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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 52/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24/03/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 52 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Carmine Volpe e Gaetano Del Chierico, con facoltà anche disgiunta, giusta procura alle liti allegata alla busta di deposito telematico dell'atto di citazione in oppo- sizione, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Mario Mascia, 1
PARTE OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante e per essa, Controparte_2
quale procuratore, (P. Iva - C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del Consigliere Delegato , rappresentata e difesa, con- Controparte_2
giuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato, e con domicilio eletto in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24/03/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposi- Parte_1
zione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro e notificato in data 28/11/2023, veniva ingiunto all'opponente il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 27.282,27 oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo all'opposta, la quale, pur dichia- rando di agire in quanto cessionaria del credito azionato, non avrebbe fornito prova do- cumentale sufficiente a dimostrare, con efficacia processuale piena, che il credito vanta- to nei confronti di parte opponente sia effettivamente ricompreso nell'atto di cessione cui si fa riferimento nel ricorso monitorio. Deduceva, inoltre, l'inidoneità della docu- mentazione prodotta nel procedimento monitorio a suffragare la pretesa avanzata, non- ché l'usurarietà originaria dei finanziamenti azionati, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815 c.c.
Eccepiva, ancora: la nullità dei piani di ammortamento e della clausola di previsione degli interessi per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, co. 2, c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall' 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali;
la nullità del piano di ammortamento e della clausola di previsione degli interessi ultralegali per indeterminatezza del regime finanziario applicato;
la non debenza degli interessi per divergenza tra il TAEG indicato ed il TAEG effettivo.
Concludeva, pertanto, per sentire revocare e dichiarare inefficace l'ingiunzione di pa- gamento n. 317/2023 RG n. 7010/2023 resa dal Tribunale di Lagonegro;
in via mera- mente subordinata chiedeva accertarsi l'esatto dare/avere tra le parti anche in esito a
CTU a disporsi tenuto conto delle nullità eccepite nell'ambito dei motivi di opposizione.
Con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/02/2024 si costituiva in giudizio la e per essa, quale procuratore, Controparte_1 CP_3
la quale contestava punto per punto le avverse deduzioni e concludeva, in via
[...] principale, per la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata, per la condanna di al pagamento in favore della società Parte_1 CP_4 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito
[...] dell'espletanda attività istruttoria. Con vittoria di spese.
2
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 15/04/2024, in assenza di rilievi officiosi, veniva operato un differimento della prima udienza di trattazione al 01/07/2024, la quale veni- va celebrata in modalità cartolare. All'esito della suddetta udienza, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta e veniva assegnato alle parti termine per incardinare il procedimento di mediazione obbligatoria;
la causa veni- va quindi rinviata all'udienza cartolare del 10/12/2024, riservando all'esito ogni ulterio- re provvedimento. Con successivo provvedimento del 11/12/2024, reso all'esito dell'udienza cartolare del 10/12/2024, veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. e la causa veniva quindi rinviata per verificare le posizioni delle parti all'udienza cartolare del 11/03/2025.
Nelle more, le parti dichiaravano di aver transatto la causa, chiedendo che venisse di- chiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto. All'esito dell'udienza cartolare del
11/03/2025 la causa veniva dunque rinviata per discussione e decisione ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 24/03/2025, dovendo la pronuncia di cessata mate- ria del contendere avvenire con provvedimento avente natura e forma di sentenza.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 24/03/2025 la causa viene dunque decisa nei seguenti termini.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad una pro- nuncia giudiziale, essendosi le parti date reciprocamente atto di aver transatto la lite, come da accordo depositato da parte opponente in data 09/03/2025.
Invero, produce cessazione della materia del contendere qualsiasi circostanza che porti alla impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti ed essendo incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass. 10553/09).
Pertanto, posto che l'oggetto del presente giudizio verte in tema di diritti disponibili, si osserva come, nella specie, con l'accordo sottoscritto inter partes in data 08/01/2025 le parti abbiano, senza alcun dubbio, eliminato ogni motivo di contrasto, con ciò rendendo superflua ogni statuizione giudiziale, avendo peraltro l'opponente documentato di aver eseguito, in favore dell'opposta, il pagamento di un importo a saldo, stralcio e transa- zione pari a € 15.000,00, così sostanzialmente recependo le indicazioni del Tribunale
(cfr. proposta ex art. 185-bis c.p.c. del 11/12/2024: “ corri- Parte_1
sponderà alla in persona del proprio legale rappresentan- CP_1 Controparte_1
3
te p.t., una somma pari ad € 13.000,00 a tacitazione di ogni pretesa azionata nel proce- dimento monitorio n. 1070/2023 R.G. e nel conseguente giudizio di opposizione, recante
n. 52/2024 R.G., nonché a titolo di compensi professionali, comprensivi anche della fa- se monitoria, € 2.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%; con revoca del decreto ingiuntivo opposto.”).
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese di lite, in conformità a quanto concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro, il 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24/03/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 52 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Carmine Volpe e Gaetano Del Chierico, con facoltà anche disgiunta, giusta procura alle liti allegata alla busta di deposito telematico dell'atto di citazione in oppo- sizione, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Mario Mascia, 1
PARTE OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante e per essa, Controparte_2
quale procuratore, (P. Iva - C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del Consigliere Delegato , rappresentata e difesa, con- Controparte_2
giuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato, e con domicilio eletto in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24/03/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposi- Parte_1
zione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro e notificato in data 28/11/2023, veniva ingiunto all'opponente il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 27.282,27 oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo all'opposta, la quale, pur dichia- rando di agire in quanto cessionaria del credito azionato, non avrebbe fornito prova do- cumentale sufficiente a dimostrare, con efficacia processuale piena, che il credito vanta- to nei confronti di parte opponente sia effettivamente ricompreso nell'atto di cessione cui si fa riferimento nel ricorso monitorio. Deduceva, inoltre, l'inidoneità della docu- mentazione prodotta nel procedimento monitorio a suffragare la pretesa avanzata, non- ché l'usurarietà originaria dei finanziamenti azionati, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815 c.c.
Eccepiva, ancora: la nullità dei piani di ammortamento e della clausola di previsione degli interessi per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, co. 2, c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall' 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali;
la nullità del piano di ammortamento e della clausola di previsione degli interessi ultralegali per indeterminatezza del regime finanziario applicato;
la non debenza degli interessi per divergenza tra il TAEG indicato ed il TAEG effettivo.
Concludeva, pertanto, per sentire revocare e dichiarare inefficace l'ingiunzione di pa- gamento n. 317/2023 RG n. 7010/2023 resa dal Tribunale di Lagonegro;
in via mera- mente subordinata chiedeva accertarsi l'esatto dare/avere tra le parti anche in esito a
CTU a disporsi tenuto conto delle nullità eccepite nell'ambito dei motivi di opposizione.
Con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/02/2024 si costituiva in giudizio la e per essa, quale procuratore, Controparte_1 CP_3
la quale contestava punto per punto le avverse deduzioni e concludeva, in via
[...] principale, per la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata, per la condanna di al pagamento in favore della società Parte_1 CP_4 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito
[...] dell'espletanda attività istruttoria. Con vittoria di spese.
2
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 15/04/2024, in assenza di rilievi officiosi, veniva operato un differimento della prima udienza di trattazione al 01/07/2024, la quale veni- va celebrata in modalità cartolare. All'esito della suddetta udienza, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta e veniva assegnato alle parti termine per incardinare il procedimento di mediazione obbligatoria;
la causa veni- va quindi rinviata all'udienza cartolare del 10/12/2024, riservando all'esito ogni ulterio- re provvedimento. Con successivo provvedimento del 11/12/2024, reso all'esito dell'udienza cartolare del 10/12/2024, veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. e la causa veniva quindi rinviata per verificare le posizioni delle parti all'udienza cartolare del 11/03/2025.
Nelle more, le parti dichiaravano di aver transatto la causa, chiedendo che venisse di- chiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto. All'esito dell'udienza cartolare del
11/03/2025 la causa veniva dunque rinviata per discussione e decisione ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 24/03/2025, dovendo la pronuncia di cessata mate- ria del contendere avvenire con provvedimento avente natura e forma di sentenza.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 24/03/2025 la causa viene dunque decisa nei seguenti termini.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad una pro- nuncia giudiziale, essendosi le parti date reciprocamente atto di aver transatto la lite, come da accordo depositato da parte opponente in data 09/03/2025.
Invero, produce cessazione della materia del contendere qualsiasi circostanza che porti alla impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti ed essendo incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass. 10553/09).
Pertanto, posto che l'oggetto del presente giudizio verte in tema di diritti disponibili, si osserva come, nella specie, con l'accordo sottoscritto inter partes in data 08/01/2025 le parti abbiano, senza alcun dubbio, eliminato ogni motivo di contrasto, con ciò rendendo superflua ogni statuizione giudiziale, avendo peraltro l'opponente documentato di aver eseguito, in favore dell'opposta, il pagamento di un importo a saldo, stralcio e transa- zione pari a € 15.000,00, così sostanzialmente recependo le indicazioni del Tribunale
(cfr. proposta ex art. 185-bis c.p.c. del 11/12/2024: “ corri- Parte_1
sponderà alla in persona del proprio legale rappresentan- CP_1 Controparte_1
3
te p.t., una somma pari ad € 13.000,00 a tacitazione di ogni pretesa azionata nel proce- dimento monitorio n. 1070/2023 R.G. e nel conseguente giudizio di opposizione, recante
n. 52/2024 R.G., nonché a titolo di compensi professionali, comprensivi anche della fa- se monitoria, € 2.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%; con revoca del decreto ingiuntivo opposto.”).
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese di lite, in conformità a quanto concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro, il 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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