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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/05/2024, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice presso il Tribunale di Roma dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2024, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro al n. 22369/2021, ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Parte_1
Mantovani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via
Nomentana n. 91, per procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Samengo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al viale Bruno Buozzi n. 32, per procura alla lite in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.8.2021 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' deducendo di lavorare alle Controparte_1
dipendenze della convenuta in qualità di medico specialista in ortopedia dall'1.7.2007, senza soluzione di continuità, in forza di contratti di collaborazione libero professionali variamente prorogati fino al 30.7.2018, data in cui il rapporto era stato convertito in subordinato a tempo indeterminato;
che in realtà il rapporto di lavoro intercorso aveva sempre avuto natura subordinata in quanto egli era sempre stato soggetto al potere direttivo e di controllo del direttore della UOC di Ortopedia, prof. dovendo Per_1
svolgere i compiti da questo indicati;
che aveva dovuto sempre osservare uno specifico orario di lavoro e specifiche turnazioni di servizio per almeno 38 ore settimanali, richiedere ferie e permessi e giustificare le assenze, conformare la propria prestazione all'organizzazione della senza potere predeterminare Parte_2
autonomamente le modalità di svolgimento della propria attività; che era sempre stato retribuito in misura fissa e predeterminata;
che in particolare aveva svolto attività di assistenza ai degenti in reparto, pronto soccorso, sala operatoria chirurgica, consulenza ad altri reparti, turni di guardia e pronta disponibilità secondo le disposizioni del primario in modo analogo al personale medico subordinato assunto a tempo indeterminato;
che era sempre stato inserito ed era stato tenuto a rispettare la turnazione della UOC di Ortopedia al pari del personale di ruolo e con inquadramento di dirigente medico, ed analogamente, per i turni di guardia notturni e festivi;
che nel corso del rapporto aveva percepito un compenso fisso con cadenza mensile inferiore a quanto dovuto al personale del dirigente medico del SSN in base alla legge ed alla contrattazione collettiva.
Tanto premesso, ha dedotto la natura subordinata del rapporto ed affermato il proprio diritto alla qualifica di dirigente medico ex art. 15, comma 1, d.lgs 502/1992, e conseguentemente a percepire la differenza tra i compensi percepiti ed il trattamento economico previsto per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, pari ad €
442.325,08, oltre accessori e rivalutazione come da conteggi contenuti nel ricorso. Ha inoltre affermato il proprio diritto al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs
165/2001, nella misura massima di cui all'art. 32 comma 5 l. 183/2010, tenuto conto della durata del rapporto e della retribuzione globale di fatto spettante al di euro
5.592,05 pari ad euro 67.104,59.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di:
“
1. accertare e dichiarare che tra il dott. e l Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a Controparte_2
tempo pieno con inquadramento a dirigente medico del S.s.n. senza soluzione di continuità, dal 1/7/2007 al 30/7/2018;
2. per l'effetto condannare l' al Controparte_2
pagamento in favore del ricorrente di € 442.325,08 per i titoli, i calcoli e le ragioni esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di collaborazione tra le parti comprensivo delle relative proroghe e, per l'effetto, condannare l
[...]
al pagamento in favore dello stesso ricorrente, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno come specificato nella parte in diritto del presente atto, dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, parametrata alla
2 retribuzione mensile globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del S.s.n., pari ad € 5.592,05 mensili, nella misura ritenuta di giustizia;
4. accertare e dichiarare il diritto del medesimo ricorrente al computo del periodo di lavoro dal 1/7/2007 al 31/7/2018 nell'anzianità di servizio utile ai fini degli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione ai sensi degli artt. 89 e 92 del CCNL Area Sanità (con espressa riserva di quantificare le somme dovute a tali titoli in separato giudizio).
5. il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Ritualmente evocata in giudizio si è costituita l' Controparte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Deducendo
[...]
preliminarmente l'intervenuta decadenza ex art. 32 l. 183/2010, la prescrizione parziale delle pretese retributive avanzate dal ricorrente, e, nel merito, affermando la natura autonoma dell'intercorso rapporto di lavoro anche sotto il profilo dell'assenza di obbligo di orario;
deducendo inoltre che la retribuzione mensile fondamentale dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale prevedeva un orario settimanale di 38 ore (art. 14 ccnl dirigenza sanitaria 3-11-2005), che il ricorrente non aveva raggiunto, avendo svolto la propria attività professionale anche altrove;
che pertanto non gli spettava la richiesta indennità di esclusività; che comunque, in caso di accoglimento della domanda, dal complessivo importo richiesto andava detratto l'aliunde perceptum.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, svolta attività istruttoria mediante l'audizione di testimoni, autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza dell'11.4.24, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Ritiene questo giudice di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni contenute in sentenze emesse da questo Tribunale in casi analoghi, che appaiono pienamente condivisibili, ed alle quali si riporta (sent. n. 2358/2023, dott.
Per_
sent. n. 526/2021, dott.ssa ; sent. n. 4105/2017 dott. sent. n. Per_2 Per_4
Per_ 5640/2021, n. 5642/2021 e n. 5644/2021, dott.ssa ).
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2020, sollevata dall' convenuta, essendo consolidato nella giurisprudenza di CP_1
legittimità il principio per il quale il doppio regime decadenziale di cui alla disposizione citata si applica ai soli casi in cui sia presente un atto datoriale di recesso che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare, ma non anche quando, come nel caso
3 di contratti di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione autonoma venga a cessare per la sua naturale scadenza o per volontà dello stesso collaboratore (per tutte, Cass.
10.12.2019, n. 32254). Peraltro nella fattispecie in esame nemmeno è intervenuta alcuna cessazione del rapporto, il quale si è invece trasformato, da una certa data e senza soluzione di continuità, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Detto ciò, nel merito, l'insieme delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, consente di ritenere che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.7.2007 al 30.7.2018 si sia atteggiato secondo lo schema del lavoro subordinato.
A questo riguardo, va premesso che trattandosi di prestazioni mediche, di pressoché esclusivo profilo intellettuale, la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione (intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore,
l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l'inserimento in turni lavorativi predisposti dal datore di lavoro, la reperibilità, la modalità del compenso, ragguagliato alle ore e non al risultato, l'identità delle modalità di espletamento delle mansioni rispetto a lavoratori qualificati come subordinati, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo.
Ciò posto, i testimoni escussi hanno concordemente riferito che il nel Pt_1
periodo in cui è stato legato alla resistente dai contratti di collaborazione, ha svolto per un cospicuo numero di anni (circa undici) attività medica specialistica, presso il pronto soccorso ortopedico, in camera operatoria, in sala gessi e presso il competente reparto. I testi escussi hanno in particolare concordemente affermato che il ricorrente, medico specialista in ortopedia, svolgeva la sua attività professionale secondo le stesse modalità proprie dei medici strutturati: partecipava all'attività quotidiana del reparto di ortopedia, soggiaceva alle direttive del primario, svolgeva attività ambulatoriale ed in sala operatoria, era inserito nei turni di guardia, aveva un orario complessivo settimanale, espletava consulenze esterne al proprio reparto (presso altri reparti), era inserito nel piano ferie (testi , . La circostanza per cui, come pure Tes_1 Per_1 Tes_2 Tes_3
riferito dai testi, egli non fosse soggetto ad adempimenti formali, a differenza dei medici strutturati, ad esempio in ordine alla necessità di compilare moduli per la richiesta di ferie, di inviare certificazione medica in caso di malattia, è evidentemente connessa alla formale qualificazione del rapporto, che imponeva la mancanza di siffatti adempimenti.
Il che però non è sufficiente ad incidere sulla sostanza dei fatti, nel senso che la prestazione resa dal e la sua organizzazione, erano perfettamente inserite nella Pt_1
4 ordinaria attività della e conformi alle modalità operative dei medici Parte_2
assunti a tempo indeterminato. Parimenti irrilevante è la circostanza, pure riferita dai testi, secondo cui eventuali cambi di turno, e così anche la predisposizione dei turni feriali, avvenissero tenendo conto delle esigenze espresse dal trattandosi, per Pt_1
come confermato da tutti i testi, di criterio utilizzato anche per i medici strutturati. Così come è emerso che tutti i medici del reparto, strutturati e non, potevano eventualmente andare via anche prima della fine del turno, qualora le attività programmate fossero state interamente completate, il che accadeva a volte nel turno in sala operatoria, ma non per il turno in Pronto Soccorso o in reparto, dove potevano verificarsi sopravvenienze in qualsiasi momento. Tutti i testi hanno in conclusione poi espressamente affermato che non vi erano differenze, tranne quelle formali innanzi riportate, tra le prestazioni dei medici che, come il erano legati all' da un rapporto di Pt_1 Controparte_1
collaborazione autonoma, ed i medici strutturati.
Quanto riferito dai testimoni trova poi riscontro nella produzione documentale in atti, ed in particolare, nei registri di sala operatoria e nei turni di servizio (docc. 3 e 6 prod. ricorr.), da cui emerge il pieno inserimento del ricorrente, al pari dei colleghi strutturati, nella relativa turnistica.
Sicchè, in definitiva, l'insieme di detti elementi consente di ritenere che, pur in presenza di un rapporto di collaborazione professionale, nel periodo in esame il Pt_1
abbia di fatto svolto la sua attività medica secondo lo schema del lavoro subordinato.
Significativi in tal senso risultano infatti essere elementi quali l'assoggettamento del alle disposizioni del prof. direttore della Pt_1 Per_1 Parte_2
l'organizzazione del suo lavoro secondo turni predeterminati;
lo stabile, continuativo e duraturo inserimento delle prestazioni del nell'organizzazione del lavoro del Pt_1
Pronto soccorso ortopedico e del reparto/ambulatorio specialistico;
il compenso erogato in misura fissa e con cadenza mensile, e quindi in base al tempo lavorato, e non in vista di un risultato finale.
E' inoltre significativo che l' convenuta, ribadite le necessità di personale CP_1
medico, ha giustificato il ricorso al contratto di collaborazione con il blocco delle assunzioni e con l'obiettivo di riduzione dei costi, normativamente previsti. Laddove le stesse deliberazioni giustificative di alcune proroghe degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, oltre a fare riferimento al fine della realizzazione di specifici progetti, richiamano espressamente la necessità di “evitare interruzioni di pubblico servizio, onde non compromettere l'erogazione dei LEA, in considerazione delle carenze di organico all'interno delle varie discipline” (deliberazione DG n. 620 del
5 30.12.2011, doc. 1 prod. ricorr.; sostanzialmente nei medesimi termini anche le altre delibere ivi riportate).
Siffatte considerazioni denotano dunque come, nel caso in esame, non ricorressero i presupposti legittimanti la stipulazione di un contratto di collaborazione libero- professionale fra l'Azienda convenuta ed il ricorrente, ai sensi dell'art. 7, comma 6,
d.lgs. 165/2001, nella formulazione vigente all'epoca dei contratti, secondo cui “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione…..Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati é causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti…6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”. Al contrario, come innanzi evidenziato, le risultanze testimoniali e documentali hanno dimostrato che il ricorrente, ben lungi dall'essere stato impiegato in un'attività altamente qualificata, per far fronte ad esigenze temporanee, abbia invece svolto per ben 11 anni l'ordinaria attività istituzionale del personale medico di ruolo della Parte_2
La sussistenza della subordinazione non può infine essere messa in discussione per il fatto che il ricorrente abbia, come da lui stesso ammesso in sede di interrogatorio formale svolto attività libero professionale esterna all'Azienda resistente, durante la vigenza dei contratti di collaborazione autonoma. In proposito va infatti osservato che l'art. 15 quater, comma 4, d.lgs. 502/1992, in riferimento al contratto di lavoro del dirigente medico, prevede espressamente la possibilità che i medici dipendenti delle abbiano un rapporto “non esclusivo”, non avendo diritto, in tal caso, Parte_3
all'indennità di esclusività ed a una parte della retribuzione di posizione. In ogni caso la
6 mancata formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato, e l'esistenza invece di un contratto di collaborazione formalmente autonomo, comporta che il medico non fosse tenuto a rispettare alcun obbligo di esclusiva.
Accertato pertanto che in detto periodo il rapporto di lavoro del ricorrente abbia avuto natura di rapporto di lavoro subordinato, ne consegue il suo diritto di ottenere dall' la differenza tra i compensi percepiti ed il trattamento economico previsto CP_1
per i dirigenti medici di ruolo del Servizio sanitario nazionale, qualifica corrispondente all'attività svolta dal come peraltro espressamente riconosciuto e non contestato Pt_1
dalla stessa resistente.
Va poi rilevato come, tenuto conto delle deposizioni testimoniali (testi e Tes_1
), il ricorrente osservasse un orario perfettamente conforme a quello a tempo Tes_2
pieno di 38 ore settimanali previsto dalla contrattazione di area per la dirigenza medica del S.s.n., e nel quale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del CCNL, vanno ricomprese anche 4 ore settimanali non dedicate allo svolgimento dell'attività lavorativa, bensì riservate all'aggiornamento professionale (doc. 8 prod. ricorr.). Né sul punto appaiono condivisibili le argomentazioni dell' resistente, secondo cui dai turni in atti CP_1
emergerebbe che il ricorrente osservasse un orario ridotto rispetto ai colleghi strutturati della UOC di Ortopedia, che svolgerebbero 264 turni all'anno. Siffatta tesi, innanzitutto non tiene conto del fatto che i turni allegati al ricorso non esauriscono l'intera attività svolta dal ricorrente, ma sono “a campione”, ed inoltre non considera che, per espressa previsione della contrattazione collettiva, i turni dei dirigenti medici risultano essere estremamente flessibili e non omogenei (i turni di guardia notturna e festiva hanno durata di 12 ore), dovendo gli stessi assicurare, nel loro insieme, una presenza continua,
24 ore su 24 (art. 14 CCNL 2002-2005: “1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare….. 7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia”, doc. 8 prod. ricorr.).
7 Pertanto, la disciplina collettiva in esame esclude che l'orario di lavoro del dirigente medico sia articolato in un numero fisso di turni settimanali o annuali, e che il dirigente medico debba necessariamente svolgere 5 turni di lavoro a settimana e 264 all'anno. Viceversa, il monte settimanale di 38 ore è variamente articolato in turni di diversa durata a seconda delle esigenze organizzative del reparto di assegnazione e degli obiettivi da realizzare in modo da garantire la continuità assistenziale 7 giorni su 7 della settimana.
Ciò emerge dalle stesse tabelle della turnazione allegate al ricorso, da cui risulta che i medici della coprivano turni dal lunedì alla domenica e potevano Parte_2
svolgere nella stessa settimana più turni di 12 ore, in Pronto soccorso, di guardia notturna e nei giorni festivi, così che, in tal caso, svolgevano un numero di turni settimanali inferiori a 5 (doc. 6 prod. ricorr.).
Sicchè è irrilevante che dai turni in atti emerga che il ricorrente non osservasse necessariamente 5 turni settimanali di 7 ore e mezza circa ciascuno.
Circa la quantificazione dell'importo spettante al ricorrente a titolo di differenze retributive, va in primo luogo accolta l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall'Azienda.
Va infatti ricordato che nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo (del quale sia successivamente accertata la natura subordinata), la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa l'assenza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (così, Cass. SS.UU., 28.12.23 n. 36197; Cass. civ., sez. lav., 19.11.2021, n. 35676).
Pertanto, avendo il inviato la prima messa in mora con pec ricevuta Pt_1 dall'Azienda in data 27.1.2020 (doc. 9 prod. ricorr.), sono prescritti tutti i crediti maturati fino al 27 gennaio 2015, non essendo invece prescritti i diritti di credito sorti dal 27 gennaio 2015 e fino a tutto il mese di luglio 2018.
Limitato dunque il calcolo di quanto dovuto al ricorrente al periodo dal 27.1.15 al luglio 2018, può farsi riferimento ai nuovi conteggi da questo depositati il 28.3.24, su indicazione del giudice, che tengono conto della prescrizione maturata, della non debenza dell'indennità di esclusività, e che, quanto ai turni, tengono conto esclusivamente di quelli provati, perché emergenti dalla documentazione in atti.
Siffatti conteggi sono stati effettuati sulla base della complessiva retribuzione dovuta al ricorrente, quale dirigente medico del SSN con rapporto di lavoro non
8 esclusivo, tenendo conto che per “complessiva retribuzione” deve intendersi: retribuzione tabellare, retribuzione di posizione, indennità di specificità medica, tredicesima mensilità, indennità di vacanza contrattuale e Tfr, nonché indennità di turnazione notturna, festiva o di guardia, limitatamente ai soli giorni in cui il ricorrente è risultato adibito, in base alla documentazione dallo stesso prodotta, a tali particolari turnazioni.
È stata altresì esclusa dal “dovuto” la voce “indennità di esclusività” che è una voce attribuita al medico in ragione dell'obbligo di svolgere l'attività in via esclusiva per l' poiché nel periodo in esame parte ricorrente non ha pattuito detto obbligo, ed CP_1
in considerazione del fatto che il ha riconosciuto di aver nel periodo in questione Pt_1
contestualmente lavorato anche per altre strutture o privatamente.
Corretta appare poi l'inclusione nel conteggio anche della mensilità di gennaio
2015, che non può ritenersi coperta dalla prescrizione dal momento che il pagamento di siffatta mensilità avviene a fine mese. Pertanto sul punto non possono accogliersi le osservazioni della resistente. Quanto alla contestazione inerente l'erronea indicazione della misura della retribuzione di gennaio 2016, indicata nei conteggi del 28.3.24 in €
3.381,31 invece che in € 3.351,31 (in forza dell'aumento di € 19,70 sul precedente importo di € 3.331,61 previsto all'art. 85 del CCNL della Dirigenza Medica per l'anno
2016), la stessa è invece condivisibile, e quindi la differenza spettante al ricorrente per l'anno 2016 è pari ad € 55.901,80 invece che ad € 56.291,80. Generica, in quanto non supportata dal richiamo alla specifica disposizione contrattuale in materia, è invece la contestazione circa l'avvenuto computo dell'IVC in € 27,24 piuttosto che in € 24,21.
Peraltro la misura di € 27,24 risulta utilizzata solo per il calcolo delle mensilità fino a , mentre per il periodo successivo la stessa è stata indicata proprio nella misura di € 24,21 mensili.
Sicchè l'importo dovuto al a titolo di differenze retributive e turni di Pt_1
guardia, detratto quanto da questo percepito durante il rapporto di lavoro di collaborazione professionale, e detratti altresì complessivi € 390,00 sulla retribuzione dell'anno 2016, ammonta a complessivi € 92.576,80.
L convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere al CP_1 Pt_1
detta complessiva somma, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, in virtù dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scadenze al saldo.
9 Non sussistendo nel periodo in esame alcun obbligo di esclusiva in capo al ricorrente, da tale importo non deve poi essere detratto, come sostenuto invece dalla convenuta, quanto percepito dal a seguito delle altre attività professionali svolte Pt_1 contestualmente a quella realizzata presso l' Controparte_1
Non dovuto è il TFR, essendo il rapporto lavorativo ancora in corso.
La natura subordinata ab origine del rapporto di lavoro in questione comporta poi che il pregresso periodo di lavoro con contratti a termine debba essere computato ai fini degli scatti della retribuzione di posizione.
Parimenti da accogliere è la domanda di condanna dell' convenuta al CP_1
risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, pure formulata dal ricorrente quale conseguenza della illegittimità dei contratti di collaborazione professionale e delle relative proroghe.
Va infatti ricordato che in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea (per tutte, Cass. 8.5.2018, n.
10951).
Nè l' convenuta può sostenere che alcun risarcimento sia dovuto per il fatto CP_1
che il al termine dei rapporti di collaborazione in esame sia stato assunto a Pt_1
tempo indeterminato, e quindi invocare il principio secondo il quale l'immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea e adeguata a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso del ricorso al lavoro flessibile.
A tal proposito la Suprema Corte ha evidenziato che l'efficacia sanante dell'assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr.
15353/2020). Come esposto in particolare nella pronuncia della Cassazione n.
15353/2020, affinchè tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che l'assunzione in ruolo sia stata «agevolata» dalla successione dei contratti a termine ma
10 occorre che essa sia stata «determinata» da quest'ultima. Con la successiva pronuncia n.
14815/2021 la Cassazione ha poi ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione, per assumere valenza riparatoria, deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cod. civ., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015
e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519. 28. Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia;
nella sentenza dell' 8 maggio
2019, in causa C 494/17 -Rossato il giudice europeo ha chiarito, infatti, che la clausola
5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria (così, Cass. 17.7.2020, n. 15353 e Cass. 27.5.2021, n.
14815).
Nel caso in esame non è dato sapere, nulla le parti avendo dedotto sul punto, se l'assunzione a tempo indeterminato del sia avvenuta in forza di specifiche Pt_1
previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale, essendo circostanza del tutto diversa - e come tale inidonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso - il fatto che l'immissione in ruolo del sia stata solo “agevolata” dall'esperienza acquisita a Pt_1 seguito del rapporto ultradecennale precario con l' convenuta. CP_1
Il ha dunque diritto al risarcimento del danno, ex art. 36, comma 5, del Pt_1
d.lgs. n. 165/2001.
11 Al riguardo, per la quantificazione di esso va fatto riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2020, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, e senza particolari oneri probatori in capo al lavoratore (per tutte, Cass. sez. un. 15.3.2016, n. 5072).
Tenuto conto sia del cospicuo numero di anni di lavoro precario prestato dal Pt_1 presso l'Azienda convenuta (11 anni), si reputa equo quantificare il danno comunitario subìto dal ricorrente nella misura di dieci mensilità di retribuzione globale di fatto.
Considerato che la misura della retribuzione mensile del era pari, nel 2018, Pt_1
a € 4.102,18 (retribuzione tabellare + indennità di specificità medica: cfr. i conteggi depositati il 28.3.24) e che quindi la retribuzione globale di fatto era pari a € 4.444,00 (€
4.102,18 per tredici mensilità diviso dodici), il danno da risarcire al ricorrente è pari a €
44.440,00.
L convenuta va pertanto condannata a risarcire al ricorrente anche detto CP_1
danno, nella misura sopra indicata, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, in virtù dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza in misura della metà e si compensano per il residuo, tenuto conto del complessivo esito della lite. Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, dichiara che nel periodo dall'1.7.2007 al 30.7.2018 ha prestato attività Parte_1 lavorativa a favore dell' secondo lo Controparte_2
schema della subordinazione, e che detto periodo deve essere considerato utile per il calcolo dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione ai sensi degli artt. 89 e 92 del CCNL Area Sanità; condanna l' , in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 92.576,80 a favore del ricorrente a titolo di differenze retributive, oltre interessi come per legge ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
12 condanna l' , in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 44.440,00 in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 36 d. lgs. 165/2001, e 32, l. 183/2010, oltre interessi come per legge ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
condanna la convenuta al pagamento della metà delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida, per l'intero, in complessivi € 11.823,75 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Compensa tra le parti la restante metà.
Roma, 7 maggio 2024.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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