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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALUMBO MASSIMO, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4469/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 365096
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6071/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste pe l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 23/9/2025 la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno ricorso avverso il provvedimento n.365096 di diniego di domanda di rateizzazione depositata dal contribuente il 13/5/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di
Benevento il 26/5/2025, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che il diniego impugnato è illegittimo per difetto di motivazione e perché in violazione dell'art.19 DPR n.602/73 e in violazione del principio tempus regit actum.
Non si sono costituite la Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate né l'agenzia delle Entrate
Riscossione.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il presente procedimento è relativo al rigetto della domanda di rateizzazione depositata dal contribuente il 13/5/2025.
Va detto in primis che non vi è dubbio che il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria rigetti una istanza di rateizzazione debba essere motivato.
Ciò posto, con riferimento all'asserita illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per carenza di motivazione questo Giudice ritiene cha l' eccezione sia priva di fondamento posto che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dall'art.19 DPR n.602/73 affinchè possa considerarsi sufficientemente motivato, tale da garantire il diritto difesa. L'atto, inoltre, evidenzia le ragioni del diniego, correlate agli accertamenti e ai controlli dei dati finanziari/reddituali da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei quali è risultato non corretto il comportamento del contribuente da cui è derivata la decadenza dal beneficio (cfr. l'atto impugnato).
L'atto contiene anche il dettaglio degli importi dovuti in ordine agli anni e ai codici di riferimento, assolvendo, con ciò, pienamente, all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa (in questo caso denegante) ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al Giudice competente.
Inoltre, per quanto riguarda il merito delle eccezioni sollevate, va ribadito che solo se ricorrono determinate condizioni è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (cd. riammissione).
In particolare, tale possibilità è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare era stata presentata prima del 16 luglio 2022 e venga, preliminarmente, versata una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.
Il nuovo piano di ratizzazione potrà, in questo caso, essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.
Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato in quanto l'atto impugnato é legittimo e l'ente impositore bene ha operato nell'applicazione e interpretazione della normativa in subiecta materia, rigettando l'istanza di rateizzazione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese di causa restano a carico della parte anticipataria, non essendosi costituite l'Agenzia delle Entrate
e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e nulla per le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALUMBO MASSIMO, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4469/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 365096
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6071/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste pe l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 23/9/2025 la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno ricorso avverso il provvedimento n.365096 di diniego di domanda di rateizzazione depositata dal contribuente il 13/5/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di
Benevento il 26/5/2025, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che il diniego impugnato è illegittimo per difetto di motivazione e perché in violazione dell'art.19 DPR n.602/73 e in violazione del principio tempus regit actum.
Non si sono costituite la Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate né l'agenzia delle Entrate
Riscossione.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il presente procedimento è relativo al rigetto della domanda di rateizzazione depositata dal contribuente il 13/5/2025.
Va detto in primis che non vi è dubbio che il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria rigetti una istanza di rateizzazione debba essere motivato.
Ciò posto, con riferimento all'asserita illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per carenza di motivazione questo Giudice ritiene cha l' eccezione sia priva di fondamento posto che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dall'art.19 DPR n.602/73 affinchè possa considerarsi sufficientemente motivato, tale da garantire il diritto difesa. L'atto, inoltre, evidenzia le ragioni del diniego, correlate agli accertamenti e ai controlli dei dati finanziari/reddituali da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei quali è risultato non corretto il comportamento del contribuente da cui è derivata la decadenza dal beneficio (cfr. l'atto impugnato).
L'atto contiene anche il dettaglio degli importi dovuti in ordine agli anni e ai codici di riferimento, assolvendo, con ciò, pienamente, all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa (in questo caso denegante) ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al Giudice competente.
Inoltre, per quanto riguarda il merito delle eccezioni sollevate, va ribadito che solo se ricorrono determinate condizioni è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (cd. riammissione).
In particolare, tale possibilità è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare era stata presentata prima del 16 luglio 2022 e venga, preliminarmente, versata una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.
Il nuovo piano di ratizzazione potrà, in questo caso, essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.
Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato in quanto l'atto impugnato é legittimo e l'ente impositore bene ha operato nell'applicazione e interpretazione della normativa in subiecta materia, rigettando l'istanza di rateizzazione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese di causa restano a carico della parte anticipataria, non essendosi costituite l'Agenzia delle Entrate
e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e nulla per le spese