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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1097/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. In Liquidazione Giudiziale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Wilhelm Konrad Roentgen N. 3 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Curatela Della Società Ricorrente_2 S.r.l. In Liquidazione Giudiziale - P iva elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2142/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H1013202022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H1013202022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H1013202022 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TY303H101320/2022, notificato il 28.11.2022, l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società Ricorrente_2 (anno d'imposta 2016) maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, per un totale complessivo indicato in atto pari ad euro 364.311,00 (di cui euro
103.025,00 IRES;
euro 18.058,00 IRAP;
euro 57.683,00 IVA;
euro 185.445,00 sanzioni).
La società Ricorrente_2 S.r.l., in persona della legale rappresentante sig.ra CU, e la sig.ra CU anche in proprio, proponevano ricorso deducendo plurimi motivi (tra cui: carenza di potere del sottoscrittore;
difetto di motivazione;
illegittimità delle riprese su movimentazioni finanziarie;
mancato riconoscimento IVA detraibile;
vizi e carenza di colpevolezza in tema sanzioni;
dedotta necessità di contestazione/irrogazione sanzioni all'autore materiale).
Con sentenza n. 2142/11/2024, la CGT di primo grado ha rigettato i motivi di ricorso.
Con atto notificato il 20.1.2025 la sig.ra CU (in proprio e quale legale rappresentante della società) ha impugnato la sentenza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Sulla pretesa erroneità della declaratoria di inammissibilità della doglianza sui “costi” si osserva che il motivo non merita accoglimento. Il processo tributario è un giudizio di impugnazione in cui il thema decidendum è delimitato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo;
i “motivi aggiunti” sono ammessi nei soli casi tassativi previsti dall'art. 24 D.Lgs.
546/1992, e cioè quando vengano depositati documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del giudice. La sentenza di primo grado ha applicato tale regola, richiamando espressamente il principio per cui la deduzione in memoria di un nuovo motivo, estraneo alle censure originarie, è inammissibile.
Nel caso di specie, la questione dei “costi da riconoscere in detrazione” non si presenta come mera puntualizzazione di argomentazioni già presenti nel ricorso originario, ma come una nuova linea di contestazione (incidente sul quantum e sul metodo di determinazione della base imponibile) prospettata solo in una fase successiva, all'esito della pubblicazione della pronuncia costituzionale richiamata. La CGT di primo grado ha quindi correttamente ritenuto la doglianza inammissibile perché eccedente i confini del petitum/causa petendi cristallizzati con il ricorso introduttivo.
In secondo grado, l'appellante non allega (né prova) che la doglianza sui costi sia stata introdotta nei limiti dell'art. 24 cit., né indica specifici documenti “nuovi” depositati dall'Ufficio o acquisiti per ordine del giudice che avrebbero consentito motivi aggiunti. Pertanto, anche in appello, la censura non può trovare ingresso, pena la violazione dei limiti di deducibilità delle “nova” e la trasformazione del giudizio d'impugnazione in un giudizio a domanda indeterminata.
Il primo motivo è dunque infondato.
Il secondo motivo (legittimazione della sig.ra CU in proprio e preteso obbligo di notifica/contestazione delle sanzioni “all'autore” della violazione) è parimenti infondato.
La sentenza impugnata ha affermato che l'avviso di accertamento è stato correttamente notificato alla Ricorrente_2 S.r.l., in persona della legale rappresentante e che la costituzione della sig.ra CU in proprio è viziata da carenza di legittimazione, perché l'atto incide sul rapporto tributario della società.
Tale conclusione è condivisibile. In una società di capitali, il soggetto passivo delle imposte accertate è la persona giuridica;
la persona fisica che la rappresenta processualmente lo fa quale organo dell'ente, non quale destinataria diretta della pretesa. Ne discende che la sig.ra CU, in proprio, non è titolare di una posizione soggettiva immediatamente incisa dall'atto impositivo, sicché non può impugnarlo in nome e per conto proprio.
La censura di appello, peraltro, si risolve in un'affermazione apodittica della “piena legittimazione”, senza confutare il presupposto logico-giuridico della pronuncia di primo grado (autonomia soggettiva della S.r.l. e imputazione esclusiva alla società del rapporto d'imposta).
Sulla pretesa necessità di notificare l'atto (e/o la parte sanzionatoria) alla persona fisica quale autore materiale si osservi che la sentenza impugnata richiama correttamente il principio per cui, ai sensi dell'art. 7 del D.L.
269/2003, le sanzioni amministrative tributarie irrogate per violazioni riferibili a società dotate di personalità giuridica gravano sulla persona giuridica titolare del rapporto tributario, con esclusione di una responsabilità
“concorsuale” della persona fisica in ragione del mero rapporto organico. Conseguentemente, l'avviso di accertamento (comprensivo di imposte, interessi e sanzioni) deve essere notificato alla società nelle forme previste, e ciò avviene mediante consegna alla persona che la rappresenta, senza che sia configurabile un autonomo obbligo di notifica all'“autore materiale” della violazione.
Nel caso concreto, l'avviso risulta notificato alla Ricorrente_2 S.r.l. legalmente rappresentata dalla sig.ra CU;
e proprio per tale ragione l'eventuale doglianza della persona fisica circa la mancata notifica “a sé medesima” non può trasformarsi in causa di invalidità dell'atto emesso verso l'ente.
Ne discende che il secondo motivo è infondato. Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1, in proprio e quale legale rappresentante della Ricorrente_2 S.r. l. e conferma la sentenza n. 2142/11/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 3.862,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IC RU FR MO
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1097/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. In Liquidazione Giudiziale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Wilhelm Konrad Roentgen N. 3 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Curatela Della Società Ricorrente_2 S.r.l. In Liquidazione Giudiziale - P iva elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2142/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H1013202022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H1013202022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H1013202022 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TY303H101320/2022, notificato il 28.11.2022, l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società Ricorrente_2 (anno d'imposta 2016) maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, per un totale complessivo indicato in atto pari ad euro 364.311,00 (di cui euro
103.025,00 IRES;
euro 18.058,00 IRAP;
euro 57.683,00 IVA;
euro 185.445,00 sanzioni).
La società Ricorrente_2 S.r.l., in persona della legale rappresentante sig.ra CU, e la sig.ra CU anche in proprio, proponevano ricorso deducendo plurimi motivi (tra cui: carenza di potere del sottoscrittore;
difetto di motivazione;
illegittimità delle riprese su movimentazioni finanziarie;
mancato riconoscimento IVA detraibile;
vizi e carenza di colpevolezza in tema sanzioni;
dedotta necessità di contestazione/irrogazione sanzioni all'autore materiale).
Con sentenza n. 2142/11/2024, la CGT di primo grado ha rigettato i motivi di ricorso.
Con atto notificato il 20.1.2025 la sig.ra CU (in proprio e quale legale rappresentante della società) ha impugnato la sentenza.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Sulla pretesa erroneità della declaratoria di inammissibilità della doglianza sui “costi” si osserva che il motivo non merita accoglimento. Il processo tributario è un giudizio di impugnazione in cui il thema decidendum è delimitato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo;
i “motivi aggiunti” sono ammessi nei soli casi tassativi previsti dall'art. 24 D.Lgs.
546/1992, e cioè quando vengano depositati documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del giudice. La sentenza di primo grado ha applicato tale regola, richiamando espressamente il principio per cui la deduzione in memoria di un nuovo motivo, estraneo alle censure originarie, è inammissibile.
Nel caso di specie, la questione dei “costi da riconoscere in detrazione” non si presenta come mera puntualizzazione di argomentazioni già presenti nel ricorso originario, ma come una nuova linea di contestazione (incidente sul quantum e sul metodo di determinazione della base imponibile) prospettata solo in una fase successiva, all'esito della pubblicazione della pronuncia costituzionale richiamata. La CGT di primo grado ha quindi correttamente ritenuto la doglianza inammissibile perché eccedente i confini del petitum/causa petendi cristallizzati con il ricorso introduttivo.
In secondo grado, l'appellante non allega (né prova) che la doglianza sui costi sia stata introdotta nei limiti dell'art. 24 cit., né indica specifici documenti “nuovi” depositati dall'Ufficio o acquisiti per ordine del giudice che avrebbero consentito motivi aggiunti. Pertanto, anche in appello, la censura non può trovare ingresso, pena la violazione dei limiti di deducibilità delle “nova” e la trasformazione del giudizio d'impugnazione in un giudizio a domanda indeterminata.
Il primo motivo è dunque infondato.
Il secondo motivo (legittimazione della sig.ra CU in proprio e preteso obbligo di notifica/contestazione delle sanzioni “all'autore” della violazione) è parimenti infondato.
La sentenza impugnata ha affermato che l'avviso di accertamento è stato correttamente notificato alla Ricorrente_2 S.r.l., in persona della legale rappresentante e che la costituzione della sig.ra CU in proprio è viziata da carenza di legittimazione, perché l'atto incide sul rapporto tributario della società.
Tale conclusione è condivisibile. In una società di capitali, il soggetto passivo delle imposte accertate è la persona giuridica;
la persona fisica che la rappresenta processualmente lo fa quale organo dell'ente, non quale destinataria diretta della pretesa. Ne discende che la sig.ra CU, in proprio, non è titolare di una posizione soggettiva immediatamente incisa dall'atto impositivo, sicché non può impugnarlo in nome e per conto proprio.
La censura di appello, peraltro, si risolve in un'affermazione apodittica della “piena legittimazione”, senza confutare il presupposto logico-giuridico della pronuncia di primo grado (autonomia soggettiva della S.r.l. e imputazione esclusiva alla società del rapporto d'imposta).
Sulla pretesa necessità di notificare l'atto (e/o la parte sanzionatoria) alla persona fisica quale autore materiale si osservi che la sentenza impugnata richiama correttamente il principio per cui, ai sensi dell'art. 7 del D.L.
269/2003, le sanzioni amministrative tributarie irrogate per violazioni riferibili a società dotate di personalità giuridica gravano sulla persona giuridica titolare del rapporto tributario, con esclusione di una responsabilità
“concorsuale” della persona fisica in ragione del mero rapporto organico. Conseguentemente, l'avviso di accertamento (comprensivo di imposte, interessi e sanzioni) deve essere notificato alla società nelle forme previste, e ciò avviene mediante consegna alla persona che la rappresenta, senza che sia configurabile un autonomo obbligo di notifica all'“autore materiale” della violazione.
Nel caso concreto, l'avviso risulta notificato alla Ricorrente_2 S.r.l. legalmente rappresentata dalla sig.ra CU;
e proprio per tale ragione l'eventuale doglianza della persona fisica circa la mancata notifica “a sé medesima” non può trasformarsi in causa di invalidità dell'atto emesso verso l'ente.
Ne discende che il secondo motivo è infondato. Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1, in proprio e quale legale rappresentante della Ricorrente_2 S.r. l. e conferma la sentenza n. 2142/11/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 3.862,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IC RU FR MO