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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1082/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6127/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2935/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 24/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF7IPPD00097 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF7IPPD00097 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF7IPPD00097 2024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 425/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1 ha inteso chiedere l' annullamento dell' intimazione di pagamento TF71PPD000972024 per l' importo di euro
33.000,00
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso e poneva a carico del ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Avverso tale decisione proponeva appello il Contribuente, deducendo, in sintesi, che la sentenza di primo grado emessa nei propri confronti non si è espressa sulla invocata violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, sulla eccepita violazione dell'art. 50, comma 3 del D.P.R. 602/73, sugli eccepiti vizi formali dell'atto, nonché sulle eccezioni relative alla nullità dell'atto firmato digitalmente e sui difetti di motivazione per mancanza di trasparenza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che evidenziava la sottoscrizione dell'accordo conciliativo 500073/2025, versato in atti, con il quale è stata definita la controversia oggetto di appello da parte del Contribuente.
Chiede, quindi, l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, con particolare riferimento alla costituzione in giudizio dell'Ufficio del 24 settembre 2025, ritiene cessata la materia del contendere
Le spese sono da compensare per entrambi i gradi del giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE . SPESE COMPENSATE.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6127/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2935/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 24/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF7IPPD00097 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF7IPPD00097 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF7IPPD00097 2024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 425/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1 ha inteso chiedere l' annullamento dell' intimazione di pagamento TF71PPD000972024 per l' importo di euro
33.000,00
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso e poneva a carico del ricorrente le spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Avverso tale decisione proponeva appello il Contribuente, deducendo, in sintesi, che la sentenza di primo grado emessa nei propri confronti non si è espressa sulla invocata violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, sulla eccepita violazione dell'art. 50, comma 3 del D.P.R. 602/73, sugli eccepiti vizi formali dell'atto, nonché sulle eccezioni relative alla nullità dell'atto firmato digitalmente e sui difetti di motivazione per mancanza di trasparenza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che evidenziava la sottoscrizione dell'accordo conciliativo 500073/2025, versato in atti, con il quale è stata definita la controversia oggetto di appello da parte del Contribuente.
Chiede, quindi, l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, con particolare riferimento alla costituzione in giudizio dell'Ufficio del 24 settembre 2025, ritiene cessata la materia del contendere
Le spese sono da compensare per entrambi i gradi del giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE . SPESE COMPENSATE.