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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/02/2024, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 6061/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
in persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 6061/2021
TRA
in persona del dirigente p. t. dell'avvocatura Parte_1
comunale dr. M. Leone, rapp.to e difeso dall'avvocato municipale capo Maria
Antonella Verde opponente
E
Avv. Eresiarco Carlo, n.q. di procuratore di sé stesso elett.te dom.to in Cast/re di Pt_1
al C.so V. Emanuele 57
opposto OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'opponente ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato il 18-12- Pt_1
2020 dall'avv. Eresiarco per l'importo di euro 3.788,45 motivando che detta notifica
1) preannuncia l'avvio di un'azione esecutiva in danno dell'ente comunale posta in essere in violazione della normativa posta a tutele degli enti dissestati, 2) reca importi non dovuti nella misura indicata negli atti difensivi. Chiedeva pertanto preliminarmente la sospensione dell'esecuzione e, nel merito dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto per violazione del disposto di cui all'art. 248 Tuel.
Si costituiva l'opposto il quale impugnava le domande chiedendone il rigetto e vinte le spese. La causa all'esito dello spirare dei termini concessi ex art. 190 cpc viene ora all'esame nel merito: l'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata.
Nelle more del giudizio, luglio 2022, è avvenuto un pagamento parziale a cura dell'ente in favore dell'avv. Eresiarco dell'importo di euro 5.088,56; l'importo indicato in precetto era di euro 6.807,96 restando un residuo di euro 1.719,40.
L'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata;
Esaminando il merito delle questioni sollevate dal si rileva che il debito che Pt_1
ha origine in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto non ricade nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive, attualmente previsto dall'art. 248 D. L. n. 267/20000 se è stato accertato, mediante sentenza passata in giudicato in data successiva al dissesto (Consiglio di Stato sez. V sent. n. 2263/15), infatti nel caso che ci occupa il credito afferisce a spese di lite riconosciute con sentenza n. 5330/2013 del 30-12-13 successiva alla data del dissesto avvenuto il 10-12-2013 per cui le stesse risultano fuori dal vincolo di inesigibilità; la regolarità formale dell'atto di precetto opposto è evincibile dalla circostanza che la somma di euro 6.040,76 è stata già oggetto di valutazione da parte della;
liquidazione Organizzazione_1
proposta poi al 50% e rifiutata dal creditore;
che la notifica del precetto è comunque avvenuta successivamente alla adozione con verbale del 28.7.2020 e del 19.10.2020 della presentazione del piano di estinzione delle passività a cura della infine, Org_2
la circostanza che nelle more del giudizio sia intervenuto pagamento parziale delle somme vantate.
Ciò rilevato evidenzia la pretestuosità ed infondatezza dei motivi posti a base della spiegata opposizione che ne impongono il rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del sindaco p.t. nei confronti di avv. Eresiarco Carlo, ogni altra
[...]
eccezione, deduzione disattesa così provvede:
- rigetta le domande poiché infondate;
- conferma in toto l'atto di precetto notificato il 18-12-2020 da sottrarre la somma percepita in corso di giudizio
- condanna l'Ente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. Eresiarco che, tenuto conto del DM 55/2014 (valori medi), si liquidano in complessivi euro
3.395,00, oltre accessori di legge.
Torre Annunziata 08-02-2024 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
in persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 6061/2021
TRA
in persona del dirigente p. t. dell'avvocatura Parte_1
comunale dr. M. Leone, rapp.to e difeso dall'avvocato municipale capo Maria
Antonella Verde opponente
E
Avv. Eresiarco Carlo, n.q. di procuratore di sé stesso elett.te dom.to in Cast/re di Pt_1
al C.so V. Emanuele 57
opposto OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'opponente ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato il 18-12- Pt_1
2020 dall'avv. Eresiarco per l'importo di euro 3.788,45 motivando che detta notifica
1) preannuncia l'avvio di un'azione esecutiva in danno dell'ente comunale posta in essere in violazione della normativa posta a tutele degli enti dissestati, 2) reca importi non dovuti nella misura indicata negli atti difensivi. Chiedeva pertanto preliminarmente la sospensione dell'esecuzione e, nel merito dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto per violazione del disposto di cui all'art. 248 Tuel.
Si costituiva l'opposto il quale impugnava le domande chiedendone il rigetto e vinte le spese. La causa all'esito dello spirare dei termini concessi ex art. 190 cpc viene ora all'esame nel merito: l'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata.
Nelle more del giudizio, luglio 2022, è avvenuto un pagamento parziale a cura dell'ente in favore dell'avv. Eresiarco dell'importo di euro 5.088,56; l'importo indicato in precetto era di euro 6.807,96 restando un residuo di euro 1.719,40.
L'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata;
Esaminando il merito delle questioni sollevate dal si rileva che il debito che Pt_1
ha origine in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto non ricade nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive, attualmente previsto dall'art. 248 D. L. n. 267/20000 se è stato accertato, mediante sentenza passata in giudicato in data successiva al dissesto (Consiglio di Stato sez. V sent. n. 2263/15), infatti nel caso che ci occupa il credito afferisce a spese di lite riconosciute con sentenza n. 5330/2013 del 30-12-13 successiva alla data del dissesto avvenuto il 10-12-2013 per cui le stesse risultano fuori dal vincolo di inesigibilità; la regolarità formale dell'atto di precetto opposto è evincibile dalla circostanza che la somma di euro 6.040,76 è stata già oggetto di valutazione da parte della;
liquidazione Organizzazione_1
proposta poi al 50% e rifiutata dal creditore;
che la notifica del precetto è comunque avvenuta successivamente alla adozione con verbale del 28.7.2020 e del 19.10.2020 della presentazione del piano di estinzione delle passività a cura della infine, Org_2
la circostanza che nelle more del giudizio sia intervenuto pagamento parziale delle somme vantate.
Ciò rilevato evidenzia la pretestuosità ed infondatezza dei motivi posti a base della spiegata opposizione che ne impongono il rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del sindaco p.t. nei confronti di avv. Eresiarco Carlo, ogni altra
[...]
eccezione, deduzione disattesa così provvede:
- rigetta le domande poiché infondate;
- conferma in toto l'atto di precetto notificato il 18-12-2020 da sottrarre la somma percepita in corso di giudizio
- condanna l'Ente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. Eresiarco che, tenuto conto del DM 55/2014 (valori medi), si liquidano in complessivi euro
3.395,00, oltre accessori di legge.
Torre Annunziata 08-02-2024 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora