TAR Torino, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 985
TAR
Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
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Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge, con riferimento all'art. 3 D. Lgs. 159/2011. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione in punto sussistenza della pericolosità sociale.

    L'archiviazione del procedimento penale per il reato di maltrattamenti non è ostativa alla valutazione amministrativa del fatto storico ai fini del giudizio di pericolosità sociale. L'amministrazione può basare il proprio giudizio su elementi indiziari e sospetti, purché adeguatamente motivati. La persistenza dell'attitudine a delinquere è stata valutata anche sulla base di precedenti condanne irrevocabili e della reiterazione di condotte antigiuridiche.

  • Rigettato
    Violazione di legge. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti.

    L'archiviazione del procedimento penale, anche per remissione di querela, non incide sul piano amministrativo ai fini del giudizio di pericolosità sociale, poiché il fatto storico rimane rilevante. L'Amministrazione può considerare tale fatto per valutare la pericolosità del soggetto.

  • Rigettato
    Violazione di legge. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti.

    La durata della latitanza e il successivo rientro in Italia a seguito di espulsione, seguiti da arresto per scontare pena residua e successiva commissione di reati, sono stati considerati dall'Amministrazione per valutare la persistenza della pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 3 co. 3 D. Lgs. 159/2011. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti.

    La durata di tre anni per l'avviso orale è stata ritenuta congrua dall'Amministrazione, in considerazione della diversità e gravità dei fatti delittuosi perpetrati dall'istante. Il fatto che il ricorrente dimostri di trarre sostentamento da attività lavorativa lecita non è rilevante, poiché l'avviso orale è stato irrogato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 159/2011, e non ai sensi della lett. b).

  • Rigettato
    Violazione di legge, con riferimento all'art. 3 D. Lgs. 159/2011. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione in punto sussistenza della pericolosità sociale.

    L'archiviazione del procedimento penale per il reato di maltrattamenti non è ostativa alla valutazione amministrativa del fatto storico ai fini del giudizio di pericolosità sociale. L'amministrazione può basare il proprio giudizio su elementi indiziari e sospetti, purché adeguatamente motivati. La persistenza dell'attitudine a delinquere è stata valutata anche sulla base di precedenti condanne irrevocabili e della reiterazione di condotte antigiuridiche.

  • Rigettato
    Violazione di legge. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti.

    L'archiviazione del procedimento penale, anche per remissione di querela, non incide sul piano amministrativo ai fini del giudizio di pericolosità sociale, poiché il fatto storico rimane rilevante. L'Amministrazione può considerare tale fatto per valutare la pericolosità del soggetto.

  • Rigettato
    Violazione di legge. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti.

    La durata della latitanza e il successivo rientro in Italia a seguito di espulsione, seguiti da arresto per scontare pena residua e successiva commissione di reati, sono stati considerati dall'Amministrazione per valutare la persistenza della pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Violazione di legge, con riferimento all'art. 3 D. Lgs. 159/2011. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione in punto sussistenza della pericolosità sociale.

    L'archiviazione del procedimento penale per il reato di maltrattamenti non è ostativa alla valutazione amministrativa del fatto storico ai fini del giudizio di pericolosità sociale. L'amministrazione può basare il proprio giudizio su elementi indiziari e sospetti, purché adeguatamente motivati. La persistenza dell'attitudine a delinquere è stata valutata anche sulla base di precedenti condanne irrevocabili e della reiterazione di condotte antigiuridiche.

  • Rigettato
    Violazione di legge. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti.

    L'archiviazione del procedimento penale, anche per remissione di querela, non incide sul piano amministrativo ai fini del giudizio di pericolosità sociale, poiché il fatto storico rimane rilevante. L'Amministrazione può considerare tale fatto per valutare la pericolosità del soggetto.

  • Rigettato
    Violazione di legge. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti.

    La durata della latitanza e il successivo rientro in Italia a seguito di espulsione, seguiti da arresto per scontare pena residua e successiva commissione di reati, sono stati considerati dall'Amministrazione per valutare la persistenza della pericolosità sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 985
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 985
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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