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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5601/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott.ssa Lucia Minutella Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5601/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. SALICE CARLA MARIA che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
06/04/2002. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
146 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] in data [...] e Persona_1 Per_2
, nato a [...] in data [...].
[...]
Con ricorso depositato il 14/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'esercizio della potestà genitoriale sul minore spetti congiuntamente ad Per_2 entrambi i coniugi e, per le questioni di ordinaria amministrazione, la potestà è esercitata disgiuntamente;
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori ed avrà residenza stabile presso la madre, mentre il padre potrà tenerlo con sé a fine settimana alterni (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), oltre ad un pomeriggio seguito da pernottamento nella settimana in cui egli trascorre il fine settimana con madre (preferibilmente il martedì), e due pomeriggi nell'altra (individuati nel martedì e nel giovedì). Inoltre, il minore trascorrerà col padre due settimane durante le vacanze estive ed una durante quelle natalizie, in modo comprendere il Natale o il Capodanno, ad anni alterni. Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni col padre. Altrettanto i genitori si alterneranno per i festeggiamenti del compleanno del minore e per le altre vacanze infrannuali;
DISPONE che la casa familiare sita a Torino in via Gottardo 275/22 venga assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli, mentre verrà rilasciata dal marito che si trasferirà altrove entro la data dell'udienza di comparizione;
DISPONE che il padre, quale contributo perequativo per il mantenimento del figlio , Per_2 corrisponda alla madre la somma mensile di € 250,00 e per il figlio corrisponderà € 150,00, Per_1 con adeguamento ISTAT annuale a partire dal 2025, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo in base al Protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di Torino. l'importo dell'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori;
DÀ ATTO che i genitori si rilasciano sin da ora il permesso all'iscrizione del minore sul proprio passaporto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott.ssa Lucia Minutella Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5601/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. SALICE CARLA MARIA che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
06/04/2002. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
146 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] in data [...] e Persona_1 Per_2
, nato a [...] in data [...].
[...]
Con ricorso depositato il 14/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'esercizio della potestà genitoriale sul minore spetti congiuntamente ad Per_2 entrambi i coniugi e, per le questioni di ordinaria amministrazione, la potestà è esercitata disgiuntamente;
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori ed avrà residenza stabile presso la madre, mentre il padre potrà tenerlo con sé a fine settimana alterni (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), oltre ad un pomeriggio seguito da pernottamento nella settimana in cui egli trascorre il fine settimana con madre (preferibilmente il martedì), e due pomeriggi nell'altra (individuati nel martedì e nel giovedì). Inoltre, il minore trascorrerà col padre due settimane durante le vacanze estive ed una durante quelle natalizie, in modo comprendere il Natale o il Capodanno, ad anni alterni. Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni col padre. Altrettanto i genitori si alterneranno per i festeggiamenti del compleanno del minore e per le altre vacanze infrannuali;
DISPONE che la casa familiare sita a Torino in via Gottardo 275/22 venga assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli, mentre verrà rilasciata dal marito che si trasferirà altrove entro la data dell'udienza di comparizione;
DISPONE che il padre, quale contributo perequativo per il mantenimento del figlio , Per_2 corrisponda alla madre la somma mensile di € 250,00 e per il figlio corrisponderà € 150,00, Per_1 con adeguamento ISTAT annuale a partire dal 2025, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo in base al Protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di Torino. l'importo dell'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori;
DÀ ATTO che i genitori si rilasciano sin da ora il permesso all'iscrizione del minore sul proprio passaporto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.