Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 404
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità della doglianza sui costi

    Il processo tributario è un giudizio di impugnazione e il thema decidendum è delimitato dal ricorso introduttivo. I motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi tassativi previsti dall'art. 24 D.Lgs. 546/1992. La questione dei costi non è una mera puntualizzazione ma una nuova linea di contestazione prospettata solo in fase successiva. Pertanto, la doglianza è stata correttamente ritenuta inammissibile in primo grado e non può trovare ingresso neppure in appello.

  • Rigettato
    Legittimazione della sig.ra CU in proprio e contestazione sanzioni all'autore materiale

    L'avviso di accertamento è stato correttamente notificato alla società Ricorrente_2 S.r.l., in persona della legale rappresentante. La sig.ra CU, in proprio, non è titolare di una posizione soggettiva immediatamente incisa dall'atto impositivo, pertanto non può impugnarlo. Le sanzioni amministrative tributarie gravano sulla persona giuridica titolare del rapporto tributario, con esclusione di una responsabilità della persona fisica in ragione del mero rapporto organico. L'avviso di accertamento, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni, deve essere notificato alla società nelle forme previste, senza che sia configurabile un autonomo obbligo di notifica all'autore materiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 404
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 404
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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