunale di Modena n. 677/2016 passata in giudicato).
In particolare, se era vero che anche il semplice chiamato poteva agire in giudizio a fini conservativi del patrimonio del de cuius senza per questo acquistare la qualità di erede, tale limitata qualità avrebbe dovuto emergere in modo chiaro e inequivoco dalle difese svolte;
al contrario, il signor Pt_1
aveva espressamente agito quale unico erede del padre signor Per_1
circostanza questa incompatibile con una veste diversa da quella di
[...]
erede.
E, poiché l'accettazione è irretrattabile, la rinuncia intervenuta successivamente a seguito dell'actio interrogatoria “officiosa”, peraltro poi revocata, era inefficace.
Doveva, invece, escludersi che il signor fosse legittimato con Pt_1
riferimento agli immobili di Modena sopra indicati, in quanto risultava che né il signor né il signor avessero accettato Persona_1 Parte_1
l'eredità del signor il cui asse ereditario era composto da tali Persona_2
beni.
In particolare, il signor chiamato all'eredità del signor Persona_1
era deceduto prima di accettarla, sicché il diritto Persona_2
all'accettazione era stato trasferito al signor il quale aveva sì Parte_1 accettato l'eredita paterna, ma non anche quella del signor Persona_2
non potendo ricondursi a tale accettazione anche l'effetto di accettazione dell'eredità che non era ancora entrata nel patrimonio del signor Per_1
[...]
pagina 4 di 13 Nessun effetto automatico poteva, quindi, ricondursi all'accettazione tacita con riguardo all'eredità Persona_3 Persona_2
mentre, ovviamente, sarebbe stato vero il contrario, ossia che la rinuncia all'eredità del signor avrebbe comportato anche la rinuncia a Persona_1
quella del signor Persona_2
La giurisprudenza si era, infatti, espressa nel senso che, esistendo la differenza tra le due successioni, il “trasmissario” del diritto all'accettazione, in questo caso essendo il signor il “trasmittente”, Parte_1 Persona_1
avrebbe dovuto compiere due distinti atti.
Il Tribunale respingeva in limine le domande proposte dal signor
[...]
di assegnazione in pagamento delle somme ricavate dalla Controparte_3
vendita dei beni oggetto di divisione per la quota di spettanza del signor
[...]
sia perché tardivamente formulate, sia in considerazione del fatto Pt_1
che si sarebbe trattato di introdurre un processo esecutivo incidentale inammissibile, dovendosi, altresì, considerare che i diritti del creditore ipotecario sarebbero stati salvaguardati con l'estensione dell'ipoteca sul ricavato dalla vendita, con conseguente conversione in pegno sulla somma di denaro.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor per il Parte_1
seguente unico motivo.
− Il Tribunale ha errato nel ritenere che il signor abbia Pt_1
tacitamente accettato l'eredità proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato, unitamente al precetto, dal signor
CP_3
Infatti, la qualifica di erede era stata spesa dal signor solo per Pt_1 rispondere alla dicitura reperita nell'atto di precetto, non certo per condividere la qualifica attribuitagli dall'intimante.
pagina 5 di 13 Peraltro, l'appellante, nel giudizio di opposizione, neppure era entrato nel merito delle ragioni debitorie del signor avendo Controparte_3
proposto eccezioni di natura preliminare e pregiudiziale.
Il signor non aveva, quindi, inteso subentrare nella posizione Pt_1
del padre.
Neppure il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio di opposizione rileva ai fini dell'accettazione tacita, perché
l'attribuzione di tale qualità è un mero obiter dictum della sentenza, che non avrebbe potuto essere oggetto di autonoma impugnazione.
L'appellante ha concluso chiedendo che venga, così, dichiarato che egli non è erede del padre in forza della dichiarazione di rinuncia resa Persona_1
nella comparsa di costituzione nel giudizio di divisione.
Si è costituita e, per essa, quale mandataria, Controparte_5 CP_6 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituito il signor chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto dal signor e, in via incidentale, proponendo Pt_1
impugnazione per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato nel ritenere inammissibili in quanto tardive le domande proposte dal signor per ottenere la corresponsione ai CP_3
sensi dell'art. 2825, quarto comma, c.c., della quota di 3/12 di spettanza del signor ricavata dall'eventuale vendita degli Parte_1
immobili di MA NO (Modena), nonché della quota di 1/3 ricavata dall'eventuale vendita degli immobili di Modena, via G.M.
Bondigli n. 34-36.
Se, infatti, è verso che il signor si è costituito in giudizio dopo CP_3
lo spirare del termine di cui all'art. 166 c.p.c., dall'altro, il Tribunale non si è avveduto del fatto che la domanda da lui proposta non ha natura pagina 6 di 13 riconvenzionale e, quindi, non incorre nelle decadenze stabilite da tale norma.
2. Il Tribunale ha errato nell'escludere che il signor fosse Parte_1
carente di legittimazione con riferimento agli immobili di Modena, via
Bondigli, avendo negato che questi avesse accettato anche l'eredità del signor accettando l'eredità paterna. Persona_2
La giurisprudenza richiamata in sentenza non è conferente rispetto al caso in esame, riguardando l'accettazione di una persona giuridica che, necessariamente, deve essere effettuata con beneficio di inventario e, pertanto, presuppone il compimento di due atti.
Nel caso di specie, invece, avendo il signor accettato tacitamente e, quindi, puramente e semplicemente l'eredità paterna, quale trasmissario della facoltà di accettare quella del signor prima nella Persona_2
disponibilità del padre, signor ha automaticamente Persona_1
accettato anche l'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato e il cui diritto di accettazione era nella prima ricompreso.
Lo stesso CTU, notaio dott.ssa , aveva affermato che aderire alla Per_4
diversa tesi secondo cui l'accettazione dell'eredità del trasmittente non sarebbe stata sufficiente a integrare accettazione anche dell'eredità originaria, avrebbe consentito al chiamato all'eredità di eludere il divieto di accettazione parziale sancito dall'art. 475 c.c.
Si è costituita la signora chiedendo il rigetto dell'appello CP_4
principale, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico del signor
[...]
considerata la temerarietà della iniziativa processuale assunta e il Pt_1
danno subito dalla signora riconducibile all'esborso di spese di lite Pt_1
per Euro 17.347,74.
Si sono costituiti i signori e rimettendosi a giustizia con CP_1 CP_2 riguardo all'appello principale, rilevandone l'apparente fondatezza, e chiedendo il rigetto dell'appello incidentale proposto dal signor CP_3
pagina 7 di 13 Verificata le regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della signora Controparte_8
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 20 maggio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
L'appello principale non è fondato.
Il signor sostiene che non potrebbe riconoscersi effetto alcuno, Parte_1 ai fini dell'accettazione tacita, al contenuto delle difese svolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto nei confronti del signor CP_3
ove l'opponente si è dichiarato più volte ed espressamente erede del padre, signor Persona_1
Fermo il principio in forza del quale il chiamato che non abbia ancora accettato l'eredità e, quindi, non abbia assunto la qualità di erede, è privo di legittimazione processuale, salve le eccezioni previste dalla legge (artt. 460 e
486 c.c.), che non ricorrono nel caso in esame, la circostanza che l'odierno appellante abbia senza riserva alcuna assunto la qualità di erede del padre signor nel giudizio promosso nei confronti del signor Persona_1
implica l'inequivoca manifestazione di volontà rilevante ai fini CP_3
dell'acquisizione della qualità di erede.
La difesa svolta dal signor contrasta con quanto stabilito dalla legge Pt_1
ed elaborato dalla unanime giurisprudenza, secondo cui il chiamato non assume la qualità di erede solo nel caso in cui espressamente dichiari di non agire in tale veste, mentre, ove nulla specifichi sul punto ovvero, come nel caso in esame, espressamente attesti di agire quale erede, l'accettazione si considera perfezionata, privilegiando l'ordinamento la naturale devoluzione del patrimonio ereditario in assenza di rinuncia.
L'accettazione tacita si configura quando il chiamato agisce o si costituisce in giudizio dichiarando la propria qualità di erede senza contestare il difetto di pagina 8 di 13 titolarità passiva della pretesa (conff.: Cass civ., sent. n. 1183/2017; Cass. civ., sent. n. 16002/2008; Cons. Stato, sent. n. 2083/2024).
A nulla rileva la circostanza che il signor avrebbe dichiarato di Pt_1
essere erede riprendendo il contenuto dell'atto di precetto notificatogli dal signor tant'è che egli avrebbe potuto eventualmente agire in qualità CP_3
di semplice chiamato all'eredità, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 460
c.c. (compimento di atti conservativi).
Peraltro, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, neppure si potrebbe sostenere che l'iniziativa assunta dall'odierno appellante principale fosse riconducibile al compimento di atti conservativi in senso stretto.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello incidentale è inammissibile.
Il signor censura la sentenza impugnata, con riguardo alla declaratoria CP_3 di inammissibilità delle domande “nuove” proposte dal signor solo CP_3
sotto il profilo della natura delle medesime che, non essendo riconvenzionali, non sarebbero soggetto alle decadenze stabilite dall'art. 166 c.p.c. e, quindi, non potrebbero essere dichiarate tardive.
L'impugnazione, sotto questo profilo, sarebbe fondata ove l'intervento in giudizio dell'appellante incidentale si configurasse come intervento autonomo/principale, soggetto alle sole preclusioni stabilite dal codice di rito, ma proponibile sino al momento della rimessione in decisione della causa.
Tuttavia, il Tribunale ha concluso per l'inammissibilità anche e principalmente perché il processo di divisione endoesecutivo ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel quale petitum e causa petendi sono delimitati dalla domanda introduttiva (nella specie l'ordinanza del GE ex artt. 600, secondo comma, c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.).
Le domande esulanti da tale giudizio, nella prospettazione del primo giudice, non sono, quindi, ammissibili a prescindere dalla loro eventuale tempestiva formulazione.
pagina 9 di 13 Anche perché, secondo il Tribunale, ove tale domanda trovasse accesso in questa sede determinerebbe “una inammissibile e surrettizia creazione di un incidente-processo esecutivo avanti al Giudice del processo di cognizione
(volto allo scioglimento della comunione) ed evidente menomazione del diritto di difesa dell'esecutato (invero non tale nel presente giudizio divisionale né nella procedura esecutiva da cui promana l'odierno giudizio).”
Tale argomento è sufficiente a sostenere la pronuncia di inammissibilità della domanda proposta dal signor e su di esso questi non ha formulato CP_3
alcuna censura, tantomeno specifica, sicché il motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile perché inidoneo a incidere sulla decisione impugnata anche in caso di accoglimento.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Il Tribunale ha concluso, con adeguati richiami giurisprudenziali, che l'accettazione tacita dell'eredità di colui che sia titolare del diritto, ancora inespresso, di accettare a sua volta l'eredità di un terzo non determina l'automatica accettazione in capo al primo anche di quest'ultima eredità.
La tesi trova conferma nella pur risalente arresto giurisprudenziale richiamato in sentenza ed è condivisibile.
L'opposta interpretazione, prospettata anche dal CTU, secondo cui pretendere che il c.d. trasmissario perfezioni una doppia accettazione per acquisire il patrimonio del de cuius del trasmittente integrerebbe una ipotesi di accettazione parziale e, per questo, sarebbe illecita, non tiene conto del fatto che nel patrimonio del c.d. trasmittente è entrato il mero diritto di accettare l'eredità del de cuius, diritto che si trasferisce in capo al proprio erede che potrà decidere se esercitarlo o meno, così come avviene per ogni diritto di cui sia diventato titolare iure successionis; tant'è che, se ancora in vita, il trasmittente avrebbe potuto accettare o rinunciare all'eredità, così come ha pagina 10 di 13 facoltà di fare il trasmissario che abbia accettato l'eredità del trasmittente stesso.
Il signor aveva il diritto di accettare l'eredità del signor Persona_1
diritto non ancora esercitato, sicché, alla morte del primo, Persona_2 cui è succeduto il signor questi, avendone accettato l'eredità, Parte_1
ha acquisito solo il diritto di accettare l'eredità del signor Persona_2
senza succedergli in modo automatico.
∞ ∞ ∞
La domanda di condanna per responsabilità aggravata formulata dalla signora nei confronti dell'appellante principale non merita CP_4
accoglimento.
Tra le altre considerazioni, si osserva che le iniziative assunte dal signor
[...]
sono anche il frutto dell'actio interrogatoria irritualmente introdotta Pt_1
dal Tribunale e in seguito revocata, seppur dopo la dichiarazione di rinuncia formulata dallo stesso signor Pt_1
Se non vi è dubbio che tale dichiarazione, in quanto pervenuta dopo il perfezionamento dell'accettazione tacita, è da considerarsi inutile e inefficace, si può ritenere che in capo all'odierno appellante principale si sia generato un affidamento “processuale” che lo ha legittimato, quanto meno sotto il profilo dell'assenza di temerarietà, a insistere nelle proprie domande e a proporre il pur infondato appello.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
pagina 11 di 13 Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti sia dell'appellante principale, sia di quello incidentale, dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nella liquidazione si terrà conto dei diversi rapporti processuali e delle specifiche posizioni assunte dalle parti.
In particolare, considerata la reciproca soccombenza, saranno compensate tra il signor e il signor Parte_1 CP_3 Controparte_3
Il signor sarà, invece, tenuto alla refusione delle spese nei Parte_1
confronti della e, per essa, della sua mandataria ,. e CP_5 CP_6
della signora CP_4
Considerato, infine, che i signori e hanno aderito, pur CP_1 CP_2 rimettendosi a giustizia, al contenuto dell'appello principale, resistendo, invece, all'impugnazione proposta dal signor questi sarà condannato CP_3
a rifondere nei loro confronti le spese di lite da compensarsi nella misura della metà.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello principale e quello incidentale, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore della Parte_1 CP_6
quale mandataria della delle spese di lite che
[...] Controparte_5
liquida in Euro 6.946,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – condanna il signor alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite, che liquida in Euro 6.946,00 oltre spese CP_4
forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna il signor alla refusione in dei signori Controparte_3
pagina 12 di 13 e delle spese di lite che, già applicata la CP_2 CP_1
compensazione nella misura di ½, liquida in complessivi Euro 3.473,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante principale e l'appellante incidentale;
VI – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'art. 13, primo comma quater,
d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1254/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI GIORGIO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. BERALDI DOMENICO e dell'avv. VACCARI
SIMONE ( ) VIA G. SABBATINI 13 41124 MODENA, C.F._4
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. SAVANI FILIPPO,
(C.F. ), CP_4 C.F._6 con il patrocinio dell'avv. TESTI DEBBIA LAURA,
pagina 1 di 13
Controparte_5 CP_6
(prima (C.F. ), Controparte_7 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GAIANI GIULIO,
APPELLATI
C.F. ), Controparte_8 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 469/2022; oggetto: scioglimento della comunione endoesecutiva – accettazione eredità - legittimazione passiva.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 20 maggio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 25.09.2019, il Tribunale di Modena, in qualità di giudice dell'esecuzione nella procedura promossa da Parte_2
nei confronti del signor disponeva
[...] CP_1
procedersi alla divisione del compendio pignorato meglio descritto in atti, fissando per udienza ai sensi degli artt. 600, secondo comma, c.p.c. e 181, secondo comma, disp. att. c.p.c., per il 16.01.2020.
Con successiva ordinanza del 16.01.2020, il Giudice, rilevato che dalla certificazione notarile era emerso che gran parte dei beni oggetto di divisione era pervenuta ai convenuti per ragioni successorie, ritenutane l'ammissibilità,
pagina 2 di 13 assegnava alle parti interessate termine ex art. 481 c.c. per l'eventuale accettazione di eredità, allo stato mancante.
Si costituivano, intanto i signori (comproprietario esecutato), CP_1
e tutti aderendo alle CP_4 CP_2 Parte_1 conclusioni dell'attore/procedente, fatto salvo il signor il Parte_1
quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva per avere egli rinunciato all'eredità a seguito dell'actio interrogatoria introdotta ex officio.
Restava contumace la signora Controparte_8
Interveniva in giudizio il signor allegando la propria Controparte_3
qualità di creditore ipotecario sulla quota di ed eccependo la Parte_1
inefficacia della rinuncia all'eredità di quest'ultimo, risultando documentata l'avvenuta trascrizione dell'accettazione in data 22.11.2019.
L'interveniente concludeva chiedendo l'assegnazione dei 3/12 del ricavato della quota degli immobili siti in Comune di MA di NO (Modena), via
G. Rossini n. 13, e di 1/3 di quanto ricavato dalla vendita degli immobili di
Modena, via G.M. Bondigli nn. 34-36, in quanto corrispondenti alla quota di cui era titolare il suo debitore.
Con ordinanza del 21.02.2021, il Giudice revocava il precedente provvedimento del 16.01.2020 con riguardo all'actio interrogatoria, in quanto pronunciato in assenza dei presupposti di legge.
Su richiesta del Tribunale, il notaio delegato provvedeva a redigere nota illustrativa relativa alla continuità delle trascrizioni riguardanti gli immobili oggetto di divisione, nonché a mettere in evidenza, in particolare, la posizione del signor Parte_1
Il Tribunale di Modena, con sentenza parziale n. 469 depositata il 13.04.2022, si pronunciava sulle sole questioni relative alle contestazioni formulate dal signor e sulle domande proposte dal signor Parte_1 CP_3
concludendo per la legittimazione attiva del primo a seguito di intervenuta accettazione dell'eredità del padre con la sola esclusione dei Persona_1
pagina 3 di 13 beni siti in Modena, censiti al foglio 157, part. 107, sub. 1-342/1 graffate;
part. 107, subb. 3 e 5.
Il Tribunale riteneva che l'accettazione di eredità del signor Parte_1
fosse stata accertata con efficacia di giudicato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da quest'ultimo nei confronti del signor CP_3
e definito con rigetto (sentenza del Tribunale di Modena n. 677/2016 passata in giudicato).
In particolare, se era vero che anche il semplice chiamato poteva agire in giudizio a fini conservativi del patrimonio del de cuius senza per questo acquistare la qualità di erede, tale limitata qualità avrebbe dovuto emergere in modo chiaro e inequivoco dalle difese svolte;
al contrario, il signor Pt_1
aveva espressamente agito quale unico erede del padre signor Per_1
circostanza questa incompatibile con una veste diversa da quella di
[...]
erede.
E, poiché l'accettazione è irretrattabile, la rinuncia intervenuta successivamente a seguito dell'actio interrogatoria “officiosa”, peraltro poi revocata, era inefficace.
Doveva, invece, escludersi che il signor fosse legittimato con Pt_1
riferimento agli immobili di Modena sopra indicati, in quanto risultava che né il signor né il signor avessero accettato Persona_1 Parte_1
l'eredità del signor il cui asse ereditario era composto da tali Persona_2
beni.
In particolare, il signor chiamato all'eredità del signor Persona_1
era deceduto prima di accettarla, sicché il diritto Persona_2
all'accettazione era stato trasferito al signor il quale aveva sì Parte_1 accettato l'eredita paterna, ma non anche quella del signor Persona_2
non potendo ricondursi a tale accettazione anche l'effetto di accettazione dell'eredità che non era ancora entrata nel patrimonio del signor Per_1
[...]
pagina 4 di 13 Nessun effetto automatico poteva, quindi, ricondursi all'accettazione tacita con riguardo all'eredità Persona_3 Persona_2
mentre, ovviamente, sarebbe stato vero il contrario, ossia che la rinuncia all'eredità del signor avrebbe comportato anche la rinuncia a Persona_1
quella del signor Persona_2
La giurisprudenza si era, infatti, espressa nel senso che, esistendo la differenza tra le due successioni, il “trasmissario” del diritto all'accettazione, in questo caso essendo il signor il “trasmittente”, Parte_1 Persona_1
avrebbe dovuto compiere due distinti atti.
Il Tribunale respingeva in limine le domande proposte dal signor
[...]
di assegnazione in pagamento delle somme ricavate dalla Controparte_3
vendita dei beni oggetto di divisione per la quota di spettanza del signor
[...]
sia perché tardivamente formulate, sia in considerazione del fatto Pt_1
che si sarebbe trattato di introdurre un processo esecutivo incidentale inammissibile, dovendosi, altresì, considerare che i diritti del creditore ipotecario sarebbero stati salvaguardati con l'estensione dell'ipoteca sul ricavato dalla vendita, con conseguente conversione in pegno sulla somma di denaro.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor per il Parte_1
seguente unico motivo.
− Il Tribunale ha errato nel ritenere che il signor abbia Pt_1
tacitamente accettato l'eredità proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato, unitamente al precetto, dal signor
CP_3
Infatti, la qualifica di erede era stata spesa dal signor solo per Pt_1 rispondere alla dicitura reperita nell'atto di precetto, non certo per condividere la qualifica attribuitagli dall'intimante.
pagina 5 di 13 Peraltro, l'appellante, nel giudizio di opposizione, neppure era entrato nel merito delle ragioni debitorie del signor avendo Controparte_3
proposto eccezioni di natura preliminare e pregiudiziale.
Il signor non aveva, quindi, inteso subentrare nella posizione Pt_1
del padre.
Neppure il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio di opposizione rileva ai fini dell'accettazione tacita, perché
l'attribuzione di tale qualità è un mero obiter dictum della sentenza, che non avrebbe potuto essere oggetto di autonoma impugnazione.
L'appellante ha concluso chiedendo che venga, così, dichiarato che egli non è erede del padre in forza della dichiarazione di rinuncia resa Persona_1
nella comparsa di costituzione nel giudizio di divisione.
Si è costituita e, per essa, quale mandataria, Controparte_5 CP_6 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituito il signor chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello proposto dal signor e, in via incidentale, proponendo Pt_1
impugnazione per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato nel ritenere inammissibili in quanto tardive le domande proposte dal signor per ottenere la corresponsione ai CP_3
sensi dell'art. 2825, quarto comma, c.c., della quota di 3/12 di spettanza del signor ricavata dall'eventuale vendita degli Parte_1
immobili di MA NO (Modena), nonché della quota di 1/3 ricavata dall'eventuale vendita degli immobili di Modena, via G.M.
Bondigli n. 34-36.
Se, infatti, è verso che il signor si è costituito in giudizio dopo CP_3
lo spirare del termine di cui all'art. 166 c.p.c., dall'altro, il Tribunale non si è avveduto del fatto che la domanda da lui proposta non ha natura pagina 6 di 13 riconvenzionale e, quindi, non incorre nelle decadenze stabilite da tale norma.
2. Il Tribunale ha errato nell'escludere che il signor fosse Parte_1
carente di legittimazione con riferimento agli immobili di Modena, via
Bondigli, avendo negato che questi avesse accettato anche l'eredità del signor accettando l'eredità paterna. Persona_2
La giurisprudenza richiamata in sentenza non è conferente rispetto al caso in esame, riguardando l'accettazione di una persona giuridica che, necessariamente, deve essere effettuata con beneficio di inventario e, pertanto, presuppone il compimento di due atti.
Nel caso di specie, invece, avendo il signor accettato tacitamente e, quindi, puramente e semplicemente l'eredità paterna, quale trasmissario della facoltà di accettare quella del signor prima nella Persona_2
disponibilità del padre, signor ha automaticamente Persona_1
accettato anche l'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato e il cui diritto di accettazione era nella prima ricompreso.
Lo stesso CTU, notaio dott.ssa , aveva affermato che aderire alla Per_4
diversa tesi secondo cui l'accettazione dell'eredità del trasmittente non sarebbe stata sufficiente a integrare accettazione anche dell'eredità originaria, avrebbe consentito al chiamato all'eredità di eludere il divieto di accettazione parziale sancito dall'art. 475 c.c.
Si è costituita la signora chiedendo il rigetto dell'appello CP_4
principale, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico del signor
[...]
considerata la temerarietà della iniziativa processuale assunta e il Pt_1
danno subito dalla signora riconducibile all'esborso di spese di lite Pt_1
per Euro 17.347,74.
Si sono costituiti i signori e rimettendosi a giustizia con CP_1 CP_2 riguardo all'appello principale, rilevandone l'apparente fondatezza, e chiedendo il rigetto dell'appello incidentale proposto dal signor CP_3
pagina 7 di 13 Verificata le regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della signora Controparte_8
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 20 maggio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
L'appello principale non è fondato.
Il signor sostiene che non potrebbe riconoscersi effetto alcuno, Parte_1 ai fini dell'accettazione tacita, al contenuto delle difese svolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto nei confronti del signor CP_3
ove l'opponente si è dichiarato più volte ed espressamente erede del padre, signor Persona_1
Fermo il principio in forza del quale il chiamato che non abbia ancora accettato l'eredità e, quindi, non abbia assunto la qualità di erede, è privo di legittimazione processuale, salve le eccezioni previste dalla legge (artt. 460 e
486 c.c.), che non ricorrono nel caso in esame, la circostanza che l'odierno appellante abbia senza riserva alcuna assunto la qualità di erede del padre signor nel giudizio promosso nei confronti del signor Persona_1
implica l'inequivoca manifestazione di volontà rilevante ai fini CP_3
dell'acquisizione della qualità di erede.
La difesa svolta dal signor contrasta con quanto stabilito dalla legge Pt_1
ed elaborato dalla unanime giurisprudenza, secondo cui il chiamato non assume la qualità di erede solo nel caso in cui espressamente dichiari di non agire in tale veste, mentre, ove nulla specifichi sul punto ovvero, come nel caso in esame, espressamente attesti di agire quale erede, l'accettazione si considera perfezionata, privilegiando l'ordinamento la naturale devoluzione del patrimonio ereditario in assenza di rinuncia.
L'accettazione tacita si configura quando il chiamato agisce o si costituisce in giudizio dichiarando la propria qualità di erede senza contestare il difetto di pagina 8 di 13 titolarità passiva della pretesa (conff.: Cass civ., sent. n. 1183/2017; Cass. civ., sent. n. 16002/2008; Cons. Stato, sent. n. 2083/2024).
A nulla rileva la circostanza che il signor avrebbe dichiarato di Pt_1
essere erede riprendendo il contenuto dell'atto di precetto notificatogli dal signor tant'è che egli avrebbe potuto eventualmente agire in qualità CP_3
di semplice chiamato all'eredità, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 460
c.c. (compimento di atti conservativi).
Peraltro, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, neppure si potrebbe sostenere che l'iniziativa assunta dall'odierno appellante principale fosse riconducibile al compimento di atti conservativi in senso stretto.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello incidentale è inammissibile.
Il signor censura la sentenza impugnata, con riguardo alla declaratoria CP_3 di inammissibilità delle domande “nuove” proposte dal signor solo CP_3
sotto il profilo della natura delle medesime che, non essendo riconvenzionali, non sarebbero soggetto alle decadenze stabilite dall'art. 166 c.p.c. e, quindi, non potrebbero essere dichiarate tardive.
L'impugnazione, sotto questo profilo, sarebbe fondata ove l'intervento in giudizio dell'appellante incidentale si configurasse come intervento autonomo/principale, soggetto alle sole preclusioni stabilite dal codice di rito, ma proponibile sino al momento della rimessione in decisione della causa.
Tuttavia, il Tribunale ha concluso per l'inammissibilità anche e principalmente perché il processo di divisione endoesecutivo ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel quale petitum e causa petendi sono delimitati dalla domanda introduttiva (nella specie l'ordinanza del GE ex artt. 600, secondo comma, c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.).
Le domande esulanti da tale giudizio, nella prospettazione del primo giudice, non sono, quindi, ammissibili a prescindere dalla loro eventuale tempestiva formulazione.
pagina 9 di 13 Anche perché, secondo il Tribunale, ove tale domanda trovasse accesso in questa sede determinerebbe “una inammissibile e surrettizia creazione di un incidente-processo esecutivo avanti al Giudice del processo di cognizione
(volto allo scioglimento della comunione) ed evidente menomazione del diritto di difesa dell'esecutato (invero non tale nel presente giudizio divisionale né nella procedura esecutiva da cui promana l'odierno giudizio).”
Tale argomento è sufficiente a sostenere la pronuncia di inammissibilità della domanda proposta dal signor e su di esso questi non ha formulato CP_3
alcuna censura, tantomeno specifica, sicché il motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile perché inidoneo a incidere sulla decisione impugnata anche in caso di accoglimento.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Il Tribunale ha concluso, con adeguati richiami giurisprudenziali, che l'accettazione tacita dell'eredità di colui che sia titolare del diritto, ancora inespresso, di accettare a sua volta l'eredità di un terzo non determina l'automatica accettazione in capo al primo anche di quest'ultima eredità.
La tesi trova conferma nella pur risalente arresto giurisprudenziale richiamato in sentenza ed è condivisibile.
L'opposta interpretazione, prospettata anche dal CTU, secondo cui pretendere che il c.d. trasmissario perfezioni una doppia accettazione per acquisire il patrimonio del de cuius del trasmittente integrerebbe una ipotesi di accettazione parziale e, per questo, sarebbe illecita, non tiene conto del fatto che nel patrimonio del c.d. trasmittente è entrato il mero diritto di accettare l'eredità del de cuius, diritto che si trasferisce in capo al proprio erede che potrà decidere se esercitarlo o meno, così come avviene per ogni diritto di cui sia diventato titolare iure successionis; tant'è che, se ancora in vita, il trasmittente avrebbe potuto accettare o rinunciare all'eredità, così come ha pagina 10 di 13 facoltà di fare il trasmissario che abbia accettato l'eredità del trasmittente stesso.
Il signor aveva il diritto di accettare l'eredità del signor Persona_1
diritto non ancora esercitato, sicché, alla morte del primo, Persona_2 cui è succeduto il signor questi, avendone accettato l'eredità, Parte_1
ha acquisito solo il diritto di accettare l'eredità del signor Persona_2
senza succedergli in modo automatico.
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La domanda di condanna per responsabilità aggravata formulata dalla signora nei confronti dell'appellante principale non merita CP_4
accoglimento.
Tra le altre considerazioni, si osserva che le iniziative assunte dal signor
[...]
sono anche il frutto dell'actio interrogatoria irritualmente introdotta Pt_1
dal Tribunale e in seguito revocata, seppur dopo la dichiarazione di rinuncia formulata dallo stesso signor Pt_1
Se non vi è dubbio che tale dichiarazione, in quanto pervenuta dopo il perfezionamento dell'accettazione tacita, è da considerarsi inutile e inefficace, si può ritenere che in capo all'odierno appellante principale si sia generato un affidamento “processuale” che lo ha legittimato, quanto meno sotto il profilo dell'assenza di temerarietà, a insistere nelle proprie domande e a proporre il pur infondato appello.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
pagina 11 di 13 Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti sia dell'appellante principale, sia di quello incidentale, dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nella liquidazione si terrà conto dei diversi rapporti processuali e delle specifiche posizioni assunte dalle parti.
In particolare, considerata la reciproca soccombenza, saranno compensate tra il signor e il signor Parte_1 CP_3 Controparte_3
Il signor sarà, invece, tenuto alla refusione delle spese nei Parte_1
confronti della e, per essa, della sua mandataria ,. e CP_5 CP_6
della signora CP_4
Considerato, infine, che i signori e hanno aderito, pur CP_1 CP_2 rimettendosi a giustizia, al contenuto dell'appello principale, resistendo, invece, all'impugnazione proposta dal signor questi sarà condannato CP_3
a rifondere nei loro confronti le spese di lite da compensarsi nella misura della metà.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello principale e quello incidentale, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore della Parte_1 CP_6
quale mandataria della delle spese di lite che
[...] Controparte_5
liquida in Euro 6.946,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – condanna il signor alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite, che liquida in Euro 6.946,00 oltre spese CP_4
forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna il signor alla refusione in dei signori Controparte_3
pagina 12 di 13 e delle spese di lite che, già applicata la CP_2 CP_1
compensazione nella misura di ½, liquida in complessivi Euro 3.473,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – compensa integralmente le spese di lite tra l'appellante principale e l'appellante incidentale;
VI – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'art. 13, primo comma quater,
d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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