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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela DI SARRO, presso cui Parte_1
è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ersilia DI TILLO, elettivamente domiciliato in CP_1
Campobasso, Iva Insorti d'Ungheria n. 70
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha riferito di aver lavorato come coltivatrice diretta e come allevatrice di bovini sul proprio fondo, esteso per circa 48 ettari, dal 1977 fino all'attualità, utilizzando mezzi meccanici rumorosi, asserendo di aver svolto lavorazioni ricomprese delle tabelle del DPR
n.1124/65, e di aver contratto una sindrome di ipoacusia neurosensoriale da trauma acustico cronico;
ha chiesto quindi il riconoscimento della natura professionale della malattia contratta e la condanna dell'istituto alla corresponsione delle relative prestazioni.
L' ha contestato la domanda, sostenendo che non risultava provata l'esposizione, per CP_1
motivi di lavoro, ad attività quotidiane e settimanali di rumore superiori ad 80 db, anche perché le attività erano svolte all'aperto, con conseguente dispersione delle onde sonore e,
pagina 1 di 8 comunque, i mezzi agricoli erano condotti sia dalla ricorrente che dal coniuge.
_____
1.Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata, seppur in termini generici, dall' CP_1
In ragione di consolidato orientamento della S.C., il dies a quo della decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità CP_1
permanente va ricercato nel momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia indennizzabile.
La S.C. (Sez. L. Ordinanza n. 2842 del 06/02/2018) ha infatti affermato che “a seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con
l'esistenza della stessa”.
Nella indicata sentenza sono evidenziati i tre elementi rilevanti che il Giudice deve indagare al fine di accertare il momento in cui l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato, che offrano all'assicurato tale ragionevole probabilità di conoscenza: 1) esistenza della malattia;
2) natura professionale;
3) grado di indennizzabilità.
Pertanto, occorre verificare se la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8257 del
24/05/2003, id. n. 27323 del 12/12/2005, n. 10441 dell'8/3/2007, n. 14281 del 28/06/2011).
Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, la S.C. ha da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2/08/2003; id. n.
16178 del 18/8/2004; n. 8249 del 11/04/2011, n. 12317 del 7 giugno 2011, n. 14281 del
28/06/2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e pagina 2 di 8 che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e di indennizzabilità
(cfr. Cass. n. 13806 del 2023).
Si aggiunga che, ad avviso della S.C., l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo è cosa diversa dalla conoscenza, ma altro non
è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie: la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva, invece, (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia.
Tanto premesso, nel caso in esame, in atti vi è il riferimento ad un esame audiometrico espletato dalla il 29.07.2021, che ovviamente non comprova l'origine Pt_1
professionale della patologia;
deve quindi ritenersi, valutato il complessivo materiale probatorio di cui si dispone, che la effettiva consapevolezza/conoscibilità della malattia professionale in capo al ricorrente, nei termini sopra enunciati, possa essere collocata nella data di presentazione della domanda amministrativa del 16.09.2021.
Peraltro, come noto, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n.
1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di CP_2
diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato. (Cass. Sez. L., 11/10/2022, n.
29532, Rv. 665832 - 01).
Di conseguenza, in applicazione dei menzionati principi, visto il rigetto della domanda amministrativa, collocata il 18.11.2021, nonché la successiva impugnativa in opposizione per via gerarchica, con ulteriore rigetto del 14.04.2022 in seguito a visita collegiale medica, preso atto della proposizione del presente ricorso in data 10.05.2023 e della conseguente notifica all' , costituitosi il 13.09.2023, il termine prescrizionale non risulta spirato perché, da CP_1
ultimo, interrotto dalla notifica della domanda giudiziaria.
pagina 3 di 8 L'eccezione va, quindi, rigettata.
2.Si evidenzia che, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (in questo caso la n.20 tabella agricoltura) esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 30/12/2009, n. 27752).
Infatti, la SC ha precisato che pur laddove vi è l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità", il lavoratore ha l'onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, spettando poi all'istituto assicuratore dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, 03/04/2008, n. 8638; vedi anche, con riferimento al vecchio regime, ma trattasi di principio generale “in tema di onere probatorio nelle cause per rendita da inabilità professionale, il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ.
e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, tenuto conto che l'attuale tabella all.4 al d.P.R. n.1124 del 1965 è formulata indicando, per alcune malattie, la tradizionale lavorazione costituita da mansione tipica e per altre, onde ampliare la tutela del lavoratore e in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indicando l'agente patogeno e, genericamente, tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore patogeno. Conseguentemente, nel primo caso è sufficiente che il lavoratore alleghi e provi - con testi, con il libretto di lavoro, con la non contestazione del convenuto - di esser stato addetto alla mansione tipica, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori” Cass. civ., Sez. lavoro, 15/05/2007, n. 11087).
Nel caso in esame, dalla prova testimoniale svolta (con escussione di due “vicini” della ricorrente, che hanno avuto modo di vederla al lavoro con estrema frequenza e continuità) è emerso che nel corso della sua attività lavorativa la ha effettivamente svolto le Pt_1
mansioni ed attività analiticamente descritte in ricorso.
I testimoni hanno infatti confermato che la ricorrente:
pagina 4 di 8 ha abitualmente svolto le lavorazioni di coltivazione o di allevamento servendosi di trattori gommati o cingolati, motozappa, aratro, estirpatore, seminatrice, lama movimento terra, strumenti per il diserbo, atomizzatore;
hanno pure riferito che la ricorrente trasportava balle di fieno dal capannone alla stalla utilizzando il trattore.
Tali attività sono state svolte in modo continuativo e ripetitivo.
Si osserva che al punto 20 della Tabella in materia di agricoltura, allegata al Decreto
Ministeriale 9.04.2008, risulta che tra le cause della “ipoacusia da rumore” figurano: “.. altre lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano l'esposizione personale professionale, quotidiana o settimanale, a livelli di rumore superiori ad 80 db”.
L' , come detto, ha dedotto l'assenza di documentazione dalla quale risulti l'esposizione CP_1 del ricorrente al rischio e l'assenza del nesso causale.
Il ctu nominato in corso di causa ha diagnosticato alla ricorrente una “Ipoacusia neurosensoriale da trauma acustico cronico”; ha rilevato che “l'ipoacusia da trauma acustico cronico avviene per esposizioni prolungate a rumori (soprattutto nell'attività lavorativa), osservando che i processi degenerativi interessano all'inizio una piccola parte dell'organo di
Corti; con il persistere dell'azione traumatica i fenomeni degenerativi si estendono progressivamente agli altri settori dell'organo e ad altre parti delle vie acustiche (ganglio di
Corti). Essa è per lo più bilaterale e simmetrica, ed è preceduta di solito da acufeni ad alta tonalità. Inizia con un aumento di soglia per i toni puri di frequenza 4000 Hz;
persistendo
l'esposizione al rumore si osserva un aumento di soglia per i toni di frequenza 6000 e 8000
Hz, che successivamente si estende anche ai toni frequenza 2000 e 1000 Hz”; ha pure indicato che “l'ipoacusia ha carattere recettivo ed è accompagnata da recruitment (distorsione della sensazione soggettiva di suono) e da acufeni. Quando cessa l'esposizione al rumore,
l'evoluzione della ipoacusia si arresta, ma il danno ormai prodotto è irreversibile”.
Ha quindi concluso asserendo che “gli accertamenti clinico strumentali a carico della SI.ra
, di anni 65, hanno permesso di accertare che ella è affetta da: “Ipoacusia Parte_1 neurosensoriale da trauma acustico cronico”; (…) la prolungata esposizione a rumori cronici conseguenti all'utilizzo di macchine agricole e le condizioni in cui il lavoro è stato effettivamente prestato, costituiscono la concausa diretta ed efficiente nell'indurre la patologia diagnosticata, riconoscendo la natura professionale della stessa. Ne deriva un danno biologico permanente nella percentuale del 7% (sette)”.
pagina 5 di 8 Vanno, inoltre, condivise le conclusioni del ctu anche in relazione alle osservazioni mosse da parte resistente tramite il proprio ctp.
Invero, nel rispondere e valutare le osservazioni del ctp dell'Istituto, il CTU ha poi aggiunto che “L'ipoacusia da trauma acustico cronico è riconosciuta come malattia professionale fin dal 1963, è legata a un'alterazione cocleare irreversibile, di tipo neurosensoriale, bilaterale e simmetrica, conseguente all'esposizione prolungata a livelli sonori elevati, di intensità maggiore di 80 dB, con una durata di esposizione giornaliera di 6-8 ore. Si instaura in modo clinicamente evidente solo dopo vari anni di esposizione sonora. L'instaurarsi di una sordità professionale e il suo aggravamento avvengono a una velocità molto variabile che dipende da svariati parametri, tra cui i livelli sonori, la durata dell'esposizione, l'età e la suscettibilità individuale. Quando cessa l'esposizione al rumore la evoluzione della ipoacusia si arresta, ma il danno ormai prodotto è irreversibile. Bisogna considerare che anche nelle aziende agricole, l'impatto del rumore sugli addetti è uno degli aspetti più sottovalutati. Il sempre più esteso utilizzo di attrezzature e di mezzi meccanici ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore, ad un prolungamento nel tempo dell'esposizione e ad un aumento numerico dei lavoratori esposti. Numerosissimi sono i casi in cui le macchine agricole (trattrici, motocoltivatori, ecc.) o le attrezzature (motoseghe, decespugliatori, mulini, ecc.) presentano elevata rumorosità, soprattutto tra quelle costruite diversi anni fa e ancora diffusissime, nel settore agricolo la loro vita utile è portata al limite”.
Il Ctu ha pure osservato che:
“In diversi casi, tali sorgenti di rumore possono produrre intensità elevate: al posto di guida di una trattrice tradizionale è possibile misurare nella maggior parte delle situazioni valori compresi tra 80-100 dB(A).
Negli ultimi anni il mercato ha manifestato un incremento della disponibilità di materiali e di attrezzature finalizzati al controllo del rumore. La diffusa riluttanza del comparto ad accettare
l'utilizzo di tali metodi per la riduzione del rumore è certamente dovuta, almeno in parte, al costo che comporterebbe l'adeguamento o il cambio del parco macchine/attrezzature.
Il tracciato audiometrico nel trauma acustico cronico, come si rileva dagli audiogrammi eseguiti ed esibiti dalla ricorrente nel corso della visita peritale, trasmessi all' e allegati CP_1
alla CTU, si caratterizza distintivamente da una caduta selettiva della soglia uditiva oltre ai
4000 Hz di frequenza. Ho riconosciuto la ricorrente affetta da “Ipoacusia neurosensoriale da trauma acustico cronico”, ritenendo che la prolungata esposizione a rumori cronici conseguenti all'utilizzo di macchine agricole e le condizioni in cui il lavoro è stato
pagina 6 di 8 effettivamente prestato, costituiscono la concausa diretta ed efficiente nell'indurre la patologia diagnosticata, riconoscendone la natura professionale della stessa”.
Il ctu ha infine confermato il giudizio medico legale già espresso, puntualizzando che:
- la ricorrente ha lavorato, coadiuvando il coniuge, in azienda agricola per oltre quarant'anni.
- il lavoro è stato eseguito con l'utilizzo di macchine agricole, non protette dal rumore, sia all'aperto (lavorazione nei campi) che al chiuso (il mulino per gli sfarinati, la mungitrice meccanica), né, come riferito, venivano utilizzati dispositivi di protezione.
- nell' agricoltura non è possibile valutare il rischio di esposizione.
- l'esame audiometrico tonale esibito dalla ricorrente, è tipico del trauma acustico cronico.
Il Tribunale, valutato anche l'esito della prova testi, ritiene di dover condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU perché rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che sono del tutto convincenti, fondate sull'esame scrupoloso della documentazione clinico-sanitaria presente in atti, acquisita nel contraddittorio tra le parti, sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla perizianda, sulla visita medica di quest'ultima e con applicazione di criteri obiettivi.
Deve quindi ritenersi -applicando i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”- che l'evento dannoso sia riconducibile alle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente e alla sua conseguente esposizione al rischio.
Le considerazioni del ctu sono pertanto da condividere;
dunque, incontestate le modalità di svolgimento delle mansioni da parte della ricorrente, recepite e condivise le conclusioni del ctu rispetto alle osservazioni mosse da parte ricorrente, la domanda va accolta in conformità alle conclusioni e alle valutazioni rese dal ctu, sopra riportate.
Il ricorso deve così essere accolto, con conseguente condanna dell' al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, a percepire le prestazioni di cui all'art.13, decreto legislativo n.38/00, rapportate alla menomazione del 7%, condannando l a corrisponderle la conseguente CP_2
prestazione.
3.Le spese processuali e di ctu seguono la soccombenza dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Riconosce in capo alla ricorrente il diritto a percepire le prestazioni di Parte_1 cui all'art.13, decreto legislativo n.38/00, rapportato alla menomazione del 7%, condannando pagina 7 di 8 l a corrisponderle la conseguente prestazione, oltre accessori di legge dalla CP_1
maturazione al saldo;
2.Condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Campobasso, 23 marzo 2025 . Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela DI SARRO, presso cui Parte_1
è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ersilia DI TILLO, elettivamente domiciliato in CP_1
Campobasso, Iva Insorti d'Ungheria n. 70
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha riferito di aver lavorato come coltivatrice diretta e come allevatrice di bovini sul proprio fondo, esteso per circa 48 ettari, dal 1977 fino all'attualità, utilizzando mezzi meccanici rumorosi, asserendo di aver svolto lavorazioni ricomprese delle tabelle del DPR
n.1124/65, e di aver contratto una sindrome di ipoacusia neurosensoriale da trauma acustico cronico;
ha chiesto quindi il riconoscimento della natura professionale della malattia contratta e la condanna dell'istituto alla corresponsione delle relative prestazioni.
L' ha contestato la domanda, sostenendo che non risultava provata l'esposizione, per CP_1
motivi di lavoro, ad attività quotidiane e settimanali di rumore superiori ad 80 db, anche perché le attività erano svolte all'aperto, con conseguente dispersione delle onde sonore e,
pagina 1 di 8 comunque, i mezzi agricoli erano condotti sia dalla ricorrente che dal coniuge.
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1.Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata, seppur in termini generici, dall' CP_1
In ragione di consolidato orientamento della S.C., il dies a quo della decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità CP_1
permanente va ricercato nel momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia indennizzabile.
La S.C. (Sez. L. Ordinanza n. 2842 del 06/02/2018) ha infatti affermato che “a seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con
l'esistenza della stessa”.
Nella indicata sentenza sono evidenziati i tre elementi rilevanti che il Giudice deve indagare al fine di accertare il momento in cui l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato, che offrano all'assicurato tale ragionevole probabilità di conoscenza: 1) esistenza della malattia;
2) natura professionale;
3) grado di indennizzabilità.
Pertanto, occorre verificare se la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8257 del
24/05/2003, id. n. 27323 del 12/12/2005, n. 10441 dell'8/3/2007, n. 14281 del 28/06/2011).
Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, la S.C. ha da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2/08/2003; id. n.
16178 del 18/8/2004; n. 8249 del 11/04/2011, n. 12317 del 7 giugno 2011, n. 14281 del
28/06/2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e pagina 2 di 8 che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e di indennizzabilità
(cfr. Cass. n. 13806 del 2023).
Si aggiunga che, ad avviso della S.C., l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo è cosa diversa dalla conoscenza, ma altro non
è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie: la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva, invece, (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia.
Tanto premesso, nel caso in esame, in atti vi è il riferimento ad un esame audiometrico espletato dalla il 29.07.2021, che ovviamente non comprova l'origine Pt_1
professionale della patologia;
deve quindi ritenersi, valutato il complessivo materiale probatorio di cui si dispone, che la effettiva consapevolezza/conoscibilità della malattia professionale in capo al ricorrente, nei termini sopra enunciati, possa essere collocata nella data di presentazione della domanda amministrativa del 16.09.2021.
Peraltro, come noto, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n.
1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di CP_2
diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato. (Cass. Sez. L., 11/10/2022, n.
29532, Rv. 665832 - 01).
Di conseguenza, in applicazione dei menzionati principi, visto il rigetto della domanda amministrativa, collocata il 18.11.2021, nonché la successiva impugnativa in opposizione per via gerarchica, con ulteriore rigetto del 14.04.2022 in seguito a visita collegiale medica, preso atto della proposizione del presente ricorso in data 10.05.2023 e della conseguente notifica all' , costituitosi il 13.09.2023, il termine prescrizionale non risulta spirato perché, da CP_1
ultimo, interrotto dalla notifica della domanda giudiziaria.
pagina 3 di 8 L'eccezione va, quindi, rigettata.
2.Si evidenzia che, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (in questo caso la n.20 tabella agricoltura) esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 30/12/2009, n. 27752).
Infatti, la SC ha precisato che pur laddove vi è l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità", il lavoratore ha l'onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, spettando poi all'istituto assicuratore dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, 03/04/2008, n. 8638; vedi anche, con riferimento al vecchio regime, ma trattasi di principio generale “in tema di onere probatorio nelle cause per rendita da inabilità professionale, il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ.
e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, tenuto conto che l'attuale tabella all.4 al d.P.R. n.1124 del 1965 è formulata indicando, per alcune malattie, la tradizionale lavorazione costituita da mansione tipica e per altre, onde ampliare la tutela del lavoratore e in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indicando l'agente patogeno e, genericamente, tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore patogeno. Conseguentemente, nel primo caso è sufficiente che il lavoratore alleghi e provi - con testi, con il libretto di lavoro, con la non contestazione del convenuto - di esser stato addetto alla mansione tipica, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori” Cass. civ., Sez. lavoro, 15/05/2007, n. 11087).
Nel caso in esame, dalla prova testimoniale svolta (con escussione di due “vicini” della ricorrente, che hanno avuto modo di vederla al lavoro con estrema frequenza e continuità) è emerso che nel corso della sua attività lavorativa la ha effettivamente svolto le Pt_1
mansioni ed attività analiticamente descritte in ricorso.
I testimoni hanno infatti confermato che la ricorrente:
pagina 4 di 8 ha abitualmente svolto le lavorazioni di coltivazione o di allevamento servendosi di trattori gommati o cingolati, motozappa, aratro, estirpatore, seminatrice, lama movimento terra, strumenti per il diserbo, atomizzatore;
hanno pure riferito che la ricorrente trasportava balle di fieno dal capannone alla stalla utilizzando il trattore.
Tali attività sono state svolte in modo continuativo e ripetitivo.
Si osserva che al punto 20 della Tabella in materia di agricoltura, allegata al Decreto
Ministeriale 9.04.2008, risulta che tra le cause della “ipoacusia da rumore” figurano: “.. altre lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano l'esposizione personale professionale, quotidiana o settimanale, a livelli di rumore superiori ad 80 db”.
L' , come detto, ha dedotto l'assenza di documentazione dalla quale risulti l'esposizione CP_1 del ricorrente al rischio e l'assenza del nesso causale.
Il ctu nominato in corso di causa ha diagnosticato alla ricorrente una “Ipoacusia neurosensoriale da trauma acustico cronico”; ha rilevato che “l'ipoacusia da trauma acustico cronico avviene per esposizioni prolungate a rumori (soprattutto nell'attività lavorativa), osservando che i processi degenerativi interessano all'inizio una piccola parte dell'organo di
Corti; con il persistere dell'azione traumatica i fenomeni degenerativi si estendono progressivamente agli altri settori dell'organo e ad altre parti delle vie acustiche (ganglio di
Corti). Essa è per lo più bilaterale e simmetrica, ed è preceduta di solito da acufeni ad alta tonalità. Inizia con un aumento di soglia per i toni puri di frequenza 4000 Hz;
persistendo
l'esposizione al rumore si osserva un aumento di soglia per i toni di frequenza 6000 e 8000
Hz, che successivamente si estende anche ai toni frequenza 2000 e 1000 Hz”; ha pure indicato che “l'ipoacusia ha carattere recettivo ed è accompagnata da recruitment (distorsione della sensazione soggettiva di suono) e da acufeni. Quando cessa l'esposizione al rumore,
l'evoluzione della ipoacusia si arresta, ma il danno ormai prodotto è irreversibile”.
Ha quindi concluso asserendo che “gli accertamenti clinico strumentali a carico della SI.ra
, di anni 65, hanno permesso di accertare che ella è affetta da: “Ipoacusia Parte_1 neurosensoriale da trauma acustico cronico”; (…) la prolungata esposizione a rumori cronici conseguenti all'utilizzo di macchine agricole e le condizioni in cui il lavoro è stato effettivamente prestato, costituiscono la concausa diretta ed efficiente nell'indurre la patologia diagnosticata, riconoscendo la natura professionale della stessa. Ne deriva un danno biologico permanente nella percentuale del 7% (sette)”.
pagina 5 di 8 Vanno, inoltre, condivise le conclusioni del ctu anche in relazione alle osservazioni mosse da parte resistente tramite il proprio ctp.
Invero, nel rispondere e valutare le osservazioni del ctp dell'Istituto, il CTU ha poi aggiunto che “L'ipoacusia da trauma acustico cronico è riconosciuta come malattia professionale fin dal 1963, è legata a un'alterazione cocleare irreversibile, di tipo neurosensoriale, bilaterale e simmetrica, conseguente all'esposizione prolungata a livelli sonori elevati, di intensità maggiore di 80 dB, con una durata di esposizione giornaliera di 6-8 ore. Si instaura in modo clinicamente evidente solo dopo vari anni di esposizione sonora. L'instaurarsi di una sordità professionale e il suo aggravamento avvengono a una velocità molto variabile che dipende da svariati parametri, tra cui i livelli sonori, la durata dell'esposizione, l'età e la suscettibilità individuale. Quando cessa l'esposizione al rumore la evoluzione della ipoacusia si arresta, ma il danno ormai prodotto è irreversibile. Bisogna considerare che anche nelle aziende agricole, l'impatto del rumore sugli addetti è uno degli aspetti più sottovalutati. Il sempre più esteso utilizzo di attrezzature e di mezzi meccanici ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore, ad un prolungamento nel tempo dell'esposizione e ad un aumento numerico dei lavoratori esposti. Numerosissimi sono i casi in cui le macchine agricole (trattrici, motocoltivatori, ecc.) o le attrezzature (motoseghe, decespugliatori, mulini, ecc.) presentano elevata rumorosità, soprattutto tra quelle costruite diversi anni fa e ancora diffusissime, nel settore agricolo la loro vita utile è portata al limite”.
Il Ctu ha pure osservato che:
“In diversi casi, tali sorgenti di rumore possono produrre intensità elevate: al posto di guida di una trattrice tradizionale è possibile misurare nella maggior parte delle situazioni valori compresi tra 80-100 dB(A).
Negli ultimi anni il mercato ha manifestato un incremento della disponibilità di materiali e di attrezzature finalizzati al controllo del rumore. La diffusa riluttanza del comparto ad accettare
l'utilizzo di tali metodi per la riduzione del rumore è certamente dovuta, almeno in parte, al costo che comporterebbe l'adeguamento o il cambio del parco macchine/attrezzature.
Il tracciato audiometrico nel trauma acustico cronico, come si rileva dagli audiogrammi eseguiti ed esibiti dalla ricorrente nel corso della visita peritale, trasmessi all' e allegati CP_1
alla CTU, si caratterizza distintivamente da una caduta selettiva della soglia uditiva oltre ai
4000 Hz di frequenza. Ho riconosciuto la ricorrente affetta da “Ipoacusia neurosensoriale da trauma acustico cronico”, ritenendo che la prolungata esposizione a rumori cronici conseguenti all'utilizzo di macchine agricole e le condizioni in cui il lavoro è stato
pagina 6 di 8 effettivamente prestato, costituiscono la concausa diretta ed efficiente nell'indurre la patologia diagnosticata, riconoscendone la natura professionale della stessa”.
Il ctu ha infine confermato il giudizio medico legale già espresso, puntualizzando che:
- la ricorrente ha lavorato, coadiuvando il coniuge, in azienda agricola per oltre quarant'anni.
- il lavoro è stato eseguito con l'utilizzo di macchine agricole, non protette dal rumore, sia all'aperto (lavorazione nei campi) che al chiuso (il mulino per gli sfarinati, la mungitrice meccanica), né, come riferito, venivano utilizzati dispositivi di protezione.
- nell' agricoltura non è possibile valutare il rischio di esposizione.
- l'esame audiometrico tonale esibito dalla ricorrente, è tipico del trauma acustico cronico.
Il Tribunale, valutato anche l'esito della prova testi, ritiene di dover condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU perché rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che sono del tutto convincenti, fondate sull'esame scrupoloso della documentazione clinico-sanitaria presente in atti, acquisita nel contraddittorio tra le parti, sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla perizianda, sulla visita medica di quest'ultima e con applicazione di criteri obiettivi.
Deve quindi ritenersi -applicando i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”- che l'evento dannoso sia riconducibile alle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente e alla sua conseguente esposizione al rischio.
Le considerazioni del ctu sono pertanto da condividere;
dunque, incontestate le modalità di svolgimento delle mansioni da parte della ricorrente, recepite e condivise le conclusioni del ctu rispetto alle osservazioni mosse da parte ricorrente, la domanda va accolta in conformità alle conclusioni e alle valutazioni rese dal ctu, sopra riportate.
Il ricorso deve così essere accolto, con conseguente condanna dell' al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, a percepire le prestazioni di cui all'art.13, decreto legislativo n.38/00, rapportate alla menomazione del 7%, condannando l a corrisponderle la conseguente CP_2
prestazione.
3.Le spese processuali e di ctu seguono la soccombenza dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Riconosce in capo alla ricorrente il diritto a percepire le prestazioni di Parte_1 cui all'art.13, decreto legislativo n.38/00, rapportato alla menomazione del 7%, condannando pagina 7 di 8 l a corrisponderle la conseguente prestazione, oltre accessori di legge dalla CP_1
maturazione al saldo;
2.Condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Campobasso, 23 marzo 2025 . Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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