Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00985/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raimondo Zappia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Prefetto di Torino n. -OMISSIS-/Area I del -OMISSIS-, notificato in data 17/11/2022 (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) dalla Questura di Torino - Divisione Anticrimine - al domicilio eletto dall'interessato, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l'istanza di revoca dell'Avviso orale irrogato il -OMISSIS- nei confronti del ricorrente;
- per quanto possa occorrere, del provvedimento Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l'istanza di revoca dell’avviso orale irrogato il -OMISSIS- nei confronti del ricorrente
- nonché degli atti antecedenti, prodromici, preordinati ed in particolare dell’avviso orale irrogato il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. 81 del 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. In data 14 dicembre 2020 la Questura di Torino notificava al sig. -OMISSIS- il provvedimento di avviso orale emesso, contenente altresì le seguenti prescrizioni: “ divieto di possedere od utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti ed accessori per la protezioni balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi di modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti in libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei a recare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili ed altri mezzi comunque idonei a provocare lo spigionarsi di fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazione o messaggi ”.
2. Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, con provvedimento del -OMISSIS- nel procedimento n. -OMISSIS- RES visto l'art. 3 del D.lgs. n. 159/2011, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall’interessato, “ esclude dal divieto imposto dal Questore di Torino a -OMISSIS- con provvedimento -OMISSIS-, notificato il 14/12/2020: a) le utenze 2 telefoniche (una fissa e una mobile) che l'interessato dovrà comunicare senza ritardo all'autorità di sorveglianza; b) gli strumenti e le dotazioni di normale uso domestico atti a provocare lo sprigionarsi di fiamme, purchè non impiegati in modo improprio e imprudente (omissis) ”, rigettando nel resto l'opposizione.
3. In data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- formulava alla Questura di Torino istanza per la revoca dell’avviso orale in corso di applicazione.
E con provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, notificato in pari data, l’Amministrazione adita rigettava l'istanza di revoca con articolata motivazione.
4. Avverso il suddetto il sig. -OMISSIS- proponeva, dunque, ricorso gerarchico al Prefetto di Torino, il quale, con provvedimento n. -OMISSIS-/Area I del -OMISSIS-, lo respingeva.
5. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, corredato da istanza cautelare, con il quale il -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del suddetto rigetto prefettizio nonché del presupposto diniego di revoca questorile, affidandosi ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge, con riferimento all'art. 3 D. Lgs. 159/2011. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione;
II. Violazione di legge. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti;
III. Violazione di legge. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti;
IV. Violazione di legge in relazione all'art. 3 co. 3 D. Lgs. 159/2011. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti.
6. Resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza del gravame.
7. Questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 15 marzo 2023, con ordinanza cautelare n. 81 del 2023 lo respingeva.
8. In vista della trattazione nel merito, le parti insistevano nelle proprie tesi.
9. Giunta, infine, l’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, all’esito della discussione tra le parti, le causa è passata in decisione.
10. Ciò posto, per le ragioni che sono di seguito esposte, il ricorso è destituito di fondamento.
11. Occorre, innanzitutto, delineare i principi direttivi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alla materia dell’avviso orale:
a) l’avviso orale disciplinato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011 “ rientra nell’ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell’autorità di polizia, sindacabile soltanto sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione. In ragione della finalità latu sensu “preventiva” cui è ispirata la misura, l’esercizio del potere di cui è titolare l’amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato o comunque l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria ” (cfr. T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, Sez. I, 23 marzo 2016, n. 539; T.A.R. per le Marche, Sez. I, 6 settembre 2017, n. 705; T.A.R. per l’Umbria, Sez. I, 22 febbraio 2017, n. 158; T.A.R. per la Sicilia-Palermo, Sez. I, 23 luglio 2021, n. 2323);
b) “ l’avviso orale, avendo natura preventiva, può essere sorretto anche solo da una valutazione di carattere indiziario di portata generale fondata su elementi di fatto significativi nel loro complesso. Per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato sono sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di Polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione. Ciò che conta insomma è l’emergenza di una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali ” (cfr. T.A.R. per la Calabria - Reggio Calabria, Sez. I, 28 giugno 2016, n. 756);
c) “ in tema di avviso orale ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere esistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili. È legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011. Si precisa, sotto tale profilo, che la misura di prevenzione dell’avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l’interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l’esistenza di una pericolosità sociale ” (cfr. T.A.R. per la Sicilia - Palermo, Sez. I, 28 marzo 2018, n. 756; T.A.R. per la Sicilia-Palermo, n. 2323 del 2021 cit.);
d) in altri termini, “ l’avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge - che rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dal D. Lgs. n. 159 del 2011 - ben può essere motivato con riferimento anche a semplici sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere sussistenti gli elementi di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011 ” (cfr. T.A.R. per il Veneto, Sez. III, 11 aprile 2019, n. 468);
e) difatti, “ a differenza di quanto la legge richiede per le altre ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all’avviso orale risulta essere meno stringente, trattandosi di un provvedimento avente natura ed efficacia meramente monitoria ed infra-procedimentale che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le altre misure di prevenzione; il giudizio sulla pericolosità sociale, che deve precedere il provvedimento di avviso orale, non richiede pertanto la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione; l’autorità amministrativa competente, peraltro, gode di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge (ossia dei sospetti), dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi solo ad aspetti di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’Amministrazione o della motivazione adottata ” (cfr. T.A.R. per la Lombardia – Milano, Sez. I, 16 ottobre 2023, n. 2324; T.A.R. per il Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2020, n. 791);
f) in definitiva, “ il sistema dell’avviso orale si fonda su un giudizio di probabilità che il soggetto ammonito, laddove non muti condotta, possa incorrere nella commissione di reati (art. 3 D. Lgs. n. 159 del 2011, Codice antimafia)” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 15.05.2015, n. 796); «La misura dell’avviso orale di cui all’art. 3 D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) consiste, infatti, nel mero avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano elementi di fatto che ne facciano ritenere l’appartenenza a una delle categorie previste dall’art. 1 del medesimo decreto, e non ha altro effetto se non quello di consentire, entro i successivi tre anni, la formulazione della proposta all’Autorità giudiziaria circa l’applicazione di misure di prevenzione ” (cfr. T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sez. I, 10 aprile 2015, n. 1135; T.A.R. per la Campania - Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 726).
12. Tanto premesso, possono essere vagliati i motivi di ricorso alla luce di tali principi direttivi.
13. Con il primo motivo il -OMISSIS- contesta la legittimità del provvedimento prefettizio gravato in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione in punto sussistenza della pericolosità sociale del -OMISSIS-, atteso che l’ultimo procedimento penale avviato nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 572 c.p., è stato archiviato, su richiesta del P.M., dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino e, per quanto riguarda gli altri deferimenti all’Autorità Giudiziaria sono tutti risalenti a tredici anni prima.
Il secondo motivo eccepisce l’illegittimità del provvedimento prefettizio nella misura in cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto in conto che con riferimento all’archiviazione del reato ex art. 572 del c.p. vi è stata una valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria che non ha ritenuto vi fossero elementi sufficienti a sostenere l'accusa.
Infine, con il terzo motivo il ricorrente contesta il decreto per violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione nonché per travisamento dei fatti, nella parte in cui avrebbe dato rilevanza alla circostanza fattuale dell’assenza del -OMISSIS- dal territorio nazionale per sei anni, in occasione dell’adozione dell’ordinanza di esecuzione per la carcerazione del -OMISSIS-.
14. Ebbene, detti motivi sono destituiti di fondamento.
15. Come correttamente esposto dalla resistente, l’archiviazione della contestazione del reato di cui all’art. 572 del c.p. – maltrattamenti contro familiari e conviventi - non è da ritenersi un elemento, singolarmente considerato, dal quale possa desumersi l’assenza di pericolosità sociale in capo al ricorrente.
15.1. Il Collegio ritiene, infatti, che l’Amministrazione, nonostante l’archiviazione, mantiene il potere di valutare il fatto - reato nella sua obiettiva dimensione storica indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze, quand’anche verificatesi prima dell’adozione del provvedimento di avviso orale, non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità del soggetto.
Ciò a maggior ragione nel caso in cui sia oggetto del potere amministrativo l’adozione del provvedimento di avviso orale, in quanto può essere basato su meri “sospetti” purché ovviamente sorretti da adeguata motivazione.
Questo Tribunale ha, infatti, chiaramente affermato in un caso analogo che “ a differenza di quanto la legge richiede per le ben più invasive misure di prevenzione (di cui all’art. 3 della stessa legge, le quali possono essere adottate proprio a seguito di un avviso orale), la valutazione degli “elementi di fatto” che devono sorreggere la valutazione sottesa all’avviso orale risulta essere meno stringente, trattandosi di un provvedimento avente natura ed efficacia meramente monitoria ed infraprocedimentale (cfr. TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, n. 57 del 2008) che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 1956 (cfr. Corte cost., ordd. nn. 499 del 1987, 546 del 1988, con riferimento all’analogo istituto della “diffida” allora vigente) ”.
Il giudizio sulla pericolosità sociale, che deve precedere il provvedimento di avviso orale, “ non richiede pertanto la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati “essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3548 del 2007).
L’autorità amministrativa competente, peraltro, gode di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge (ossia: dei “sospetti”), dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi solo ad aspetti di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’amministrazione o della motivazione adottata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 7581 del 2005; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1863 del 2008) ” (cfr. T.A.R. per il Piemonte, Sez. II, 5 marzo 2010, n. 1420).
15.2. In tale contesto si inscrive il provvedimento di archiviazione del GIP di Torino ove, in particolare, il fatto storico presupposto al reato di percosse ex art. 581 del c.p. è rimasto inalterato ai fini di eventuali profili amministrativi atteso che la remissione di querela della persona offesa incide soltanto sul piano della procedibilità dell’azione penale.
Sicché tale fatto può essere utilmente adoperato dall’Amministrazione ai fini del giudizio di pericolosità sociale in capo al ricorrente. Peraltro, nel caso di specie, sulla scorta di una valutazione più complessiva della personalità dell’istante che ha tenuto conto dello stile di vita dello stesso, caratterizzato da numerosi deferimenti all’Autorità Giudiziaria che, seppur datati ineriscono, a gravi delitti, per non tacere poi delle diverse condanne penali a suo carico divenute irrevocabili.
Non a caso nel decreto gravato la Prefettura torinese ha ritenuto di dover condividere quanto espresso dal Tribunale di Torino – Sezione Misure di Prevenzione –, nella decisione del -OMISSIS-, che, pronunciatasi sul ricorso del ricorrente in ordine alle prescrizioni impostegli dal Questore ex art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, ha ribadito incidentalmente la legittimità del giudizio questorile di pericolosità sul -OMISSIS-, statuendo chiaramente che “ pare al momento assodato che nell’ottobre del decorso anno 2020 il -OMISSIS- abbia commesso, quanto meno, il delitto di percosse a carico della coniuge (né, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, rileva l'intervenuta remissione di querela da parte di costei) tale da attualizzare una pericolosità manifesta anche con una nutrita serie di precedenti condotte delittuose, puntualmente elencate nell'avviso orale”.
15.3. Non può essere, altresì, sostenuto l’argomento della risalenza nel tempo degli altri precedenti, avendo l’Amministrazione correttamente valorizzato la circostanza della persistenza dell’attitudine a delinquere nel corso degli anni nonché la reiterazione di condotte antigiuridiche, connotate dalla commissione di reati di grave entità.
Circostanza che non trova smentita dallo iato temporale intercorrente tra il 2010, data in cui il -OMISSIS- si allontana dall’Italia ed è parimenti destinatario dell’ordine di carcerazione, e il 2020, in quanto:
- il -OMISSIS- si è sottratto all’esecuzione dell’ordine di carcerazione per circa sei anni e che sia rientrato in Italia nel 2016 soltanto a seguito di espulsione dallo stato di Panama;
- in data -OMISSIS- è stato tratto in arresto per scontare la residua pena detentiva di due anni, un mese e 26 (ventisei) giorni di reclusione;
- una volta concluso il periodo suddetto il -OMISSIS- ha ricominciato a delinquere sul territorio nazionale con la commissione dei fatti-reato di cui al decreto di archiviazione.
16. Per le suddette ragioni, pertanto, i motivi in analisi devono essere rigettati.
17. Con il quarto motivo, infine, il -OMISSIS- eccepisce l’illegittimità dei provvedimenti gravati, e in particolare il diniego questorile, nella parte in cui sarebbe stato irragionevolmente fissato un termine di tre anni non previsto dalla normativa vigente per la revoca dell’avviso orale.
19. Tale motivo non merita condivisione.
20. Non sussistono, invero, ragioni di incongruità della durata di tre anni posta dalla Questura torinese, avendo la stessa correttamente tenuto conto della diversità e gravità dei fatti delittuosi perpetrati dall’istante nel corso degli anni.
Né può avere rilievo la circostanza addotta dal signor -OMISSIS- di aver dimostrato di trarre il proprio sostentamento da attività lavorativa lecita.
L’avviso orale gravato è stato irrogato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 159/2011 e non anche ai sensi della lett. b) per cui l’esercizio dell’attività lavorativa avrebbe potuto assumere rilievo significativo
21. In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
RA PE, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | RA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.