Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Maria Giovanna Deceglie Consigliere alla pubblica udienza del 07/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1360/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. SOLIDORO Parte_1
SIMONA
APPELLANTE
contro
:
Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 22.5.2023, l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta da operatore qualificato di ufficio par. 140: Controparte_1
<< accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso”
(id est indennità di presenza ed indennità di presenza bis”, “ulteriore indennità di presenza”, “indennità turni avvicendati”, “indennità di chiamata” “Indennità zona tachigrafica” “indennità incentivante ed indennità incentivante aggiuntiva”,
“indennità maggiorazione supero limite condotta al 40%”, “Indennità maggiorazione supero limite condotta al 80%”, “Indennità fuori nastro”, “Indennità interruzione turno”, “Diaria ridotta e trasferta”,) “ad eccezione dell'indennità sabato lavorato, indennità domenicale e maggiorazione lavoro notturno, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie con decorrenza dal 16.6.2008 e per l'effetto condanna la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli…>>.
Con ricorso del 17.11.2023 la interponeva Controparte_2
appello.
Il lavoratore non si è costituito in giudizio.
Si acquisivano i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, trattandosi di caso previsto dall'art. 348-bis c.p.c., il collegio ha pronunciato la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che il appellato non è CP_1
costituito, e non vi è prova del fatto che l'appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v.
Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del
2 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del
2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese alla luce della mancata costituzione della parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 17.11.2023 Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 22.5.2023, nei confronti di così provvede: dichiara improcedibile l'appello; Controparte_1
dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari il 07/01/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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