TRIB
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 73497/2018 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 16/04/1987), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Alessandra De Baggis;
ricorrente
E
(BRASILE, 13/07/1986), con il patrocinio dell'avv. CP_1
Fabio Anselmo;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
v. note sostitutive dell'udienza del 6.6.2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1
sua separazione da con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio civile in data 26/01/2013; la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, che nel tempo aveva tenuto condotte violente, presumibilmente perché aduso ad abusare di alcol e sostanze stupefacenti;
ha chiesto di conseguenza l'affidamento esclusivo dei figli e nati rispettivamente nel 2015 e nel Per_1 Per_2
2017.
Il resistente oltre a contestare i presupposti dell'addebito, ha invocato l'affidamento condiviso dei figli chiedendo di essere esonerato dal loro mantenimento in quanto ristretto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti che danno dei familiari medesimi, per il quale al momento della costituzione in questo procedimento era stato disposto nei suoi confronti il giudizio immediato. All'esito della fase presidenziale si è stabilito che il padre potesse incontrare i figli -
affidati in via esclusiva alla madre - unicamente in modalità protetta e previa esecuzione di analisi tossicologiche che potessero escludere l'assunzione da parte sua di sostanze stupefacenti.
E stata disposta inoltre una consulenza tecnica psicologica che ha posto in evidenza la buona relazione tre figli e la madre e la adeguata 3
capacità di costei di provvedere alle loro necessità e ai loro bisogni emotivi, e da tuttavia segnalato quale potenziale rischio evolutivo la presenza di una tensione sottostante, conseguenza degli avvenimenti pregressi, che crea nei bambini una situazione di incertezza in ordine alla collocazione nella loro vita della figura paterna;
la consulente ha fatto presente che nel corso delle operazioni non è stato possibile effettuare un incontro congiunto padre – figli in quanto il resistente di fatto si era sottratto alla indicazione di eseguire una analisi del bulbo pilifero che costituiva una precondizione per la ripresa degli incontri,
in quanto si era rasato completamente in ogni parte del corpo rendendo così impossibile l'esecuzione del test e consentendo solo analisi sulle urine, di efficacia estremamente più limitata nel tempo
(limitata cioè a pochi giorni antecedenti l'esame).
Sono stati attivati i percorsi di sostegno suggeriti dalla consulente tecnica, sia per i minori (in particolare il più grande , sia per i Per_1
genitori, separatamente;
il resistente tuttavia – che non si è mai sottoposto neppure in seguito all'esame della matrice pilifera – ha interrotto per due volte il percorso (e i relativi controlli) ed ha cessato definitivamente di interagire con il servizio dal marzo 2021,
sottraendosi di fatto ad una attualizzazione della valutazione disposta nei suoi confronti, ed evidenziando così la fragilità del proprio proposito di riallacciare i rapporti con i figli. Solo nell'aprile 2023
risulta avere ripreso contatto con il Servizio Sociale ed essere stato indirizzato verso il centro famiglia “ ”, ove, stando al Parte_2 4
contenuto del carteggio prodotto unitamente alle memorie ex art 190
c.p.c.,- avrebbe frequentato in modo discontinuo un certo numero di
“incontri di gruppo multifamiliari” compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
E' emerso ancora che lo stesso – all'insaputa della moglie – già al CP_1
tempo della celebrazione dell'udienza presidenziale avesse concluso un accordo con il locatore della casa familiare avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e la consegna in proprietà della mobilia ivi contenuta a compensazione della morosità accumulata;
tale circostanza – sottaciuta dalla parte in udienza – ha di fatto vanificato il beneficio dell'assegnazione della casa familiare;
moglie e figli si sono quindi rimasti presso i genitori della donna, così come il marito dimora in un alloggio messo a sua disposizione dai propri familiari.
La circostanza che la ricorrente fosse perfettamente a conoscenza di tale accordo non emerge documentalmente dalla messaggistica depositata dal resistente, da cui si evince tuttavia che l'uomo avesse informato la moglie dell'esistenza di una intimazione di sfratto.
Particolarmente contraddittorie sono risultate le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati rispettivamente dal marito e dalla moglie. Sei primi hanno fatto riferimento ad un clima complessivamente conflittuale nel quale episodi di aggressività
prevalentemente verbale avevano visto quali protagonisti in posizione di parità entrambi i coniugi, i secondi hanno invece piuttosto ricostruito la figura di come persona incapace di CP_1 5
controllare i propri impulsi, ed incline ad eccessi nel bere.
La sorella della ricorrente, , ha confermato Controparte_2
integralmente gli episodi menzionati dalla ricorrente al sostegno della propria domanda di addebito;
in particolare ha riferito degli insulti rivolti dal marito alla moglie, del fatto che il marito fosse aduso ad uscire tutte le sere rincasando tardi e quindi lasciando la moglie da sola ad accudire la prole, ha confermato quanto riportato al capitolo
7 a proposito di un pranzo familiare culminato in una violenta lite nella quale il marito appariva evidentemente alterato dall'alcol e la moglie tentava di mantenere la calma, ed ha riferito di una ulteriore lite avvenuta mentre la donna era incinta del secondo figlio, durante la quale il marito l'avrebbe schiaffeggiata, tanto che la donna era finita in ospedale per una minaccia di aborto. Su tale ultimo episodio la difesa avversaria ha inteso contrastare l'efficacia della dichiarazione della sorella della ricorrente producendo il verbale della testimonianza resa dalla stessa nel corso del processo penale a carico del resistente. Nell'occasione la donna aveva reso dichiarazioni molto più vaghe, in particolare sostenendo che le gravidanze della sorella erano comunque tutte considerate a rischio (a causa di un aborto verificatosi al termine di una precedente gravidanza), laddove in questa sede ha sostenuto che la gravidanza del secondogenito era stata posta a rischio unicamente per via della lite col marito e dello stress che ne era conseguito. Tuttavia si deve rimarcare che la produzione di questo verbale dell'udienza penale è avvenuta in modo frammentario 6
e non nella sua interezza e che pertanto non è possibile trarre conclusioni dalla lettura di singoli passaggi separati dal contesto dell'intera dichiarazione resa dalla testimone;
in particolare -a parte il profilo della preesistenza o meno di un rischio gravidico- gli spezzoni i prodotti non contengono un'intera ricostruzione dell'episodio e non valgono pertanto a invalidare nel suo insieme la testimonianza resa in questa sede, nella quale come accennato si fa riferimento anche ad altri episodi, senza contare che la teste ha sostenuto di aver visto personalmente una porta spaccata nell'immediatezza di uno degli episodi narrati. La vicenda della discussione insorta durante il pranzo familiare viene confermata anche dal teste , ex fidanzato della Tes_1
sorella della ricorrente, mentre l'episodio del novembre 2018, su cui pure i testi si sono intrattenuti, e che avrebbe visto coinvolti anche i genitori, non appare dirimente ai fini dell'addebito, in quanto avvenuto successivamente al deposito del ricorso per separazione;
i genitori del resistente offrono una descrizione assai diversa del figlio,
indicandolo come uomo depresso, spesso svilito dalla moglie;
entambi affermano di non essersi mai accorti della sua dipendenza da alcol o sostanze, e di avere appreso tuttavia che egli fosse solito uscire la sera per conto proprio (circostanza confermata anche dal teste di parte
, che giustifica il comportamento del marito CP_1 Tes_2
sostenendo che la moglie lo facesse sentire un fallito perché non trovava o perdeva il lavoro); colpisce peraltro che la madre di CP_1
dichiari di non sapere perché gli incontri tra lo stesso ed i figli sono 7
interrotti, nonostante la pendenza del procedimento penale.
Il collegio ritiene che nel complesso emergano conferma elementi sufficienti per affermare che la separazione debba essere addebitata al marito: la circostanza che egli fosse solito non rincasare dopo il lavoro,
trattenendosi lungamente con gli amici sino a notte fonda;
la lite intercorsa tra i coniugi durante la seconda gravidanza di lei, tanto violenta da determinare una minaccia di aborto, ed in esito alla quale la sorella vide la porta della camera da letto spaccata;
la ragionevole certezza che all'epoca facesse uso di sostanze stupefacenti, CP_1
desumibile (ex art. 116 c.p.c.) dal suo pervicace rifiuto di sottoporsi all'esame del materiale pilifero (unico in grado di attestare nel lungo periodo l'effettiva assunzione di sostanze tossiche e psicotrope),
costituiscono prova di comportamenti di per sé sufficienti a determinare l'intollerabilità della convivenza. Pertanto,
indipendentemente dagli esiti (non noti) del procedimento penale per maltrattamenti, sembra vi siano elementi sufficienti per concludere che – sia pure in un quadro di conflittualità reciproca – i comportamenti del marito abbiano travalicato una soglia minima di accettabilità, rendendo non proseguibile la vita comune.
Quanto all'affidamento dei figli, è la condotta processuale del resistente che impone di mantenere fermo l'affidamento esclusivo alla madre. come anticipato, ha più volte interrotto il CP_1
percorso avviato dai Servizi Sociali, ha cessato ogni relazione con essi, 8
non curandosi di contribuire a favorire le condizioni per l'avvio di incontri protetti, al cui buon esito avrebbe potuto far seguito una liberalizzazione;
ha ripreso contatti saltuari solo in prossimità della precisazione delle conclusioni;
ad oggi la situazione non registra alcun mutamento, per quanto è noto al collegio, in quanto non sono pervenute da parte del Servizio segnalazioni del compimento di un percorso personale dell'interessato; si deve quindi ribadire che gli incontri potranno essere ripristinati solo ove il padre porti a compimento il percorso più volte interrotto;
in tal caso saranno i
Servizi Sociali, cui si chiede di mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare, ad inoltrare una relazione al PM perché possa farsi promotore (in caso di inerzia degli interessati) di una modifica in senso ampliativo;
Con riguardo ai provvedimenti economici, dall'ultima documentazione depositata emerge che entrambi i coniugi lavorano e sono indipendenti;
nessuno di loro sostiene spese abitative, il marito occupa un immobile concessogli in comodato dai familiari, la moglie
è ospite dei propri genitori. La ricorrente, dipendente di Org_1
[... percepisce redditi mensili per circa 1.600,00 euro. Il resistente, di professione chef, percepisce uno stipendio di € 2750,00 per 14
mensilità più una indennità di 400 euro lorde per 12 mensilità e una seconda indennità (per patto non concorrenza) di €350,00 lorde per 14
mensilità; ha a carico una prima figlia, nata da altra unione, per la quale versa mensilmente 200 euro a titolo di mantenimento. 9
La misura sin qui stabilità per il mantenimento di e Per_2 Per_1
teneva conto della condizione di precarietà lavorativa nella quale l'uomo risultava versare. Oggi, stante la recente assunzione, si può
prevedere un aumento del contributo fino ad € 600,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, da regolarsi secondo il protocollo vigente presso questo ufficio giudiziario.
Le spese di lite sono poste a carico del resistente, soccombente in punto di addebito
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73497/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 16/04/1987) e Parte_1 CP_1
(BRASILE, 13/07/1986);
2) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con facoltà
per la medesima di compiere in autonomia anche le scelte di maggiore importanza (quali quelli relativi all'istruzione, alla salute, alla residenza, alla richiesta di documenti di qualsiasi natura anche validi per l'espatrio);
3) dispone che il Servizio Sociale prosegua il monitoraggio sul nucleo familiare, ed ove accertato il positivo compimento da parte del resistente del percorso indicatogli, provveda all'organizzazione di 10
incontri protetti padre- figli, segnalando inoltre al PM l'eventuale maturazione delle condizioni per la ripresa di incontri liberi;
4) fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico del padre un assegno perequativo di € 600,00 oltre rivalutazione istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
5) pone le spese straordinarie occorrenti per i minori a carico di ambo le parti in parti quota, disponendone la regolazione secondo le indicazioni del protocollo vigente presso questo ufficio, già noto alle parti;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 12/12/2023
Il Giudice estensore il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 73497/2018 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 16/04/1987), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Alessandra De Baggis;
ricorrente
E
(BRASILE, 13/07/1986), con il patrocinio dell'avv. CP_1
Fabio Anselmo;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
v. note sostitutive dell'udienza del 6.6.2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1
sua separazione da con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio civile in data 26/01/2013; la ricorrente ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, che nel tempo aveva tenuto condotte violente, presumibilmente perché aduso ad abusare di alcol e sostanze stupefacenti;
ha chiesto di conseguenza l'affidamento esclusivo dei figli e nati rispettivamente nel 2015 e nel Per_1 Per_2
2017.
Il resistente oltre a contestare i presupposti dell'addebito, ha invocato l'affidamento condiviso dei figli chiedendo di essere esonerato dal loro mantenimento in quanto ristretto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti che danno dei familiari medesimi, per il quale al momento della costituzione in questo procedimento era stato disposto nei suoi confronti il giudizio immediato. All'esito della fase presidenziale si è stabilito che il padre potesse incontrare i figli -
affidati in via esclusiva alla madre - unicamente in modalità protetta e previa esecuzione di analisi tossicologiche che potessero escludere l'assunzione da parte sua di sostanze stupefacenti.
E stata disposta inoltre una consulenza tecnica psicologica che ha posto in evidenza la buona relazione tre figli e la madre e la adeguata 3
capacità di costei di provvedere alle loro necessità e ai loro bisogni emotivi, e da tuttavia segnalato quale potenziale rischio evolutivo la presenza di una tensione sottostante, conseguenza degli avvenimenti pregressi, che crea nei bambini una situazione di incertezza in ordine alla collocazione nella loro vita della figura paterna;
la consulente ha fatto presente che nel corso delle operazioni non è stato possibile effettuare un incontro congiunto padre – figli in quanto il resistente di fatto si era sottratto alla indicazione di eseguire una analisi del bulbo pilifero che costituiva una precondizione per la ripresa degli incontri,
in quanto si era rasato completamente in ogni parte del corpo rendendo così impossibile l'esecuzione del test e consentendo solo analisi sulle urine, di efficacia estremamente più limitata nel tempo
(limitata cioè a pochi giorni antecedenti l'esame).
Sono stati attivati i percorsi di sostegno suggeriti dalla consulente tecnica, sia per i minori (in particolare il più grande , sia per i Per_1
genitori, separatamente;
il resistente tuttavia – che non si è mai sottoposto neppure in seguito all'esame della matrice pilifera – ha interrotto per due volte il percorso (e i relativi controlli) ed ha cessato definitivamente di interagire con il servizio dal marzo 2021,
sottraendosi di fatto ad una attualizzazione della valutazione disposta nei suoi confronti, ed evidenziando così la fragilità del proprio proposito di riallacciare i rapporti con i figli. Solo nell'aprile 2023
risulta avere ripreso contatto con il Servizio Sociale ed essere stato indirizzato verso il centro famiglia “ ”, ove, stando al Parte_2 4
contenuto del carteggio prodotto unitamente alle memorie ex art 190
c.p.c.,- avrebbe frequentato in modo discontinuo un certo numero di
“incontri di gruppo multifamiliari” compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
E' emerso ancora che lo stesso – all'insaputa della moglie – già al CP_1
tempo della celebrazione dell'udienza presidenziale avesse concluso un accordo con il locatore della casa familiare avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e la consegna in proprietà della mobilia ivi contenuta a compensazione della morosità accumulata;
tale circostanza – sottaciuta dalla parte in udienza – ha di fatto vanificato il beneficio dell'assegnazione della casa familiare;
moglie e figli si sono quindi rimasti presso i genitori della donna, così come il marito dimora in un alloggio messo a sua disposizione dai propri familiari.
La circostanza che la ricorrente fosse perfettamente a conoscenza di tale accordo non emerge documentalmente dalla messaggistica depositata dal resistente, da cui si evince tuttavia che l'uomo avesse informato la moglie dell'esistenza di una intimazione di sfratto.
Particolarmente contraddittorie sono risultate le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati rispettivamente dal marito e dalla moglie. Sei primi hanno fatto riferimento ad un clima complessivamente conflittuale nel quale episodi di aggressività
prevalentemente verbale avevano visto quali protagonisti in posizione di parità entrambi i coniugi, i secondi hanno invece piuttosto ricostruito la figura di come persona incapace di CP_1 5
controllare i propri impulsi, ed incline ad eccessi nel bere.
La sorella della ricorrente, , ha confermato Controparte_2
integralmente gli episodi menzionati dalla ricorrente al sostegno della propria domanda di addebito;
in particolare ha riferito degli insulti rivolti dal marito alla moglie, del fatto che il marito fosse aduso ad uscire tutte le sere rincasando tardi e quindi lasciando la moglie da sola ad accudire la prole, ha confermato quanto riportato al capitolo
7 a proposito di un pranzo familiare culminato in una violenta lite nella quale il marito appariva evidentemente alterato dall'alcol e la moglie tentava di mantenere la calma, ed ha riferito di una ulteriore lite avvenuta mentre la donna era incinta del secondo figlio, durante la quale il marito l'avrebbe schiaffeggiata, tanto che la donna era finita in ospedale per una minaccia di aborto. Su tale ultimo episodio la difesa avversaria ha inteso contrastare l'efficacia della dichiarazione della sorella della ricorrente producendo il verbale della testimonianza resa dalla stessa nel corso del processo penale a carico del resistente. Nell'occasione la donna aveva reso dichiarazioni molto più vaghe, in particolare sostenendo che le gravidanze della sorella erano comunque tutte considerate a rischio (a causa di un aborto verificatosi al termine di una precedente gravidanza), laddove in questa sede ha sostenuto che la gravidanza del secondogenito era stata posta a rischio unicamente per via della lite col marito e dello stress che ne era conseguito. Tuttavia si deve rimarcare che la produzione di questo verbale dell'udienza penale è avvenuta in modo frammentario 6
e non nella sua interezza e che pertanto non è possibile trarre conclusioni dalla lettura di singoli passaggi separati dal contesto dell'intera dichiarazione resa dalla testimone;
in particolare -a parte il profilo della preesistenza o meno di un rischio gravidico- gli spezzoni i prodotti non contengono un'intera ricostruzione dell'episodio e non valgono pertanto a invalidare nel suo insieme la testimonianza resa in questa sede, nella quale come accennato si fa riferimento anche ad altri episodi, senza contare che la teste ha sostenuto di aver visto personalmente una porta spaccata nell'immediatezza di uno degli episodi narrati. La vicenda della discussione insorta durante il pranzo familiare viene confermata anche dal teste , ex fidanzato della Tes_1
sorella della ricorrente, mentre l'episodio del novembre 2018, su cui pure i testi si sono intrattenuti, e che avrebbe visto coinvolti anche i genitori, non appare dirimente ai fini dell'addebito, in quanto avvenuto successivamente al deposito del ricorso per separazione;
i genitori del resistente offrono una descrizione assai diversa del figlio,
indicandolo come uomo depresso, spesso svilito dalla moglie;
entambi affermano di non essersi mai accorti della sua dipendenza da alcol o sostanze, e di avere appreso tuttavia che egli fosse solito uscire la sera per conto proprio (circostanza confermata anche dal teste di parte
, che giustifica il comportamento del marito CP_1 Tes_2
sostenendo che la moglie lo facesse sentire un fallito perché non trovava o perdeva il lavoro); colpisce peraltro che la madre di CP_1
dichiari di non sapere perché gli incontri tra lo stesso ed i figli sono 7
interrotti, nonostante la pendenza del procedimento penale.
Il collegio ritiene che nel complesso emergano conferma elementi sufficienti per affermare che la separazione debba essere addebitata al marito: la circostanza che egli fosse solito non rincasare dopo il lavoro,
trattenendosi lungamente con gli amici sino a notte fonda;
la lite intercorsa tra i coniugi durante la seconda gravidanza di lei, tanto violenta da determinare una minaccia di aborto, ed in esito alla quale la sorella vide la porta della camera da letto spaccata;
la ragionevole certezza che all'epoca facesse uso di sostanze stupefacenti, CP_1
desumibile (ex art. 116 c.p.c.) dal suo pervicace rifiuto di sottoporsi all'esame del materiale pilifero (unico in grado di attestare nel lungo periodo l'effettiva assunzione di sostanze tossiche e psicotrope),
costituiscono prova di comportamenti di per sé sufficienti a determinare l'intollerabilità della convivenza. Pertanto,
indipendentemente dagli esiti (non noti) del procedimento penale per maltrattamenti, sembra vi siano elementi sufficienti per concludere che – sia pure in un quadro di conflittualità reciproca – i comportamenti del marito abbiano travalicato una soglia minima di accettabilità, rendendo non proseguibile la vita comune.
Quanto all'affidamento dei figli, è la condotta processuale del resistente che impone di mantenere fermo l'affidamento esclusivo alla madre. come anticipato, ha più volte interrotto il CP_1
percorso avviato dai Servizi Sociali, ha cessato ogni relazione con essi, 8
non curandosi di contribuire a favorire le condizioni per l'avvio di incontri protetti, al cui buon esito avrebbe potuto far seguito una liberalizzazione;
ha ripreso contatti saltuari solo in prossimità della precisazione delle conclusioni;
ad oggi la situazione non registra alcun mutamento, per quanto è noto al collegio, in quanto non sono pervenute da parte del Servizio segnalazioni del compimento di un percorso personale dell'interessato; si deve quindi ribadire che gli incontri potranno essere ripristinati solo ove il padre porti a compimento il percorso più volte interrotto;
in tal caso saranno i
Servizi Sociali, cui si chiede di mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare, ad inoltrare una relazione al PM perché possa farsi promotore (in caso di inerzia degli interessati) di una modifica in senso ampliativo;
Con riguardo ai provvedimenti economici, dall'ultima documentazione depositata emerge che entrambi i coniugi lavorano e sono indipendenti;
nessuno di loro sostiene spese abitative, il marito occupa un immobile concessogli in comodato dai familiari, la moglie
è ospite dei propri genitori. La ricorrente, dipendente di Org_1
[... percepisce redditi mensili per circa 1.600,00 euro. Il resistente, di professione chef, percepisce uno stipendio di € 2750,00 per 14
mensilità più una indennità di 400 euro lorde per 12 mensilità e una seconda indennità (per patto non concorrenza) di €350,00 lorde per 14
mensilità; ha a carico una prima figlia, nata da altra unione, per la quale versa mensilmente 200 euro a titolo di mantenimento. 9
La misura sin qui stabilità per il mantenimento di e Per_2 Per_1
teneva conto della condizione di precarietà lavorativa nella quale l'uomo risultava versare. Oggi, stante la recente assunzione, si può
prevedere un aumento del contributo fino ad € 600,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, da regolarsi secondo il protocollo vigente presso questo ufficio giudiziario.
Le spese di lite sono poste a carico del resistente, soccombente in punto di addebito
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73497/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 16/04/1987) e Parte_1 CP_1
(BRASILE, 13/07/1986);
2) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con facoltà
per la medesima di compiere in autonomia anche le scelte di maggiore importanza (quali quelli relativi all'istruzione, alla salute, alla residenza, alla richiesta di documenti di qualsiasi natura anche validi per l'espatrio);
3) dispone che il Servizio Sociale prosegua il monitoraggio sul nucleo familiare, ed ove accertato il positivo compimento da parte del resistente del percorso indicatogli, provveda all'organizzazione di 10
incontri protetti padre- figli, segnalando inoltre al PM l'eventuale maturazione delle condizioni per la ripresa di incontri liberi;
4) fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico del padre un assegno perequativo di € 600,00 oltre rivalutazione istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
5) pone le spese straordinarie occorrenti per i minori a carico di ambo le parti in parti quota, disponendone la regolazione secondo le indicazioni del protocollo vigente presso questo ufficio, già noto alle parti;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 12/12/2023
Il Giudice estensore il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi