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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 3670/2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 22.1.2025, con concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
e nella qualità di unici eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla
[...] C.F._1 comparsa di costituzione depositata il 25.11.2024, dall'avv. Nicola Ricciuto (c.f.
), presso il cui studio, sito in Napoli alla via Vecchia Poggioreale n. C.F._2
14, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2
), in qualità di eredi di (c.f. C.F._4 Persona_2
); (c.f. ) e C.F._5 Parte_3 C.F._6 Pt_4
(c.f. ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._7 Persona_3
rappresentati e difesi, giusta procura allegata alle comparse di costituzione in appello, dall'avv. Ferruccio Fiorito (c.f , presso il cui studio, sito in Napoli C.F._8
alla Via San Pasquale a Chiaia n. 79, sono elettivamente domiciliati
CodiceFiscale_9
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATI
E
(c.f. ), elett.te dom.ta presso i procuratori CP_3 C.F._10
costituiti di primo grado avv.ti Maurizio Barbatelli e Raffaele Troncone con studio sito in
Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22,
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.3.2011 conveniva Persona_1 innanzi al Tribunale di Napoli le germane e CP_3 Persona_2 Per_3
onde sentir: a) accertare preliminarmente che il contratto di donazione da
[...] [...]
a con contestuale cessione, da parte di Controparte_4 Persona_1
quest'ultimo, alle germane e avvenuto con atto per Persona_3 Persona_2 notaio del 18/07/1973 sia simulato, in quanto nasconde una donazione e/o liberalità Per_4
indiretta di in favore delle figlie e o, in Controparte_4 Per_3 Persona_2 alternativa, dichiari tali contratti nulli in quanto costituenti il mezzo per eludere l'applicazione delle norme in materia di legittima ex art. 1344 c.c.; b) dichiari nulli e/o privi di effetti tutti gli atti di cessione a titolo oneroso stipulati da in Controparte_4 favore delle figlie e in quanto simulati e tesi a Per_3 Per_2 CP_3
nascondere delle donazioni dalla madre alle figlie;
c) accerti che l'atto per notaio Per_5 del 18/01/1964 avente ad oggetto l'acquisto di un suolo edificatorio di circa mq 1050 n
Napoli alla via Orazio da parte delle tre germane e e Per_3 Per_2 CP_3 venduto dalla SPEME s.p.a costituisce una liberalità indiretta della madre a favore delle figlie ex art. 809 c.c.; d) anche in conseguenza delle pregresse statuizioni accertare la consistenza della massa patrimoniale sulla quale coltivare la quota di legittima spettante al deducente ex art. 537 co. 2 c.c.; e) dichiarare nulle e/o prive di effetti le donazioni e le disposizioni effettuate in vita da a titolo di liberalità in favore delle Controparte_4 tre figlie nella parte e nella misura in cui eccedono la quota di legittima dell'esponente ex art. 537 co. 2 c.c.; f) disporre la reintegrazione in danaro della quota di legittima spettante al deducente mediante riduzione delle donazioni secondo le previsioni di legge, condannando le convenute in solido al pagamento della corrispondente somma;
g) disporre eventualmente
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la comunione che si venga a formare anche in conseguenza dei precedenti provvedimenti tra l'esponente e le tre germane, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio e Persona_3
chiedendo il rigetto della domanda attorea e spiegando domanda Persona_2 riconvenzionale per la reintegra della propria quota di legittima, lesa dagli atti dispositivi compiuti in vita dalla loro madre in favore dei germani e Per_1 CP_3
1.3 Si costituiva con separata difesa la quale proponeva a sua volta CP_3
domanda riconvenzionale nei confronti di e delle germane e Persona_1 Per_3
chiedendo condannarsi i predetti, in solido, alla reintegra in danaro della quota di Per_2 riserva lesa;
chiedeva, altresì, condannarsi il solo alla restituzione di L. Persona_1
550.000.000, oggetto di un precedente prestito.
1.4 Raccolto l'interrogatorio formale di e escussi i testi Persona_1 CP_3
addotti da costoro, sospese le operazioni peritali inizialmente disposte, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6184/2020, ha rigettato tutte le domande, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
1.5 Segnatamente, il giudice di prime cure ha affermato che gli attori in riduzione hanno omesso di allegare e comprovare specifici elementi a sostegno della denunziata lesione delle rispettive quote di legittima e che tale indagine non può essere demandata al CTU, in quanto di natura inammissibilmente esplorativa;
ha rigettato, inoltre, la domanda di restituzione della somma di L. 550.000.000 proposta da contro il fratello , per CP_3 Per_1 essersi il relativo diritto estinto per prescrizione.
1.6 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 30.9.2020, con atto di citazione notificato il
27.10.2020 ha proposto appello, affidato a quattro motivi di gravame. Persona_1
1.7 Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non provato l'assunto attoreo secondo cui la provvista per l'acquisto dei Buoni del Tesoro poi donati alle germane e destinati al pagamento del Per_3 Per_2
corrispettivo della vendita, alle sorelle, del suolo edificatorio in Napoli, alla via Orazio, in forza dell'atto del 16.1.1964, provenisse unicamente dalla de cuius Controparte_4
e non anche dal padre dell'istante, , mero intestatario fittizio;
in Parte_1 particolare, denunzia la violazione dell'art. 115, comma1, c.p.c. in cui è incorso il giudice a quo nel ritenere che la circostanza necessitasse di prova, laddove essa era stata non
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contestata dalle controparti e le quali, nelle lore difese, avevano dedotto, Per_3 Per_2 in relazione alla liberalità ricevuta, che “..la donazione proveniva interamente dalla
[...]
. CP_4
1.8 Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione con cui il Tribunale ha escluso l'applicabilità delle agevolazioni probatorie riconosciute al “terzo” dall'art. 1417 c.c. ai fini della dimostrazione della natura simulata degli atti di cessione a titolo oneroso intervenuti tra l'odierno istante e le sorelle nell'atto notarile del 18.7.1973; lamenta che il primo giudice ha omesso di considerare che l'odierno esponente, con la citazione introduttiva, aveva prospettato l'esistenza di un collegamento negoziale tra le donazioni immobiliari della madre a suo favore e le contestuali cessioni apparentemente onerose dei medesimi immobili da lui disposte in favore delle sorelle nell'unitario atto del 1973, e che mediante siffatto collegamento era stata perseguita la causa illecita di un patto rinunciativo alla propria quota di riserva, in violazione del divieto dei patti successori sancito dall'art. 458
c.c. (contratto in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c.).
1.9 Con il terzo ed il quarto motivo, che si illustrano congiuntamente in quanto vertenti su profili strettamente connessi, l'appellante critica l'affermazione del Tribunale sulla imprescindibile produzione di alcuni atti dispositivi menzionati negli atti difensivi come lesivi della quota di riserva, stante la necessità di operare sugli stessi il controllo officioso di validità; obietta che, secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice è tenuto a procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione sulla base degli elementi patrimoniali complessivamente indicati dalle parti nei termini preclusivi per l'attività di allegazione e di prova;
adduce di aver, nella specie, oltre che specificamente elencato gli atti dispositivi fittiziamente onerosi e quelli a titolo di liberalità posti in essere dalla de cuius, anche prodotto una certificazione notarile che ne ricostruisce la “cronistoria”; insiste, pertanto, affinché siano riprese le operazioni di
CTU sospese in primo grado, onde dar corso all'accertamento peritale, di cui non si ravvisa alcun tratto esplorativo;
chiede tenersi conto anche dei beni mobili (gioielli, preziosi, cavalli, cadeaux), di cui è stato impossibile fornire dettagliata indicazione per la mancanza di un inventario, ma di cui hanno riferito i testi escussi e che il CTU potrebbe rinvenire in sede di accesso presso la “Villa SA”, ora di proprietà esclusiva delle germane ed Per_2 Per_3
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.10 Con comparsa depositata in data 2.2.2021 si sono costituite in giudizio Per_2
e le ultime due nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4
deceduta nel corso del primo grado, eccependo preliminarmente Persona_3
l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.11 Non si è costituita ritualmente citata e non comparsa. CP_3
1.12 All'udienza del 31.1.2024, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta morte dell'appellata Persona_2
1.13 Con ricorso per riassunzione, depositato in data 6.2.2024, il giudizio è stato riassunto da nei confronti dei chiamati all'eredità di e degli Persona_1 Persona_2
altri soggetti già parti processuali.
1.14 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6.6.2024, si sono costituiti in giudizio e in qualità di eredi di resistendo CP_1 CP_2 Persona_2 al gravame e riportandosi integralmente alle difese già formulate dalla propria dante causa.
1.15 Con comparsa depositata il 25.11.2024 si sono costituiti spontaneamente Parte_1
e , quali eredi di , deceduto in data 20.8.2024,
[...] Parte_2 Persona_1 insistendo nelle conclusioni dell'originaria parte processuale.
1.16 All'udienza del 22.1.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente CP_3
citata e non comparsa.
2.1 In via gradatamente preliminare va affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 27.10.2020, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 30.9.2020.
2.2 Sono parzialmente fondati per quanto di ragione e vanno accolti nei termini che di seguito si espongono il il terzo ed il quarto motivo di appello, di cui si anticipa la trattazione per ragioni di priorità logico-giuridica.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
L'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione. Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge.
Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Eventuali carenze riguardo all'effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum o il donatum, assumono rilievo ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova (Cass. 36990/2022; Cass.
28272/2018; Cass. 18199/2020).
Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'onere allegatorio, nel contenuto delineato dai principi richiamati, è stato adeguatamente assolto.
Sin dall'atto introduttivo di primo grado e ancor più precisamente nella prima memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. , premettendo Persona_1
l'assenza di relictum, ha indicato analiticamente gli atti dispositivi compiuti in vita dalla de cuius a titolo oneroso e a titolo di liberalità, chiedendo accertarsi, quanto ai primi, preliminarmente la natura simulata, in quanto dissimulanti anch'essi donazioni in favore delle altre legittimarie;
sulla base di tali elementi ha chiesto procedersi alla riunione fittizia, ricostruendo il valore del donatum al tempo dell'apertura della successione, su cui calcolare la quota di riserva spettantegli nella qualità di figlio legittimo di , Controparte_4 indicata nella misura di 1/6 ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.c. Dagli stessi atti menzionati
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'attore, integrati da quelli allegati dalle difese delle tre germane convenute di primo grado, si evincono, altresì, le disposizioni compiute in vita dalla de cuius a favore del figlio ai fini della imputazione cui il legittimario istante in riduzione è, a sua volta, Per_1
tenuto.
Il quadro assertivo cristallizzatosi entro i termini per la determinazione del thema probandum offre, dunque, le componenti patrimoniali, in base alle quali espletare l'indagine finalizzata all'accertamento della lesione denunziata, senza che a ciò sia ostativo, come chiarito più di recente dalla Suprema Corte, che l'attore non abbia prospettato anche in termini numerici la misura della lesione. Una volta, infatti, forniti i dati per la ricostruzione del patrimonio del defunto (nella specie costituito solo da donatum), è consentito demandare ad una CTU l'indagine sull'accertamento del valore degli atti dispositivi e calcolare, questa volta in termini matematici, se essi abbiano o meno inciso sulla quota di riserva spettante al legittimario.
2.3 Procedendo, allora, alla disamina delle censure che l'appellante ha mosso ai vari passaggi logico-motivazionali relativi alla qualificazione ed agli effetti di alcuni atti dispositivi compiuti in vita dalla de cuius, di cui il Tribunale ha dato conto, pur pervenendo, poi, ad un rigetto della domanda di riduzione per “indeterminatezza”, va disatteso il primo motivo di gravame, con cui denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c. in Persona_1 cui è incorso il giudice a quo nell'affermare che la provvista destinata al pagamento del corrispettivo della vendita del suolo edificatorio sito in Napoli alla via Orazio in favore delle tre sorelle, provenisse anche da (rispettivamente coniuge della Parte_1 [...]
e padre dell'istante) e non soltanto dalla de cuius. CP_4
Va innanzitutto segnalato che la circostanza che le convenute e Persona_3 Per_2 abbiano in primo grado asserito, in relazione all'operazione commerciale in
[...]
oggetto, che “.. la donazione proveniva interamente dalla , come riportato in CP_4 virgolettato nel motivo di appello, non trova riscontro negli scritti difensivi delle suindicate parti.
In primo luogo la censura avrebbe dovuto essere puntualizzata con il richiamo allo specifico atto processuale in cui l'asserzione sarebbe stata fatta, difettando, sotto tale profilo, di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Va, poi, soggiunto che, affinché operi la relavatio ab onere probandi in conseguenza della non contestazione dell'avversario, la circostanza che si
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda assume per l'effetto provata deve essere innanzitutto specificamente dedotta da colui che se ne vuole avvalere.
E, invece, già dalle difese dell'attore di primo grado manca la specifica allegazione che tutti gli atti dispositivi compiuti anche da fossero, in realtà, riconducibili alla Parte_1 sola de cuius, per essere il coniuge un contraente “apparente”. Anzi, in senso addirittura contrario a tale assunto, , nella prima memoria ex art. 183 VI comma Persona_1
c.p.c., deduceva che gli ingenti investimenti nel settore immobiliare che la CP_4
intraprendeva dal 1952 erano fatti d'intesa e con i ricavi dell'attività imprenditoriale di vendita al dettaglio e all'ingrosso di materiali elettrici esercitata insieme al marito (vedi deduzione di pag. 3 della succitata memoria dal seguente tenore: “nell'immediato dopo guerra la signora insieme al “povero” marito Controparte_4 CP_5 crea un'attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio e all'ingrosso di materiali elettrici...diventando di fatto a Napoli azienda leader del settore in un periodo di enorme espansione economica dei mercati (anni '50). Con gli ingenti ricavi di tale attività la stessa insieme al marito decide di investire nel settore immobiliare..”
Nella loro comparsa di costituzione, poi, le convenute e Persona_3 Per_2 prendendo posizione sulla disposizione in loro favore realizzata in forza dell'atto del
18/01/1964, ne contestavano, in tutto e in parte, la natura di atto liberale, assumendo, segnatamente di aver acquistato l'immobile con somme esclusivamente personali Per_3
e, la convenuta che il prezzo, per la sua quota, era stato pagato con danaro solo in Per_2 parte ricavato dalla vendita di Buoni del Tesoro ad essa donati con il precedente atto del
16/01/1964. In particolare, esse ritrascrivevano, nel corpo della comparsa, uno stralcio dell'atto del 18/01/1964, nel quale viene espressamente indicato che, per lire 4.000.000, il corrispettivo di acquisto della quota in favore della minore era pagato “con parte Per_2
della somma donata alle stesse minori dal padre qui costituito Comm. ”. Parte_1
La difesa spiegata è, dunque, incompatibile con l'ammissione della contraria circostanza pretesa dall'appellante.
Nemmeno coglie nel segno l'argomentazione difensiva enunciata dall'appellante negli scritti conclusionali del presente grado, che, deviando dalla prospettiva da cui muove il motivo di gravame, fondata sulla violazione del principio di non contestazione, mira, invece, a sostenere che la circostanza di interesse, ovverosia la provenienza della provvista
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda utilizzata per il pagamento del prezzo di acquisto del suolo edificatorio di via Orazio dalle risorse economiche della sola de cuius, è stata provata in forza degli esiti dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali raccolte. E, invero, gli interpelli formali sono stati rispettivamente deferiti e resi dai soli e sicché nessuna Persona_1 CP_3 ammissione con effetti sfavorevoli alle germane e da essi potrebbe essere Per_3 Per_2
tratta. Quanto alle prove testimoniali, in disparte la genericità del relativo richiamo, che manca della specifica indicazione delle dichiarazioni rese sul punto ed invocate a sostegno del gravame, deve escludersi che, per la natura della circostanza oggetto di prova
(provenienza della provvista di danaro), essa possa fondarsi su una supposta dichiarazione testimoniale contraria a quella risultante dal documento.
2.4 Va, altresì, respinto il secondo motivo di gravame, cui è affidata la censura alla decisione con cui il giudice a quo ha escluso la prova della natura simulata delle cessioni a titolo oneroso intercorse nell'atto del 18/07/1973 tra , nella qualità di Persona_1 alienante, e le tre sorelle, nella qualità di acquirenti.
In primo luogo, dalla lettura delle conclusioni della citazione introduttiva di primo grado trova smentita la doglianza sul travisamento in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'interpretare il titolo della domanda introduttiva di primo grado. Contrariamente, invero,
a quanto sostenuto con il gravame, ha formulato una domanda di Persona_1 simulazione, sia pure alternativamente a quella di nullità del negozio per causa illecita ai sensi dell'art. 1344 c.c.
E, allora, si premette che con l'atto impugnato donava una pluralità Controparte_4
di immobili a ciascuno dei figli;
con lo stesso atto, poi, cedeva a titolo Persona_1 oneroso alle sorelle alcune quote degli immobili ricevute in donazione dalla madre.
Ciò posto, è infondata la tesi difensiva propugnata dall'istante, secondo cui la simulazione dedotta debba essere apprezzata non già con riferimento alla singola operazione negoziale di cessione, di cui egli era parte nella qualità di cedente, come ritenuto dal primo giudice che su tale premessa ha affermato che la prova dell'accordo simulatorio potesse essere fornita solo mediante la “controdichiarazione”, bensì con riguardo all'unitario “collegamento negoziale” delle cessioni- apparentemente a titolo oneroso- con le donazioni contestualmente disposte dalla de cuius in suo favore.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, a dire dell'appellante, la complessa operazione scaturente dalla contemporanea stipula, in un unico atto notarile, di contratti di donazione ai figli e delle conseguenti cessioni di quote fittiziamente onerose tra i germani, aveva, quale unica causa concreta, quella di realizzare una liberalità indiretta in favore delle figlie femmine, ultime beneficiarie dell'intento di arricchimento perseguito dalla de cuius. Riguardata nell'ottica di tale unitario negozio complesso, sostanzialmente riconducibile alla volontà della sola
[...]
, la prova della simulazione non soffrirebbe le limitazioni cui è assoggettata la parte, CP_4
potendo essere fornita con qualsiasi mezzo dall'istante, nella sua posizione di terzo legittimario pretermesso, in via strumentale all'aggressione dell'atto dissimulato ai fini della reintegra della quota di riserva lesa.
L'impostazione così profilata deve essere, tuttavia, disattesa perché in contrasto con il principio secondo cui il collegamento negoziale presuppone, nella prospettiva unificatrice della "causa in concreto", che tutti i negozi coordinati siano voluti per i loro effetti tipici;
ne consegue che esso non può realizzarsi fra negozi simulati e dissimulati, essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere (Cass. 13861/2013).
Nell'assunto dell'appellante, invero, sia le donazioni disposte dalla madre in suo favore, con lo scopo ultimo di beneficiare non l'apparente diretto donatario, bensì le successive cessionarie delle quote di immobili, sia le cessioni intercorse con le germane, per le quali non vi sarebbe stato il pagamento di alcun corrispettivo, contrariamente a quanto figurante dall'atto, sono negozi simulati, celanti operazioni dissimulate rispondenti alla reale volontà perseguita dai contraenti.
Esclusa la possibilità di unificare le singole operazioni sotto l'unitaria causa in concreto tipica del collegamento negoziale, resta l'asserita esistenza di una pluralità di atti simulati, da vagliare necessariamente nella loro individualità. Considerate, quindi, le cessioni nella loro autonomia dalle donazioni precedentemente disposte dalla de cuius, esse costituiscono negozi in cui è stato direttamente parte, in quanto tale onerato di fornire Persona_1 la prova dell'accordo simulatorio unicamente mediante la produzione della
“controdichiarazione”, senza possibilità di fruire delle agevolazioni probatorie accordate ai
“terzi” dall'art. 1417 c.c., come correttamente valutato dal primo giudice.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il motivo di appello non sortisce miglior esito nell'alternativa prospettiva della nullità delle cessioni per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. (contratto in frode alla legge).
Anche in tal caso soccorre l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui sussiste una netta differenza tra il negozio indiretto (cui va ricondotto il contratto in frode alla legge) e la simulazione relativa;
mentre in quest'ultima le parti vogliono porre in essere un atto reale, nascondendolo sotto le diverse e fittizie apparenze di un atto diverso, con il primo, invece, le parti, proponendosi di realizzare una particolare finalità, ricorrono alla combinazione di più atti, tutti veri e reali, collegandoli insieme, in modo da giungere al fine ultimo propostosi per via indiretta e attraverso il concorso e la reciproca reazione delle varie forme giuridiche collegate. L'istituto del negozio indiretto, di per sé non vietato, diventa tale, allorquando si riveli uno strumento per giungere, attraverso una sequela di atti leciti, voluti dai contraenti e, perciò, validi, ad un risultato finale che è vietato dalla legge o, comunque, in frode alla legge (Cass. 5201/2015; 1523/2010).
Ebbene, nella specie, come già sopra sottolineato, lo scopo fraudolento sarebbe stato perseguito non mediante la combinazione di più atti rispondenti ai loro effetti tipici, bensì di negozi apparenti, ipotesi destinata a ricadere pur sempre nella fattispecie della simulazione relativa, con l'applicabilità della relativa disciplina.
Inoltre, pur ad accedere alla prospettazione dell'appellante, non si ravvisa l'idoneità del supposto coordinamento tra più negozi ad integrare un “patto successorio rinunciativo”, teso ad eludere il divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c.
Quand'anche, invero, l'intento della de cuius fosse stato quello di favorire le figlie in danno della quota di legittima riservata al figlio, resta(va) salva la facoltà del legittimario di agire,
a seguito dell'apertura della successione materna, a tutela dei diritti suppostamente lesi, non rinvenendosi, nella combinazione delle plurime operazioni negoziali, alcuna rinuncia a siffatto tipo di azione.
2.5 Tornando alla individuazione dei criteri, cui improntare l'indagine da affidare al CTU nella ricostruzione del donatum. al fine di accertare l'eventuale lesione della quota di riserva denunciata da , si rammenta che, in tema di tutela dei diritti del Persona_1
legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555,558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente (Cass. 35461/2022).
Come, dunque, fondatamente obiettato dalla difesa delle appellate costituite Per_3
e (e per esse attualmente le loro stirpi), l'istante non può “saltare” l'ordine
[...] Per_2
cronologico inderogabilmente stabilito dalla legge, al fine di aggredire l'atto di liberalità considerato più “utile” ai fini della reintegra della propria quota di riserva, nella specie rappresentato, come desumibile dall'oggetto della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione, dalla liberalità indiretta perseguita mediante l'atto di compravendita del
18.1.1964, avente ad oggetto il suolo edificatorio sito in Napoli alla via Orazio.
Tanto chiarito in premessa, si osserva che il CTU nominato in primo grado, nella relazione
“interlocutoria” depositata in data 23.1.2018 ha ricostruito, sulla base dell'elencazione analitica degli atti dispositivi allegati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, la cronologia delle donazioni e degli acquisti pretesamente fittizi in favore di ciascuno dei germani.
Sulla scorta di tale ricostruzione può affermarsi che il donatum è costituito, in primo luogo, dal valore delle donazioni di immobili per l'intera proprietà e/o pro quota disposte dalla sola de cuius senza, cioè, considerare le quote donate dal coniuge Controparte_4
, in favore dei legittimari, ivi incluso , in forza Parte_1 Persona_1 dell'atto per notaio del 18.7.1973 versato in atti, che costituisce secondo Persona_6
l'ordine cronologico, come risulta da quanto si dirà più dettagliatamente di seguito, l'ultimo atto dispositivo eventualmente da aggredire.
Risalendo, poi, per ciascuna posizione agli atti via via anteriori, le disposizioni di cui ha beneficiato come risultanti dalle allegazioni delle parti, sono costituiti Persona_3
dagli atti contestuali di compravendita per notaio del 17.11.1966, Persona_7 elencati alle pagine 4, 5 e 6 della succitata relazione di CTU da intendersi qui integralmente richiamate, aventi ad oggetto gli immobili in Napoli, alla via Scarlatti n. 209/g.
RGn°3670/2020-sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Segnatamente, in quello avente ad oggetto l'appartamento in via Scarlatti n. 209/g, quarto piano scala D int. 7, le parti dichiarano che il prezzo di lire 5.500.000 viene pagato con la vendita di Buoni del Tesoro 5% novennali donati all'acquirente con atto di donazione per notaio del 31.10.1966 rep. n. 20961 da parte di Persona_8 Controparte_4
(atto con cui la de cuius donava alla figlia il capitale nominale di Buoni del Tesoro Per_3
5% novennali a premio di lire 11.500.000).
Per gli appartamenti siti in Napoli alla via Scarlatti n. 209/g oggetto dei restanti atti di compravendita del 17.11.1966 (Scala D int. 4; Scala C int. 14; Scala D int. 3) le parti dichiarano che il rispettivo prezzo di lire 6.000.000 (int. 4), di lire 6.000.000 (int. 14), di lire
5.500.000 (int. 3) è pagato con la vendita di Buoni del Tesoro 5% novennali donati all'acquirente, in parte, con il suindicato atto di donazione per notaio del Persona_8
31.10.1966 rep. n. 20961 da e, in parte, con atto di donazione per Controparte_4
notaio del 31.10.1966 rep. 20960 da (atto con cui Persona_8 Parte_1 quest'ultimo donava alla figlia il capitale nominale di Buoni del Tesoro 5% Per_3
novennali a premio di lire 11.500.000).
Alla luce del contenuto degli atti in esame, riportato dettagliatamente nella relazione del
CTU ed in sé non contestato dalle parti, deve ritenersi superata, se non per quanto si dirà infra per specifici profili, l'esigenza di acquisizione documentale dei singoli atti, ritenuta, invece, dal primo giudice ineludibile.
Se, invero, siffatta necessità sussiste per l'indagine su un negozio impugnato per simulazione relativa, che impone la verifica della validità del negozio dissimulato, di cui devono sussistere i requisiti di forma e sostanza ai fini della sottoposizione alla succedanea domanda di riduzione (vedi Cass. 28834/2008 secondo cui l'azione di riduzione implica che le disposizioni (testamentarie e/o di liberalità) impugnate siano valide, poiché solo su tale premessa esse possono dirsi “lesive” del diritto del legittimario, ed il relativo accoglimento importa una dichiarazione non già di nullità, bensì di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, limitatamente alla posizione del legittimario che abbia esperito l'azione di reintegrazione), analoga esigenza non ricorre laddove, invece, come nella specie, nell'atto sia stato espressamente dichiarato dalle parti che il prezzo è pagato con provvista derivante da precedenti donazioni di danaro.
RGn°3670/2020-sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In tal caso, infatti, la questione non è più quella di accertare una simulazione, bensì di verificare se si sia realizzata una donazione indiretta di immobile, non assoggettata alla forma dell'atto pubblico (conf. ex multis, Cass. n. 1955/2007; Cass. n. 13337/2006), o una donazione diretta di danaro.
Ormai da tempo la Suprema Corte (Cass. S.U. 9282/1992), ha chiarito che occorre ben distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, che sia stato successivamente impiegato dal figlio in un acquisto immobiliare, da quella del denaro elargito dal donante quale mezzo per l'acquisto dell'immobile in capo al figlio, ossia finalizzato a tale acquisto.
Invero, quando il denaro è stato donato come tale, l'oggetto della riduzione non può che essere il denaro stesso, che costituisce il bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio.
Il successivo reimpiego della somma ricevuta non ha ovviamente rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante.
Diversa soluzione deve darsi, invece, al caso del denaro dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal genitore in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità.
Il criterio discretivo tra le due ipotesi consiste, allora, nell'esistenza o meno di un collegamento funzionale tra l'elargizione del denaro da parte del genitore e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio.
Tornando agli acquisti immobiliari in virtù degli atti del 17.11.1966, seppur da essi che nel pagamento del prezzo di acquisto fosse impiegato danaro precedentemente donato dalla de cuius, non vi è alcun elemento, nemmeno presuntivo, per ritenere che lo scopo ultimo perseguito dalla con l'atto di donazione dei Buoni del Tesoro fosse quello di CP_4
fornire alla figlia uno strumento per il successivo specifico acquisto degli immobili in via
Scarlatti. Ad una diversa conclusione avrebbe potuto condurre la disamina diretta del contenuto degli atti di compravendita e/o degli atti di donazione dei Buoni del Tesoro, preclusa, tuttavia, dalla mancata loro produzione in giudizio, cui, a questo determinato scopo, era onerato l'attore al fine di provare un fatto costitutivo della propria domanda.
Per gli immobili ubicati alla Scala D int. 4; e Controparte_6 CP_7
l'inconfigurabilità di una donazione indiretta di immobile discende anche dall'altra ragione
RGn°3670/2020-sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda per cui il prezzo veniva pagato, solo in parte, con danaro donato dalla de cuius, concorrendo, per la restante parte, quello donato dal padre . Parte_1
Secondo, invero, il consolidato insegnamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente e condiviso dal Collegio, la donazione indiretta dell'immobile non è ravvisabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo. Solo in tal caso, infatti, la corresponsione del denaro sta in luogo dell'attribuzione liberale dell'immobile, di cui costituisce soltanto una diversa modalità attuativa, identico essendo il risultato giuridico-economico finale (Cass. 2149/2014; Cass. 13619/2017;
16329/2024).
Di ciò si trae indiretta conferma dai principi affermati dalla Corte regolatrice in relazione al cosiddetto "negotium mixtum cum donatione", anch'esso ricondotto allo schema della liberalità indiretta, in cui la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere, in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare, appunto, una donazione indiretta.
Occupandosi di individuare l'oggetto della liberalità indiretta costituita dall'intenzionale sproporzione tra valore di mercato del bene e prezzo pattuito, la Suprema Corte ha chiarito che esso è rappresentato dalla relativa differenza espressa in denaro, escludendo che possa, invece, identificarsi in una quota dell'immobile proporzionale allo scarto tra il valore dell'immobile e il corrispettivo versato (vedi Cass. 11499/1992)
In conclusione, le operazioni negoziali in esame devono essere considerate donazioni dirette di danaro, assoggettate al principio nominalistico ai sensi dell'art. 751 c.c.
Ad identico risultato si perviene per gli acquisti immobiliari in favore di Persona_2 compiuti in forza degli atti di compravendita per notaio del 17.11.1966 Persona_7
elencati alle pagine 8 e 9 della succitata relazione del CTU, anch'essi relativi ad appartamenti siti in Napoli alla via Scarlatti, il cui prezzo era stato dichiaratamente pagato, in tutto o in parte, con danaro proveniente dall'atto di donazione per notaio Per_8
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Cinque del 31.10.1966 rep. 20.959 avente ad oggetto il capitale nominale di Buoni del
Tesoro 5% novennali a premio di lire 11.500.000. Anch'esse devono essere considerate donazioni dirette di danaro, assoggettate al principio nominalistico ai sensi dell'art. 751
c.c.
Passando alla disamina dell'atto, progressivamente risalente, di compravendita per notaio del 18.1.1964, con cui le germane e Persona_7 Persona_3 Per_2 CP_3 acquistavano, pro quota, il suolo edificatorio in Napoli, alla via Orazio, su cui sarebbe, poi, stata edificata la “Villa SA”, deve essere accolta, sia pure per una ragione giuridica diversa da quella prospettata, l'eccezione reiterata dalla difesa dell'appellate ed Per_2
secondo cui essa integra non già una liberalità indiretta di immobile, bensì una Per_3
donazione di danaro.
Va premesso che le predette appellate ed sono state destinatarie della Per_2 Per_3
domanda di riduzione del suindicato atto di acquisto sul presupposto che , CP_3 originariamente contitolare della quota di 1/3 del suolo edificatorio, era stata anch'essa estromessa dal beneficio disposto dalla de cuius, perché costretta a cedere detta quota alle altre due sorelle, che divenivano così le sole (com)proprietarie del compendio immobiliare, in virtù dell'atto per notaio del 18.07.1973 (vedi conclusioni rassegnate in tal Persona_6
senso da a pag. 21 della memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.). Persona_1
Su tale capo di domanda le convenute ed sono risultate vittoriose in Per_2 Per_3
primo grado ed in quanto tali non erano tenute ad interporre gravame incidentale, necessario soltanto per devolvere al giudice dell'impugnazione il capo di rigetto della domanda riconvenzionale di riduzione, a loro volta formulata nei confronti del fratello e Per_1 della sorella CP_3
Nemmeno l'onere di proposizione di un appello incidentale discende dalla soccombenza sulla questione della qualificazione del negozio in esame come donazione diretta di danaro, da esse già sollevata in primo grado ed espressamente respinta dal giudice a quo.
In una ipotesi siffatta ricorre, invero, una soccombenza soltanto teorica, che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate. Essa, come chiarito dalla Suprema Corte, non fa sorgere l'interesse della parte ad appellare, ma le impone unicamente l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all'art. 346
Cpc. (Cass. 2670/2025; Cass., Sez, Un. n. 7700/2016; Cass., Sez, Un. n. 11799/2017)
Ebbene, le appellate, costituendosi nel presente grado, hanno reiterato, in maniera specifica, le argomentazioni difensive sulla qualificazione dell'atto del 18/01/1964, confutando la motivazione con cui il primo giudice ha interpretato la volontà delle parti ivi espressa come donazione indiretta di immobili, e ciò è sufficiente ad evitare la decadenza dalla contestazione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Essendo, perciò, il tema di indagine ancora devoluto alla Corte, è opportuno richiamare la clausola di cui all'articolo ottavo del succitato atto con cui si stabiliva quanto segue: “Il prezzo della presente vendita è stato di comune accordo ed irretrattabilmente stabilito nella somma di lire dodici milioni. E detto prezzo per lire quattro milioni viene pagato dalla signora con proprio danaro, per altre lire quattro milioni dalla signora Persona_3 maritata in nome e per conto delle sue figliuole minori Controparte_4 Per_1
e ed in parti uguali per ciascuna di esse, dichiarando che la Per_2 CP_3 somma medesima è quella di cui al nostro atto di donazione per Noi notaio in data sedici gennaio corrente anno ed è parte della somma donata alla stesse minori dal padre qui costituito Comm. , ed infine lire quattro milioni vengono pagati per Parte_1 conto delle stesse minori dal Comm. ed in parti uguali per le stesse con Parte_1
dichiarazione da parte dello stesso Comm. che detta somma Parte_1 rappresenta parte della maggior somma donata in favore delle minori stesse dalla qui costituita loro genitrice signora con l'altro nostro atto di donazione Controparte_4 dello stesso giorno 16 gennaio 1964..”).
In forza, allora, delle considerazioni già sopra esposte, in relazione all'acquisto in capo a per il pagamento del cui prezzo nell'atto si dichiarava che il danaro Persona_2 proveniva da precedenti donazioni dei genitori, viene in rilievo, in via assorbente rispetto a qualunque altro profilo di collegamento tra la donazione di danaro ed la sua destinazione funzionale all'acquisto immobiliare, la circostanza che l'elargizione liberale proveniente dalla de cuius forniva solo parte della provvista, con cui veniva versato il corrispettivo, concorrendo, per altra parte, il danaro donato dal coniuge . Parte_1
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Anche a questo riguardo va, cioè, fatta applicazione del principio secondo cui la corresponsione del denaro, quando non corrisponda all'intero prezzo di acquisto, non può stare in luogo dell'attribuzione liberale dell'immobile, difettando l'identità del risultato giuridico-economico finale tra attribuzione del danaro ed attribuzione dell'immobile, che deve, invece, ricorrere per la liberalità indiretta, in cui la prima costituisce soltanto una diversa modalità attuativa dello scopo di arricchire il donatario della proprietà del bene.
Quanto, invece, alla posizione di la quale dall'atto risulta aver pagato il prezzo con Per_3
soldi esclusivamente propri, la motivazione del Tribunale, secondo cui l'operazione è in parte qua simulata, per non aver la (simulata) acquirente provato di aver effettivamente versato il corrispettivo, non è stata adeguatamente attinta dalle difese reiterate nel presente grado dall'odierna appellata e deve ritenersi coperta dal giudicato interno. Tuttavia, il negozio dissimulato deve indentificarsi, per le ragioni sopra illustrate, non nella donazione dell'immobile, bensì nella donazione di somma di danaro, dovendo presumersi, come già argomentato sul punto dal giudice a quo, che l'operazione commerciale fu voluta e gestita da entrambi i genitori in maniera paritaria per tutte e tre le figlie e che, perciò, la provvista per il pagamento del prezzo provenisse, in parte, dal padre e, in parte, dalla madre come disposto per e per Per_2 CP_3
In conclusione, anche il valore delle liberalità così accertate in favore di e Per_3 Per_2 deve essere imputato alla massa nell'operazione di riunione fittizia avendo riguardo alla somma di danaro valutata in applicazione del principio nominalistico e non al valore dell'immobile (suolo edificatorio e/o fabbricato sullo stesso realizzato).
Del tutto inconferenti nell'indagine in esame sono, invece, gli atti di compravendita del
28/12/1978 e del 7/10/1994, con cui acquistava da terzi (e non dalla de Persona_2 cuius) gli immobili in San Lorenzello (vedi risultanze di pag. 10 della succitata relazione del
CTU).
Venendo alla posizione di dalle allegazioni delle parti, riprese dalla CP_3
relazione del CTU, risulta che le operazioni negoziali cronologicamente più recenti che la riguardano sono state eseguite con gli atti di compravendita del 9/11/1979 e del 28/05/1992, con cui alienava alla figlia rispettivamente una piccola Controparte_4 CP_3 palazzina sita in Gaeta (LT), riportata in catasto al foglio 34 p.lla 257 sub 1, 2 e 3 nonché una striscia di terreno di mq 17 riportata in catasto al foglio 34 p.lla 126 sub 5. A sua volta,
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vendeva l'intero complesso immobiliare a , e CP_3 Persona_9 Pt_5 con atto per notaio del 31/03/1998. CP_8 Persona_10
L'aggressione mediante azione di riduzione dell'oggetto di tali operazioni commerciali presuppone l'individuazione, in detti negozi apparentemente onerosi, di donazioni dissimulate. E, tuttavia, la mancata produzione dei titoli ad esse relativi preclude la necessaria indagine sulla validità della donazione pretesamente dissimulata, di cui il negozio apparente deve rivestire, come già sopra illustrato, i requisiti di forma e sostanza, poiché solo a tale condizione la liberalità è suscettibile di riduzione.
L'impossibilità di rispettare l'ordine cronologico nella riduzione delle liberalità allegate ai fini della reintegra della quota di riserva in ipotesi lesa rende, a ben vedere, inammissibile la domanda di nei confronti di Persona_1 CP_3
Ne consegue che di dette disposizioni non deve tenersi conto ai fini della ricostruzione che ci occupa e che, anche per le liberalità cronologicamente ultime eventualmente da CP_3 aggredire sono quelle oggetto dell'atto per notaio del 18/07/1973. Persona_6
Risalendo agli atti anteriori, si rinvengono le compravendite del 25-26-28-29-31/10/1966 aventi ad oggetto l'acquisto in capo a di appartamenti insistenti nel CP_3 fabbricato in Napoli alla via Scarlatti n. 209/G ed in cui all'epoca ancora CP_3
minorenne, era costituita, a mezzo del procuratore speciale il quale dichiarava Per_11 che il prezzo era pagato con la vendita di Buoni del Tesoro 5% “donati da parenti” (vedi pag. 13 della succitata relazione del CTU).
Tali negozi non sono, perciò, riconducibili allo schema del negozio simulato, integrando, al più, delle donazioni dirette del danaro, non rinvenendosi alcun elemento per affermare un collegamento funzionale della donazione del danaro alla destinazione del pagamento del corrispettivo, onde configurare in tali negozi delle liberalità indirette degli immobili.
In ogni caso la generica espressione utilizzata nell'atto (“parenti”) impedisce di ritenere provato che il danaro donato provenisse specificamente dalla de cuius e di essi conseguentemente non deve tenersi conto nella ricostruzione del “donatum”.
Passando, infine, alla posizione dello stesso appellante, è divenuta irretrattabile, perché non specificamente confutata dalle odierne appellate, la parte della statuizione con cui è stata ritenuta indimostrata la natura fittizia degli acquisti, in capo al germano , degli Per_1 immobili in Napoli alla via Carlo di Tocco nn. 26 e 5 (punti nn. 10 e 11 della comparsa di
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda costituzione di primo grado di e ) nonché dei materiali Persona_3 Persona_2 ed attrezzature della società di famiglia (punto n. 16 della comparsa di costituzione di primo grado di e . Persona_3 Persona_2
Nemmeno può essere considerato nel donatum imputabile all'appellante il valore delle altre operazioni commerciali di natura asseritamente fittizia (punti n. 12 e 13 della suindicata comparsa di costituzione), non essendo stati forniti, sul punto, specifici elementi da
SA RM e AN, le quali nel gravame si sono limitate, a riguardo, a richiamare acriticamente l'elencazione riportata nell'originario scritto introduttivo di primo grado.
Altrettanto vale per gli atti a rogito notaio del 9/12/1966, che, come relazionato dal Per_5
CTU, hanno ad oggetto “cessioni di diritto” per l'installazione di canne fumarie a servizio dei locali terranei con accesso da VIA Scarlatti n. 209/H e n. 209/I nonché dei locali terranei con accesso dalla via Mattia Preti n. 3/C e 5, pervenuti a in forza degli Persona_1
atti di compravendita per notaio del 17-19-20-21-22-27/10/1966 (vedi pagg. 15 e Per_5
16 della relazione di CTU).
Per tali acquisti, in cui , all'epoca minorenne, era rappresentato dal Persona_1 procuratore speciale il quale dichiarava che il prezzo era stato corrisposto con la Per_11 vendita di Buoni del Tesoro pluriennali “frutto di donazioni in varie epoche realizzate da parenti” (vedi pag. 16 della relazione di CTU), vale, poi, quanto già sopra ritenuto per il caso analogo delle vendite in favore di non essendo consentito presumere CP_3
dalla locuzione riportata nel contratto né la provenienza del danaro donato dalla de cuius nè una liberalità indiretta di immobili.
Va, invece, considerato come donatum ricevuto da il valore delle Persona_1 donazioni di immobili disposte in suo favore con l'atto di cessione e stralcio di quote per notar del 18/07/1973 elencati dal n. 2 al n. 9 della comparsa di costituzione di Persona_6
primo grado di e Persona_3 Persona_2
Relativamente, infine, agli atti riportati sub nn. 14 e 15 della comparsa di costituzione di primo grado delle odierne appellate -segnatamente, donazione della somma di lit.
600.000.000 per costituire il capitale sociale della (doc. 9) e le somme CP_9
donate per acquisizione dell'attività CME Centro Materiale Elettrico a R.L. (doc. 10) e della
Meridionale Trasporti s.r.l. (doc. 11), si segnala che non sono stati riprodotti nel presente grado i documenti affoliati alla produzione di parte di primo grado delle convenute
CodiceFiscale_9
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e la cui disamina è imprescindibile, onde accertare Persona_3 Persona_2 che essi integrino effettivamente donazioni di danaro, come prospettato, e rispettino i requisiti di validità.
Sul punto trova applicazione il recente dictum della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. Il giudice d'appello ha, pertanto, il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, ordinando, ove ritenuto necessario, alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado (Cass. 4835/2023).
A ciò si provvede con separata ordinanza di rimessione in istruttoria, salva ogni decisione in ipotesi di inottemperanza della parte onerata della riproduzione documentale.
2.6 Deve, infine, essere respinta la doglianza articolata nel terzo e quarto motivo di impugnazione, con cui insta per l'inclusione, nel valore donato in favore Persona_1 delle sorelle, dei “beni mobili e varie liberalità in denaro” elencati dalle lettere I) ad R delle pagg. 15 e 16 della memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
Sul punto è corretta e merita conferma la motivazione della statuizione di primo grado, con cui è stata stigmatizzata la genericità ed indeterminatezza dell'allegazione di “valori, preziosi, gioielli, cavalli, che, disancorata da precisi dati oggettivi, ne rende impossibile l'accertamento nell'an e nel quantum.
L'indeterminatezza sul piano assertivo non può, poi, essere colmata dalle dichiarazioni testimoniali, che non sono state specificamente richiamate nell'atto di appello ed il cui contenuto risente inevitabilmente della stessa genericità delle circostanze capitolate nel mezzo di prova su cui sono state rese. Nemmeno, infine, alla impossibilità di una specifica autonoma ricostruzione riconosciuta dallo stesso appellante (vedi deduzione di pag. 28
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'atto introduttivo del gravame in cui si afferma che “era pressochè impossibile ricostruire in maniera specifica il patrimonio mobiliare con l'individuazione dei singoli beni e dei relativi valori”), è consentito supplire in maniera esplorativa con la CTU sollecitata con il gravame, al fine propugnato di acquisire il valore degli oggetti preziosi
(quadri, mobili, cadeau) che l'ausiliario dovesse rinvenire all'attualità nella “Villa
SA”, sul presupposto, del tutto indimostrato, che essi siano frutto delle donazioni materne.
2.7 La causa va quindi rimessa in istruttoria, disponendosi con separata ordinanza sul prosieguo del giudizio.
2.8 La statuizione sulle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6184/2020, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_3
b) rigetta il primo ed il secondo motivo dell'appello;
c) rimette, per il resto, la causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3670/2020-sentenza
- 22 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 3670/2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 22.1.2025, con concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
e nella qualità di unici eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla
[...] C.F._1 comparsa di costituzione depositata il 25.11.2024, dall'avv. Nicola Ricciuto (c.f.
), presso il cui studio, sito in Napoli alla via Vecchia Poggioreale n. C.F._2
14, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2
), in qualità di eredi di (c.f. C.F._4 Persona_2
); (c.f. ) e C.F._5 Parte_3 C.F._6 Pt_4
(c.f. ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._7 Persona_3
rappresentati e difesi, giusta procura allegata alle comparse di costituzione in appello, dall'avv. Ferruccio Fiorito (c.f , presso il cui studio, sito in Napoli C.F._8
alla Via San Pasquale a Chiaia n. 79, sono elettivamente domiciliati
CodiceFiscale_9
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATI
E
(c.f. ), elett.te dom.ta presso i procuratori CP_3 C.F._10
costituiti di primo grado avv.ti Maurizio Barbatelli e Raffaele Troncone con studio sito in
Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22,
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.3.2011 conveniva Persona_1 innanzi al Tribunale di Napoli le germane e CP_3 Persona_2 Per_3
onde sentir: a) accertare preliminarmente che il contratto di donazione da
[...] [...]
a con contestuale cessione, da parte di Controparte_4 Persona_1
quest'ultimo, alle germane e avvenuto con atto per Persona_3 Persona_2 notaio del 18/07/1973 sia simulato, in quanto nasconde una donazione e/o liberalità Per_4
indiretta di in favore delle figlie e o, in Controparte_4 Per_3 Persona_2 alternativa, dichiari tali contratti nulli in quanto costituenti il mezzo per eludere l'applicazione delle norme in materia di legittima ex art. 1344 c.c.; b) dichiari nulli e/o privi di effetti tutti gli atti di cessione a titolo oneroso stipulati da in Controparte_4 favore delle figlie e in quanto simulati e tesi a Per_3 Per_2 CP_3
nascondere delle donazioni dalla madre alle figlie;
c) accerti che l'atto per notaio Per_5 del 18/01/1964 avente ad oggetto l'acquisto di un suolo edificatorio di circa mq 1050 n
Napoli alla via Orazio da parte delle tre germane e e Per_3 Per_2 CP_3 venduto dalla SPEME s.p.a costituisce una liberalità indiretta della madre a favore delle figlie ex art. 809 c.c.; d) anche in conseguenza delle pregresse statuizioni accertare la consistenza della massa patrimoniale sulla quale coltivare la quota di legittima spettante al deducente ex art. 537 co. 2 c.c.; e) dichiarare nulle e/o prive di effetti le donazioni e le disposizioni effettuate in vita da a titolo di liberalità in favore delle Controparte_4 tre figlie nella parte e nella misura in cui eccedono la quota di legittima dell'esponente ex art. 537 co. 2 c.c.; f) disporre la reintegrazione in danaro della quota di legittima spettante al deducente mediante riduzione delle donazioni secondo le previsioni di legge, condannando le convenute in solido al pagamento della corrispondente somma;
g) disporre eventualmente
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la comunione che si venga a formare anche in conseguenza dei precedenti provvedimenti tra l'esponente e le tre germane, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio e Persona_3
chiedendo il rigetto della domanda attorea e spiegando domanda Persona_2 riconvenzionale per la reintegra della propria quota di legittima, lesa dagli atti dispositivi compiuti in vita dalla loro madre in favore dei germani e Per_1 CP_3
1.3 Si costituiva con separata difesa la quale proponeva a sua volta CP_3
domanda riconvenzionale nei confronti di e delle germane e Persona_1 Per_3
chiedendo condannarsi i predetti, in solido, alla reintegra in danaro della quota di Per_2 riserva lesa;
chiedeva, altresì, condannarsi il solo alla restituzione di L. Persona_1
550.000.000, oggetto di un precedente prestito.
1.4 Raccolto l'interrogatorio formale di e escussi i testi Persona_1 CP_3
addotti da costoro, sospese le operazioni peritali inizialmente disposte, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6184/2020, ha rigettato tutte le domande, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
1.5 Segnatamente, il giudice di prime cure ha affermato che gli attori in riduzione hanno omesso di allegare e comprovare specifici elementi a sostegno della denunziata lesione delle rispettive quote di legittima e che tale indagine non può essere demandata al CTU, in quanto di natura inammissibilmente esplorativa;
ha rigettato, inoltre, la domanda di restituzione della somma di L. 550.000.000 proposta da contro il fratello , per CP_3 Per_1 essersi il relativo diritto estinto per prescrizione.
1.6 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 30.9.2020, con atto di citazione notificato il
27.10.2020 ha proposto appello, affidato a quattro motivi di gravame. Persona_1
1.7 Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non provato l'assunto attoreo secondo cui la provvista per l'acquisto dei Buoni del Tesoro poi donati alle germane e destinati al pagamento del Per_3 Per_2
corrispettivo della vendita, alle sorelle, del suolo edificatorio in Napoli, alla via Orazio, in forza dell'atto del 16.1.1964, provenisse unicamente dalla de cuius Controparte_4
e non anche dal padre dell'istante, , mero intestatario fittizio;
in Parte_1 particolare, denunzia la violazione dell'art. 115, comma1, c.p.c. in cui è incorso il giudice a quo nel ritenere che la circostanza necessitasse di prova, laddove essa era stata non
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contestata dalle controparti e le quali, nelle lore difese, avevano dedotto, Per_3 Per_2 in relazione alla liberalità ricevuta, che “..la donazione proveniva interamente dalla
[...]
. CP_4
1.8 Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione con cui il Tribunale ha escluso l'applicabilità delle agevolazioni probatorie riconosciute al “terzo” dall'art. 1417 c.c. ai fini della dimostrazione della natura simulata degli atti di cessione a titolo oneroso intervenuti tra l'odierno istante e le sorelle nell'atto notarile del 18.7.1973; lamenta che il primo giudice ha omesso di considerare che l'odierno esponente, con la citazione introduttiva, aveva prospettato l'esistenza di un collegamento negoziale tra le donazioni immobiliari della madre a suo favore e le contestuali cessioni apparentemente onerose dei medesimi immobili da lui disposte in favore delle sorelle nell'unitario atto del 1973, e che mediante siffatto collegamento era stata perseguita la causa illecita di un patto rinunciativo alla propria quota di riserva, in violazione del divieto dei patti successori sancito dall'art. 458
c.c. (contratto in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c.).
1.9 Con il terzo ed il quarto motivo, che si illustrano congiuntamente in quanto vertenti su profili strettamente connessi, l'appellante critica l'affermazione del Tribunale sulla imprescindibile produzione di alcuni atti dispositivi menzionati negli atti difensivi come lesivi della quota di riserva, stante la necessità di operare sugli stessi il controllo officioso di validità; obietta che, secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice è tenuto a procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione sulla base degli elementi patrimoniali complessivamente indicati dalle parti nei termini preclusivi per l'attività di allegazione e di prova;
adduce di aver, nella specie, oltre che specificamente elencato gli atti dispositivi fittiziamente onerosi e quelli a titolo di liberalità posti in essere dalla de cuius, anche prodotto una certificazione notarile che ne ricostruisce la “cronistoria”; insiste, pertanto, affinché siano riprese le operazioni di
CTU sospese in primo grado, onde dar corso all'accertamento peritale, di cui non si ravvisa alcun tratto esplorativo;
chiede tenersi conto anche dei beni mobili (gioielli, preziosi, cavalli, cadeaux), di cui è stato impossibile fornire dettagliata indicazione per la mancanza di un inventario, ma di cui hanno riferito i testi escussi e che il CTU potrebbe rinvenire in sede di accesso presso la “Villa SA”, ora di proprietà esclusiva delle germane ed Per_2 Per_3
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.10 Con comparsa depositata in data 2.2.2021 si sono costituite in giudizio Per_2
e le ultime due nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4
deceduta nel corso del primo grado, eccependo preliminarmente Persona_3
l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.11 Non si è costituita ritualmente citata e non comparsa. CP_3
1.12 All'udienza del 31.1.2024, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta morte dell'appellata Persona_2
1.13 Con ricorso per riassunzione, depositato in data 6.2.2024, il giudizio è stato riassunto da nei confronti dei chiamati all'eredità di e degli Persona_1 Persona_2
altri soggetti già parti processuali.
1.14 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6.6.2024, si sono costituiti in giudizio e in qualità di eredi di resistendo CP_1 CP_2 Persona_2 al gravame e riportandosi integralmente alle difese già formulate dalla propria dante causa.
1.15 Con comparsa depositata il 25.11.2024 si sono costituiti spontaneamente Parte_1
e , quali eredi di , deceduto in data 20.8.2024,
[...] Parte_2 Persona_1 insistendo nelle conclusioni dell'originaria parte processuale.
1.16 All'udienza del 22.1.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente CP_3
citata e non comparsa.
2.1 In via gradatamente preliminare va affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 27.10.2020, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 30.9.2020.
2.2 Sono parzialmente fondati per quanto di ragione e vanno accolti nei termini che di seguito si espongono il il terzo ed il quarto motivo di appello, di cui si anticipa la trattazione per ragioni di priorità logico-giuridica.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
L'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione. Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge.
Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Eventuali carenze riguardo all'effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum o il donatum, assumono rilievo ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova (Cass. 36990/2022; Cass.
28272/2018; Cass. 18199/2020).
Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'onere allegatorio, nel contenuto delineato dai principi richiamati, è stato adeguatamente assolto.
Sin dall'atto introduttivo di primo grado e ancor più precisamente nella prima memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. , premettendo Persona_1
l'assenza di relictum, ha indicato analiticamente gli atti dispositivi compiuti in vita dalla de cuius a titolo oneroso e a titolo di liberalità, chiedendo accertarsi, quanto ai primi, preliminarmente la natura simulata, in quanto dissimulanti anch'essi donazioni in favore delle altre legittimarie;
sulla base di tali elementi ha chiesto procedersi alla riunione fittizia, ricostruendo il valore del donatum al tempo dell'apertura della successione, su cui calcolare la quota di riserva spettantegli nella qualità di figlio legittimo di , Controparte_4 indicata nella misura di 1/6 ai sensi dell'art. 537 co. 2 c.c. Dagli stessi atti menzionati
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'attore, integrati da quelli allegati dalle difese delle tre germane convenute di primo grado, si evincono, altresì, le disposizioni compiute in vita dalla de cuius a favore del figlio ai fini della imputazione cui il legittimario istante in riduzione è, a sua volta, Per_1
tenuto.
Il quadro assertivo cristallizzatosi entro i termini per la determinazione del thema probandum offre, dunque, le componenti patrimoniali, in base alle quali espletare l'indagine finalizzata all'accertamento della lesione denunziata, senza che a ciò sia ostativo, come chiarito più di recente dalla Suprema Corte, che l'attore non abbia prospettato anche in termini numerici la misura della lesione. Una volta, infatti, forniti i dati per la ricostruzione del patrimonio del defunto (nella specie costituito solo da donatum), è consentito demandare ad una CTU l'indagine sull'accertamento del valore degli atti dispositivi e calcolare, questa volta in termini matematici, se essi abbiano o meno inciso sulla quota di riserva spettante al legittimario.
2.3 Procedendo, allora, alla disamina delle censure che l'appellante ha mosso ai vari passaggi logico-motivazionali relativi alla qualificazione ed agli effetti di alcuni atti dispositivi compiuti in vita dalla de cuius, di cui il Tribunale ha dato conto, pur pervenendo, poi, ad un rigetto della domanda di riduzione per “indeterminatezza”, va disatteso il primo motivo di gravame, con cui denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c. in Persona_1 cui è incorso il giudice a quo nell'affermare che la provvista destinata al pagamento del corrispettivo della vendita del suolo edificatorio sito in Napoli alla via Orazio in favore delle tre sorelle, provenisse anche da (rispettivamente coniuge della Parte_1 [...]
e padre dell'istante) e non soltanto dalla de cuius. CP_4
Va innanzitutto segnalato che la circostanza che le convenute e Persona_3 Per_2 abbiano in primo grado asserito, in relazione all'operazione commerciale in
[...]
oggetto, che “.. la donazione proveniva interamente dalla , come riportato in CP_4 virgolettato nel motivo di appello, non trova riscontro negli scritti difensivi delle suindicate parti.
In primo luogo la censura avrebbe dovuto essere puntualizzata con il richiamo allo specifico atto processuale in cui l'asserzione sarebbe stata fatta, difettando, sotto tale profilo, di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Va, poi, soggiunto che, affinché operi la relavatio ab onere probandi in conseguenza della non contestazione dell'avversario, la circostanza che si
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda assume per l'effetto provata deve essere innanzitutto specificamente dedotta da colui che se ne vuole avvalere.
E, invece, già dalle difese dell'attore di primo grado manca la specifica allegazione che tutti gli atti dispositivi compiuti anche da fossero, in realtà, riconducibili alla Parte_1 sola de cuius, per essere il coniuge un contraente “apparente”. Anzi, in senso addirittura contrario a tale assunto, , nella prima memoria ex art. 183 VI comma Persona_1
c.p.c., deduceva che gli ingenti investimenti nel settore immobiliare che la CP_4
intraprendeva dal 1952 erano fatti d'intesa e con i ricavi dell'attività imprenditoriale di vendita al dettaglio e all'ingrosso di materiali elettrici esercitata insieme al marito (vedi deduzione di pag. 3 della succitata memoria dal seguente tenore: “nell'immediato dopo guerra la signora insieme al “povero” marito Controparte_4 CP_5 crea un'attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio e all'ingrosso di materiali elettrici...diventando di fatto a Napoli azienda leader del settore in un periodo di enorme espansione economica dei mercati (anni '50). Con gli ingenti ricavi di tale attività la stessa insieme al marito decide di investire nel settore immobiliare..”
Nella loro comparsa di costituzione, poi, le convenute e Persona_3 Per_2 prendendo posizione sulla disposizione in loro favore realizzata in forza dell'atto del
18/01/1964, ne contestavano, in tutto e in parte, la natura di atto liberale, assumendo, segnatamente di aver acquistato l'immobile con somme esclusivamente personali Per_3
e, la convenuta che il prezzo, per la sua quota, era stato pagato con danaro solo in Per_2 parte ricavato dalla vendita di Buoni del Tesoro ad essa donati con il precedente atto del
16/01/1964. In particolare, esse ritrascrivevano, nel corpo della comparsa, uno stralcio dell'atto del 18/01/1964, nel quale viene espressamente indicato che, per lire 4.000.000, il corrispettivo di acquisto della quota in favore della minore era pagato “con parte Per_2
della somma donata alle stesse minori dal padre qui costituito Comm. ”. Parte_1
La difesa spiegata è, dunque, incompatibile con l'ammissione della contraria circostanza pretesa dall'appellante.
Nemmeno coglie nel segno l'argomentazione difensiva enunciata dall'appellante negli scritti conclusionali del presente grado, che, deviando dalla prospettiva da cui muove il motivo di gravame, fondata sulla violazione del principio di non contestazione, mira, invece, a sostenere che la circostanza di interesse, ovverosia la provenienza della provvista
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda utilizzata per il pagamento del prezzo di acquisto del suolo edificatorio di via Orazio dalle risorse economiche della sola de cuius, è stata provata in forza degli esiti dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali raccolte. E, invero, gli interpelli formali sono stati rispettivamente deferiti e resi dai soli e sicché nessuna Persona_1 CP_3 ammissione con effetti sfavorevoli alle germane e da essi potrebbe essere Per_3 Per_2
tratta. Quanto alle prove testimoniali, in disparte la genericità del relativo richiamo, che manca della specifica indicazione delle dichiarazioni rese sul punto ed invocate a sostegno del gravame, deve escludersi che, per la natura della circostanza oggetto di prova
(provenienza della provvista di danaro), essa possa fondarsi su una supposta dichiarazione testimoniale contraria a quella risultante dal documento.
2.4 Va, altresì, respinto il secondo motivo di gravame, cui è affidata la censura alla decisione con cui il giudice a quo ha escluso la prova della natura simulata delle cessioni a titolo oneroso intercorse nell'atto del 18/07/1973 tra , nella qualità di Persona_1 alienante, e le tre sorelle, nella qualità di acquirenti.
In primo luogo, dalla lettura delle conclusioni della citazione introduttiva di primo grado trova smentita la doglianza sul travisamento in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'interpretare il titolo della domanda introduttiva di primo grado. Contrariamente, invero,
a quanto sostenuto con il gravame, ha formulato una domanda di Persona_1 simulazione, sia pure alternativamente a quella di nullità del negozio per causa illecita ai sensi dell'art. 1344 c.c.
E, allora, si premette che con l'atto impugnato donava una pluralità Controparte_4
di immobili a ciascuno dei figli;
con lo stesso atto, poi, cedeva a titolo Persona_1 oneroso alle sorelle alcune quote degli immobili ricevute in donazione dalla madre.
Ciò posto, è infondata la tesi difensiva propugnata dall'istante, secondo cui la simulazione dedotta debba essere apprezzata non già con riferimento alla singola operazione negoziale di cessione, di cui egli era parte nella qualità di cedente, come ritenuto dal primo giudice che su tale premessa ha affermato che la prova dell'accordo simulatorio potesse essere fornita solo mediante la “controdichiarazione”, bensì con riguardo all'unitario “collegamento negoziale” delle cessioni- apparentemente a titolo oneroso- con le donazioni contestualmente disposte dalla de cuius in suo favore.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, a dire dell'appellante, la complessa operazione scaturente dalla contemporanea stipula, in un unico atto notarile, di contratti di donazione ai figli e delle conseguenti cessioni di quote fittiziamente onerose tra i germani, aveva, quale unica causa concreta, quella di realizzare una liberalità indiretta in favore delle figlie femmine, ultime beneficiarie dell'intento di arricchimento perseguito dalla de cuius. Riguardata nell'ottica di tale unitario negozio complesso, sostanzialmente riconducibile alla volontà della sola
[...]
, la prova della simulazione non soffrirebbe le limitazioni cui è assoggettata la parte, CP_4
potendo essere fornita con qualsiasi mezzo dall'istante, nella sua posizione di terzo legittimario pretermesso, in via strumentale all'aggressione dell'atto dissimulato ai fini della reintegra della quota di riserva lesa.
L'impostazione così profilata deve essere, tuttavia, disattesa perché in contrasto con il principio secondo cui il collegamento negoziale presuppone, nella prospettiva unificatrice della "causa in concreto", che tutti i negozi coordinati siano voluti per i loro effetti tipici;
ne consegue che esso non può realizzarsi fra negozi simulati e dissimulati, essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere (Cass. 13861/2013).
Nell'assunto dell'appellante, invero, sia le donazioni disposte dalla madre in suo favore, con lo scopo ultimo di beneficiare non l'apparente diretto donatario, bensì le successive cessionarie delle quote di immobili, sia le cessioni intercorse con le germane, per le quali non vi sarebbe stato il pagamento di alcun corrispettivo, contrariamente a quanto figurante dall'atto, sono negozi simulati, celanti operazioni dissimulate rispondenti alla reale volontà perseguita dai contraenti.
Esclusa la possibilità di unificare le singole operazioni sotto l'unitaria causa in concreto tipica del collegamento negoziale, resta l'asserita esistenza di una pluralità di atti simulati, da vagliare necessariamente nella loro individualità. Considerate, quindi, le cessioni nella loro autonomia dalle donazioni precedentemente disposte dalla de cuius, esse costituiscono negozi in cui è stato direttamente parte, in quanto tale onerato di fornire Persona_1 la prova dell'accordo simulatorio unicamente mediante la produzione della
“controdichiarazione”, senza possibilità di fruire delle agevolazioni probatorie accordate ai
“terzi” dall'art. 1417 c.c., come correttamente valutato dal primo giudice.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il motivo di appello non sortisce miglior esito nell'alternativa prospettiva della nullità delle cessioni per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. (contratto in frode alla legge).
Anche in tal caso soccorre l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui sussiste una netta differenza tra il negozio indiretto (cui va ricondotto il contratto in frode alla legge) e la simulazione relativa;
mentre in quest'ultima le parti vogliono porre in essere un atto reale, nascondendolo sotto le diverse e fittizie apparenze di un atto diverso, con il primo, invece, le parti, proponendosi di realizzare una particolare finalità, ricorrono alla combinazione di più atti, tutti veri e reali, collegandoli insieme, in modo da giungere al fine ultimo propostosi per via indiretta e attraverso il concorso e la reciproca reazione delle varie forme giuridiche collegate. L'istituto del negozio indiretto, di per sé non vietato, diventa tale, allorquando si riveli uno strumento per giungere, attraverso una sequela di atti leciti, voluti dai contraenti e, perciò, validi, ad un risultato finale che è vietato dalla legge o, comunque, in frode alla legge (Cass. 5201/2015; 1523/2010).
Ebbene, nella specie, come già sopra sottolineato, lo scopo fraudolento sarebbe stato perseguito non mediante la combinazione di più atti rispondenti ai loro effetti tipici, bensì di negozi apparenti, ipotesi destinata a ricadere pur sempre nella fattispecie della simulazione relativa, con l'applicabilità della relativa disciplina.
Inoltre, pur ad accedere alla prospettazione dell'appellante, non si ravvisa l'idoneità del supposto coordinamento tra più negozi ad integrare un “patto successorio rinunciativo”, teso ad eludere il divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c.
Quand'anche, invero, l'intento della de cuius fosse stato quello di favorire le figlie in danno della quota di legittima riservata al figlio, resta(va) salva la facoltà del legittimario di agire,
a seguito dell'apertura della successione materna, a tutela dei diritti suppostamente lesi, non rinvenendosi, nella combinazione delle plurime operazioni negoziali, alcuna rinuncia a siffatto tipo di azione.
2.5 Tornando alla individuazione dei criteri, cui improntare l'indagine da affidare al CTU nella ricostruzione del donatum. al fine di accertare l'eventuale lesione della quota di riserva denunciata da , si rammenta che, in tema di tutela dei diritti del Persona_1
legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555,558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente (Cass. 35461/2022).
Come, dunque, fondatamente obiettato dalla difesa delle appellate costituite Per_3
e (e per esse attualmente le loro stirpi), l'istante non può “saltare” l'ordine
[...] Per_2
cronologico inderogabilmente stabilito dalla legge, al fine di aggredire l'atto di liberalità considerato più “utile” ai fini della reintegra della propria quota di riserva, nella specie rappresentato, come desumibile dall'oggetto della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione, dalla liberalità indiretta perseguita mediante l'atto di compravendita del
18.1.1964, avente ad oggetto il suolo edificatorio sito in Napoli alla via Orazio.
Tanto chiarito in premessa, si osserva che il CTU nominato in primo grado, nella relazione
“interlocutoria” depositata in data 23.1.2018 ha ricostruito, sulla base dell'elencazione analitica degli atti dispositivi allegati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, la cronologia delle donazioni e degli acquisti pretesamente fittizi in favore di ciascuno dei germani.
Sulla scorta di tale ricostruzione può affermarsi che il donatum è costituito, in primo luogo, dal valore delle donazioni di immobili per l'intera proprietà e/o pro quota disposte dalla sola de cuius senza, cioè, considerare le quote donate dal coniuge Controparte_4
, in favore dei legittimari, ivi incluso , in forza Parte_1 Persona_1 dell'atto per notaio del 18.7.1973 versato in atti, che costituisce secondo Persona_6
l'ordine cronologico, come risulta da quanto si dirà più dettagliatamente di seguito, l'ultimo atto dispositivo eventualmente da aggredire.
Risalendo, poi, per ciascuna posizione agli atti via via anteriori, le disposizioni di cui ha beneficiato come risultanti dalle allegazioni delle parti, sono costituiti Persona_3
dagli atti contestuali di compravendita per notaio del 17.11.1966, Persona_7 elencati alle pagine 4, 5 e 6 della succitata relazione di CTU da intendersi qui integralmente richiamate, aventi ad oggetto gli immobili in Napoli, alla via Scarlatti n. 209/g.
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Segnatamente, in quello avente ad oggetto l'appartamento in via Scarlatti n. 209/g, quarto piano scala D int. 7, le parti dichiarano che il prezzo di lire 5.500.000 viene pagato con la vendita di Buoni del Tesoro 5% novennali donati all'acquirente con atto di donazione per notaio del 31.10.1966 rep. n. 20961 da parte di Persona_8 Controparte_4
(atto con cui la de cuius donava alla figlia il capitale nominale di Buoni del Tesoro Per_3
5% novennali a premio di lire 11.500.000).
Per gli appartamenti siti in Napoli alla via Scarlatti n. 209/g oggetto dei restanti atti di compravendita del 17.11.1966 (Scala D int. 4; Scala C int. 14; Scala D int. 3) le parti dichiarano che il rispettivo prezzo di lire 6.000.000 (int. 4), di lire 6.000.000 (int. 14), di lire
5.500.000 (int. 3) è pagato con la vendita di Buoni del Tesoro 5% novennali donati all'acquirente, in parte, con il suindicato atto di donazione per notaio del Persona_8
31.10.1966 rep. n. 20961 da e, in parte, con atto di donazione per Controparte_4
notaio del 31.10.1966 rep. 20960 da (atto con cui Persona_8 Parte_1 quest'ultimo donava alla figlia il capitale nominale di Buoni del Tesoro 5% Per_3
novennali a premio di lire 11.500.000).
Alla luce del contenuto degli atti in esame, riportato dettagliatamente nella relazione del
CTU ed in sé non contestato dalle parti, deve ritenersi superata, se non per quanto si dirà infra per specifici profili, l'esigenza di acquisizione documentale dei singoli atti, ritenuta, invece, dal primo giudice ineludibile.
Se, invero, siffatta necessità sussiste per l'indagine su un negozio impugnato per simulazione relativa, che impone la verifica della validità del negozio dissimulato, di cui devono sussistere i requisiti di forma e sostanza ai fini della sottoposizione alla succedanea domanda di riduzione (vedi Cass. 28834/2008 secondo cui l'azione di riduzione implica che le disposizioni (testamentarie e/o di liberalità) impugnate siano valide, poiché solo su tale premessa esse possono dirsi “lesive” del diritto del legittimario, ed il relativo accoglimento importa una dichiarazione non già di nullità, bensì di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, limitatamente alla posizione del legittimario che abbia esperito l'azione di reintegrazione), analoga esigenza non ricorre laddove, invece, come nella specie, nell'atto sia stato espressamente dichiarato dalle parti che il prezzo è pagato con provvista derivante da precedenti donazioni di danaro.
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In tal caso, infatti, la questione non è più quella di accertare una simulazione, bensì di verificare se si sia realizzata una donazione indiretta di immobile, non assoggettata alla forma dell'atto pubblico (conf. ex multis, Cass. n. 1955/2007; Cass. n. 13337/2006), o una donazione diretta di danaro.
Ormai da tempo la Suprema Corte (Cass. S.U. 9282/1992), ha chiarito che occorre ben distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, che sia stato successivamente impiegato dal figlio in un acquisto immobiliare, da quella del denaro elargito dal donante quale mezzo per l'acquisto dell'immobile in capo al figlio, ossia finalizzato a tale acquisto.
Invero, quando il denaro è stato donato come tale, l'oggetto della riduzione non può che essere il denaro stesso, che costituisce il bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio.
Il successivo reimpiego della somma ricevuta non ha ovviamente rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante.
Diversa soluzione deve darsi, invece, al caso del denaro dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal genitore in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità.
Il criterio discretivo tra le due ipotesi consiste, allora, nell'esistenza o meno di un collegamento funzionale tra l'elargizione del denaro da parte del genitore e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio.
Tornando agli acquisti immobiliari in virtù degli atti del 17.11.1966, seppur da essi che nel pagamento del prezzo di acquisto fosse impiegato danaro precedentemente donato dalla de cuius, non vi è alcun elemento, nemmeno presuntivo, per ritenere che lo scopo ultimo perseguito dalla con l'atto di donazione dei Buoni del Tesoro fosse quello di CP_4
fornire alla figlia uno strumento per il successivo specifico acquisto degli immobili in via
Scarlatti. Ad una diversa conclusione avrebbe potuto condurre la disamina diretta del contenuto degli atti di compravendita e/o degli atti di donazione dei Buoni del Tesoro, preclusa, tuttavia, dalla mancata loro produzione in giudizio, cui, a questo determinato scopo, era onerato l'attore al fine di provare un fatto costitutivo della propria domanda.
Per gli immobili ubicati alla Scala D int. 4; e Controparte_6 CP_7
l'inconfigurabilità di una donazione indiretta di immobile discende anche dall'altra ragione
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda per cui il prezzo veniva pagato, solo in parte, con danaro donato dalla de cuius, concorrendo, per la restante parte, quello donato dal padre . Parte_1
Secondo, invero, il consolidato insegnamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente e condiviso dal Collegio, la donazione indiretta dell'immobile non è ravvisabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo. Solo in tal caso, infatti, la corresponsione del denaro sta in luogo dell'attribuzione liberale dell'immobile, di cui costituisce soltanto una diversa modalità attuativa, identico essendo il risultato giuridico-economico finale (Cass. 2149/2014; Cass. 13619/2017;
16329/2024).
Di ciò si trae indiretta conferma dai principi affermati dalla Corte regolatrice in relazione al cosiddetto "negotium mixtum cum donatione", anch'esso ricondotto allo schema della liberalità indiretta, in cui la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere, in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare, appunto, una donazione indiretta.
Occupandosi di individuare l'oggetto della liberalità indiretta costituita dall'intenzionale sproporzione tra valore di mercato del bene e prezzo pattuito, la Suprema Corte ha chiarito che esso è rappresentato dalla relativa differenza espressa in denaro, escludendo che possa, invece, identificarsi in una quota dell'immobile proporzionale allo scarto tra il valore dell'immobile e il corrispettivo versato (vedi Cass. 11499/1992)
In conclusione, le operazioni negoziali in esame devono essere considerate donazioni dirette di danaro, assoggettate al principio nominalistico ai sensi dell'art. 751 c.c.
Ad identico risultato si perviene per gli acquisti immobiliari in favore di Persona_2 compiuti in forza degli atti di compravendita per notaio del 17.11.1966 Persona_7
elencati alle pagine 8 e 9 della succitata relazione del CTU, anch'essi relativi ad appartamenti siti in Napoli alla via Scarlatti, il cui prezzo era stato dichiaratamente pagato, in tutto o in parte, con danaro proveniente dall'atto di donazione per notaio Per_8
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Cinque del 31.10.1966 rep. 20.959 avente ad oggetto il capitale nominale di Buoni del
Tesoro 5% novennali a premio di lire 11.500.000. Anch'esse devono essere considerate donazioni dirette di danaro, assoggettate al principio nominalistico ai sensi dell'art. 751
c.c.
Passando alla disamina dell'atto, progressivamente risalente, di compravendita per notaio del 18.1.1964, con cui le germane e Persona_7 Persona_3 Per_2 CP_3 acquistavano, pro quota, il suolo edificatorio in Napoli, alla via Orazio, su cui sarebbe, poi, stata edificata la “Villa SA”, deve essere accolta, sia pure per una ragione giuridica diversa da quella prospettata, l'eccezione reiterata dalla difesa dell'appellate ed Per_2
secondo cui essa integra non già una liberalità indiretta di immobile, bensì una Per_3
donazione di danaro.
Va premesso che le predette appellate ed sono state destinatarie della Per_2 Per_3
domanda di riduzione del suindicato atto di acquisto sul presupposto che , CP_3 originariamente contitolare della quota di 1/3 del suolo edificatorio, era stata anch'essa estromessa dal beneficio disposto dalla de cuius, perché costretta a cedere detta quota alle altre due sorelle, che divenivano così le sole (com)proprietarie del compendio immobiliare, in virtù dell'atto per notaio del 18.07.1973 (vedi conclusioni rassegnate in tal Persona_6
senso da a pag. 21 della memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.). Persona_1
Su tale capo di domanda le convenute ed sono risultate vittoriose in Per_2 Per_3
primo grado ed in quanto tali non erano tenute ad interporre gravame incidentale, necessario soltanto per devolvere al giudice dell'impugnazione il capo di rigetto della domanda riconvenzionale di riduzione, a loro volta formulata nei confronti del fratello e Per_1 della sorella CP_3
Nemmeno l'onere di proposizione di un appello incidentale discende dalla soccombenza sulla questione della qualificazione del negozio in esame come donazione diretta di danaro, da esse già sollevata in primo grado ed espressamente respinta dal giudice a quo.
In una ipotesi siffatta ricorre, invero, una soccombenza soltanto teorica, che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate. Essa, come chiarito dalla Suprema Corte, non fa sorgere l'interesse della parte ad appellare, ma le impone unicamente l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all'art. 346
Cpc. (Cass. 2670/2025; Cass., Sez, Un. n. 7700/2016; Cass., Sez, Un. n. 11799/2017)
Ebbene, le appellate, costituendosi nel presente grado, hanno reiterato, in maniera specifica, le argomentazioni difensive sulla qualificazione dell'atto del 18/01/1964, confutando la motivazione con cui il primo giudice ha interpretato la volontà delle parti ivi espressa come donazione indiretta di immobili, e ciò è sufficiente ad evitare la decadenza dalla contestazione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Essendo, perciò, il tema di indagine ancora devoluto alla Corte, è opportuno richiamare la clausola di cui all'articolo ottavo del succitato atto con cui si stabiliva quanto segue: “Il prezzo della presente vendita è stato di comune accordo ed irretrattabilmente stabilito nella somma di lire dodici milioni. E detto prezzo per lire quattro milioni viene pagato dalla signora con proprio danaro, per altre lire quattro milioni dalla signora Persona_3 maritata in nome e per conto delle sue figliuole minori Controparte_4 Per_1
e ed in parti uguali per ciascuna di esse, dichiarando che la Per_2 CP_3 somma medesima è quella di cui al nostro atto di donazione per Noi notaio in data sedici gennaio corrente anno ed è parte della somma donata alla stesse minori dal padre qui costituito Comm. , ed infine lire quattro milioni vengono pagati per Parte_1 conto delle stesse minori dal Comm. ed in parti uguali per le stesse con Parte_1
dichiarazione da parte dello stesso Comm. che detta somma Parte_1 rappresenta parte della maggior somma donata in favore delle minori stesse dalla qui costituita loro genitrice signora con l'altro nostro atto di donazione Controparte_4 dello stesso giorno 16 gennaio 1964..”).
In forza, allora, delle considerazioni già sopra esposte, in relazione all'acquisto in capo a per il pagamento del cui prezzo nell'atto si dichiarava che il danaro Persona_2 proveniva da precedenti donazioni dei genitori, viene in rilievo, in via assorbente rispetto a qualunque altro profilo di collegamento tra la donazione di danaro ed la sua destinazione funzionale all'acquisto immobiliare, la circostanza che l'elargizione liberale proveniente dalla de cuius forniva solo parte della provvista, con cui veniva versato il corrispettivo, concorrendo, per altra parte, il danaro donato dal coniuge . Parte_1
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Anche a questo riguardo va, cioè, fatta applicazione del principio secondo cui la corresponsione del denaro, quando non corrisponda all'intero prezzo di acquisto, non può stare in luogo dell'attribuzione liberale dell'immobile, difettando l'identità del risultato giuridico-economico finale tra attribuzione del danaro ed attribuzione dell'immobile, che deve, invece, ricorrere per la liberalità indiretta, in cui la prima costituisce soltanto una diversa modalità attuativa dello scopo di arricchire il donatario della proprietà del bene.
Quanto, invece, alla posizione di la quale dall'atto risulta aver pagato il prezzo con Per_3
soldi esclusivamente propri, la motivazione del Tribunale, secondo cui l'operazione è in parte qua simulata, per non aver la (simulata) acquirente provato di aver effettivamente versato il corrispettivo, non è stata adeguatamente attinta dalle difese reiterate nel presente grado dall'odierna appellata e deve ritenersi coperta dal giudicato interno. Tuttavia, il negozio dissimulato deve indentificarsi, per le ragioni sopra illustrate, non nella donazione dell'immobile, bensì nella donazione di somma di danaro, dovendo presumersi, come già argomentato sul punto dal giudice a quo, che l'operazione commerciale fu voluta e gestita da entrambi i genitori in maniera paritaria per tutte e tre le figlie e che, perciò, la provvista per il pagamento del prezzo provenisse, in parte, dal padre e, in parte, dalla madre come disposto per e per Per_2 CP_3
In conclusione, anche il valore delle liberalità così accertate in favore di e Per_3 Per_2 deve essere imputato alla massa nell'operazione di riunione fittizia avendo riguardo alla somma di danaro valutata in applicazione del principio nominalistico e non al valore dell'immobile (suolo edificatorio e/o fabbricato sullo stesso realizzato).
Del tutto inconferenti nell'indagine in esame sono, invece, gli atti di compravendita del
28/12/1978 e del 7/10/1994, con cui acquistava da terzi (e non dalla de Persona_2 cuius) gli immobili in San Lorenzello (vedi risultanze di pag. 10 della succitata relazione del
CTU).
Venendo alla posizione di dalle allegazioni delle parti, riprese dalla CP_3
relazione del CTU, risulta che le operazioni negoziali cronologicamente più recenti che la riguardano sono state eseguite con gli atti di compravendita del 9/11/1979 e del 28/05/1992, con cui alienava alla figlia rispettivamente una piccola Controparte_4 CP_3 palazzina sita in Gaeta (LT), riportata in catasto al foglio 34 p.lla 257 sub 1, 2 e 3 nonché una striscia di terreno di mq 17 riportata in catasto al foglio 34 p.lla 126 sub 5. A sua volta,
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vendeva l'intero complesso immobiliare a , e CP_3 Persona_9 Pt_5 con atto per notaio del 31/03/1998. CP_8 Persona_10
L'aggressione mediante azione di riduzione dell'oggetto di tali operazioni commerciali presuppone l'individuazione, in detti negozi apparentemente onerosi, di donazioni dissimulate. E, tuttavia, la mancata produzione dei titoli ad esse relativi preclude la necessaria indagine sulla validità della donazione pretesamente dissimulata, di cui il negozio apparente deve rivestire, come già sopra illustrato, i requisiti di forma e sostanza, poiché solo a tale condizione la liberalità è suscettibile di riduzione.
L'impossibilità di rispettare l'ordine cronologico nella riduzione delle liberalità allegate ai fini della reintegra della quota di riserva in ipotesi lesa rende, a ben vedere, inammissibile la domanda di nei confronti di Persona_1 CP_3
Ne consegue che di dette disposizioni non deve tenersi conto ai fini della ricostruzione che ci occupa e che, anche per le liberalità cronologicamente ultime eventualmente da CP_3 aggredire sono quelle oggetto dell'atto per notaio del 18/07/1973. Persona_6
Risalendo agli atti anteriori, si rinvengono le compravendite del 25-26-28-29-31/10/1966 aventi ad oggetto l'acquisto in capo a di appartamenti insistenti nel CP_3 fabbricato in Napoli alla via Scarlatti n. 209/G ed in cui all'epoca ancora CP_3
minorenne, era costituita, a mezzo del procuratore speciale il quale dichiarava Per_11 che il prezzo era pagato con la vendita di Buoni del Tesoro 5% “donati da parenti” (vedi pag. 13 della succitata relazione del CTU).
Tali negozi non sono, perciò, riconducibili allo schema del negozio simulato, integrando, al più, delle donazioni dirette del danaro, non rinvenendosi alcun elemento per affermare un collegamento funzionale della donazione del danaro alla destinazione del pagamento del corrispettivo, onde configurare in tali negozi delle liberalità indirette degli immobili.
In ogni caso la generica espressione utilizzata nell'atto (“parenti”) impedisce di ritenere provato che il danaro donato provenisse specificamente dalla de cuius e di essi conseguentemente non deve tenersi conto nella ricostruzione del “donatum”.
Passando, infine, alla posizione dello stesso appellante, è divenuta irretrattabile, perché non specificamente confutata dalle odierne appellate, la parte della statuizione con cui è stata ritenuta indimostrata la natura fittizia degli acquisti, in capo al germano , degli Per_1 immobili in Napoli alla via Carlo di Tocco nn. 26 e 5 (punti nn. 10 e 11 della comparsa di
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda costituzione di primo grado di e ) nonché dei materiali Persona_3 Persona_2 ed attrezzature della società di famiglia (punto n. 16 della comparsa di costituzione di primo grado di e . Persona_3 Persona_2
Nemmeno può essere considerato nel donatum imputabile all'appellante il valore delle altre operazioni commerciali di natura asseritamente fittizia (punti n. 12 e 13 della suindicata comparsa di costituzione), non essendo stati forniti, sul punto, specifici elementi da
SA RM e AN, le quali nel gravame si sono limitate, a riguardo, a richiamare acriticamente l'elencazione riportata nell'originario scritto introduttivo di primo grado.
Altrettanto vale per gli atti a rogito notaio del 9/12/1966, che, come relazionato dal Per_5
CTU, hanno ad oggetto “cessioni di diritto” per l'installazione di canne fumarie a servizio dei locali terranei con accesso da VIA Scarlatti n. 209/H e n. 209/I nonché dei locali terranei con accesso dalla via Mattia Preti n. 3/C e 5, pervenuti a in forza degli Persona_1
atti di compravendita per notaio del 17-19-20-21-22-27/10/1966 (vedi pagg. 15 e Per_5
16 della relazione di CTU).
Per tali acquisti, in cui , all'epoca minorenne, era rappresentato dal Persona_1 procuratore speciale il quale dichiarava che il prezzo era stato corrisposto con la Per_11 vendita di Buoni del Tesoro pluriennali “frutto di donazioni in varie epoche realizzate da parenti” (vedi pag. 16 della relazione di CTU), vale, poi, quanto già sopra ritenuto per il caso analogo delle vendite in favore di non essendo consentito presumere CP_3
dalla locuzione riportata nel contratto né la provenienza del danaro donato dalla de cuius nè una liberalità indiretta di immobili.
Va, invece, considerato come donatum ricevuto da il valore delle Persona_1 donazioni di immobili disposte in suo favore con l'atto di cessione e stralcio di quote per notar del 18/07/1973 elencati dal n. 2 al n. 9 della comparsa di costituzione di Persona_6
primo grado di e Persona_3 Persona_2
Relativamente, infine, agli atti riportati sub nn. 14 e 15 della comparsa di costituzione di primo grado delle odierne appellate -segnatamente, donazione della somma di lit.
600.000.000 per costituire il capitale sociale della (doc. 9) e le somme CP_9
donate per acquisizione dell'attività CME Centro Materiale Elettrico a R.L. (doc. 10) e della
Meridionale Trasporti s.r.l. (doc. 11), si segnala che non sono stati riprodotti nel presente grado i documenti affoliati alla produzione di parte di primo grado delle convenute
CodiceFiscale_9
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e la cui disamina è imprescindibile, onde accertare Persona_3 Persona_2 che essi integrino effettivamente donazioni di danaro, come prospettato, e rispettino i requisiti di validità.
Sul punto trova applicazione il recente dictum della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. Il giudice d'appello ha, pertanto, il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, ordinando, ove ritenuto necessario, alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado (Cass. 4835/2023).
A ciò si provvede con separata ordinanza di rimessione in istruttoria, salva ogni decisione in ipotesi di inottemperanza della parte onerata della riproduzione documentale.
2.6 Deve, infine, essere respinta la doglianza articolata nel terzo e quarto motivo di impugnazione, con cui insta per l'inclusione, nel valore donato in favore Persona_1 delle sorelle, dei “beni mobili e varie liberalità in denaro” elencati dalle lettere I) ad R delle pagg. 15 e 16 della memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
Sul punto è corretta e merita conferma la motivazione della statuizione di primo grado, con cui è stata stigmatizzata la genericità ed indeterminatezza dell'allegazione di “valori, preziosi, gioielli, cavalli, che, disancorata da precisi dati oggettivi, ne rende impossibile l'accertamento nell'an e nel quantum.
L'indeterminatezza sul piano assertivo non può, poi, essere colmata dalle dichiarazioni testimoniali, che non sono state specificamente richiamate nell'atto di appello ed il cui contenuto risente inevitabilmente della stessa genericità delle circostanze capitolate nel mezzo di prova su cui sono state rese. Nemmeno, infine, alla impossibilità di una specifica autonoma ricostruzione riconosciuta dallo stesso appellante (vedi deduzione di pag. 28
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'atto introduttivo del gravame in cui si afferma che “era pressochè impossibile ricostruire in maniera specifica il patrimonio mobiliare con l'individuazione dei singoli beni e dei relativi valori”), è consentito supplire in maniera esplorativa con la CTU sollecitata con il gravame, al fine propugnato di acquisire il valore degli oggetti preziosi
(quadri, mobili, cadeau) che l'ausiliario dovesse rinvenire all'attualità nella “Villa
SA”, sul presupposto, del tutto indimostrato, che essi siano frutto delle donazioni materne.
2.7 La causa va quindi rimessa in istruttoria, disponendosi con separata ordinanza sul prosieguo del giudizio.
2.8 La statuizione sulle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6184/2020, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_3
b) rigetta il primo ed il secondo motivo dell'appello;
c) rimette, per il resto, la causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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