Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n°794/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Claudia Musola Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 794 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Rigatuso, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Marzia Barone, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
1
2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta e atti ivi richiamati, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio origina dal ricorso per lo scioglimento del matrimonio proposto da nei confronti della Parte_1 coniuge separata Il ricorrente chiedeva, in via principale, CP_1 la pronuncia di divorzio dalla coniuge, risalendo il decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale al 16.11.2012-6.1.2013
(decreto n. 70/2013 emesso dal Tribunale di Palermo, in atti), con revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e conferma dell'assegno di mantenimento versato in favore delle figlie, oggi maggiorenni, (nata a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Palermo il 12.9.1997), con sospensione dell'erogazione del predetto assegno nei periodi in cui le figlie risulteranno collocate part-time e/o titolari di sussidio Naspi, e spese straordinarie a suo carico sostenute nell'interesse delle figlie rideterminate nella misura del 50% e non già in quella del 100%, prevista in sede di separazione consensuale.
Precisava, a sostegno delle proprie richieste, di aver rispettato integralmente tutte le condizioni della separazione consensuale e di aver saputo dalle figlie che la moglie lavorava in maniera irregolare.
Chiedeva, dunque, la pronuncia di divorzio dalla coniuge, con conferma di tutte le condizioni ivi pattuite tra i coniugi, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento nei confronti della moglie, di cui chiedeva la revoca a far data dal deposito del presente ricorso con obbligo di ripetizione delle somme versate. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la quale si associava alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando, tuttavia, la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore e di riduzione delle spese straordinarie sostenute dal padre nell'interesse delle due figlie, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nella misura del 100%.
2 Rappresentava la resistente, di anni 49 al momento della costituzione nel presente giudizio, di essere affetta da molteplici patologie invalidanti che le impedivano di trovare un'occupazione e, tuttavia, di non aver perso occasione per svolgere lavori saltuari.
Precisando di aver lavorato soltanto prima del matrimonio presso un noto negozio palermitano e di essersi sempre dedicata, sin dalla celebrazione del matrimonio, alla famiglia, alla crescita e all'accudimento delle due figlie, anche e soprattutto per volere del marito, nonché, altresì, all'accudimento delle due zie del marito (che lo avevano “ripagato” con cospicui lasciti ereditari anche grazie all'operato della moglie), chiedeva la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile di € 500,00 mensili, con conferma dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili versato in favore delle due figlie, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e del carico integrale delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie in capo al padre. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento del 2 agosto 2021, adottava i provvedimenti interinali, confermando le condizioni della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi.
Indi, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore all'udienza dell'1° dicembre 2021.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante la produzione di documentazione reddituale delle parti.
Veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.6.2024, ove veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 26.10.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 15.12.1994; con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per acquisire documentazione relativa alla domanda ex art. 12 bis della legge 898/1970, pure proposta dalla resistente.
3 All'udienza cartolare del 17 febbraio 2025, acquisita la documentazione richiesta, il procedimento veniva assunto in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preso atto della definizione, con la sentenza già emessa da questo
Tribunale, della questione relativa alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono in questa sede esaminarsi le altre domande proposte dalle parti.
Va subito premesso che le questioni oggi al vaglio del Collegio sono quelle relativa all'assegno divorzile in favore della resistente, all'assegno di mantenimento in favore delle due figlie maggiorenni e Per_1
nonché la domanda di corresponsione del 40% del TFS Per_2 percepito dal ricorrente ex art. 12 bis legge 898/1970.
a. Sull'assegno divorzile
Ciò posto, venendo all'esame delle domande di contenuto patrimoniale va, preliminarmente rilevato che, come ampiamente noto, a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge
6 marzo 1987 n. 74, l'assegno di divorzio ha sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare.
La sua attribuzione è subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte del comma 6 dell'art. 5 L. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
4 ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Il tenore di vita nel corso del matrimonio, dunque, non costituisce più elemento essenziale su cui fondare il giudizio relativo alla necessità dell'assegno divorzile.
Il concetto di «mezzi», per l'ampiezza dei termini nei quali risulta formulato dal legislatore, viene comunemente interpretato nel senso di ricomprendervi non soltanto i redditi, ma anche quei cespiti patrimoniali che, pur non produttivi di reddito, consentono, anche attraverso la loro alienazione, di soddisfare i bisogni del coniuge.
Per quanto attiene, poi, al concetto di «adeguatezza» impiegato dal legislatore, esso va inteso, secondo l'interpretazione fatta propria dalla
Corte di Cassazione, in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio (cfr., ex multis, Cass.n°14231/2018).
L'individuazione della concreta misura dell'assegno deve avvenire alla stregua dei parametri indicati da Cass., sez. un., 18287/18, tenendo conto, in particolare, che il giudice deve, con riferimento all'ex coniuge richiedente: a) procedere ad un giudizio prognostico "controfattuale", sulle aspettative da questo sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio;
b) valutare precipuamente, considerata la fondamentale funzione perequativa-compensativa dell'assegno, il contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio;
c) considerare, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi e in generale i vantaggi che lo stesso ha ricevuto dall'altro, nel corso della vita matrimoniale;
d) considerare altresì il parametro delle ragioni della decisione, inteso come
5 rilevanza delle condotte dell'uno o dell'altro nella dissoluzione del matrimonio, sempre che la separazione giudiziale sia stata pronunciata con addebito.
Nel caso di specie, dalle allegazioni e dalla produzione documentale offerta dalle parti, è emersa la sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra gli ex coniugi tale da giustificare la previsione di un assegno divorzile in favore della resistente.
Per quanto riguarda la situazione reddituale del ricorrente
[...]
, risulta che questi, che fino al 2023 svolgeva l'attività di Parte_1 poliziotto presso il Commissariato di Cefalù, è oggi in stato di quiescenza e percepisce una pensione mensile di € 1.750,00.
Lo stesso, inoltre, risulta proprietario, per lo più pro quota, di numerosi immobili e terreni, siti in Pollina.
Per ciò che attiene alla posizione della resistente, quest'ultima, pure proprietaria pro quota di due immobili, uno sito a Ficarazzi, l'altro a
Palermo, ha allegato di versare in precarie condizioni di salute e di svolgere saltuariamente l'attività di badante.
Tali e tante circostanze militano per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente nella misura di € 200,00 mensili, tenuto conto dell'età raggiunta dalla stessa, oggi di anni 52, delle sue precarie condizioni di salute, nonché dell'apporto fornito dalla medesima nel corso del matrimonio, della durata quasi trentennale.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile in questa sede la domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento alla moglie, formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo.
b. Sul mantenimento delle due figlie maggiorenni e Per_1
Per_2
Quanto alle figlie della coppia e oggi Per_1 Per_2 rispettivamente di anni 28 e 27, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione in ordine al loro mantenimento, ivi fissato in € 500,00 mensili
(€ 250,00 per ciascuna figlia), fatta eccezione per il carico delle spese straordinarie, da ripartirsi tra i coniugi al 50%.
6 L'insufficienza economica delle figlie è incontestata tra le parti e il ricorrente, seppure in comparsa conclusionale accenni alla circostanza che presti la propria attività lavorativa presso un bar ad Aspra e lì Per_1 si sia trasferita per iniziare una convivenza con il proprio compagno, nelle richieste reitera la disponibilità a continuare a versare l'assegno di mantenimento per le figlie, pari a € 500,00 mensili totali.
Peraltro, la suddetta circostanza relativa all'asserita indipendenza economica di non risulta in alcun modo dimostrata. Per_1
Pertanto, deve essere confermato quanto statuito in tal senso dai coniugi all'epoca della separazione consensuale, prevedendosi che versi un assegno di mantenimento per le figlie Parte_1 pari a € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia).
Inammissibile in questa sede deve essere dichiarata la richiesta di sospensione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie in caso di percezione di sussidi o di lavoro part time, essendo adottata la presente pronuncia alla luce delle condizioni di fatto esistenti e non potendo sospendersi l'erogazione dell'assegno di mantenimento.
Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, il
Tribunale ritiene meritevole di accoglimento la domanda di suddivisione delle stesse al 50% tra entrambi i genitori, tenuto conto della circostanza per la quale le due figlie della coppia sono ormai maggiorenni, nonché, dell'età raggiunta dalle medesime, con presumibile prossimo ingresso nel mondo del lavoro.
c. Sulla domanda ex art. 12 bis l. 898/1970
La domanda proposta dalla resistente è fondata e va, sulla scorta delle considerazioni che seguono, accolta.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se
l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per
7 cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.»
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota di trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Nessun rilievo può, dunque, avere il fatto che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro venga accertato il venir meno del diritto del coniuge creditore alla percezione dell'assegno di divorzio, giacché tale pronunzia non potrà avere in alcun modo effetto retroattivo, potendo spiegare i propri effetti solamente dall'epoca della domanda in tal senso proposta in poi.
Nel caso di specie, nell'ambito dell'odierno giudizio è stata pronunciata tra le parti, in data 26.10.2024, sentenza di divorzio (sent. n.
1501/2024) e, parimenti, alla resistente è stato riconosciuto un assegno ex art. 5 l. 898/70.
Non risulta, poi, che sia passata a nuove nozze. CP_1
Risulta, invece, che , nelle more del presente Parte_1 procedimento di divorzio, abbia percepito il T.F.S., corrispostogli dall'INPS.
Sussistono, quindi, i presupposti per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la pretesa di parte resistente.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, va rilevato che il matrimonio tra e è stato contratto il Parte_1 CP_1
15.12.1994 in Palermo, e che il rapporto di lavoro tra quest'ultimo e la
8 Questura di Palermo è iniziato poco prima del matrimonio, ed è proseguito successivamente all'introduzione del procedimento di divorzio.
Ciò posto, in base al citato art. 12 bis della L. 898/70, spetta alla parte un'indennità pari 40% del T.F.R. maturato in favore dell'ex coniuge divorziato con riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro.
L'espressa dicitura della norma, riferita agli anni di coincidenza del matrimonio con il rapporto di lavoro, induce, peraltro, a ritenere che il legislatore abbia voluto esplicitamente indicare come base di calcolo del credito spettante al coniuge divorziato l'annualità nella sua interezza, anche in considerazione del sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, spetta alla resistente il
40% del T.F.S. maturato dal ricorrente a far data dalla celebrazione del matrimonio e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il T.F.R. netto maturato in tale periodo, alla luce della documentazione offerta dal ricorrente, è pari ad euro 51.310,54 (importo netto calcolato detratti i 18 mesi anteriori la celebrazione del matrimonio).
Pertanto, la quota (pari al 40%) spettante alla resistente del T.F.S. dell'ex marito maturato nel suddetto periodo è pari ad euro 20.524,21.
Tale somma di denaro dovrà essere corrisposta da Parte_1
a oltre interessi di pieno diritto (art. 1282 c.c.) al
[...] CP_1 tasso legale dal momento della percezione, da parte del ricorrente, del
T.F.S. fino al saldo (dal momento della percezione, infatti, il credito è esigibile, mentre il credito medesimo è liquido, nel senso che è accertabile in base ad operazioni di mero conteggio aritmetico).
d. Le spese di lite
In accordo al canone della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla resistente, che, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri previsti con D.M. Giustizia n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicando i valori minimi a tutte le fasi, sono pari a € 3.800,00 oltre
9 accessori, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, attesa l'ammissione provvisoria della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dispone che versi a Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a
[...] titolo di assegno divorzile;
- pone a carico di l'obbligo di versare Parte_1
a , entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € CP_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- dichiara il ricorrente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle due figlie e Per_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_2
- condanna al pagamento in favore Parte_1 della resistente della complessiva somma di euro 20.524,21, oltre interessi al tasso legale dal momento della percezione a titolo di
T.F.S.;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 3.800,00 oltre accessori, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 18 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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