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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7456 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. MERENDA ROSA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. CASALINO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/04/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Portici il 01/03/2022 riferendo che tra le parti, era intervenuta separazione personale in seguito ad accordo di negoziazione assistita del 31.01.2024 autorizzato il 20.02.2024, ove veniva previsto che la sig.ra avrebbe continuato a vivere Pt_1
unitamente alla figlia minore presso l'immobile sito in Portici alla Via Gravina n.10 di proprietà di suo padre, che il sig. avrebbe versato quale contributo al mantenimento della minore la CP_1 somma mensile di 500,00€ oltre al 50% delle spese straordinarie, l'affidamento condiviso della
1 figlia con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre due pomeriggi a settimana, weekend alternati, festività alternate e 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, che il sig. , CP_1
lavorando in Francia avrebbe fatto ritorno in Italia per incontrare la minore una volta al mese nei giorni di venerdì, sabato e domenica, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come integrate con memoria del
12.05.2025 : “ - Affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso Per_1 la residenza materna;
- Porre a carico del sig. il versamento della somma di € Controparte_1
500,00 mensile per il mantenimento della piccola che corrisponderà entro il giorno 1 di ogni Per_1
mese a mezzo bonifico bancario o pagamenti alternativi alla sig.ra , che Parte_1
gestisce le spese. L'assegno sarà ogni anno automaticamente adeguato secondo gli indici ISTAT del costo nazionale della vita;
- Riconoscere in favore della sig.ra il 100% Parte_1
dell'assegno unico universale spettante per la figlia sino al compimento del 21° anno di età Per_1
della stessa;
- Porre a carico del sig. nella misura del 50% tutte le spese Controparte_1
straordinarie di carattere medico, ludico e scolastico, concernenti la figlia fino a quando non Per_1
diventerà economicamente autosufficiente;
-Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre potrà vedere liberamente la figlia nei periodi in cui rientrerà nella città di residenza della piccola compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della Per_1
minore, si precisa che comunque lo stesso si recherà a farle visita l'ultimo weekend di ciascun mese
e precisamente dal venerdì dall'uscita di scuola, fino alla domenica alle ore 16.00 con pernottamento presso di lui nel caso avesse a disposizione spazi adeguati per ospitare la minore ( ad esempio casa dei nonni paterni). Fino al compimento del 10 anni di età della minore, sarà sempre il padre a recarsi farle visita presso la sua residenza, mentre dal compimento dei 10 anni, la stessa, se ne esprimerà il desiderio, potrà recarsi, sempre accompagnata da un familiare, presso il domicilio del padre in Francia, pernottando pertanto presso di lui. I genitori concorderanno di volta in volta i periodi di permanenza della minore presso il domicilio paterno. Per le vacanze del
2 periodo di Natale il sig. , potrà tenere la figlia con sé o dal 31 dicembre al 6 gennaio CP_1 Per_1
oppure dal 23 dicembre al 30 dicembre, anche con pernottamento presso di sé, nel caso avesse a disposizione spazi adeguati per ospitare la minore (ad esempio a casa dei nonni paterni) e sempre in luoghi non lontani dalla residenza della minore. Allo stesso modo e con le medesime modalità la piccola trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta con il Per_1
padre. Per il periodo estivo: il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia 7 giorni consecutivi nel mese di Agosto, anche con pernottamento presso di lui, ma sempre nei pressi della città di residenza della minore e fino al compimento dei 5 anni di età di dopo il compimento dei 5 Per_1
anni di età il sig. potrà tenere con sé una settimana del mese di Agosto anche in CP_1 Per_1
località diversa, ma comunque sempre in Italia. La settimana del mese di Agosto in cui il padre terrà con sé la piccola verrà concordata con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. Per_1
Quando invece sarà la sig.ra a condurre sua figlia dal padre in Francia, il sig. Pt_1 CP_1
provvederà al pagamento sia del biglietto aereo per la sig.ra che per oltre ad Pt_1 Per_1 accollarsi il pagamento dell'albergo dove le stesse alloggeranno. La sig.ra ovviamente Pt_1
resterà in Francia per tutto il tempo di permanenza della figlia minore e rientrerà in Italia insieme alla stessa. - Le sottoscritte parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e di essere integralmente soddisfatte di ogni diritto e pretesa e di aver definito tra loro ogni rapporto di contenuto economico e di non aver più null'altro
a pretendere ad alcun titolo, ragione o causa, rinunciando esplicitamente ciascuna ad ogni ulteriore pretesa anche futura nei confronti dell'altra;”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 • Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Portici il 01/03/2022
(atto n. 7 ,parte I serie, reg. Atti Matrimonio anno 2022 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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