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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1428/2023
Il giorno 05/06/2025, nella causa iscritta al n RG 1428 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1428/2023 promossa da:
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Via Paraguay n. 5 – 00198 ROMA con l'avv. RIZZELLI
ANDREA ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce al C.F._1 ricorso
RICORRENTE contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma (00185), al Viale del Castro
Pretorio, n. 118 con l'avv. DI GIUGNO MARCO e gli avv.ti PAPI REA C.F._2
ELEONORA, RAMAZZOTTI MARCO e BRIGNOCCOLO ROBERTA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 6 1. Con ricorso depositato il 02.05.2023, ha Parte_2 proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 191/2023 emessa in data 29.03.2023 e notificata in data 29.07.2022, con cui l' le ha ingiunto Controparte_1 il pagamento della somma di € 5.000,00 per l'inosservanza di cui all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, del medesimo Decreto, in quanto “…in data 28.07.2022 … nel fornire i dati
PNR/API per il volo MS793 proveniente da Cairo inviava erroneamente i dati relativi al passeggero
nato il [...] di nazionalità italiana, comunicando il numero del documento Persona_1
(passaporto ordinario) “ con scadenza 04/06/2025. Al suo arrivo il passeggero Numero_1 Persona_1
mostrava ai controlli documentali il documento (passaporto ordinario) n. con scadenza
[...] Numero_1
13.09.2031, documento chiaramente differente da quello comunicato dalla compagnia . Pt_1
A sostegno dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: 1) nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità del verbale opposto per assoluta infondatezza e erroneità dell'accertamento posto in essere dalla polizia di frontiera aerea di fiumicino. Assolvimento degli obblighi di trasmissione e comunicazione. Assenza e/o erronea valutazione degli scritti difensivi della Pt_1
Insussistenza di qualsivoglia violazione normativa in capo ad Assenza di responsabilità del Pt_1 vettore aereo.; 2) Assenza di colpevolezza ai sensi dell'art. 3 della legge n.689/1981 – carenza dell'elemento soggettivo, anche in relazione al requisito della colpa – intervenuto rispetto della normativa ed effettivo inoltro dei dati del passeggero;
Si è costituito l' contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni e CP_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'opposizione non è fondata per i seguenti motivi.
Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 53/2018 “I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”.
Dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera entro il termine delle procedure di accettazione in modo da assicurare l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico.
3 di 6 Deve, inoltre, osservarsi che secondo l'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Nel caso di specie, il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “In data 29/07/2022 alle ore 17.01 si acquisiva il “Report Data Quality Analysis” SIPA (Caso 2) (...) con il quale il verbalizzante ha accertato che in data 28.07.2022 … nel fornire i dati PNR/API per il volo MS793 proveniente da Cairo inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di Persona_1 nazionalità italiana, comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ con scadenza Numero_1
04/06/2025. Al suo arrivo il passeggero mostrava ai controlli documentali il documento Persona_1
(passaporto ordinario) n. con scadenza 13.09.2031, documento chiaramente differente da quello Numero_1 comunicato dalla compagnia . Pt_1
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa.
L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I,
26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
La sanzione contestata a riguarda l'erronea indicazione, in relazione al volo MS793, Pt_1 laddove il passeggero veniva riportato erroneamente in lista passeggeri con un Persona_1 documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera.
Dunque, la contestazione dell'illecito si fonda sulla discrasia tra il documento utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco.
Sennonché l con la propria costituzione in giudizio e l'allegazione del documento CP_1 doc. 2) denominato “dichiarazione del passeggero” ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante.
4 di 6 Nella stessa dichiarazione testualmente si legge “Il sottoscritto dichiara di aver Persona_1 viaggiato a bordo del volo MS-793 operato dalla compagnia aerea Egipt-Air, di essere in possesso del documento
Passsaporto Ordinario n. e di non possedere altri documenti idonei a viaggiare (…)”. Numero_1
Tale discrasia integra senz'altro la fattispecie prevista dall'art. 5 del D. lgs. n. 53/2018 in quanto la compagnia aerea ha omesso il controllo e l'aggiornamento dei dati del passeggero con quelli del passaporto esibito al momento dell'imbarco.
In tale contesto, non occorre neppure indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, atteso che la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, anche allo scopo di prevenire eventuali atti di terrorismo, non potendo di contro ritenersi che l'interesse tutelato dalla norma sia violato solo allorquando consti in concreto nella totale omissione ovvero incompleta trasmissione dei dati richiesti.
3. Per quanto attiene al secondo motivo di opposizione, giova ricordare che l'art. 3 della L.
689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Se è vero che la giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, è altresì vero che essa può essere vinta solo fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato
a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr.
Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n.
20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016).
Nel caso di specie non ha fornito alcuna prova contraria che possa superare la Pt_1 richiamata presunzione, risultando solo dedotto e non provato che la compagnia aerea si sia adoperata per effettuare la “rettifica dei dati” del passeggero.
4. La domanda formulata in via subordinata non può trovare accoglimento rilevato che la sanzione irrogata è già limitata al minimo edittale.
L'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018, infatti prevede che “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La
5 di 6 sanzione di cui al primo periodo si applica, altresì, al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato stante l'infondatezza dei motivi di doglianza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 191/2023 emessa da CP_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_2 CP_1 lite, che liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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